Art. 6.
Il Ministero dell'interno:
a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamita' naturale o catastrofe i seguenti servizi:
1) interventi tecnici urgenti;
2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.
Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;
b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessita' e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile; ((1)) c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.
Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale e' peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 ha disposto (con l'art. 50 dell'allegato) che "Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonche' dall' art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ."
Il Ministero dell'interno:
a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamita' naturale o catastrofe i seguenti servizi:
1) interventi tecnici urgenti;
2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.
Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;
b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessita' e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile; ((1)) c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.
Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale e' peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 ha disposto (con l'art. 50 dell'allegato) che "Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonche' dall' art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ."