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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1109/2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Maria Sparano e domiciliata P.IVA_1 ai fini del presente giudizio in 87021 Belvedere Marittimo (Cs) alla Via G. Fortunato,
86 presso il suo studio;
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
SA AP e domiciliata presso il suo studio Brognaturo (VV), alla Via C/so
BE I n. 88;
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1122/24, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Ilario Giuseppe Longo (R.G.A.C 2860/2022) in data 12 giugno
2024, depositata in cancelleria in data 13 giugno 2024 e non notificata all'odierno appellante
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199002807265/000 notificata in data
15.04.22 dell' importo di € 1.227,90, relativamente alle sottese cartelle di pagamento: 1) n. 13920120001937145000 dell'importo di € 189,50 emessa dalla
Regione Calabria Tributi e Contenzioso Tributario Parte_2 contenente Tassa automobilistica per l'anno 2005 e 2006; 2) n.
13920140004772601000 dell'importo di € 170,71 emessa dalla Regione Calabria contente Tassa automobilistica art.17per l'anno 2008; 3)n.13920140006588929000 dell'importo di € 314, emessa dalla Regione Calabria contenente Tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010; 4) n. 13920150007300156000 dell'importo di € 289,47 emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia contenente
Contravvenzione al codice della strada ex art. L. 689/ 81per l'anno 2012; 5) n.
13920160004386815000 dell'importo di € 287,58 emessa dalla Regione Calabria contenente tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012;
A fondamento della domanda l'attrice rilevava l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e, dunque, l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle stesse.
L' si costituiva deducendo preliminarmente il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per quanto attiene alle cartelle aventi ad oggetto tassa automobilistica e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la regolarità dell'iter di notifica degli atti impositivi.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Ilario Giuseppe Longo, con sentenza n.
1122/2024 accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa: riformare integralmente la sentenza n. 1122/24 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella persona del dott. Ilario Giuseppe Longo, in data 12/06/2024 e depositata in data 13/06/2024,
pagina 2 di 10 nel giudizio n. 2860/2022 R.G.A.C., non notificata., respingendo la domanda originariamente proposta. In via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice de quo in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Vibo Valentia e, pertanto, annullare e riformare integralmente la sentenza impugnata. Nel merito rigettare la domanda giudiziale proposta in primo grado nei confronti di Parte_1
siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti in
[...] narrativa, e conseguentemente, annullare integralmente la sentenza impugnata con conferma del provvedimento opposto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Deduceva tra i motivi di appello: il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alle cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n.
13920140004772601000, n. 13920140006588929000, n. 13920160004386815000 supra dettagliate e afferenti all'omesso pagamento di tasse automobilistica e, nel merito, nonché in relazione alle ulteriori cartelle di pagamento impugnato, la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Sul punto, rilevava l'adeguatezza, ai fini della prova dell'avvenuta notifica, degli avvisi di ricevimento prodotti in copia.
si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione processuale del difensore
Avvocato del libero Foro;
la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto trattasi di causa afferente a fatti estintivi avvenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per omessa regolare notifica degli atti prodromici.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20.10.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata in relazione alla difesa dell' da Controparte_3 parte di un Avvocato del libero foro. Sul punto basti il richiamo alla pronuncia della
Suprema Corte a S.S.U.U n. 30008 Anno 2019 che ha formulato il seguente principio di diritto:“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri pagina 3 di 10 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura Parte_1 dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima
o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Non sussistendo in materia un caso riservato all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e in ragione della citata pagina 4 di 10 giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' Controparte_3
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro.
[...]
Tanto premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario sollevato dall' per quanto attiene Parte_1 alle cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n.
13920140004772601000, n. 13920140006588929000, n. 13920160004386815000, relative al pagamento di tassa automobilistica.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 pagina 5 di 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla pagina 6 di 10 giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199002807265/000 relativamente alle sottese cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n. 13920140004772601000, n.
13920140006588929000, n. 13920160004386815000 in favore del giudice pagina 7 di 10 tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Occorre invece entrare nel merito per quanto attiene alla restante cartella di pagamento n. 13920150007300156000 dell'importo di € 289,47, emessa dalla contenente Contravvenzione al codice della strada ex art. Controparte_4
L. 689/8, anno 2012. Sul punto l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione del credito nonostante la prova della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Orbene, l' ha correttamente prodotto in giudizio l'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomanda del deposito presso la casa comunale ex art. 140
c.p.c., ricevuto in data 3.8.2016 (doc. 4 produzione documentale fascicolo I grado).
Tale documento è sufficiente a provare l'avvenuta notifica della cartella impugnata, come ex multis stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che
“In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento” (Ordinanza Corte di Cassazione n. 34765/2023, V Sezione).
Pertanto, nessuna estinzione della pretesa portata dalla cartella di pagamento è maturata dal momento che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 15.04.22 ha validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale del credito anche tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale pandemico.
Con maggior impegno esplicativo, nel periodo di sospensione COVID prevista dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (dall'08.03.2020 al 31.08.2021), i versamenti dei contribuenti e dei cittadini erano sospesi e, così pure, tutti i termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione e, di conseguenza, in tale periodo non si poteva procedere alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. art. 12, comma 3, cit.). Oltre al periodo di sospensione in questione, occorre poi considerare che il secondo comma dell'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha previsto, pagina 8 di 10 altresì, anche una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”
Nel caso di specie, il termine prescrizionale, che sarebbe decorso nell'anno 2021, è prorogato al “31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, ovvero al 31.12.2023. Pertanto, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella di pagamento n.
13920150007300156000 deve essere disattesa.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado con riferimento alle cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n. 13920140004772601000,
n. 13920140006588929000 e n. 13920160004386815000 relative a tassa automobilistica.
- dichiara dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento n.
13920199002807265/000 limitatamente alla cartella di pagamento n.
13920150007300156000 dell'importo di € 289,47, emessa dalla Controparte_4
.
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 19.12.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1109/2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Maria Sparano e domiciliata P.IVA_1 ai fini del presente giudizio in 87021 Belvedere Marittimo (Cs) alla Via G. Fortunato,
86 presso il suo studio;
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
SA AP e domiciliata presso il suo studio Brognaturo (VV), alla Via C/so
BE I n. 88;
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1122/24, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Ilario Giuseppe Longo (R.G.A.C 2860/2022) in data 12 giugno
2024, depositata in cancelleria in data 13 giugno 2024 e non notificata all'odierno appellante
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199002807265/000 notificata in data
15.04.22 dell' importo di € 1.227,90, relativamente alle sottese cartelle di pagamento: 1) n. 13920120001937145000 dell'importo di € 189,50 emessa dalla
Regione Calabria Tributi e Contenzioso Tributario Parte_2 contenente Tassa automobilistica per l'anno 2005 e 2006; 2) n.
13920140004772601000 dell'importo di € 170,71 emessa dalla Regione Calabria contente Tassa automobilistica art.17per l'anno 2008; 3)n.13920140006588929000 dell'importo di € 314, emessa dalla Regione Calabria contenente Tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010; 4) n. 13920150007300156000 dell'importo di € 289,47 emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia contenente
Contravvenzione al codice della strada ex art. L. 689/ 81per l'anno 2012; 5) n.
13920160004386815000 dell'importo di € 287,58 emessa dalla Regione Calabria contenente tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012;
A fondamento della domanda l'attrice rilevava l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e, dunque, l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle stesse.
L' si costituiva deducendo preliminarmente il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per quanto attiene alle cartelle aventi ad oggetto tassa automobilistica e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la regolarità dell'iter di notifica degli atti impositivi.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Ilario Giuseppe Longo, con sentenza n.
1122/2024 accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa: riformare integralmente la sentenza n. 1122/24 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella persona del dott. Ilario Giuseppe Longo, in data 12/06/2024 e depositata in data 13/06/2024,
pagina 2 di 10 nel giudizio n. 2860/2022 R.G.A.C., non notificata., respingendo la domanda originariamente proposta. In via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice de quo in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Vibo Valentia e, pertanto, annullare e riformare integralmente la sentenza impugnata. Nel merito rigettare la domanda giudiziale proposta in primo grado nei confronti di Parte_1
siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti in
[...] narrativa, e conseguentemente, annullare integralmente la sentenza impugnata con conferma del provvedimento opposto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Deduceva tra i motivi di appello: il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alle cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n.
13920140004772601000, n. 13920140006588929000, n. 13920160004386815000 supra dettagliate e afferenti all'omesso pagamento di tasse automobilistica e, nel merito, nonché in relazione alle ulteriori cartelle di pagamento impugnato, la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Sul punto, rilevava l'adeguatezza, ai fini della prova dell'avvenuta notifica, degli avvisi di ricevimento prodotti in copia.
si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione processuale del difensore
Avvocato del libero Foro;
la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto trattasi di causa afferente a fatti estintivi avvenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per omessa regolare notifica degli atti prodromici.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20.10.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata in relazione alla difesa dell' da Controparte_3 parte di un Avvocato del libero foro. Sul punto basti il richiamo alla pronuncia della
Suprema Corte a S.S.U.U n. 30008 Anno 2019 che ha formulato il seguente principio di diritto:“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri pagina 3 di 10 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura Parte_1 dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima
o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Non sussistendo in materia un caso riservato all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e in ragione della citata pagina 4 di 10 giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' Controparte_3
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro.
[...]
Tanto premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario sollevato dall' per quanto attiene Parte_1 alle cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n.
13920140004772601000, n. 13920140006588929000, n. 13920160004386815000, relative al pagamento di tassa automobilistica.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 pagina 5 di 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla pagina 6 di 10 giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199002807265/000 relativamente alle sottese cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n. 13920140004772601000, n.
13920140006588929000, n. 13920160004386815000 in favore del giudice pagina 7 di 10 tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Occorre invece entrare nel merito per quanto attiene alla restante cartella di pagamento n. 13920150007300156000 dell'importo di € 289,47, emessa dalla contenente Contravvenzione al codice della strada ex art. Controparte_4
L. 689/8, anno 2012. Sul punto l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione del credito nonostante la prova della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Orbene, l' ha correttamente prodotto in giudizio l'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomanda del deposito presso la casa comunale ex art. 140
c.p.c., ricevuto in data 3.8.2016 (doc. 4 produzione documentale fascicolo I grado).
Tale documento è sufficiente a provare l'avvenuta notifica della cartella impugnata, come ex multis stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che
“In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento” (Ordinanza Corte di Cassazione n. 34765/2023, V Sezione).
Pertanto, nessuna estinzione della pretesa portata dalla cartella di pagamento è maturata dal momento che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 15.04.22 ha validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale del credito anche tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale pandemico.
Con maggior impegno esplicativo, nel periodo di sospensione COVID prevista dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (dall'08.03.2020 al 31.08.2021), i versamenti dei contribuenti e dei cittadini erano sospesi e, così pure, tutti i termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione e, di conseguenza, in tale periodo non si poteva procedere alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. art. 12, comma 3, cit.). Oltre al periodo di sospensione in questione, occorre poi considerare che il secondo comma dell'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha previsto, pagina 8 di 10 altresì, anche una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”
Nel caso di specie, il termine prescrizionale, che sarebbe decorso nell'anno 2021, è prorogato al “31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, ovvero al 31.12.2023. Pertanto, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella di pagamento n.
13920150007300156000 deve essere disattesa.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado con riferimento alle cartelle di pagamento n. 13920120001937145000, n. 13920140004772601000,
n. 13920140006588929000 e n. 13920160004386815000 relative a tassa automobilistica.
- dichiara dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento n.
13920199002807265/000 limitatamente alla cartella di pagamento n.
13920150007300156000 dell'importo di € 289,47, emessa dalla Controparte_4
.
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 19.12.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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