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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1849 del 2014 R.G., pendente tra:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giuseppe Geltrude Renda ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. ), rappresentata e AR C.F._2
difesa dall'avv. Vittorio Vecchio ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: servitù e azione di regolamento dei confini.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio e ha dedotto: AR
-di essere proprietaria di un fondo e del retrostante fabbricato identificati nel catasto del comune di Joppolo al foglio 18, particella 3654 (ex 872) e particella 1248;
-che la parte convenuta è comproprietaria della particella 611;
-che le particelle 3654 e 611 appartenevano originariamente a Per_1
[...]
1 -che tra le particelle 3654 e 611 è stato realizzato un cancello che consentiva l'accesso a entrambi fondi;
-che l'attrice e i danti causa della stessa, per raggiungere la propria particella, hanno esercitato, per oltre 50 anni, il passaggio attraverso il cancello;
-che il diritto di passaggio è stato costituito per destinazione del padre di famiglia;
-che ha contestato l'esistenza del diritto di passaggio. AR
Con comparsa depositata in data 17 febbraio 2015 si è costituita in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria e, in caso di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, l'accoglimento della domanda riconvenzionale finalizzata a individuare un tracciato che consenta il passaggio carrabile in una porzione di terreno che comporti il minor disagio possibile per il proprio fondo.
Sempre in via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto l'accertamento degli esatti confini esistenti tra le proprietà di e di AR
. Parte_1
In particolare, la parte convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c. evidenziando:
- che l'originario proprietario delle particelle 3654 e 611, , Persona_1
accedeva al fondo tramite un percorso di campagna che confina con un torrente;
-che è deceduto nel 1965; Persona_1
-che prima della morte di , parte convenuta e il dante causa di parte CP_1
attrice accedevano alle rispettive porzioni di fondo attraverso il torrente.
ha altresì contestato la ricorrenza dei requisiti necessari AR
per l'usucapione della servitù.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU.
In data 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** 2 Preliminarmente, va rilevato che la Cassazione ha avuto modo di chiarire che:
-<L'azione “negatoria servitutis”, quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di “confessoria servitutis”, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia>> (cfr. Cass. Civ. n. 472 del 2017);
-<L'actio confessioria o negatoria servitutis dà luogo
a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se
l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo>> (cfr. Cass. Civ. n. 22835 del 2024);
-<In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, 3 contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie>> (cfr. Cass. Civ. n. 11601 del 2024).
Dunque, nel presente giudizio, sussiste la legittimazione passiva della parte resistente, la quale ha un rapporto attuale con il fondo ed è il soggetto che ha contestato l'esistenza della servitù. Resta assorbita ogni altra questione sul punto.
Ciò precisato, ritiene questo giudice che la domanda proposta da parte attrice non possa trovare accoglimento.
Come è noto, infatti: “Colui che agisce in “confessoria servitutis” (art. 1079 cod. civ.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto - presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 e ss. cod. civ.) non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Né possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le ammissioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore” (cfr. Cass. Civ. n. 8527 del 1996).
Parte attrice ha dedotto che la servitù è stata costituita ex art. 1062 c.c. e che il 4 passaggio attraverso il cancello è stato esercitato per oltre 50 anni.
Tuttavia, entrambi i modi di acquisto hanno quale presupposto indefettibile l'apparenza della servitù.
La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha chiarito che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. Civ. n.
7004 del 2017; Cass. Civ. n. 11834 del 2021).
Nella specie, la parte attrice - sulla quale gravava l'onere della prova (cfr.
Cass. Civ. n. 2659 del 19991) - non ha dimostrato la ricorrenza del requisito dell'apparenza nei termini sopra precisati, non potendo essere considerato tale l'esistenza di un cancello in assenza della prova puntuale in merito alla circostanza che lo stesso è stato realizzato per l'esercizio della servitù e destinato a questo scopo.
In altre parole, nel presente giudizio non è provato l'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera e il preteso fondo dominante.
Né tale dimostrazione può trarsi dalla prova per testi articolata da parte attrice atteso che i capitoli dettagliati nelle memorie di cui all'art. 183, comma 1 “Colui che assume di essere titolare della servitù apparente di passaggio con veicoli o autoveicoli deve fornire la prova dell'acquisto di tale servitù, senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia”. 5 VI, n. 2 e n. 3, non contengono dati funzionali a dimostrare che il cancello è stato realizzato allo scopo di consentire l'accesso al fondo della parte attrice.
Le conclusioni che precedono trovano conferma anche nella dedotta e dimostrata esistenza di un accesso al fondo di parte attrice tramite un percorso di campagna posto sul lato del terreno, che avvalora la considerazione che, nella specie, non ricorre la prova dell'univoca realizzazione del cancello allo scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente.
Con la precisazione che la prova richiesta dagli istituti posti a fondamento della domanda non può trarsi dalla CTU che ha ad oggetto altri quesiti.
Pertanto, in assenza dei presupposti necessari ai sensi dell'art. 1062 e per l'usucapione della servitù nonché di una domanda proposta ex art. 1051 c.c., la domanda introduttiva del giudizio va rigettata. Resta assorbita ogni altra questione e domanda compresa quella proposta, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda formulata dall'attrice (cfr. comparsa di costituzione).
Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda articolata in via riconvenzionale da ai sensi dell'art. 950 c.c. che così recita AR
“Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Ebbene, in ordine alla domanda in esame, va in primo luogo evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte:
-“Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione” (cfr. Cass. Civ. n. 21245 del 2007);
-nell'azione di regolamento di confini, ex art. 950 c.c., finalizzata a ottenere una sentenza meramente dichiarativa, qualora non sia formulata domanda di 6 rilascio o di riduzione in pristino, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario se i fondi, il cui confine deve essere delimitato, appartengono a più proprietari poiché ciascun comunista è legittimato attivamente e passivamente all'esercizio delle azioni a tutela della proprietà della res comune.
Dunque, posto che, nella specie, la domanda avanzata in via riconvenzionale è finalizzata unicamente all'accertamento dei confini, non emerge una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Sussiste, invece, la legittimazione attiva di alla luce della AR
documentazione depositata in atti dalla parte attrice in via riconvenzionale.
Ciò chiarito, deve poi aggiungersi che l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra i due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia
è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (cfr. Cass. Civ. n. 15304 del 2006).
In punto di onere della prova, la Corte di Cassazione ha precisato che
“Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (cfr. Cass. Civ. n. 11557 del 2024).
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che il confine sia quello individuato dal CTU, geometra le cui Per_2
argomentazioni sono condivise da questo giudice in quanto tecnicamente e logicamente motivate (cfr. CTU pag. 13, conclusione quesito A, ove si legge: “il sottoscritto può tranquillamente riconoscere il posizionamento attuale come 7 corretto”).
Ne consegue che è stato confermato il confine esistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della ammissione di CP_1
al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1849 del 2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da parte attrice;
-dichiara assorbite le altre questioni e domande;
-accoglie la domanda riconvenzionale proposta, ex art. 950 c.c., da CP_1
e, per l'effetto, accerta e dichiara che il confine tra i due fondi per cui
[...]
è causa è quello individuato nella CTU a pag. 13 (conclusione quesito A);
-condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in euro 331,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Vibo Valentia in data 1 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1849 del 2014 R.G., pendente tra:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giuseppe Geltrude Renda ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. ), rappresentata e AR C.F._2
difesa dall'avv. Vittorio Vecchio ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: servitù e azione di regolamento dei confini.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio e ha dedotto: AR
-di essere proprietaria di un fondo e del retrostante fabbricato identificati nel catasto del comune di Joppolo al foglio 18, particella 3654 (ex 872) e particella 1248;
-che la parte convenuta è comproprietaria della particella 611;
-che le particelle 3654 e 611 appartenevano originariamente a Per_1
[...]
1 -che tra le particelle 3654 e 611 è stato realizzato un cancello che consentiva l'accesso a entrambi fondi;
-che l'attrice e i danti causa della stessa, per raggiungere la propria particella, hanno esercitato, per oltre 50 anni, il passaggio attraverso il cancello;
-che il diritto di passaggio è stato costituito per destinazione del padre di famiglia;
-che ha contestato l'esistenza del diritto di passaggio. AR
Con comparsa depositata in data 17 febbraio 2015 si è costituita in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria e, in caso di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, l'accoglimento della domanda riconvenzionale finalizzata a individuare un tracciato che consenta il passaggio carrabile in una porzione di terreno che comporti il minor disagio possibile per il proprio fondo.
Sempre in via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto l'accertamento degli esatti confini esistenti tra le proprietà di e di AR
. Parte_1
In particolare, la parte convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c. evidenziando:
- che l'originario proprietario delle particelle 3654 e 611, , Persona_1
accedeva al fondo tramite un percorso di campagna che confina con un torrente;
-che è deceduto nel 1965; Persona_1
-che prima della morte di , parte convenuta e il dante causa di parte CP_1
attrice accedevano alle rispettive porzioni di fondo attraverso il torrente.
ha altresì contestato la ricorrenza dei requisiti necessari AR
per l'usucapione della servitù.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU.
In data 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** 2 Preliminarmente, va rilevato che la Cassazione ha avuto modo di chiarire che:
-<L'azione “negatoria servitutis”, quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di “confessoria servitutis”, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia>> (cfr. Cass. Civ. n. 472 del 2017);
-<L'actio confessioria o negatoria servitutis dà luogo
a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se
l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo>> (cfr. Cass. Civ. n. 22835 del 2024);
-<In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, 3 contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie>> (cfr. Cass. Civ. n. 11601 del 2024).
Dunque, nel presente giudizio, sussiste la legittimazione passiva della parte resistente, la quale ha un rapporto attuale con il fondo ed è il soggetto che ha contestato l'esistenza della servitù. Resta assorbita ogni altra questione sul punto.
Ciò precisato, ritiene questo giudice che la domanda proposta da parte attrice non possa trovare accoglimento.
Come è noto, infatti: “Colui che agisce in “confessoria servitutis” (art. 1079 cod. civ.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto - presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 e ss. cod. civ.) non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Né possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le ammissioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore” (cfr. Cass. Civ. n. 8527 del 1996).
Parte attrice ha dedotto che la servitù è stata costituita ex art. 1062 c.c. e che il 4 passaggio attraverso il cancello è stato esercitato per oltre 50 anni.
Tuttavia, entrambi i modi di acquisto hanno quale presupposto indefettibile l'apparenza della servitù.
La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha chiarito che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. Civ. n.
7004 del 2017; Cass. Civ. n. 11834 del 2021).
Nella specie, la parte attrice - sulla quale gravava l'onere della prova (cfr.
Cass. Civ. n. 2659 del 19991) - non ha dimostrato la ricorrenza del requisito dell'apparenza nei termini sopra precisati, non potendo essere considerato tale l'esistenza di un cancello in assenza della prova puntuale in merito alla circostanza che lo stesso è stato realizzato per l'esercizio della servitù e destinato a questo scopo.
In altre parole, nel presente giudizio non è provato l'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera e il preteso fondo dominante.
Né tale dimostrazione può trarsi dalla prova per testi articolata da parte attrice atteso che i capitoli dettagliati nelle memorie di cui all'art. 183, comma 1 “Colui che assume di essere titolare della servitù apparente di passaggio con veicoli o autoveicoli deve fornire la prova dell'acquisto di tale servitù, senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia”. 5 VI, n. 2 e n. 3, non contengono dati funzionali a dimostrare che il cancello è stato realizzato allo scopo di consentire l'accesso al fondo della parte attrice.
Le conclusioni che precedono trovano conferma anche nella dedotta e dimostrata esistenza di un accesso al fondo di parte attrice tramite un percorso di campagna posto sul lato del terreno, che avvalora la considerazione che, nella specie, non ricorre la prova dell'univoca realizzazione del cancello allo scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente.
Con la precisazione che la prova richiesta dagli istituti posti a fondamento della domanda non può trarsi dalla CTU che ha ad oggetto altri quesiti.
Pertanto, in assenza dei presupposti necessari ai sensi dell'art. 1062 e per l'usucapione della servitù nonché di una domanda proposta ex art. 1051 c.c., la domanda introduttiva del giudizio va rigettata. Resta assorbita ogni altra questione e domanda compresa quella proposta, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda formulata dall'attrice (cfr. comparsa di costituzione).
Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda articolata in via riconvenzionale da ai sensi dell'art. 950 c.c. che così recita AR
“Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Ebbene, in ordine alla domanda in esame, va in primo luogo evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte:
-“Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione” (cfr. Cass. Civ. n. 21245 del 2007);
-nell'azione di regolamento di confini, ex art. 950 c.c., finalizzata a ottenere una sentenza meramente dichiarativa, qualora non sia formulata domanda di 6 rilascio o di riduzione in pristino, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario se i fondi, il cui confine deve essere delimitato, appartengono a più proprietari poiché ciascun comunista è legittimato attivamente e passivamente all'esercizio delle azioni a tutela della proprietà della res comune.
Dunque, posto che, nella specie, la domanda avanzata in via riconvenzionale è finalizzata unicamente all'accertamento dei confini, non emerge una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Sussiste, invece, la legittimazione attiva di alla luce della AR
documentazione depositata in atti dalla parte attrice in via riconvenzionale.
Ciò chiarito, deve poi aggiungersi che l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra i due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia
è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (cfr. Cass. Civ. n. 15304 del 2006).
In punto di onere della prova, la Corte di Cassazione ha precisato che
“Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (cfr. Cass. Civ. n. 11557 del 2024).
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che il confine sia quello individuato dal CTU, geometra le cui Per_2
argomentazioni sono condivise da questo giudice in quanto tecnicamente e logicamente motivate (cfr. CTU pag. 13, conclusione quesito A, ove si legge: “il sottoscritto può tranquillamente riconoscere il posizionamento attuale come 7 corretto”).
Ne consegue che è stato confermato il confine esistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della ammissione di CP_1
al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1849 del 2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da parte attrice;
-dichiara assorbite le altre questioni e domande;
-accoglie la domanda riconvenzionale proposta, ex art. 950 c.c., da CP_1
e, per l'effetto, accerta e dichiara che il confine tra i due fondi per cui
[...]
è causa è quello individuato nella CTU a pag. 13 (conclusione quesito A);
-condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in euro 331,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Vibo Valentia in data 1 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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