Articolo 11 della Legge 28 agosto 1997, n. 285
Articolo 10Articolo 12
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20 settembre 1997
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15 agosto 2018
Art. 11. (Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia) 1. ((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')) convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infarlzia e sull'adolescenza, ((organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia)) con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , assicura un flusso informativo con periodicita' adeguata sulla qualita' della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della societa'.
Entrata in vigore il 15 agosto 2018
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