Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 146
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto provato che la ricorrente è stata intestataria del veicolo per un brevissimo periodo e che tale intestazione è stata il risultato di un'attività criminosa (sostituzione di persona e truffa), come dimostrato dalla denuncia-querela e dalle indagini dei Carabinieri. Pertanto, la presunzione derivante dalle risultanze del PRA è stata superata.

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, Sezione 1, in composizione monocratica, ha definito in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, un contenzioso tributario avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'Ecotassa per l'anno d'imposta 2020. La parte ricorrente, una persona fisica, ha impugnato l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, chiedendone l'annullamento per difetto del presupposto impositivo, deducendo di non aver mai acquistato, posseduto o avuto la disponibilità del veicolo targato Targa_1, cui si riferiva l'accertamento. L'Amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del proprio operato. La controversia è sorta a seguito dell'avviso di accertamento che richiedeva il pagamento di euro 3.756,57 per omesso versamento dell'imposta parametrata alle emissioni di CO2, basato sull'intestazione del veicolo alla ricorrente per l'anno 2020.

Il giudice ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento impugnato. La decisione si fonda sulla circostanza che, sebbene le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) indicassero la ricorrente come intestataria del veicolo per un breve periodo (dal 9 settembre 2020 al 21 settembre 2020), la contribuente aveva sporto denuncia-querela per sostituzione di persona e truffa, deducendo che l'intestazione fosse frutto di attività criminosa altrui. Tale denuncia ha trovato riscontro in un'indagine dei Carabinieri, conclusasi con il deferimento di un soggetto ritenuto responsabile dei reati di truffa, sostituzione di persona e falsità ideologica, come attestato da un comunicato stampa. Il giudice ha ritenuto che la Suprema Corte abbia più volte affermato il valore meramente presuntivo delle risultanze del PRA, superabile con prova contraria. Nel caso di specie, la denuncia-querela e il successivo esito delle indagini hanno costituito prova sufficiente a dimostrare la buona fede della ricorrente e l'infondatezza della pretesa fiscale, superando la presunzione derivante dall'intestazione formale del veicolo. Per quanto concerne le spese di lite, il giudice ha disposto la compensazione tra le parti, in deroga al principio di soccombenza, motivando tale decisione con la circostanza che l'Amministrazione aveva agito sulla base di risultanze ufficiali del PRA, la cui falsità e natura fraudolenta sono emerse solo successivamente, a seguito delle indagini, e non erano oggettivamente accertabili al momento dell'emissione dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 146
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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