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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
LL IO, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 452/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3535/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0017881826 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva Ricorso/Reclamo, con istanza di sospensione, nei confronti sia dell'ADE Dip di Salerno che dell'ADER avverso la cartella di pagamento n. 10020230017881826000 di €. 45.254,99, notificata il 19 luglio 2023, relativa a sanzioni anno 2016, di cui all'art. 5 D.L. 167/90, a seguito di iscrizione a ruolo dell'atto di contestazione n. TF9COP801851, notificato il 28/10/2022. Eccepiva: A) Sulla illegittimità dell'avvio della riscossione delle sanzioni in pendenza del giudizio d'impugnazione. Violazione dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/92 e B) Sulla infondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva: a) in via preliminare la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.
31.12.1992 n. 546, sussistendo sia il “fumus boni iuris” che “periculum in mora”, come da motivazione esposte e b) nel merito, annullare e/o dichiarare nulla o inesistente, e comunque priva di ogni efficacia giuridica, la impugnata cartella di pagamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Dip di Salerno si costituiva in giudizio e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto le eccezioni proposte si riferiscono all'atto sotteso all'impugnata cartella (atto di contestazione n. TF9COP801851 di cui la parte non contestava la notifica) che si era reso definitivo per mancata impugnazione. Affermava la piena validità dell'atto impugnato e controdeduceva ai motivi del ricorso.
Faceva presente che l'avviso di accertamento TF901P804011/2022, impugnato dinanzi la Corte di Giustizia di primo grado di Salerno era stato rigettato con sentenza n. 3616/09/2023. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spesa allegata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
La CGT di 1° grado di Salerno con Sentenza n. 3535/10/2024 del 1° luglio 2024, depositata il 05/08/2024, dichiarava il ricorso inammissibile, con refusione delle spese di lite. I giudici di prime cure ritenevano “Secondo un principio di diritto ormai consolidato, ribadito e confermato dall'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione, che la Cartella di Pagamento emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, come nella specie, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”.
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva atto di appello nei confronti sia dell'ADE Dip di Salerno che dell'ADER, in data 16/01/2025, avverso tale sentenza in quanto errata ed antigiuridica. Eccepiva che aveva chiesto l'invalidazione della cartella in virtù della palese violazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate e con essa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.Lgs. 546/92, essendo pendente in giudizio l'avviso di accertamento n. TF901P804011/2022, da cui era derivato l'atto di contestazione n.
TF9COP801851 ad essa presupposto. Non aveva fatto valere questioni attinenti al merito dell'atto impositivo presupposto alla stessa ma aveva ribadito l'illegittimità della cartella che non poteva essere emessa e notificata in pendenza di giudizio e che pertanto era carente del necessario interesse ad agire per l'impugnazione dell'atto di contestazione. Concludeva con la richiesta di accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ritenere ammissibile ed accogliere il ricorso di 1° grado e dichiarare nulla, inesistente o annullare la cartella di pagamento. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Dip di Salerno si costituiva in giudizio in data 28/01/2025 e con controdeduzioni rilevava, innanzitutto, che la Corte di prime cure aveva correttamente inquadrato la questione sottoposta al suo giudizio. Ribadiva che le sanzioni non erano collegate all'avviso di accertamento n. TF901P804011/2022, bensì all'atto di contestazione n. TF9COP801851 reso definitivo per mancata impugnazione. Chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ed in subordine il suo rigetto nel merito, con condanna alle spese del presente grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni delle parti, all'esito della Pubblica Udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta non meritevole di essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono da ritenersi assorbente di ogni altra, anche in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6, sentenza n. 1202 del 28/05/2014; Cass., SS.UU., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
La Corte rileva che oggetto del processo è la cartella esattoriale indicata in frontespizio, irrogazione di sanzioni a seguito di atto di contestazione notificata il 28/10/2022 e non impugnata. Con tale atto si provvedeva al recupero delle sanzioni dovute in relazione alla Dichiarazione integrativa per l'anno 2016, presentata in data 31/07/2020, con la compilazione del quadro RW, inerente agli investimenti all'estero e alle attività finanziarie per €. 1.508.208,00, segnalate nella comunicazione n. CV2016TF82834032 dell'08/07/2019 e non dichiarati.
L'appellante ripropone, sostanzialmente, gli stessi motivi d'impugnazione addotti con il ricorso in 1^ grado ed eccepisce che i giudici di prime cure hanno errato in quanto non aveva fatto valere questioni attinenti al merito dell'atto impositivo presupposto alla stessa ma aveva ribadito l'illegittimità della cartella che non poteva essere emessa e notificata in pendenza di giudizio avverso l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Dip di Salerno replicava ritenendo infondate le doglianze ribadendo quanto già ampiamente illustrato e dedotto nel giudizio di primo grado.
La Corte fa presente che l'appellante ha presentato dichiarazione integrativa Unico/2017, anno 2016, in data 31/07/2020 con la compilazione del quadro RW, per le somme risultanti sul deposito di c/c tenuto in
Germania e riveniente dal contratto matrimoniale stipulato con il suo ex marito a tacitazione di ogni altra pretesa, senza il versamento delle sanzioni. L'art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1190 prevede che “La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati”.
La normativa prevede che l'apertura di un deposito o di conto corrente presso una banca estera comporta, per un soggetto residente in Italia, l'obbligo di compilazione di un particolare quadro in dichiarazione dei redditi denominato RW. Tale quadro ha lo scopo di adempiere all'obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia. Sono tenuti a presentare la dichiarazione ed indicare, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero, a partire dal 2014. Mentre
l'avviso di accertamento impugnato, relativo sempre all'anno 2016, fa riferimento sempre al c/c tenuto all'estero (Germania), ma si riferisce agli interessi e proventi lordi derivanti dal conto corrente non dichiarati e la sua imposta sostitutiva secondo l'aliquota in vigore con decorrenza 1° luglio 2016, pari al 26%.
È necessario indicare in dichiarazione dei redditi anche gli altri componenti reddituali al fine della tassazione
(gli eventuali interessi attivi derivanti dai depositi e i conti correnti bancari). Le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate all'IVAFE se detengono all'estero "prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio", indipendentemente da come siano stati acquisiti.
Se una persona fisica è considerata residente in Italia, la stessa è tassata sui redditi ovunque prodotti
(worldwide principle), mentre se una persona risulta essere non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Nel caso de quo l'appellante è residente in Italia e lo stesso doveva provvedere a dichiararli in sede di modello REDDITI.
Questa Corte per le considerazioni svolte e su menzionate rigetta l'appello, con conferma della sentenza impugnata. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione diversa. Per effetto della soccombenza condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, sulla base del DM. 55/2014 tab. 24.
P.Q.M.
Rigetta l'Appello e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.700,00, oltre agli accessori se dovuti.
Salerno, li 28/01/2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
LL IO, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 452/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3535/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0017881826 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva Ricorso/Reclamo, con istanza di sospensione, nei confronti sia dell'ADE Dip di Salerno che dell'ADER avverso la cartella di pagamento n. 10020230017881826000 di €. 45.254,99, notificata il 19 luglio 2023, relativa a sanzioni anno 2016, di cui all'art. 5 D.L. 167/90, a seguito di iscrizione a ruolo dell'atto di contestazione n. TF9COP801851, notificato il 28/10/2022. Eccepiva: A) Sulla illegittimità dell'avvio della riscossione delle sanzioni in pendenza del giudizio d'impugnazione. Violazione dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/92 e B) Sulla infondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva: a) in via preliminare la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.
31.12.1992 n. 546, sussistendo sia il “fumus boni iuris” che “periculum in mora”, come da motivazione esposte e b) nel merito, annullare e/o dichiarare nulla o inesistente, e comunque priva di ogni efficacia giuridica, la impugnata cartella di pagamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Dip di Salerno si costituiva in giudizio e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto le eccezioni proposte si riferiscono all'atto sotteso all'impugnata cartella (atto di contestazione n. TF9COP801851 di cui la parte non contestava la notifica) che si era reso definitivo per mancata impugnazione. Affermava la piena validità dell'atto impugnato e controdeduceva ai motivi del ricorso.
Faceva presente che l'avviso di accertamento TF901P804011/2022, impugnato dinanzi la Corte di Giustizia di primo grado di Salerno era stato rigettato con sentenza n. 3616/09/2023. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spesa allegata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
La CGT di 1° grado di Salerno con Sentenza n. 3535/10/2024 del 1° luglio 2024, depositata il 05/08/2024, dichiarava il ricorso inammissibile, con refusione delle spese di lite. I giudici di prime cure ritenevano “Secondo un principio di diritto ormai consolidato, ribadito e confermato dall'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione, che la Cartella di Pagamento emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, come nella specie, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”.
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva atto di appello nei confronti sia dell'ADE Dip di Salerno che dell'ADER, in data 16/01/2025, avverso tale sentenza in quanto errata ed antigiuridica. Eccepiva che aveva chiesto l'invalidazione della cartella in virtù della palese violazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate e con essa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.Lgs. 546/92, essendo pendente in giudizio l'avviso di accertamento n. TF901P804011/2022, da cui era derivato l'atto di contestazione n.
TF9COP801851 ad essa presupposto. Non aveva fatto valere questioni attinenti al merito dell'atto impositivo presupposto alla stessa ma aveva ribadito l'illegittimità della cartella che non poteva essere emessa e notificata in pendenza di giudizio e che pertanto era carente del necessario interesse ad agire per l'impugnazione dell'atto di contestazione. Concludeva con la richiesta di accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ritenere ammissibile ed accogliere il ricorso di 1° grado e dichiarare nulla, inesistente o annullare la cartella di pagamento. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Dip di Salerno si costituiva in giudizio in data 28/01/2025 e con controdeduzioni rilevava, innanzitutto, che la Corte di prime cure aveva correttamente inquadrato la questione sottoposta al suo giudizio. Ribadiva che le sanzioni non erano collegate all'avviso di accertamento n. TF901P804011/2022, bensì all'atto di contestazione n. TF9COP801851 reso definitivo per mancata impugnazione. Chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ed in subordine il suo rigetto nel merito, con condanna alle spese del presente grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni delle parti, all'esito della Pubblica Udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta non meritevole di essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono da ritenersi assorbente di ogni altra, anche in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6, sentenza n. 1202 del 28/05/2014; Cass., SS.UU., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
La Corte rileva che oggetto del processo è la cartella esattoriale indicata in frontespizio, irrogazione di sanzioni a seguito di atto di contestazione notificata il 28/10/2022 e non impugnata. Con tale atto si provvedeva al recupero delle sanzioni dovute in relazione alla Dichiarazione integrativa per l'anno 2016, presentata in data 31/07/2020, con la compilazione del quadro RW, inerente agli investimenti all'estero e alle attività finanziarie per €. 1.508.208,00, segnalate nella comunicazione n. CV2016TF82834032 dell'08/07/2019 e non dichiarati.
L'appellante ripropone, sostanzialmente, gli stessi motivi d'impugnazione addotti con il ricorso in 1^ grado ed eccepisce che i giudici di prime cure hanno errato in quanto non aveva fatto valere questioni attinenti al merito dell'atto impositivo presupposto alla stessa ma aveva ribadito l'illegittimità della cartella che non poteva essere emessa e notificata in pendenza di giudizio avverso l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Dip di Salerno replicava ritenendo infondate le doglianze ribadendo quanto già ampiamente illustrato e dedotto nel giudizio di primo grado.
La Corte fa presente che l'appellante ha presentato dichiarazione integrativa Unico/2017, anno 2016, in data 31/07/2020 con la compilazione del quadro RW, per le somme risultanti sul deposito di c/c tenuto in
Germania e riveniente dal contratto matrimoniale stipulato con il suo ex marito a tacitazione di ogni altra pretesa, senza il versamento delle sanzioni. L'art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1190 prevede che “La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati”.
La normativa prevede che l'apertura di un deposito o di conto corrente presso una banca estera comporta, per un soggetto residente in Italia, l'obbligo di compilazione di un particolare quadro in dichiarazione dei redditi denominato RW. Tale quadro ha lo scopo di adempiere all'obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia. Sono tenuti a presentare la dichiarazione ed indicare, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero, a partire dal 2014. Mentre
l'avviso di accertamento impugnato, relativo sempre all'anno 2016, fa riferimento sempre al c/c tenuto all'estero (Germania), ma si riferisce agli interessi e proventi lordi derivanti dal conto corrente non dichiarati e la sua imposta sostitutiva secondo l'aliquota in vigore con decorrenza 1° luglio 2016, pari al 26%.
È necessario indicare in dichiarazione dei redditi anche gli altri componenti reddituali al fine della tassazione
(gli eventuali interessi attivi derivanti dai depositi e i conti correnti bancari). Le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate all'IVAFE se detengono all'estero "prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio", indipendentemente da come siano stati acquisiti.
Se una persona fisica è considerata residente in Italia, la stessa è tassata sui redditi ovunque prodotti
(worldwide principle), mentre se una persona risulta essere non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Nel caso de quo l'appellante è residente in Italia e lo stesso doveva provvedere a dichiararli in sede di modello REDDITI.
Questa Corte per le considerazioni svolte e su menzionate rigetta l'appello, con conferma della sentenza impugnata. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione diversa. Per effetto della soccombenza condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, sulla base del DM. 55/2014 tab. 24.
P.Q.M.
Rigetta l'Appello e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.700,00, oltre agli accessori se dovuti.
Salerno, li 28/01/2026
Il RE Il Presidente