Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1094
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità della riscossione in pendenza di giudizio

    La Corte ritiene che l'atto di contestazione, presupposto della cartella, sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. Pertanto, la cartella è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La Corte rileva che l'appellante ha presentato dichiarazione integrativa per l'anno 2016, ma senza versare le sanzioni dovute per la violazione dell'obbligo di dichiarazione degli investimenti all'estero.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa creditoria

    La Corte rileva che l'appellante ha presentato dichiarazione integrativa per l'anno 2016, ma senza versare le sanzioni dovute per la violazione dell'obbligo di dichiarazione degli investimenti all'estero (quadro RW). La normativa prevede sanzioni per la violazione di tale obbligo. La Corte afferma che l'appellante, residente in Italia, era tenuta a dichiarare i redditi ovunque prodotti, inclusi gli interessi attivi derivanti da conti correnti esteri.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1094
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1094
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo