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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9717 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2023, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 9178/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GENNARO TORRESE, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
, contumace, CP_1
appellata
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
contumace,
appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
È comparso l'avv. Ugo De Simone, per delega avv. benedetta
Torrese, il quale precisa le conclusioni come da atto di appello, facendo rilevare che il ricorso in riassunzione è stato notificato ex art. 143 c.p.c.,
come da deposito del 21.10.2025.
Nessun altro compare alle 10.01.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
Pagina 1 di 5 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attrice dichiarava di essere venuta a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120130123460134, della somma di euro 406,89, relativa a contravvenzioni del Codice della Strada, atteso che né della cartella, né del verbale ad essa sotteso, aveva mai ricevuto rituale notifica. Sostenendo,
altresì, che, quand'anche tale notificazione fosse stata eseguita, fosse ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L.
689/81, domandava al Giudice di prime cure l'accertamento e la dichiarazione di nullità della cartella e di estinzione della pretesa creditoria ivi riportata, per decorso del termine di prescrizione, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia del si costituiva Controparte_2
l' domandando il rigetto dell'opposizione Controparte_3
per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la ritualità della notifica della cartella, eseguita, come da estratto ruolo, il 16.8.2014.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 29067/21, pubblicata il
18.10.2021, ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione
Pagina 2 di 5 agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'ha ritenuta fondata, atteso che, non avendo il concessionario prodotto agli atti del procedimento, la matrice o la copia della cartella, ma solo le relate di notifica, non era stato possibile valutare la corrispondenza tra l'atto notificato e l'atto oggetto di contestazione. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato la nullità del ruolo esattoriale e del diritto di credito, con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l' Parte_1
, la quale, lamentando l'inammissibilità dell'opposizione per
[...]
carenza di interesse ad agire e l'interruzione della prescrizione derivante dalla regolarità della notifica della cartella, ha domandato, in riforma dell'impugnato provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità
dell'opposizione, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In data 12.3.2024, preso atto del decesso del difensore dell'
[...]
, è stato interrotto il procedimento e, con Controparte_3
provvedimento adottato il 1.7.2024, è stata fissata, su ricorso in riassunzione del 6.6.2024, l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
e il sebbene entrambi CP_1 Controparte_2
ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
2. Occorre preliminarmente osservare che il primo giudice, in più
passaggi della sentenza gravata (v. pg. 3 4), ha qualificato l'azione proposta dalla come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in CP_1
particolare soffermandosi anche sulla sua tempestività ai fini della suddetta
Pagina 3 di 5 norma e così palesando l'intento di riferirvisi non già in termini astratti e generali, ma con specifico riferimento alla decisione da assumere.
Ebbene, a prescindere dalla correttezza di tale valutazione, il principio dell'apparenza, che informa il regime delle impugnazioni, impone al giudice di appello di attenersi alla stessa al fine di verificare l'ammissibilità del gravame sottoposto alla sua cognizione, onde “escludere che la parte possa
conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di
impugnazione esperibile” (v. Cass., Sez. III, n. 26294/07).
Nel caso di specie, pertanto, occorre muovere dal presupposto che la sentenza abbia pronunciato su un'opposizione agli atti esecutivi.
Ebbene, tale decisione, ai sensi dell'art. 618, cc. II e III, c.p.c. non è
appellabile, ma soltanto ricorribile in cassazione.
Il presente appello risulta pertanto inammissibile.
3. Nella contumacia delle parti vittoriose, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di nonché del Parte_1 CP_1 [...]
con citazione notificata il 7.4.2022, disattesa ogni contraria CP_2
istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla per le spese di appello;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
Pagina 4 di 5 maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
LM MA
Pagina 5 di 5
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 9178/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GENNARO TORRESE, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
, contumace, CP_1
appellata
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
contumace,
appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
È comparso l'avv. Ugo De Simone, per delega avv. benedetta
Torrese, il quale precisa le conclusioni come da atto di appello, facendo rilevare che il ricorso in riassunzione è stato notificato ex art. 143 c.p.c.,
come da deposito del 21.10.2025.
Nessun altro compare alle 10.01.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
Pagina 1 di 5 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attrice dichiarava di essere venuta a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120130123460134, della somma di euro 406,89, relativa a contravvenzioni del Codice della Strada, atteso che né della cartella, né del verbale ad essa sotteso, aveva mai ricevuto rituale notifica. Sostenendo,
altresì, che, quand'anche tale notificazione fosse stata eseguita, fosse ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L.
689/81, domandava al Giudice di prime cure l'accertamento e la dichiarazione di nullità della cartella e di estinzione della pretesa creditoria ivi riportata, per decorso del termine di prescrizione, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia del si costituiva Controparte_2
l' domandando il rigetto dell'opposizione Controparte_3
per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la ritualità della notifica della cartella, eseguita, come da estratto ruolo, il 16.8.2014.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 29067/21, pubblicata il
18.10.2021, ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione
Pagina 2 di 5 agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'ha ritenuta fondata, atteso che, non avendo il concessionario prodotto agli atti del procedimento, la matrice o la copia della cartella, ma solo le relate di notifica, non era stato possibile valutare la corrispondenza tra l'atto notificato e l'atto oggetto di contestazione. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato la nullità del ruolo esattoriale e del diritto di credito, con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l' Parte_1
, la quale, lamentando l'inammissibilità dell'opposizione per
[...]
carenza di interesse ad agire e l'interruzione della prescrizione derivante dalla regolarità della notifica della cartella, ha domandato, in riforma dell'impugnato provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità
dell'opposizione, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In data 12.3.2024, preso atto del decesso del difensore dell'
[...]
, è stato interrotto il procedimento e, con Controparte_3
provvedimento adottato il 1.7.2024, è stata fissata, su ricorso in riassunzione del 6.6.2024, l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
e il sebbene entrambi CP_1 Controparte_2
ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
2. Occorre preliminarmente osservare che il primo giudice, in più
passaggi della sentenza gravata (v. pg. 3 4), ha qualificato l'azione proposta dalla come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in CP_1
particolare soffermandosi anche sulla sua tempestività ai fini della suddetta
Pagina 3 di 5 norma e così palesando l'intento di riferirvisi non già in termini astratti e generali, ma con specifico riferimento alla decisione da assumere.
Ebbene, a prescindere dalla correttezza di tale valutazione, il principio dell'apparenza, che informa il regime delle impugnazioni, impone al giudice di appello di attenersi alla stessa al fine di verificare l'ammissibilità del gravame sottoposto alla sua cognizione, onde “escludere che la parte possa
conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di
impugnazione esperibile” (v. Cass., Sez. III, n. 26294/07).
Nel caso di specie, pertanto, occorre muovere dal presupposto che la sentenza abbia pronunciato su un'opposizione agli atti esecutivi.
Ebbene, tale decisione, ai sensi dell'art. 618, cc. II e III, c.p.c. non è
appellabile, ma soltanto ricorribile in cassazione.
Il presente appello risulta pertanto inammissibile.
3. Nella contumacia delle parti vittoriose, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di nonché del Parte_1 CP_1 [...]
con citazione notificata il 7.4.2022, disattesa ogni contraria CP_2
istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla per le spese di appello;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
Pagina 4 di 5 maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
LM MA
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