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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1283/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1RICORRENTE 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEE 20000023 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: come da atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2025 e depositato in data 17 dicembre 2025 RICORRENTE 1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, recante il numero TEE 20000023 e notificato in data 16 ottobre 2025, con il quale, per l'anno d'imposta 2020, l'Ufficio Territoriale di Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 3.756,57 a titolo di omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi (c.d. “Ecotassa”) di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione al veicolo targato Targa_1 Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per difetto del presupposto impositivo, non avendo mai acquistato, posseduto o avuto a qualunque altro titolo la disponibilità del veicolo targato Targa_1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, all'udienza del 19 febbraio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, la Corte, ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definiva in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La pretesa tributaria per cui è procedimento trae origine dal presunto acquisto, in data 9 settembre 2020, da parte della ricorrente, del veicolo targato Targa_1, con emissioni di CO2 pari a 276 g/km. Invero, dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (cosiddetto P.R.A.) risulta che RICORRENTE 1 è stata intestataria del veicolo targato Targa_1 per un brevissimo lasso di tempo, ovvero per dodici giorni dal 9 settembre 2020 al 21 settembre 2020. La ricorrente, dopo la notifica dell'atto impugnato, ovvero in data 28 novembre 2025, ha sporto formale denuncia-querela contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Caposele per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.), come da verbale allegato (v. documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente), deducendo che l'intestazione del veicolo a suo nome, peraltro per un periodo irrisorio e di per sé sospetto di soli dodici giorni, sarebbe il risultato di un'attività criminosa perpetrata da ignoti ai suoi danni. Tale denuncia-querela ha trovato concreto riscontro in sede investigativa, essendo stata avviata attività d'indagine conclusasi con il deferimento all'Autorità Giudiziaria di un soggetto ritenuto responsabile dei fatti denunciati, come attestato dal comunicato stampa della Legione Carabinieri Campania, Comando Provinciale di Avellino, datato 3 febbraio 2026 (prodotto in giudizio da parte ricorrente in data 6 febbraio 2026), nel quale si legge: “I Carabinieri della Stazione di Caposele, a conclusione di un'attività investigativa avviata a seguito di denuncia-querela presentata da una cittadina del posto, hanno deferito in stato di libertà un uomo residente nell'hinterland napoletano, titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche. Il predetto è ritenuto responsabile dei reati di “truffa”, “sostituzione di persona” e “falsità ideologica” commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, l'indagato, mediante artifici e raggiri, provvedeva dapprima a intestare arbitrariamente alla denunciante un'autovettura di lusso, senza che la stessa ne fosse a conoscenza o avesse mai prestato consenso. Successivamente, lo stesso veicolo veniva ceduto a un'altra concessionaria, avvalendosi di un'ulteriore dichiarazione mendace. I fatti, risalenti all'anno 2020, sono emersi solo nel novembre 2025, quando la persona offesa si vedeva recapitare un accertamento per omesso versamento di imposte relative alla compravendita del veicolo, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Avellino. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire l'intera vicenda e di delineare le responsabilità dell'indagato, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria”. Tanto premesso in punto di fatto, si osserva in diritto che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che le risultanze del P.R.A. hanno valore meramente presuntivo, per cui possono essere vinte dalla prova contraria (v., tra le altre, le sentenze n. 4755 dell'11 marzo 2016, n. 8415 dell'11 aprile 2006 e n. 22605 del 26 ottobre 2009). Nella fattispecie parte ricorrente ha fornito tale prova contraria, producendo in giudizio la denuncia-querela e il successivo comunicato stampa dei Carabinieri, dimostrando la sua buona fede e l'infondatezza della pretesa fiscale. Invero, alla denuncia-querela della ricorrente (che, peraltro, espone la medesima a conseguenze penali in caso di accertata falsità delle circostanze rappresentate nella querela medesima) ha fatto seguito attività investigativa conclusasi con il deferimento all'Autorità Giudiziaria di un soggetto ritenuto responsabile dei fatti denunciati e che ha, dunque, fornito elementi di riscontro oggettivo alla prospettazione difensiva, confermandone la plausibilità e la serietà. Sulla base di tali elementi, deve ritenersi superata la presunzione derivante dall'intestazione formale del veicolo. Per quanto riguarda le spese di lite, ritiene questo Giudice che esse debbano essere compensate tra le parti, in deroga al principio di soccombenza, in quanto l'Amministrazione finanziaria ha emesso l'atto impugnato sulla base delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, fonte pubblica ufficiale e legalmente utilizzabile ai fini dell'attività accertativa, dalle quali la ricorrente risultava formalmente intestataria del veicolo nel periodo rilevante ai fini dell'imposizione. La falsità del trasferimento di proprietà e la natura fraudolenta dell'intestazione sono emerse solo successivamente, a seguito della denuncia-querela sporta dalla contribuente e delle conseguenti attività investigative, circostanze non conoscibili né oggettivamente accertabili dall'Ufficio al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento. Ricorrono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1283/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1RICORRENTE 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEE 20000023 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: come da atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2025 e depositato in data 17 dicembre 2025 RICORRENTE 1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, recante il numero TEE 20000023 e notificato in data 16 ottobre 2025, con il quale, per l'anno d'imposta 2020, l'Ufficio Territoriale di Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 3.756,57 a titolo di omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi (c.d. “Ecotassa”) di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione al veicolo targato Targa_1 Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per difetto del presupposto impositivo, non avendo mai acquistato, posseduto o avuto a qualunque altro titolo la disponibilità del veicolo targato Targa_1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, all'udienza del 19 febbraio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, la Corte, ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definiva in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La pretesa tributaria per cui è procedimento trae origine dal presunto acquisto, in data 9 settembre 2020, da parte della ricorrente, del veicolo targato Targa_1, con emissioni di CO2 pari a 276 g/km. Invero, dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (cosiddetto P.R.A.) risulta che RICORRENTE 1 è stata intestataria del veicolo targato Targa_1 per un brevissimo lasso di tempo, ovvero per dodici giorni dal 9 settembre 2020 al 21 settembre 2020. La ricorrente, dopo la notifica dell'atto impugnato, ovvero in data 28 novembre 2025, ha sporto formale denuncia-querela contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Caposele per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.), come da verbale allegato (v. documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente), deducendo che l'intestazione del veicolo a suo nome, peraltro per un periodo irrisorio e di per sé sospetto di soli dodici giorni, sarebbe il risultato di un'attività criminosa perpetrata da ignoti ai suoi danni. Tale denuncia-querela ha trovato concreto riscontro in sede investigativa, essendo stata avviata attività d'indagine conclusasi con il deferimento all'Autorità Giudiziaria di un soggetto ritenuto responsabile dei fatti denunciati, come attestato dal comunicato stampa della Legione Carabinieri Campania, Comando Provinciale di Avellino, datato 3 febbraio 2026 (prodotto in giudizio da parte ricorrente in data 6 febbraio 2026), nel quale si legge: “I Carabinieri della Stazione di Caposele, a conclusione di un'attività investigativa avviata a seguito di denuncia-querela presentata da una cittadina del posto, hanno deferito in stato di libertà un uomo residente nell'hinterland napoletano, titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche. Il predetto è ritenuto responsabile dei reati di “truffa”, “sostituzione di persona” e “falsità ideologica” commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, l'indagato, mediante artifici e raggiri, provvedeva dapprima a intestare arbitrariamente alla denunciante un'autovettura di lusso, senza che la stessa ne fosse a conoscenza o avesse mai prestato consenso. Successivamente, lo stesso veicolo veniva ceduto a un'altra concessionaria, avvalendosi di un'ulteriore dichiarazione mendace. I fatti, risalenti all'anno 2020, sono emersi solo nel novembre 2025, quando la persona offesa si vedeva recapitare un accertamento per omesso versamento di imposte relative alla compravendita del veicolo, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Avellino. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire l'intera vicenda e di delineare le responsabilità dell'indagato, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria”. Tanto premesso in punto di fatto, si osserva in diritto che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che le risultanze del P.R.A. hanno valore meramente presuntivo, per cui possono essere vinte dalla prova contraria (v., tra le altre, le sentenze n. 4755 dell'11 marzo 2016, n. 8415 dell'11 aprile 2006 e n. 22605 del 26 ottobre 2009). Nella fattispecie parte ricorrente ha fornito tale prova contraria, producendo in giudizio la denuncia-querela e il successivo comunicato stampa dei Carabinieri, dimostrando la sua buona fede e l'infondatezza della pretesa fiscale. Invero, alla denuncia-querela della ricorrente (che, peraltro, espone la medesima a conseguenze penali in caso di accertata falsità delle circostanze rappresentate nella querela medesima) ha fatto seguito attività investigativa conclusasi con il deferimento all'Autorità Giudiziaria di un soggetto ritenuto responsabile dei fatti denunciati e che ha, dunque, fornito elementi di riscontro oggettivo alla prospettazione difensiva, confermandone la plausibilità e la serietà. Sulla base di tali elementi, deve ritenersi superata la presunzione derivante dall'intestazione formale del veicolo. Per quanto riguarda le spese di lite, ritiene questo Giudice che esse debbano essere compensate tra le parti, in deroga al principio di soccombenza, in quanto l'Amministrazione finanziaria ha emesso l'atto impugnato sulla base delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, fonte pubblica ufficiale e legalmente utilizzabile ai fini dell'attività accertativa, dalle quali la ricorrente risultava formalmente intestataria del veicolo nel periodo rilevante ai fini dell'imposizione. La falsità del trasferimento di proprietà e la natura fraudolenta dell'intestazione sono emerse solo successivamente, a seguito della denuncia-querela sporta dalla contribuente e delle conseguenti attività investigative, circostanze non conoscibili né oggettivamente accertabili dall'Ufficio al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento. Ricorrono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.