Sentenza 18 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2024, n. 17842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17842 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui AL EA è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello con cui si era dedotta la mancata riduzione della pena nella misura di un mezzo, 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17842 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/01/2024 ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., inflitta per la contravvenzione di cui al capo b), posta in continuazione con il delitto di cui al capo a). La motivazione sarebbe silente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva senza adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. 2. È inammissibile perché precluso il secondo motivo, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico in appello, essendosi l'imputato in quella sede limitato a richiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio quantomeno di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva, rispetto alla cui configurabilità, tuttavia, nulla fu argomentato. 3. È invece fondato il primo motivo di ricorso. 4. Secondo un orientamento di legittimità, in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto, in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen. (Sez. 2, n. 40079 del 17/01/2023, Demerac, Rv. 285218; Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023; Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, A., Rv. 282670- 01). È in particolare valorizzata la regola del cumulo delle pene concorrenti, di cui all'art. 76 cod. pen., che al primo comma prevede che, salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico;
dunque, si sostiene, le pene originariamente previste per le violazioni minori non conserverebbero efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, a prescindere da quella comminabile per i reati-satelliti, perché la «nuova unità che si viene a comporre disancora questi ultimi dalle rispettive specifiche sanzioni edittali» (così, Sez. 6, n. 51221 del 06/10/2023, non massimata;
cfr., Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540). Si aggiunge che "al principio del favor rei — già sotteso all'istituto della continuazione nel sostituire il cumulo giuridico al cumulo materiale delle pene — non può attribuirsi una valenza assoluta "ma esso va contemperato con le implicazioni della fictio iurís che 2 il legislatore ha introdotto con l'art. 81, secondo comma, cod. pen. per riunire le diverse violazioni delle norme penali, tenendo conto del tenore letterale delle disposizioni e delle loro rationes (art. 12, primo comma, preleggi) - costituenti le corrette premesse di una interpretazione sistematica - che del resto già espressamente contemplano, in senso favorevole al reo, un doppio limite all'aumento di pena ex art. 81, terzo e quarto comma" (cosi testualmente Sez. 6, n. 51221 del 06/10/2023, non massimata, cit.) In tal senso deporrebbero anche i principi affermati dalle Sezioni unite, secondo cui in tema di continuazione l'art. 81 cod. pen. comporta che l'aumento di pena per il reato satellite si debba effettuare secondo il criterio della pena unica progressiva "per moltiplicazione", rendendone omogenea la pena a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). 4. Secondo altra impostazione, che il Collegio condivide, il differente trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 442 cod. proc. pen. - secondo cui, allorquando si procede per una contravvenzione la pena è diminuita della metà e non di un terzo - «costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo» (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772; nonché le decisioni non massimate Sez. 6, n. 4199 del 18/1/2022, Aiello;
Sez. 5, n. 42199 del 17/9/2021, Tounsi;
Sez. 6, n. 28021, del 25/6/2021, Campanella;
Sez. 7, n. 16311 del 4/2/2021, Fiaccola;
Sez. 7, n. 6250, del 24/1/2020, dep.2021, Farinelli;
Sez. 1, n. 1438 del 6/10/2020, dep. 2021, Burasca;
Sez. 1, n. 33051, del 23/9/2020, Inferrera;
Sez. F. n. 32176 del 25/8/2020, Greco). Secondo l'indirizzo in esame, se è vero che la determinazione della pena nell'ipotesi del reato continuato implica la perdita di "autonomia" dei reati satellite, attesa la natura unitaria quoad poenam del reato continuato, e che per costante giurisprudenza la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato deve essere applicata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio, è altrettanto vero che il trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all'art. 442, comma 2, seconda parte, - che ha effetti anche sostanziali e si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752) - costituisce espressione di un principio che, nell'applicazione concreta, prevale sul dato formale dell'incidenza della riduzione premiale sulla pena, determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Si è inoltre sottolineato che il carattere "cogente" dell'applicazione della riduzione nella nuova misura stabilita dalla legge per i reati contravvenzionali è stato esplicitato 3 dalle Sezioni unite (n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 - 01) che hanno affermato il principio della necessaria applicazione della più favorevole riduzione della metà, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato, in quanto la ricordata norma "prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali". Si aggiunge che l'abbattimento della sanzione che consegue al riconoscimento del vincolo teleologico ha carattere discrezionale, seppur soggetta ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., mentre, invece, nel caso dell'accesso al rito abbreviato, l'ammontare della decurtazione è sottratta alla discrezionalità del giudice, ed è stabilita dalla legge in modo fisso e predeterminato, sicché la applicazione di una decurtazione inferiore a quella indicata si risolverebbe nella inflizione di una pena illegale (Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, non massimata). 5. Nel senso dell'indirizzo in esame militano ulteriori argomenti. Il primo è che l'orientamento più restrittivo in precedenza descritto conduce di fatto - per ragioni legate a dinamiche procedimentali variabili, a scelte soggettive, alla decisione di procedere con processi separati o riuniti - alla parziale abrogazione - con conseguente espunzione dall'ordinamento - di una norma che ha effetti sostanziali favorevoli all'imputato. Un'applicazione di una norma, quella prevista dall'art. 442, comma 2, seconda parte cod. proc. pen., di fatto rimessa alla decisione, non dell'imputato, di procedere con processi separati e che produce effetti sfavorevoli per questi. Una interpretazione peraltro che lascia sullo sfondo questioni rilevanti tenuto conto, si è fatto osservare, che, ove in fase esecutiva fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati in separati processi celebrati con giudizio abbreviato, l'imputato potrebbe godere - a parità di valutazioni in ordine all'aumento da applicare a titolo di continuazione - di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello che scaturirebbe dal giudizio cumulativo. Anche il richiamo all'art. 76 cod. pen. non pare decisivo. Le Sezioni unite hanno sottolineato come "la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell'ambito del reato continuato non comporti affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmente considerati, come confermato dalla lettera del comma 2 dell'art. 533 del codice di rito, che impone la procedura bifasica per la quale il giudicante, prima, "stabilisce" la pena per ciascun reato, poi, "determina" la pena da applicare per il reato unitariamente considerato, così ridefinendo, in vista della unitaria risposta repressiva, la pena "complessiva" da applicare" (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, in motivazione). 4 Dunque, non paiono esserci ragioni per le quali il giudice, nello stabilire la pena per ciascun reato, non dovrebbe tenere conto, per determinare l'aumento di pena per la contravvenzione posta in continuazione con il delitto, della diminuzione più favorevole derivante dalla scelta del rito abbreviato. 6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza limitatamente alla pena che deve essere rideterminata, tenuto della riduzione di un mezzo per la pena inflitta a titolo di continuazione per la contravvenzione, in mesi sei e giorni sette di reclusione ed euro 1.466 di multa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi sei e giorni sette di reclusione ed euro 1.466 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.