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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Matera – sez. civile
R.G. n. 2289 / 2019 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 13/11/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter cpc. Entrambe/tutte le parti hanno depositato note scritte d'udienza, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni e chiedendo che la causa fosse riservata per la decisione.
Il Giudice riserva come da sentenza che segue.
RG n. 2289/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare tenutasi all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
c.f.: ), in persona dell'amministratore unico pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Montagna (c.f.: ), con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio professionale del difensore in Policoro (MT), via Monte Rosa n. 32;
attrice nei confronti di RG n. 2289/2019
(P.Iva: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antonio Mauro (c.f.: , con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio professionale del Difensore in Policoro (MT), via Siris n. 8; convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 31712/2019, la adiva il Tribunale Controparte_1 di Matera per l'accertamento dell'inadempimento del al contratto di appalto Controparte_2 stipulato in data 10/09/2009 rep. n. 544 e la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 130.815,34 a titolo di risarcimento del danno patito, oltre l'importo di euro 3.365,42 a titolo di corrispettivo per i lavori extra realizzati su ordine di servizio n. 1; importi da maggiorare con rivalutazione monetaria e interessi.
Nello specifico, riferiva che: • con deliberazione di Giunta Municipale n. 14 dell'01/02/2008, il
Comune di aveva approvato il progetto definitivo esecutivo dell'ufficio tecnico comunale CP_2 relativo ai lavori di sistemazione dell'area parcheggio di via Bachelet nell'abitato di Marina di Nova
Siri per un importo complessivo di euro 93.011,93, di cui 78.579,06 per lavori a misura quale base d'appalto, euro 1.603,65 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed euro 12.829,22 per somme a disposizione dell'amministrazione; • in seguito a procedura negoziata espletata in data
21/07/2009, i lavori era stati da essa aggiudicati per l'importo di euro 55.006,13 al netto del ribasso di gara del 29,999%, oltre ad euro 1.603,65 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;
•
l'area di cantiere le era stata consegnata in data 15/09/2009 e, il 26/10/2009, le era stato notificato dalla stazione appaltante un primo ordine di servizio, con il quale il direttore dei lavori le aveva comunicato la necessità di effettuare l'esecuzione di opere aggiuntive, dovute ad esigenze sopravvenute consistenti nella necessità di collegare alla rete generale la condotta idrica di via don
Sturzo e via Bachelet. Con determinazione n. 320/ST del 16/12/2009, quindi, il Comune di CP_2 aveva approvato la perizia di variante suppletiva per un importo netto di euro 83.097,67, affidati
[...] sempre ad essa, dietro riconoscimento della maggior somma di euro 26.487,89. Sennonché, con successiva determinazione n. 325/ST del 21/12/2009, l'amministrazione appaltante aveva revocato la precedente n. 320/ST, ritenendo di dover preliminarmente acquisire il preventivo parere favorevole dell'acquedotto Lucano. I lavori in questione, tuttavia, erano già stati da essa eseguiti;
• il 28/12/2009, poi, le parti avevano dato corso ad un atto contrattuale di sottomissione relativo ai citati i lavori di sistemazione del parcheggio di via Bachelet, con il quale il aveva dato atto CP_2 della necessità di dar luogo ai lavori necessari ed imprevedibili al fine di migliorare la funzionalità dell'opera di collegamento della condotta idrica, riconoscendo alla impresa il maggior importo di euro 23.800,40; • il 04/01/2010, però, l'ente appaltante aveva comunicato la sospensione dei lavori 2 RG n. 2289/2019
per la redazione di una perizia di variante resasi necessaria al fine di completare e migliorare l'intero intervento. Poiché detta sospensione si era prolungata oltre i termini previsti per legge, essa aveva provveduto a costituire in mora il sia con riferimento al completamento dei lavori sia con CP_2 riguardo al pagamento delle somme dovute per la realizzazione della condotta idrica pari ad euro
4.223,16 (iva inclusa) maggiorata di interessi e rivalutazione, formalizzando con nota raccomandata del 17-21/06/2010 la risoluzione contrattuale con richiesta alla committente di prendere in carico l'opera eseguita e di predisporre gli atti contabili finali per la formalizzazione definitiva della chiusura del cantiere;
• il 05/07/2010 inspiegabilmente l'Amministrazione le aveva inviato una diffida, a cui era seguita una ordinanza sindacale del 06/08/2010, con cui le era stato ingiunto il taglio dell'erba nell'area di cantiere. Intervento che poi era stato fatto eseguire da una impresa terza;
• i lavori erano stati ripresi solo in data 21/05/2012, con la apposizione sul relativo verbale delle riserve attraverso le quali essa aveva inteso far valere il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla lunghissima ed illegittima sospensione, durata 862 giorni, oltre al riconoscimento del corrispettivo per i lavori aggiuntivi della condotta idrica, correttamente eseguiti in seguito all'ordine di servizio n. 1; • i lavori venivano, infine, ultimati il 25/05/2012, come da relativa comunicazione con richiesta di redazione del conto finale e del certificato di ultimazione lavori, che veniva rilasciato in data 06/06/2012. Atto questo sul quale aveva richiamato, confermato e reiterato le riserve già fatte in precedenza;
• il 23/08/2012 aveva sottoscritto con riserva anche il conto finale dei lavori, richiedendo la messa a disposizione del registro di contabilità ed iscrivendo una ulteriore domanda di indennità, la n. 9, per l'importo di euro 277,05, nella quale aveva chiesto il riaccredito della trattenuta indebitamente operata giusta ordinanza sindacale n. 74 del
06/08/2011; • la stazione appaltante aveva redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 18/12/2012, riconoscendole la somma di euro 3.365,42 per gli interventi aggiuntivi eseguiti.
Anche questo atto era stato da essa sottoscritto con riserva, reiterando le richieste già precedentemente formulate e proponendo un'ulteriore domanda di indennità, la n. 10, con la quale aveva contestato il ritardo nella redazione dell'atto collaudativo e aveva richiesto lo specifico compenso per oneri di manutenzione non contemplati nel contratto e sostenuti in misura pari ad euro 21.511,20.
Precisava: a) di aver apposto tempestivamente e specificatamente le proprie riserve su tutti gli atti previsti dalla legge, a partire dal verbale di ripresa dei lavori e nei successivi, compreso il registro di contabilità, relative a:
1. lesione dell'utile, euro 742,91; 2. spese di gestione infruttifere, euro
34.335,97; 3. mancato ammortamento dei macchinari, euro 118,81; 4. retribuzioni inutilmente corrisposte al personale in cantiere, euro 48.151,77; 5. protrazione dei costi delle garanzie fideiussorie, euro 495,94; 6. utile aggiuntivo da calcolarsi secondo equità, euro 16.619,53. Poiché i lavori aggiuntivi avevano superato il quinto d'obbligo entro il cui limite l'amministrazione ha facoltà 3 RG n. 2289/2019
di variare le opere agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui all'originario contratto;
7. Lavori aggiuntivi di cui all'o.d.s. n. 1 del 26/10/2009, euro 4.223,16; 8. spese per elaborazione delle riserve, euro 5.000,00; 9. trattenuta per ordinanza sindacale n. 74 del 06/08/2011, euro 277,05; 10. Oneri di manutenzione, euro 21.511,20; b) di aver contestato tempestivamente l'ingiustificata protrazione della sospensione dei lavori oltre i termini massimi previsti dalla legge, intimando la ripresa degli stessi a pena di risoluzione del contratto e censurando la sopravvenuta illegittimità della sospensione, irragionevole in ragione dell'oggetto della perizia di variante;
c) di aver ricevuto la richiesta del Comune di di prosecuzione del rapporto, con ogni conseguenza;
d) di aver CP_2 eseguito correttamente e nei tempi convenuti gli interventi convenuti.
Lamentava la condotta contraria a buona fede dell'amministrazione, che non aveva inteso dare corso all'accordo bonario, previsto dalla legge preventivamente all'intrapresa del contenzioso.
II. Il si costituiva in giudizio il 16/06/2020, chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande avverse. In primis eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione, proposta oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 32 commi 1 e 2 e 33 DM n. 145/2000 e cioè entro 60 giorni dalla determinazione assunta dal sulle riserve formulate, come da Controparte_2 determinazione n. 58/S3 del 16/04/2013 con cui aveva adottato il certificato di regolare esecuzione e approvato la contabilità finale (v. punto 3, che richiamava la relazione riservata del Direttore dei
Lavori e del RUP datata 24/09/2012). Il provvedimento era stato comunicato all'impresa con nota racc. del 22/04/2013, comunicata il 24-27/12/2019.
Sosteneva che la durata eccessiva della sospensione dei lavori fosse addebitabile proprio all'attrice, che aveva eseguito opere aggiuntive sulla base del solo ordine di servizio, senza attendere l'iter approvativo dagli organi deliberativi dell'ente locale e aveva preteso l'adozione della perizia di variante, per ratificare i lavori già eseguiti. I lavori aggiuntivi, però, erano stati già pagati all'impresa, come da determinazione n. 213/sett. 2° del 29/10/2019 per euro 3.384,98.
Contestava, infine, la tardiva apposizione delle riserve, avvenute a partire dal verbale di ripresa dei lavori, anziché dal verbale di sospensione degli stessi e comunque dai SAL primo e secondo, sottoscritti senza riserve e la mancanza di motivazioni oggettive e plausibili che avessero potuto giustificare l'assenza di attività lavorativa in cantiere, tale da giustificare la pretesa risarcitoria della
Controparte_1
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva riassegnata alla scrivente il 21/02/2021. Seguivano diversi rinvii in concomitanza con la pandemia da Covid 19 e poi per carico di ruolo.
All'udienza del 13/11/2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come da verbale che precede e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281sexies c.p.c.. 4 RG n. 2289/2019
IV. La domanda della società attrice deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione, in ragione di quanto di seguito esplicitato.
L'aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione dell'area parcheggio di via Bachelet nell'abitato di giusta delibera G.M. n. 14 dell'01/02/2008 di approvazione del progetto CP_2 definitivo-esecutivo, in favore dell'impresa è avvenuta con determinazione Controparte_1 dirigenziale n. 222/ST del 03/09/2009. Il contratto di appalto rep. n. 544 del 10/09/2009 è stato trasmesso all'impresa appaltatrice il 24/09/2009 con nota prot. 20318.
È, dunque, a tale data che bisogna far riferimento per verificare quale fosse la normativa vigente in materia di appalti, con la precisazione che eventuali termini di decadenza per la proposizione di impugnazioni giudiziali sono considerati di natura sostanziale e, come tali, non assoggettati al principio del tempus regit actum proprio delle norme processuali, salva specifica disciplina intertemporale.
Come risulta chiaramente dal testo negoziale allegato n. 2 all'atto introduttivo del presente giudizio, le parti hanno richiamato, ad integrazione di quanto stabilito nel contratto stesso, le disposizioni di cui al “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto pubblici”, adottato con DM dei LL.PP.
n. 145 del 19/04/2000 ed il “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici dell'11/02/1994 n. 109”, emanato con d.P.R. 21/12/1999 n. 554.
Ebbene, l'art. 33 del DM n. 145 ratione temporis applicabile (in vigore dal 22/06/2000), rubricato
“Tempo del giudizio”, prevedeva che “1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 32. 3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2”.
Il momento ultimo da cui far decorrere il termine decadenziale di cui sopra era fissato, pertanto, dall'art. 32 DM n. 145: il comma 1 stabiliva che le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31bis della legge, dovevano essere esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del regolamento;
il comma 2 prevedeva, poi, che, qualora fossero decorsi i termini previsti dall'art. 28 della legge senza che la stazione appaltante avesse effettuato il collaudo o senza che fosse stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore avrebbe potuto chiedere che
5 RG n. 2289/2019
fossero comunque definite le proprie riserve e richieste, notificando apposita istanza. In questo caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.
La Cassazione ha ritenuto di fornire un'interpretazione peculiare della previsione suddetta, ritenendo di anticipare la decorrenza del termine ultimo per la proposizione dell'azione giudiziale ad un momento antecedente al collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione e coincidente con la determinazione definitiva della stazione appaltante in ordine alle riserve dell'appaltatore: «la determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, in quanto espressione, non di poteri autoritativi ma della struttura privatistica del rapporto, si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, non come un provvedimento amministrativo, ma come atto negoziale, avverso il quale
l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con la stessa, del proprio diritto e la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute, con decorrenza del termine per il ricorso dalla medesima determinazione definitiva, ai sensi del combinato disposto del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, artt. 32 e 33 (Cass. 1/10/2014, n. 20722)» (v. Cassazione civile sez. I sentenza del 23/03/2017 n.7479).
L'interpretazione non appare condivisibile, atteso che il dato testuale assolutamente chiaro non si presta ad interpretazioni diverse, come quella sostenuta dalla Suprema Corte, e in claris non fit interpretatio.
Ad ogni modo, detta questione nel caso di specie non risulta dirimente, perché anche laddove lo si computasse secondo la lettera della norma, più favorevole all'appaltatore, il termine di decadenza sarebbe certamente spirato. Infatti, è pacifico che: • il certificato di regolare esecuzione dei lavori sia stato emesso dalla stazione appaltante il 18/12/2012 e in pari data sia stato ricevuto dalla
[...]
che lo ha firmato con riserva;
• con determinazione n. 58/S3 del 16/04/2013 il CP_1 abbia approvato detto certificato e la contabilità finale, dandone Controparte_2 comunicazione all'impresa appaltatrice con raccomandata ar del 22/04/2013 prot. n. 6905, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sia stato notificato al olo Controparte_2 in data 24-27/12/2019, a distanza di oltre sei anni.
Rimane assorbita ogni altra questione di rito e di merito.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo – in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 (scaglione euro 52.000,01-260.000.00), attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
DICHIARA la domanda avanzata dall'attrice inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale;
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DA l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto Controparte_2
che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella
[...] misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Matera, 13/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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R.G. n. 2289 / 2019 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 13/11/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter cpc. Entrambe/tutte le parti hanno depositato note scritte d'udienza, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni e chiedendo che la causa fosse riservata per la decisione.
Il Giudice riserva come da sentenza che segue.
RG n. 2289/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare tenutasi all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
c.f.: ), in persona dell'amministratore unico pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Montagna (c.f.: ), con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio professionale del difensore in Policoro (MT), via Monte Rosa n. 32;
attrice nei confronti di RG n. 2289/2019
(P.Iva: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antonio Mauro (c.f.: , con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio professionale del Difensore in Policoro (MT), via Siris n. 8; convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 31712/2019, la adiva il Tribunale Controparte_1 di Matera per l'accertamento dell'inadempimento del al contratto di appalto Controparte_2 stipulato in data 10/09/2009 rep. n. 544 e la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 130.815,34 a titolo di risarcimento del danno patito, oltre l'importo di euro 3.365,42 a titolo di corrispettivo per i lavori extra realizzati su ordine di servizio n. 1; importi da maggiorare con rivalutazione monetaria e interessi.
Nello specifico, riferiva che: • con deliberazione di Giunta Municipale n. 14 dell'01/02/2008, il
Comune di aveva approvato il progetto definitivo esecutivo dell'ufficio tecnico comunale CP_2 relativo ai lavori di sistemazione dell'area parcheggio di via Bachelet nell'abitato di Marina di Nova
Siri per un importo complessivo di euro 93.011,93, di cui 78.579,06 per lavori a misura quale base d'appalto, euro 1.603,65 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed euro 12.829,22 per somme a disposizione dell'amministrazione; • in seguito a procedura negoziata espletata in data
21/07/2009, i lavori era stati da essa aggiudicati per l'importo di euro 55.006,13 al netto del ribasso di gara del 29,999%, oltre ad euro 1.603,65 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;
•
l'area di cantiere le era stata consegnata in data 15/09/2009 e, il 26/10/2009, le era stato notificato dalla stazione appaltante un primo ordine di servizio, con il quale il direttore dei lavori le aveva comunicato la necessità di effettuare l'esecuzione di opere aggiuntive, dovute ad esigenze sopravvenute consistenti nella necessità di collegare alla rete generale la condotta idrica di via don
Sturzo e via Bachelet. Con determinazione n. 320/ST del 16/12/2009, quindi, il Comune di CP_2 aveva approvato la perizia di variante suppletiva per un importo netto di euro 83.097,67, affidati
[...] sempre ad essa, dietro riconoscimento della maggior somma di euro 26.487,89. Sennonché, con successiva determinazione n. 325/ST del 21/12/2009, l'amministrazione appaltante aveva revocato la precedente n. 320/ST, ritenendo di dover preliminarmente acquisire il preventivo parere favorevole dell'acquedotto Lucano. I lavori in questione, tuttavia, erano già stati da essa eseguiti;
• il 28/12/2009, poi, le parti avevano dato corso ad un atto contrattuale di sottomissione relativo ai citati i lavori di sistemazione del parcheggio di via Bachelet, con il quale il aveva dato atto CP_2 della necessità di dar luogo ai lavori necessari ed imprevedibili al fine di migliorare la funzionalità dell'opera di collegamento della condotta idrica, riconoscendo alla impresa il maggior importo di euro 23.800,40; • il 04/01/2010, però, l'ente appaltante aveva comunicato la sospensione dei lavori 2 RG n. 2289/2019
per la redazione di una perizia di variante resasi necessaria al fine di completare e migliorare l'intero intervento. Poiché detta sospensione si era prolungata oltre i termini previsti per legge, essa aveva provveduto a costituire in mora il sia con riferimento al completamento dei lavori sia con CP_2 riguardo al pagamento delle somme dovute per la realizzazione della condotta idrica pari ad euro
4.223,16 (iva inclusa) maggiorata di interessi e rivalutazione, formalizzando con nota raccomandata del 17-21/06/2010 la risoluzione contrattuale con richiesta alla committente di prendere in carico l'opera eseguita e di predisporre gli atti contabili finali per la formalizzazione definitiva della chiusura del cantiere;
• il 05/07/2010 inspiegabilmente l'Amministrazione le aveva inviato una diffida, a cui era seguita una ordinanza sindacale del 06/08/2010, con cui le era stato ingiunto il taglio dell'erba nell'area di cantiere. Intervento che poi era stato fatto eseguire da una impresa terza;
• i lavori erano stati ripresi solo in data 21/05/2012, con la apposizione sul relativo verbale delle riserve attraverso le quali essa aveva inteso far valere il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla lunghissima ed illegittima sospensione, durata 862 giorni, oltre al riconoscimento del corrispettivo per i lavori aggiuntivi della condotta idrica, correttamente eseguiti in seguito all'ordine di servizio n. 1; • i lavori venivano, infine, ultimati il 25/05/2012, come da relativa comunicazione con richiesta di redazione del conto finale e del certificato di ultimazione lavori, che veniva rilasciato in data 06/06/2012. Atto questo sul quale aveva richiamato, confermato e reiterato le riserve già fatte in precedenza;
• il 23/08/2012 aveva sottoscritto con riserva anche il conto finale dei lavori, richiedendo la messa a disposizione del registro di contabilità ed iscrivendo una ulteriore domanda di indennità, la n. 9, per l'importo di euro 277,05, nella quale aveva chiesto il riaccredito della trattenuta indebitamente operata giusta ordinanza sindacale n. 74 del
06/08/2011; • la stazione appaltante aveva redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 18/12/2012, riconoscendole la somma di euro 3.365,42 per gli interventi aggiuntivi eseguiti.
Anche questo atto era stato da essa sottoscritto con riserva, reiterando le richieste già precedentemente formulate e proponendo un'ulteriore domanda di indennità, la n. 10, con la quale aveva contestato il ritardo nella redazione dell'atto collaudativo e aveva richiesto lo specifico compenso per oneri di manutenzione non contemplati nel contratto e sostenuti in misura pari ad euro 21.511,20.
Precisava: a) di aver apposto tempestivamente e specificatamente le proprie riserve su tutti gli atti previsti dalla legge, a partire dal verbale di ripresa dei lavori e nei successivi, compreso il registro di contabilità, relative a:
1. lesione dell'utile, euro 742,91; 2. spese di gestione infruttifere, euro
34.335,97; 3. mancato ammortamento dei macchinari, euro 118,81; 4. retribuzioni inutilmente corrisposte al personale in cantiere, euro 48.151,77; 5. protrazione dei costi delle garanzie fideiussorie, euro 495,94; 6. utile aggiuntivo da calcolarsi secondo equità, euro 16.619,53. Poiché i lavori aggiuntivi avevano superato il quinto d'obbligo entro il cui limite l'amministrazione ha facoltà 3 RG n. 2289/2019
di variare le opere agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui all'originario contratto;
7. Lavori aggiuntivi di cui all'o.d.s. n. 1 del 26/10/2009, euro 4.223,16; 8. spese per elaborazione delle riserve, euro 5.000,00; 9. trattenuta per ordinanza sindacale n. 74 del 06/08/2011, euro 277,05; 10. Oneri di manutenzione, euro 21.511,20; b) di aver contestato tempestivamente l'ingiustificata protrazione della sospensione dei lavori oltre i termini massimi previsti dalla legge, intimando la ripresa degli stessi a pena di risoluzione del contratto e censurando la sopravvenuta illegittimità della sospensione, irragionevole in ragione dell'oggetto della perizia di variante;
c) di aver ricevuto la richiesta del Comune di di prosecuzione del rapporto, con ogni conseguenza;
d) di aver CP_2 eseguito correttamente e nei tempi convenuti gli interventi convenuti.
Lamentava la condotta contraria a buona fede dell'amministrazione, che non aveva inteso dare corso all'accordo bonario, previsto dalla legge preventivamente all'intrapresa del contenzioso.
II. Il si costituiva in giudizio il 16/06/2020, chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande avverse. In primis eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione, proposta oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 32 commi 1 e 2 e 33 DM n. 145/2000 e cioè entro 60 giorni dalla determinazione assunta dal sulle riserve formulate, come da Controparte_2 determinazione n. 58/S3 del 16/04/2013 con cui aveva adottato il certificato di regolare esecuzione e approvato la contabilità finale (v. punto 3, che richiamava la relazione riservata del Direttore dei
Lavori e del RUP datata 24/09/2012). Il provvedimento era stato comunicato all'impresa con nota racc. del 22/04/2013, comunicata il 24-27/12/2019.
Sosteneva che la durata eccessiva della sospensione dei lavori fosse addebitabile proprio all'attrice, che aveva eseguito opere aggiuntive sulla base del solo ordine di servizio, senza attendere l'iter approvativo dagli organi deliberativi dell'ente locale e aveva preteso l'adozione della perizia di variante, per ratificare i lavori già eseguiti. I lavori aggiuntivi, però, erano stati già pagati all'impresa, come da determinazione n. 213/sett. 2° del 29/10/2019 per euro 3.384,98.
Contestava, infine, la tardiva apposizione delle riserve, avvenute a partire dal verbale di ripresa dei lavori, anziché dal verbale di sospensione degli stessi e comunque dai SAL primo e secondo, sottoscritti senza riserve e la mancanza di motivazioni oggettive e plausibili che avessero potuto giustificare l'assenza di attività lavorativa in cantiere, tale da giustificare la pretesa risarcitoria della
Controparte_1
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva riassegnata alla scrivente il 21/02/2021. Seguivano diversi rinvii in concomitanza con la pandemia da Covid 19 e poi per carico di ruolo.
All'udienza del 13/11/2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come da verbale che precede e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281sexies c.p.c.. 4 RG n. 2289/2019
IV. La domanda della società attrice deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione, in ragione di quanto di seguito esplicitato.
L'aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione dell'area parcheggio di via Bachelet nell'abitato di giusta delibera G.M. n. 14 dell'01/02/2008 di approvazione del progetto CP_2 definitivo-esecutivo, in favore dell'impresa è avvenuta con determinazione Controparte_1 dirigenziale n. 222/ST del 03/09/2009. Il contratto di appalto rep. n. 544 del 10/09/2009 è stato trasmesso all'impresa appaltatrice il 24/09/2009 con nota prot. 20318.
È, dunque, a tale data che bisogna far riferimento per verificare quale fosse la normativa vigente in materia di appalti, con la precisazione che eventuali termini di decadenza per la proposizione di impugnazioni giudiziali sono considerati di natura sostanziale e, come tali, non assoggettati al principio del tempus regit actum proprio delle norme processuali, salva specifica disciplina intertemporale.
Come risulta chiaramente dal testo negoziale allegato n. 2 all'atto introduttivo del presente giudizio, le parti hanno richiamato, ad integrazione di quanto stabilito nel contratto stesso, le disposizioni di cui al “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto pubblici”, adottato con DM dei LL.PP.
n. 145 del 19/04/2000 ed il “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici dell'11/02/1994 n. 109”, emanato con d.P.R. 21/12/1999 n. 554.
Ebbene, l'art. 33 del DM n. 145 ratione temporis applicabile (in vigore dal 22/06/2000), rubricato
“Tempo del giudizio”, prevedeva che “1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 32. 3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2”.
Il momento ultimo da cui far decorrere il termine decadenziale di cui sopra era fissato, pertanto, dall'art. 32 DM n. 145: il comma 1 stabiliva che le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31bis della legge, dovevano essere esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del regolamento;
il comma 2 prevedeva, poi, che, qualora fossero decorsi i termini previsti dall'art. 28 della legge senza che la stazione appaltante avesse effettuato il collaudo o senza che fosse stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore avrebbe potuto chiedere che
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fossero comunque definite le proprie riserve e richieste, notificando apposita istanza. In questo caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.
La Cassazione ha ritenuto di fornire un'interpretazione peculiare della previsione suddetta, ritenendo di anticipare la decorrenza del termine ultimo per la proposizione dell'azione giudiziale ad un momento antecedente al collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione e coincidente con la determinazione definitiva della stazione appaltante in ordine alle riserve dell'appaltatore: «la determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, in quanto espressione, non di poteri autoritativi ma della struttura privatistica del rapporto, si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, non come un provvedimento amministrativo, ma come atto negoziale, avverso il quale
l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con la stessa, del proprio diritto e la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute, con decorrenza del termine per il ricorso dalla medesima determinazione definitiva, ai sensi del combinato disposto del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, artt. 32 e 33 (Cass. 1/10/2014, n. 20722)» (v. Cassazione civile sez. I sentenza del 23/03/2017 n.7479).
L'interpretazione non appare condivisibile, atteso che il dato testuale assolutamente chiaro non si presta ad interpretazioni diverse, come quella sostenuta dalla Suprema Corte, e in claris non fit interpretatio.
Ad ogni modo, detta questione nel caso di specie non risulta dirimente, perché anche laddove lo si computasse secondo la lettera della norma, più favorevole all'appaltatore, il termine di decadenza sarebbe certamente spirato. Infatti, è pacifico che: • il certificato di regolare esecuzione dei lavori sia stato emesso dalla stazione appaltante il 18/12/2012 e in pari data sia stato ricevuto dalla
[...]
che lo ha firmato con riserva;
• con determinazione n. 58/S3 del 16/04/2013 il CP_1 abbia approvato detto certificato e la contabilità finale, dandone Controparte_2 comunicazione all'impresa appaltatrice con raccomandata ar del 22/04/2013 prot. n. 6905, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sia stato notificato al olo Controparte_2 in data 24-27/12/2019, a distanza di oltre sei anni.
Rimane assorbita ogni altra questione di rito e di merito.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo – in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 (scaglione euro 52.000,01-260.000.00), attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
DICHIARA la domanda avanzata dall'attrice inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale;
6 RG n. 2289/2019
DA l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto Controparte_2
che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella
[...] misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Matera, 13/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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