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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa IC MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PELLEGRINI MARCO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PIETRA CAPRINA FRANCESCA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M.- Sede
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo il matrimonio contratto con la signora Controparte_1 secondo il diritto e le tradizioni dello Stato del Marocco, in forma privata e successivamente ratificato presso il Tribunale della città di Ben Ahmed in data
18.02.1991 successivamente alla dichiarazione ricognitiva rilasciata dai coniugi in data 16.02.1991 presso lo stesso Tribunale, rilevando la nascita di tre figli, tutti maggiorenni e tutti economicamente autosufficienti, di cui due già sposati allegando che la moglie lasciava la casa coniugale circa tre anni prima senza dare indicazioni di sorta sulla propria residenza o domicilio e riscontrando le proprie condizioni economiche e patrimoniali, con ricorso depositato in data
24.7.2025 e poi ritualmente notificato il signor evocava in Parte_1 causa concludendo come di seguito: “[…] 1) Dichiarare la Controparte_1
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, secondo il diritto e le tradizioni dello Stato del Marocco, in forma privata e successivamente ratificato presso il
Tribunale della città di Ben Ahmed in data 18.02.1991 successivamente alla dichiarazione ricognitiva rilasciata dai coniugi in data 16.02.1991 presso lo stesso
Tribunale, autorizzando i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi senza ulteriori condizioni, ne' riguardo ai figli in quanto tutti maggiorenni ne' alla sig.ra ; Con vittoria delle spese e degli Controparte_1 onorari di giudizio, oltre IVA e accessori come per legge in caso di opposizione”.
Nel costituirsi in causa la signora non si opponeva alla Parte_1 domanda di separazione dando quindi conferma della impossibilità di ricostruire ogni forma di comunione morale e spirituale, contestando tuttavia di aver abbandonato la casa familiare e rilevando di essersi trasferita dai figli al momento della crisi coniugale, come noto al ricorrente. La signora CP_1 chiedeva trasformarsi il procedimento in consensuale concludendo
[...] come di seguito: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Autorizzare gli stessi a vivere separati;
Statuire l'autosufficienza economica dei coniugi senza alcun reciproco obbligo di mantenimento tra gli stessi”.
All'udienza in data 27.11.2025, svolta in forma solo cartolare, le parti insistevano nelle conclusioni già trascritte. La causa veniva dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
2. La causa, da configurarsi consensuale alla luce delle conclusioni congiunte, può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria alla luce dell'accordo formalizzato dalle parti come confermato dai procuratori nelle note depositate in vista dell'udienza in data odierna.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non sussistono questioni accessorie, avendo le parti dato atto dell'autosufficienza economica dei coniugi senza alcun reciproco obbligo di mantenimento tra gli stessi.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Stante la dichiarata autosufficienza economica dei coniugi, nulla è da prevedersi a titolo di mantenimento.
- Spese compensate
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa IC MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa IC MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PELLEGRINI MARCO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PIETRA CAPRINA FRANCESCA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M.- Sede
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo il matrimonio contratto con la signora Controparte_1 secondo il diritto e le tradizioni dello Stato del Marocco, in forma privata e successivamente ratificato presso il Tribunale della città di Ben Ahmed in data
18.02.1991 successivamente alla dichiarazione ricognitiva rilasciata dai coniugi in data 16.02.1991 presso lo stesso Tribunale, rilevando la nascita di tre figli, tutti maggiorenni e tutti economicamente autosufficienti, di cui due già sposati allegando che la moglie lasciava la casa coniugale circa tre anni prima senza dare indicazioni di sorta sulla propria residenza o domicilio e riscontrando le proprie condizioni economiche e patrimoniali, con ricorso depositato in data
24.7.2025 e poi ritualmente notificato il signor evocava in Parte_1 causa concludendo come di seguito: “[…] 1) Dichiarare la Controparte_1
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, secondo il diritto e le tradizioni dello Stato del Marocco, in forma privata e successivamente ratificato presso il
Tribunale della città di Ben Ahmed in data 18.02.1991 successivamente alla dichiarazione ricognitiva rilasciata dai coniugi in data 16.02.1991 presso lo stesso
Tribunale, autorizzando i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi senza ulteriori condizioni, ne' riguardo ai figli in quanto tutti maggiorenni ne' alla sig.ra ; Con vittoria delle spese e degli Controparte_1 onorari di giudizio, oltre IVA e accessori come per legge in caso di opposizione”.
Nel costituirsi in causa la signora non si opponeva alla Parte_1 domanda di separazione dando quindi conferma della impossibilità di ricostruire ogni forma di comunione morale e spirituale, contestando tuttavia di aver abbandonato la casa familiare e rilevando di essersi trasferita dai figli al momento della crisi coniugale, come noto al ricorrente. La signora CP_1 chiedeva trasformarsi il procedimento in consensuale concludendo
[...] come di seguito: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Autorizzare gli stessi a vivere separati;
Statuire l'autosufficienza economica dei coniugi senza alcun reciproco obbligo di mantenimento tra gli stessi”.
All'udienza in data 27.11.2025, svolta in forma solo cartolare, le parti insistevano nelle conclusioni già trascritte. La causa veniva dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
2. La causa, da configurarsi consensuale alla luce delle conclusioni congiunte, può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria alla luce dell'accordo formalizzato dalle parti come confermato dai procuratori nelle note depositate in vista dell'udienza in data odierna.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non sussistono questioni accessorie, avendo le parti dato atto dell'autosufficienza economica dei coniugi senza alcun reciproco obbligo di mantenimento tra gli stessi.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Stante la dichiarata autosufficienza economica dei coniugi, nulla è da prevedersi a titolo di mantenimento.
- Spese compensate
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa IC MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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