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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 58750/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Daniela Cavaliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 587502020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 20/11/2024 e promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...];
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Giomo (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in OV (RO), Via Verdi n.15, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte opponente
E
già giusta fusione per incorporazione per atto Controparte_1 Controparte_2
Notaio Dott. di Roma del 07.06.2022 (Rep.n. 22788 e Raccolta n. 14941) Persona_1
con efficacia dal 01.07.2022, già giusta atto notaio Controparte_3 Per_2
rep.23839 del 9.9.2020) (P. Iva C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro- tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe Binetti (C.F. del CodiceFiscale_3
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Federico
Cesi n.21, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 9148/2020 del 30.06.2020 (RG
25558/2020) notificato il 15.09.2020.
Conclusioni:
Per la parte opponente: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale:
Dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto
n.9148/2020 del 30.06.2020 del Tribunale di Roma per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti e qui richiamati. In via subordinata riconvenzionale. -accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, dichiarare risolto Controparte_3 per fatto e colpa di quest'ultima il contratto in essere e condannare Controparte_3 ora denominata a risarcire i danni tutti subiti dalla sig.ra
[...] Controparte_2 [...]
come analiticamente elencati e provvisoriamente quantificati in €.10.000,00 Parte_1 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria anche dalla CTU contabile che sin d'ora si richiede, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché il maggior danno ex art. 1224, II comma, cod. civ., somma da porre in compensazione con le somme eventualmente a credito della controparte, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte, accertare e dichiarare che la sig.ra è creditrice della parte opposta, per le causali Parte_1 sopra esposte di importo da accertarsi nel suo preciso ammontare in corso di causa, a titolo di corrispettivi contrattuali, superiore a quello oggetto di ingiunzione e per l'effetto procedere alla compensazione dell'importo ingiunto con il maggior credito dell'opponente, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra e perciò disporre la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo oggetto di causa emesso dall'intestato Tribunale siccome, nullo, errato, ingiusto ed in ogni caso condannarsi la ora denominata Controparte_3
a restituire la somma residuante a credito della sig.ra Controparte_2 [...]
così come individuata all'esito dell'espletanda CTU nonché dei danni tutti come Parte_1 sopra quantificati o nella minor o maggiore somma che il Giudicante riterrà di Giustizia.
Con vittoria di spese e competenze.”.
Per la parte opposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 9148/2020 alla luce dei motivi esposti in narrativa ovvero concedere la provvisoria esecuzione al richiamato decreto limitatamente alla somma non contestata di euro 5.000,00 2) sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di riunione del presente procedimento con il giudizio r.g.n. 58753/2020 del Tribunale di Roma per le ragioni esposte in narrativa paragrafo 3.1; 3) nel merito respingere l'avversa opposizione in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte ed in ogni caso perché sfornita di prova e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9148/2020 ovvero nella maggiore o minore misura risultante dall'istruttorie nonché rigettare tutte le domande avversarie per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2020 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la oggi Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro- tempore, proponendo opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 9148/2020 (R.G. 25558/2020) del Tribunale di Roma del 30.06.2020, poi notificato in data 15.09.2020, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 17.017,33, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per un asserito credito derivante dai contratti sottoscritti con l'opposta per il servizio di commercializzazione dei giochi presso la sita in AR Pt_2
(PE), Via Papa Giovanni XXIII n. 5, di appalto di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di varia natura destinati a garantire la fruibilità della medesima e dal contratto di Pt_2 affitto di ramo d'azienda corrente con la , cui l'opposta è subentrata, avente ad Controparte_5 oggetto l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e/o bevande.
L'opponente premetteva di essere creditrice della parte opposta, sia per le somme di spettanza di che di Gamenet S.p.a., per una somma non inferiore Controparte_3
ad euro 150.000,00 dalla quale assumeva potessero venir detratte, se effettivamente dovute, le somme riportate nel decreto ingiuntivo n. 9148/2020 di e n. Controparte_3
9149/2020 di Gamenet S.p.a. previa dimostrazione da parte delle due società delle poste contestate rispetto ai bonifici che documentano i maggiori versamenti eseguiti, formulando espressa domanda riconvenzionale in tal senso in caso di accertamento della legittimità della pretesa creditoria.
L'opponente deduceva che Gamenet Entertainment S.p.A. aveva sottoscritto con
Gamenet Scommesse S.p.A., quale Concessionario dell' Parte_3
contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici da esercitarsi presso la
[...]
sala sita in AR (FE) Via Papa Giovanni XXIII n.5/abc, assumendo la qualifica di Gestore ed a seguire aveva sottoscritto in data 03.11.2016, con la Ditta BE TE “Contratto di Subgestione Betting” con il quale la medesima era stata delegata di tutte le attività inerenti il servizio di commercializzazione dei giochi da esercitarsi presso la predetta sala sita in
AR (FE) Via Papa Giovanni XXIII n.5/ abc in qualità di CP_6 Deduceva, altresì, di aver sottoscritto sempre in data 03.11.2016 con la parte opposta anche un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di varia natura destinati a garantire la fruibilità della sita in via Giovanni XXIII n.5abc-44034- Pt_2
AR (FE), e sempre in data 3.11.2016 con Gamenet S.p.A. Concessionario e con CP_7
“Contratto Terzo Incaricato alla raccolta apparecchi Controparte_3 videoterminali” avente ad oggetto la raccolta e riversamento videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett.b) installati presso la sala sita in Via Giovanni XXIII n.5 abc, 44034- CP_8
AR (FE) e sempre in pari data con il Concessionario il Contratto “TIR AWP” avente ad oggetto la raccolta e riversamento videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) CP_8
installati presso la sala sita in Via Giovanni XXIII n.5 abc, 44034- AR – FE-, nonché in data 27.03.2017 una scrittura privata con la quale l'impresa individuale Parte_1 dichiarava, tra l'altro, di ricevere da un fondo cassa per Controparte_3
macchine VLT pari ad euro 5.000,00.
Parte opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, precisando che il credito ingiunto sarebbe stato oggetto di plurime contestazioni soprattutto in ordine al metodo di calcolo applicato per la determinazione delle somme dovute e di vantare un asserito controcredito nei confronti di e di Gamenet S.p.A. per aver Controparte_3
riversato somme maggiori di quelle effettivamente dovute negli anni precedenti in forza dei contratti TIR VLT e AWP;
che il credito azionato non si fonderebbe su valida prova scritta e che in ogni caso il criterio di calcolo sarebbe errato e non indicato in alcun documento;
che non avrebbe compensato i canoni di affitto del ramo d'azienda Controparte_3 con l'asserito credito per servizi TIR;
che la risoluzione del contratto sarebbe dipesa esclusivamente per fatto e colpa di parte opposta con conseguente diritto al risarcimento degli asseriti danni subiti dalla . Parte_1
Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.
Con comparsa del 25.03.2021 si costituiva in giudizio la (Già Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
L'opposta dava atto di svolgere l'attività di raccolta del giocato e che a ben vedere la parte opponente non aveva contestato l'an né nel dettaglio il quantum dei crediti azionati da e che, nello specifico, l'importo di euro 5.000,00 dovuto in Controparte_3
restituzione per fondi cassa risultava dalla scrittura privata del 27.03.2017, dal verbale di riconsegna della sala del 12.07.2019 e dal relativo mastrino contabile;
l'importo di euro
5.636,40 era dovuto per omesso riversamento dei canoni del contratto di affitto ramo d'azienda (art. 7), così come risultante dal relativo mastrino contabile e dalle fatture;
che l'importo di euro 6.380,93 era dovuto per omesso riversamento raccolta (al netto di euro
6.380,93 servizi TIR) derivante dal Contratto di Subgestione Betting (art. 9.2), così come risultante dal relativo mastrino contabile e dai rendiconti periodali non puntualmente contestati.
L'opposta deduceva, inoltre, che la parte opponente avrebbe espressamente riconosciuto gli anzidetti crediti nelle proprie missive del 31 gennaio, 7 febbraio e 11 luglio
2019 (all.ti 3, 4 e 6 fascicolo Opponente), nel proporre la compensazione dell'intero credito ingiunto, compreso quello ulteriore vantato da Gamenet S.p.a., altro soggetto giuridico, con un asserito controcredito della . Parte_1
Esperiti gli incombenti preliminari, all'esito dell'udienza dell'1.04.2021, tenutasi in modalità cartolare, veniva respinta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. “rilevato che
l'opposizione deduce, fra l'altro, un controcredito azionato in riconvenzionale ed eccepito in compensazione, che fa riferimento alla contabilità condivisa dalle parti ed appare richiedere una più approfondita valutazione”. Non veniva, tuttavia, disposta la riunione richiesta con altro giudizio pendente dinanzi alla Sezione X di codesto Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione proposta dal medesimo soggetto contro diverso decreto ingiuntivo, richiesto da soggetto diverso (Gamenet S.p.A.), relativo a crediti di altra natura, non essendo specificamente indicate le ragioni di connessione oggettiva che potessero fare ritenere opportuna la trattazione congiunta.
Con memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c dell'8.10.2021 la parte opposta, attesa la mancata contestazione del credito di Euro 5.000 per fondi cassa, formulava contestuale istanza ex art. 186-bis c.p.c. per l'emissione di un'ordinanza di condanna al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a carico dell'opponente . Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 20.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusionali, veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.. *****
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
L'opponente propone opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
9148/2020 del 30.06.2020 (RG 25558/2020) notificato il 15.09.2020, contestando l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, eccependo la non debenza delle somme ingiunte e la loro errata quantificazione.
Le censure sono prive di pregio.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001).
Nella specie, risulta dagli atti che l'opposta incaricata della raccolta delle giocate ha agito in sede monitoria per il credito derivante dalle obbligazioni assunte dall'opponente con la sottoscrizione di tre distinti contratti.
Nel caso di specie, infatti, la parte opposta ha dimostrato l'inadempimento dell'opponente, assolvendo al proprio onus probandi depositando copia dei seguenti contratti: - Contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici da esercitarsi presso la sala sita in
AR (FE) Via Papa Giovanni XXIII n.5/abc sottoscritto con Gamenet Scommesse S.p.A., quale Concessionario dell' (doc. 1 fascicolo monitorio Parte_3
all.3).
- Contratto di Subgestione Betting del 03.11.2016 sottoscritto con la ditta individuale avente ad oggetto lo svolgimento ad opera della del servizio di Parte_1 Parte_1
commercializzazione dei giochi da esercitarsi presso Sala sita in AR (FE) Via Papa
Giovanni XXIII n.5/ abc (doc. 2 fascicolo monitorio – all.3 fascicolo parte opposta).
- Contratto di Appalto di Servizi del 03.11.2016 sottoscritto con la ditta individuale Parte_1
avente ad oggetto lo svolgimento da parte del Collaboratore dei servizi di varia
[...]
natura destinati a garantire la fruibilità della sita in via Giovanni XXIII n. 5 abc -44034- Pt_2
AR (FE) (doc. 4 fascicolo monitorio – all.3 fascicolo parte opposta);
- Scrittura privata del 27.03.2017 sottoscritta con la ditta individuale con la Parte_1 quale quest'ultima dichiarava di ricevere da un fondo cassa per Controparte_3
macchine VLT pari ad euro 5.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio all.3 fascicolo parte opposta);
- Contratto di affitto di ramo d'azienda tra RO GI e la ditta individuale Parte_1
, cui subentrava avente ad oggetto l'attività di
[...] Controparte_3
preparazione e somministrazione di alimenti e/o bevande ex art.1 (docc.
5-6 fascicolo monitorio all.
3 - fascicolo parte opposta).
A seguito dell'emanazione dell'ordinanza dirigenziale n. 128 del 28.12.2018, con la quale l' disponeva la cessazione Controparte_9 dell'attività della sala giochi sita in AR in quanto “sita a meno di 500 metri dai luoghi sensibili come prescritto dall'art. 6 comma 2 bis della LR. 5/2013”. Cessazione con effetto dal
21.01.2019, l'opposta richiedeva le somme ancora dovute ai sensi degli anzidetti contratti, precisando la debenza di Euro 6.380,93 per omesso riversamento raccolta derivante dal
Contratto di Subgestione Betting (art. 9.2), così come risultante dal mastrino contabile (docc. 2
-3 fascicolo monitorio all.3) e dai rendiconti periodali allegati (Cfr all. 4 e 13 fascicolo parte opposta), di Euro 5.636,40 per omesso riversamento dei canoni del contratto di affitto ramo d'azienda (art. 7), così come risultante dal mastrino contabile e dalle fatture (docc. 3 - 5 - 6 - 7 fascicolo monitorio all.3) e di euro 5.000,00 per fondi cassa come da scrittura privata del 27.03.2017, da verbale di riconsegna della sala del 12.07.2019 e da mastrino contabile (docc. 3-
8-9 fascicolo monitorio all. 3).
La si obbligava infatti, tra le altre cose, nei confronti di Parte_1 [...] ai sensi dell'art.
9.2 del Contratto di Subgestione Betting a: “pagare al Controparte_3
Gestore le somme da quest'ultimo dovute alla e ad mediante bonifico CP_10 CP_7
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n.136 e ss. mm. ii) come meglio specificato nel successivo Allegato A ed a consentire al
Gestore le imputazioni, gli addebiti e gli accrediti, in base al principio del solve et repete, ivi compresi gli arrotondamenti e/o le compensazioni rese necessari dalle norme fiscali o dalle norme tecniche di settore eventualmente applicabili.”
Tale contratto all'Allegato A prevedeva ed individuava i corrispettivi ed era previsto che il Gestore mettesse a disposizione del Subgestore un rendiconto settimanale con l'indicazione dei corrispettivi del Subgestore nonché delle somme dovute al Gestore e che il relativo riversamento delle somme dovute al Gestore ed i corrispettivi dovuti al Subgestore fossero eseguiti entro due giorni dal ricevimento dello stesso da parte del Subgestore (Punti 4, 5 e 6
Allegato A).
Risulta evidente che le censure spiegate dalla parte opponente sulla carenza di indicazione della metodologia di calcolo utilizzata al fine di determinare quale dovesse essere la somma di spettanza delle parti in relazione agli incassi e di conseguenza come calcolare la percentuale da versare alla o da trattenere quale proprio Controparte_3
compenso non colgono nel segno.
L'opposta depositava altresì copia di tutti i rendimenti contabili dal 2018 al 2019 fino alla data di cessazione dell'attività, che confermano le ragioni del proprio credito così come previsto dall'anzidetto allegato A del contratto di Subgestione Betting e da cui risultano anche i corrispettivi per il Subgestore da trattenere quale compenso (Cfr. all. 4 e 13 fascicolo parte opposta).
L'odierna opponente si obbligava altresì, ai sensi dell'art. 7 del Contratto affitto ramo d'azienda, a corrispondere all'Affittante un canone annuo omnicomprensivo (locali e ramo d'azienda) pari ad euro 2.400,00 annui oltre IVA come per legge da corrispondersi in rate mensili di euro 200,00 oltre iva. La deduzione dell'opponente circa la mancata compensazione dei canoni con altri crediti non è fondata posto che l'email cui si fa riferimento (Cfr. all. 17 fascicolo parte opponente) conteneva l'elencazione specifica dell'esposizione debitoria dell'opponente con un'eventuale proposta formulata dall'ingiungente di compensazione (“se sei d'accordo compensiamo affitti bar/servizi TIR”) che per quanto consta non è stata dalla stessa accettata.
Con riferimento al verbale di riconsegna della sala la espressamente riconosceva di Parte_1
non aver riconsegnato a il fondo cassa di euro 5.000,00 (doc. 9 Controparte_3
fascicolo monitorio all.3).
Ebbene, anche nelle missive con cui l'odierna opponente richiedeva il riconoscimento del controcredito azionato in via riconvenzionale vi era un'ammissione del debito di cui alla pretesa creditoria ingiunta (all. 3-4-6 fascicolo parte opponente).
La parte opponente non ha dimostrato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, limitandosi ad allegazioni generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto, considerato che tutti i pagamenti allegati si riferiscono a periodi antecedenti quali il 2014, il 2015 ed il 2016 e si riferiscono ai contratti stipulati anche con la Gamenet S.p.A. (Cfr. docc.
9-12 fascicolo parte opponente).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente per l'accertamento dell'inadempimento del contratto da parte dell'opposta se ne rileva l'infondatezza.
La domanda non coglie nel segno e va respinta, considerato che alcun inadempimento può essere imputato alla parte opposta considerato che l'ordinanza dirigenziale n. 128 del
28.12.2018, con la quale l' disponeva Controparte_9 la cessazione dell'attività della sala giochi sita in AR in quanto “sita a meno di 500 metri dai luoghi sensibili come prescritto dall'art. 6 comma 2 bis della LR. 5/2013” che ha comportato la cessazione con effetto dal 21.01.2019 costituisce un atto amministrativo, che andava eseguito, seppur poi ritualmente impugnato dalla società opposta dinanzi al Tar del
Lazio.
Conseguentemente, essendo divenuto giuridicamente impossibile l'adempimento delle principali obbligazioni assunte dalle parti l'impedimento all'esercizio dell'attività va eventualmente ricondotto all'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta prevista dall'art. 1463 c.c. Tale soluzione appare conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa ("factum principis") sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità” (Cass., n. 12093/1998, conforme Cass., n. 2059/2000).
La S.C. ha altresì precisato che “al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sè non imputabile (art. 1218 cod. civ.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili
a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa coneguale diligenza porre riparo” (Cass., n. 15712/2002).
Nella fattispecie concreta, infatti, non può ravvisarsi nella condotta del gestore alcun inadempimento precedente all'ordinanza dirigenziale n. 128 del 28.12.2018, con la quale l' disponeva la cessazione Controparte_9 dell'attività della sala giochi sita in AR, né è emersa alcuna negligenza o colpa delle stesse parti che abbia determinato l'ordine di cessazione dell'attività da parte delle Autorità competenti.
Al contrario, è stato appurato che la parte opposta ha agito con l'ordinaria diligenza nel tentativo non riuscito di superare il provvedimento amministrativo impugnandolo dinanzi alle competenti sedi giudiziarie.
Deve dunque darsi atto che l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti è divenuto impossibile a causa di un “factum principis” non imputabile, stante la mancanza di colpa o di negligenza da parte delle stesse nel determinarlo, poiché la cessazione dell'attività, era un atto dovuto in quanto imposto da un atto amministrativo.
Per tale ragione nessun inadempimento contrattuale è imputabile all'ingiungente e pertanto non è dovuto alcun risarcimento del danno.
Anche la domanda subordinata dell'opponente volta all'accertamento e alla declaratoria del credito dell'opponente nei confronti dell'opposta, a titolo di corrispettivi contrattuali, superiore a quello oggetto di ingiunzione e per l'effetto all'eventuale compensazione dell'importo ingiunto con il maggior credito dell'opponente è infondata e va respinta in quanto sprovvista di riscontro probatorio atteso che le deduzioni dell'opponente riguardano altro rapporto giuridico - raccolta delle giocate mediante apparecchi VLT e AWP – sottoscritto anche con distinto soggetto giuridico estraneo rispetto al presente giudizio, che ha peraltro ad oggetto il recupero degli insoluti sul rapporto scommesse intrattenuto tra il gestore di sala ( e la , come da rendiconti in atti sub. all.to 4 Controparte_3 Parte_1 ed in conformità all'art.
9.2 del relativo contratto di Subgestione betting.
Tale motivazione è da intendersi assorbente di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione è da ritenersi irrilevante.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 9148/2020 del Tribunale di Roma del 30.06.2020 (RG 25558/2020) iscritta al n.
58750/2020 così provvede, contrariis reiectis:
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9148/2020 del Tribunale di Roma del
30.06.2020 (RG 25558/2020) e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente;
- condanna alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di Parte_1
giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Daniela Cavaliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 587502020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 20/11/2024 e promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...];
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Giomo (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in OV (RO), Via Verdi n.15, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte opponente
E
già giusta fusione per incorporazione per atto Controparte_1 Controparte_2
Notaio Dott. di Roma del 07.06.2022 (Rep.n. 22788 e Raccolta n. 14941) Persona_1
con efficacia dal 01.07.2022, già giusta atto notaio Controparte_3 Per_2
rep.23839 del 9.9.2020) (P. Iva C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro- tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe Binetti (C.F. del CodiceFiscale_3
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Federico
Cesi n.21, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 9148/2020 del 30.06.2020 (RG
25558/2020) notificato il 15.09.2020.
Conclusioni:
Per la parte opponente: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale:
Dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto
n.9148/2020 del 30.06.2020 del Tribunale di Roma per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti e qui richiamati. In via subordinata riconvenzionale. -accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, dichiarare risolto Controparte_3 per fatto e colpa di quest'ultima il contratto in essere e condannare Controparte_3 ora denominata a risarcire i danni tutti subiti dalla sig.ra
[...] Controparte_2 [...]
come analiticamente elencati e provvisoriamente quantificati in €.10.000,00 Parte_1 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria anche dalla CTU contabile che sin d'ora si richiede, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché il maggior danno ex art. 1224, II comma, cod. civ., somma da porre in compensazione con le somme eventualmente a credito della controparte, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte, accertare e dichiarare che la sig.ra è creditrice della parte opposta, per le causali Parte_1 sopra esposte di importo da accertarsi nel suo preciso ammontare in corso di causa, a titolo di corrispettivi contrattuali, superiore a quello oggetto di ingiunzione e per l'effetto procedere alla compensazione dell'importo ingiunto con il maggior credito dell'opponente, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra e perciò disporre la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo oggetto di causa emesso dall'intestato Tribunale siccome, nullo, errato, ingiusto ed in ogni caso condannarsi la ora denominata Controparte_3
a restituire la somma residuante a credito della sig.ra Controparte_2 [...]
così come individuata all'esito dell'espletanda CTU nonché dei danni tutti come Parte_1 sopra quantificati o nella minor o maggiore somma che il Giudicante riterrà di Giustizia.
Con vittoria di spese e competenze.”.
Per la parte opposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 9148/2020 alla luce dei motivi esposti in narrativa ovvero concedere la provvisoria esecuzione al richiamato decreto limitatamente alla somma non contestata di euro 5.000,00 2) sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di riunione del presente procedimento con il giudizio r.g.n. 58753/2020 del Tribunale di Roma per le ragioni esposte in narrativa paragrafo 3.1; 3) nel merito respingere l'avversa opposizione in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte ed in ogni caso perché sfornita di prova e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9148/2020 ovvero nella maggiore o minore misura risultante dall'istruttorie nonché rigettare tutte le domande avversarie per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2020 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la oggi Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro- tempore, proponendo opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 9148/2020 (R.G. 25558/2020) del Tribunale di Roma del 30.06.2020, poi notificato in data 15.09.2020, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 17.017,33, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per un asserito credito derivante dai contratti sottoscritti con l'opposta per il servizio di commercializzazione dei giochi presso la sita in AR Pt_2
(PE), Via Papa Giovanni XXIII n. 5, di appalto di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di varia natura destinati a garantire la fruibilità della medesima e dal contratto di Pt_2 affitto di ramo d'azienda corrente con la , cui l'opposta è subentrata, avente ad Controparte_5 oggetto l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e/o bevande.
L'opponente premetteva di essere creditrice della parte opposta, sia per le somme di spettanza di che di Gamenet S.p.a., per una somma non inferiore Controparte_3
ad euro 150.000,00 dalla quale assumeva potessero venir detratte, se effettivamente dovute, le somme riportate nel decreto ingiuntivo n. 9148/2020 di e n. Controparte_3
9149/2020 di Gamenet S.p.a. previa dimostrazione da parte delle due società delle poste contestate rispetto ai bonifici che documentano i maggiori versamenti eseguiti, formulando espressa domanda riconvenzionale in tal senso in caso di accertamento della legittimità della pretesa creditoria.
L'opponente deduceva che Gamenet Entertainment S.p.A. aveva sottoscritto con
Gamenet Scommesse S.p.A., quale Concessionario dell' Parte_3
contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici da esercitarsi presso la
[...]
sala sita in AR (FE) Via Papa Giovanni XXIII n.5/abc, assumendo la qualifica di Gestore ed a seguire aveva sottoscritto in data 03.11.2016, con la Ditta BE TE “Contratto di Subgestione Betting” con il quale la medesima era stata delegata di tutte le attività inerenti il servizio di commercializzazione dei giochi da esercitarsi presso la predetta sala sita in
AR (FE) Via Papa Giovanni XXIII n.5/ abc in qualità di CP_6 Deduceva, altresì, di aver sottoscritto sempre in data 03.11.2016 con la parte opposta anche un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di varia natura destinati a garantire la fruibilità della sita in via Giovanni XXIII n.5abc-44034- Pt_2
AR (FE), e sempre in data 3.11.2016 con Gamenet S.p.A. Concessionario e con CP_7
“Contratto Terzo Incaricato alla raccolta apparecchi Controparte_3 videoterminali” avente ad oggetto la raccolta e riversamento videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett.b) installati presso la sala sita in Via Giovanni XXIII n.5 abc, 44034- CP_8
AR (FE) e sempre in pari data con il Concessionario il Contratto “TIR AWP” avente ad oggetto la raccolta e riversamento videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) CP_8
installati presso la sala sita in Via Giovanni XXIII n.5 abc, 44034- AR – FE-, nonché in data 27.03.2017 una scrittura privata con la quale l'impresa individuale Parte_1 dichiarava, tra l'altro, di ricevere da un fondo cassa per Controparte_3
macchine VLT pari ad euro 5.000,00.
Parte opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, precisando che il credito ingiunto sarebbe stato oggetto di plurime contestazioni soprattutto in ordine al metodo di calcolo applicato per la determinazione delle somme dovute e di vantare un asserito controcredito nei confronti di e di Gamenet S.p.A. per aver Controparte_3
riversato somme maggiori di quelle effettivamente dovute negli anni precedenti in forza dei contratti TIR VLT e AWP;
che il credito azionato non si fonderebbe su valida prova scritta e che in ogni caso il criterio di calcolo sarebbe errato e non indicato in alcun documento;
che non avrebbe compensato i canoni di affitto del ramo d'azienda Controparte_3 con l'asserito credito per servizi TIR;
che la risoluzione del contratto sarebbe dipesa esclusivamente per fatto e colpa di parte opposta con conseguente diritto al risarcimento degli asseriti danni subiti dalla . Parte_1
Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.
Con comparsa del 25.03.2021 si costituiva in giudizio la (Già Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
L'opposta dava atto di svolgere l'attività di raccolta del giocato e che a ben vedere la parte opponente non aveva contestato l'an né nel dettaglio il quantum dei crediti azionati da e che, nello specifico, l'importo di euro 5.000,00 dovuto in Controparte_3
restituzione per fondi cassa risultava dalla scrittura privata del 27.03.2017, dal verbale di riconsegna della sala del 12.07.2019 e dal relativo mastrino contabile;
l'importo di euro
5.636,40 era dovuto per omesso riversamento dei canoni del contratto di affitto ramo d'azienda (art. 7), così come risultante dal relativo mastrino contabile e dalle fatture;
che l'importo di euro 6.380,93 era dovuto per omesso riversamento raccolta (al netto di euro
6.380,93 servizi TIR) derivante dal Contratto di Subgestione Betting (art. 9.2), così come risultante dal relativo mastrino contabile e dai rendiconti periodali non puntualmente contestati.
L'opposta deduceva, inoltre, che la parte opponente avrebbe espressamente riconosciuto gli anzidetti crediti nelle proprie missive del 31 gennaio, 7 febbraio e 11 luglio
2019 (all.ti 3, 4 e 6 fascicolo Opponente), nel proporre la compensazione dell'intero credito ingiunto, compreso quello ulteriore vantato da Gamenet S.p.a., altro soggetto giuridico, con un asserito controcredito della . Parte_1
Esperiti gli incombenti preliminari, all'esito dell'udienza dell'1.04.2021, tenutasi in modalità cartolare, veniva respinta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. “rilevato che
l'opposizione deduce, fra l'altro, un controcredito azionato in riconvenzionale ed eccepito in compensazione, che fa riferimento alla contabilità condivisa dalle parti ed appare richiedere una più approfondita valutazione”. Non veniva, tuttavia, disposta la riunione richiesta con altro giudizio pendente dinanzi alla Sezione X di codesto Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione proposta dal medesimo soggetto contro diverso decreto ingiuntivo, richiesto da soggetto diverso (Gamenet S.p.A.), relativo a crediti di altra natura, non essendo specificamente indicate le ragioni di connessione oggettiva che potessero fare ritenere opportuna la trattazione congiunta.
Con memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c dell'8.10.2021 la parte opposta, attesa la mancata contestazione del credito di Euro 5.000 per fondi cassa, formulava contestuale istanza ex art. 186-bis c.p.c. per l'emissione di un'ordinanza di condanna al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a carico dell'opponente . Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 20.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusionali, veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.. *****
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
L'opponente propone opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
9148/2020 del 30.06.2020 (RG 25558/2020) notificato il 15.09.2020, contestando l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, eccependo la non debenza delle somme ingiunte e la loro errata quantificazione.
Le censure sono prive di pregio.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001).
Nella specie, risulta dagli atti che l'opposta incaricata della raccolta delle giocate ha agito in sede monitoria per il credito derivante dalle obbligazioni assunte dall'opponente con la sottoscrizione di tre distinti contratti.
Nel caso di specie, infatti, la parte opposta ha dimostrato l'inadempimento dell'opponente, assolvendo al proprio onus probandi depositando copia dei seguenti contratti: - Contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici da esercitarsi presso la sala sita in
AR (FE) Via Papa Giovanni XXIII n.5/abc sottoscritto con Gamenet Scommesse S.p.A., quale Concessionario dell' (doc. 1 fascicolo monitorio Parte_3
all.3).
- Contratto di Subgestione Betting del 03.11.2016 sottoscritto con la ditta individuale avente ad oggetto lo svolgimento ad opera della del servizio di Parte_1 Parte_1
commercializzazione dei giochi da esercitarsi presso Sala sita in AR (FE) Via Papa
Giovanni XXIII n.5/ abc (doc. 2 fascicolo monitorio – all.3 fascicolo parte opposta).
- Contratto di Appalto di Servizi del 03.11.2016 sottoscritto con la ditta individuale Parte_1
avente ad oggetto lo svolgimento da parte del Collaboratore dei servizi di varia
[...]
natura destinati a garantire la fruibilità della sita in via Giovanni XXIII n. 5 abc -44034- Pt_2
AR (FE) (doc. 4 fascicolo monitorio – all.3 fascicolo parte opposta);
- Scrittura privata del 27.03.2017 sottoscritta con la ditta individuale con la Parte_1 quale quest'ultima dichiarava di ricevere da un fondo cassa per Controparte_3
macchine VLT pari ad euro 5.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio all.3 fascicolo parte opposta);
- Contratto di affitto di ramo d'azienda tra RO GI e la ditta individuale Parte_1
, cui subentrava avente ad oggetto l'attività di
[...] Controparte_3
preparazione e somministrazione di alimenti e/o bevande ex art.1 (docc.
5-6 fascicolo monitorio all.
3 - fascicolo parte opposta).
A seguito dell'emanazione dell'ordinanza dirigenziale n. 128 del 28.12.2018, con la quale l' disponeva la cessazione Controparte_9 dell'attività della sala giochi sita in AR in quanto “sita a meno di 500 metri dai luoghi sensibili come prescritto dall'art. 6 comma 2 bis della LR. 5/2013”. Cessazione con effetto dal
21.01.2019, l'opposta richiedeva le somme ancora dovute ai sensi degli anzidetti contratti, precisando la debenza di Euro 6.380,93 per omesso riversamento raccolta derivante dal
Contratto di Subgestione Betting (art. 9.2), così come risultante dal mastrino contabile (docc. 2
-3 fascicolo monitorio all.3) e dai rendiconti periodali allegati (Cfr all. 4 e 13 fascicolo parte opposta), di Euro 5.636,40 per omesso riversamento dei canoni del contratto di affitto ramo d'azienda (art. 7), così come risultante dal mastrino contabile e dalle fatture (docc. 3 - 5 - 6 - 7 fascicolo monitorio all.3) e di euro 5.000,00 per fondi cassa come da scrittura privata del 27.03.2017, da verbale di riconsegna della sala del 12.07.2019 e da mastrino contabile (docc. 3-
8-9 fascicolo monitorio all. 3).
La si obbligava infatti, tra le altre cose, nei confronti di Parte_1 [...] ai sensi dell'art.
9.2 del Contratto di Subgestione Betting a: “pagare al Controparte_3
Gestore le somme da quest'ultimo dovute alla e ad mediante bonifico CP_10 CP_7
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n.136 e ss. mm. ii) come meglio specificato nel successivo Allegato A ed a consentire al
Gestore le imputazioni, gli addebiti e gli accrediti, in base al principio del solve et repete, ivi compresi gli arrotondamenti e/o le compensazioni rese necessari dalle norme fiscali o dalle norme tecniche di settore eventualmente applicabili.”
Tale contratto all'Allegato A prevedeva ed individuava i corrispettivi ed era previsto che il Gestore mettesse a disposizione del Subgestore un rendiconto settimanale con l'indicazione dei corrispettivi del Subgestore nonché delle somme dovute al Gestore e che il relativo riversamento delle somme dovute al Gestore ed i corrispettivi dovuti al Subgestore fossero eseguiti entro due giorni dal ricevimento dello stesso da parte del Subgestore (Punti 4, 5 e 6
Allegato A).
Risulta evidente che le censure spiegate dalla parte opponente sulla carenza di indicazione della metodologia di calcolo utilizzata al fine di determinare quale dovesse essere la somma di spettanza delle parti in relazione agli incassi e di conseguenza come calcolare la percentuale da versare alla o da trattenere quale proprio Controparte_3
compenso non colgono nel segno.
L'opposta depositava altresì copia di tutti i rendimenti contabili dal 2018 al 2019 fino alla data di cessazione dell'attività, che confermano le ragioni del proprio credito così come previsto dall'anzidetto allegato A del contratto di Subgestione Betting e da cui risultano anche i corrispettivi per il Subgestore da trattenere quale compenso (Cfr. all. 4 e 13 fascicolo parte opposta).
L'odierna opponente si obbligava altresì, ai sensi dell'art. 7 del Contratto affitto ramo d'azienda, a corrispondere all'Affittante un canone annuo omnicomprensivo (locali e ramo d'azienda) pari ad euro 2.400,00 annui oltre IVA come per legge da corrispondersi in rate mensili di euro 200,00 oltre iva. La deduzione dell'opponente circa la mancata compensazione dei canoni con altri crediti non è fondata posto che l'email cui si fa riferimento (Cfr. all. 17 fascicolo parte opponente) conteneva l'elencazione specifica dell'esposizione debitoria dell'opponente con un'eventuale proposta formulata dall'ingiungente di compensazione (“se sei d'accordo compensiamo affitti bar/servizi TIR”) che per quanto consta non è stata dalla stessa accettata.
Con riferimento al verbale di riconsegna della sala la espressamente riconosceva di Parte_1
non aver riconsegnato a il fondo cassa di euro 5.000,00 (doc. 9 Controparte_3
fascicolo monitorio all.3).
Ebbene, anche nelle missive con cui l'odierna opponente richiedeva il riconoscimento del controcredito azionato in via riconvenzionale vi era un'ammissione del debito di cui alla pretesa creditoria ingiunta (all. 3-4-6 fascicolo parte opponente).
La parte opponente non ha dimostrato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, limitandosi ad allegazioni generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto, considerato che tutti i pagamenti allegati si riferiscono a periodi antecedenti quali il 2014, il 2015 ed il 2016 e si riferiscono ai contratti stipulati anche con la Gamenet S.p.A. (Cfr. docc.
9-12 fascicolo parte opponente).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente per l'accertamento dell'inadempimento del contratto da parte dell'opposta se ne rileva l'infondatezza.
La domanda non coglie nel segno e va respinta, considerato che alcun inadempimento può essere imputato alla parte opposta considerato che l'ordinanza dirigenziale n. 128 del
28.12.2018, con la quale l' disponeva Controparte_9 la cessazione dell'attività della sala giochi sita in AR in quanto “sita a meno di 500 metri dai luoghi sensibili come prescritto dall'art. 6 comma 2 bis della LR. 5/2013” che ha comportato la cessazione con effetto dal 21.01.2019 costituisce un atto amministrativo, che andava eseguito, seppur poi ritualmente impugnato dalla società opposta dinanzi al Tar del
Lazio.
Conseguentemente, essendo divenuto giuridicamente impossibile l'adempimento delle principali obbligazioni assunte dalle parti l'impedimento all'esercizio dell'attività va eventualmente ricondotto all'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta prevista dall'art. 1463 c.c. Tale soluzione appare conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa ("factum principis") sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità” (Cass., n. 12093/1998, conforme Cass., n. 2059/2000).
La S.C. ha altresì precisato che “al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sè non imputabile (art. 1218 cod. civ.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili
a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa coneguale diligenza porre riparo” (Cass., n. 15712/2002).
Nella fattispecie concreta, infatti, non può ravvisarsi nella condotta del gestore alcun inadempimento precedente all'ordinanza dirigenziale n. 128 del 28.12.2018, con la quale l' disponeva la cessazione Controparte_9 dell'attività della sala giochi sita in AR, né è emersa alcuna negligenza o colpa delle stesse parti che abbia determinato l'ordine di cessazione dell'attività da parte delle Autorità competenti.
Al contrario, è stato appurato che la parte opposta ha agito con l'ordinaria diligenza nel tentativo non riuscito di superare il provvedimento amministrativo impugnandolo dinanzi alle competenti sedi giudiziarie.
Deve dunque darsi atto che l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti è divenuto impossibile a causa di un “factum principis” non imputabile, stante la mancanza di colpa o di negligenza da parte delle stesse nel determinarlo, poiché la cessazione dell'attività, era un atto dovuto in quanto imposto da un atto amministrativo.
Per tale ragione nessun inadempimento contrattuale è imputabile all'ingiungente e pertanto non è dovuto alcun risarcimento del danno.
Anche la domanda subordinata dell'opponente volta all'accertamento e alla declaratoria del credito dell'opponente nei confronti dell'opposta, a titolo di corrispettivi contrattuali, superiore a quello oggetto di ingiunzione e per l'effetto all'eventuale compensazione dell'importo ingiunto con il maggior credito dell'opponente è infondata e va respinta in quanto sprovvista di riscontro probatorio atteso che le deduzioni dell'opponente riguardano altro rapporto giuridico - raccolta delle giocate mediante apparecchi VLT e AWP – sottoscritto anche con distinto soggetto giuridico estraneo rispetto al presente giudizio, che ha peraltro ad oggetto il recupero degli insoluti sul rapporto scommesse intrattenuto tra il gestore di sala ( e la , come da rendiconti in atti sub. all.to 4 Controparte_3 Parte_1 ed in conformità all'art.
9.2 del relativo contratto di Subgestione betting.
Tale motivazione è da intendersi assorbente di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione è da ritenersi irrilevante.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 9148/2020 del Tribunale di Roma del 30.06.2020 (RG 25558/2020) iscritta al n.
58750/2020 così provvede, contrariis reiectis:
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9148/2020 del Tribunale di Roma del
30.06.2020 (RG 25558/2020) e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente;
- condanna alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di Parte_1
giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere