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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RIrosaria Iovine, all'udienza del 22 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7166/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Piedimonte Matese alla via Carmine n.13 presso lo studio dell'avv.to Giovanna Mastrati che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Benevento al Viale degli Atlantici n. 4 presso l'avv.to Pasquale Tarricone che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, senza formale inquadramento, alle dipendenze e sotto la direzione ed il controllo della società convenuta presso la sede di CP_1
Piedimonte Matese, dal 01.05.2018 al 01.07.2019, svolgendo attività di assistenza e pronto intervento per la riparazione di serrande, mansioni riconducibili al IV livello del CCNL
Aziende artigiane e metalmeccaniche;
- di aver altresì svolto, dopo l'orario lavorativo, servizio di volantinaggio e sponsorizzazione a favore della CP_1
1 - di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 18.00/19.00;
- di aver percepito a titolo di retribuzione mensile fissa € 1.100,00;
- di non aver percepito la tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario e per le festività non godute nonché il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, il ricorrente ha adito il Tribunale di Santa RI Capua Vetere chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 01.05.2018 al 01.07.2019 e, per l'effetto, di condannare la convenuta CP_1 al pagamento delle differenze retributive per la somma di € 14.506,00, oltre TFR, interessi e rivalutazione. Ha concluso altresì per la condanna della convenuta al pagamento dei contributi dovuti all' . Spese vinte, con attribuzione. CP_2
Ritualmente citata si costituiva la la quale ha resistito al ricorso eccependo in CP_1
via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa RI Capua Vetere, per essere competente il Tribunale di Avellino, nonché la nullità del ricorso. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo la natura occasionale delle prestazioni rese dal ricorrente. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ammessa ed espletata la prova per testi, preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di regolarizzazione contributiva, la causa è definita con sentenza, all'esito dell'odierna udienza del 22.5.2025, udita la discussione delle parti.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente di incompetenza territoriale. Secondo parte resistente il ricorso andava incardinato dinanzi al Tribunale di
Avellino competente in ragione della sede legale della convenuta, sita in Roccabascerana
(AV) e quindi secondo il criterio del foro dell'azienda, ai sensi dell'art. 413 comma 2 c.p.c..
Al riguardo si osserva che l'art. 413 c.p.c., ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato, prevede tre diversi criteri di collegamento che individuano altrettanti fori speciali, alternativamente concorrenti. Recita, infatti, la disposizione richiamata, per quanto qui rileva: “Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale
è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine
2 del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”.
Alla luce del dettato normativo, i fori speciali alternativamente concorrenti tra loro per individuare la competenza per territorio nelle cause relative ai rapporti di cui all'art. 409
c.p.c. sono: a) il luogo in cui è sorto il rapporto (cd. foro del contratto), b) quello in cui si trova l'azienda (cd. foro dell'azienda), c) quello in cui si trova la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o prestava la sua opera (cd. foro della dipendenza).
Con particolare riguardo alla nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all'art. 413 cod. proc. civ., va precisato che, nella più recente giurisprudenza di legittimità, la dipendenza non coincide con la nozione di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con l'intenzione del legislatore mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass.
16 novembre 2010, n. 23110; Cass. 29 febbraio 2012, n. 3111; Cass. 15 luglio 2013, n.
17347). Quindi, la nozione di dipendenza aziendale postula almeno la presenza di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (cfr. in questo senso tra le altre Cass. 6132/2014, Cass. n. 10691/2004, n. 23110 del 2010 e n. 17347/2013).
Va poi evidenziato che, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale (art. 10 c.p.c.).
Immediato corollario dell'enunciato principio è che spetta all'attore dare compiuta rappresentazione in ricorso e, successivamente, se del caso, dimostrazione delle ragioni di fatto che, in relazione alla normativa di riferimento ed ai criteri di collegamento ivi fissati, consentano di individuare il giudice adito come competente a conoscere della controversia.
Fatte tali premesse, venendo al caso di specie, la resistente ha dedotto l'incompetenza del
Tribunale di Santa RI Capua Vetere, non ravvisandovi alcun dei criteri di collegamento indicati. In particolare, ha evidenziato che la sede legale è collocata a Roccabascerana (AV)
e che l'attività è per sua natura itinerante.
Orbene, deve rilevarsi che non è contestata la circostanza dedotta dalla parte ricorrente della sussistenza presso Piedimonte Matese di un deposito degli strumenti utilizzati per lo
3 svolgimento dell'attività lavorativa, quanto piuttosto la sua qualificazione come dipendenza dell'azienda.
Ma, come più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., può essere ravvisata anche in un deposito nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali.
Quindi, la sussistenza di strumenti presso un deposito in Piedimonte Matese necessari per l'esercizio dell'attività di riparazione delle serrande appare sufficiente, alla luce dei principi esposti in ordine alla nozione di dipendenza, per ritenere sussistente la competenza del giudice adito.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per genericità delle allegazioni in quanto, da una lettura complessiva dell'atto introduttivo, è possibile individuare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sono a sostegno della domanda.
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., Cass. sez. lav.,
8.02.2011, n. 3126).
Nel caso di specie in cui la domanda ha per oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, va esclusa la nullità del ricorso perché parte ricorrente ha specificato il periodo di lavoro di cui chiede l'accertamento, le mansioni svolte, il CCNL di riferimento e l'inquadramento professionale invocato, l'orario di lavoro ed individuato il titolare del potere direttivo e sanzionatorio, la somma complessivamente pretesa ed i relativi titoli, consentendo d'altra parte alla parte resistente di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.
4 Venendo dunque al merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo. La società resistente disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle proprie dipendenze ed evidenzia che la collaborazione resa da risultava sporadica e occasionale. Parte_1
Dunque, oggetto del giudizio è la questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini del decidere, pertanto, è opportuno richiamare i consolidati principi di diritto affermati in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed agli indici della subordinazione.
Punto di partenza è l'art. 2094 c.c. secondo il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della norma descrive la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le norme di cui agli artt. 2099 e ss., ed in particolare all'art. 2104, art. 2105 e art. 2106 c.c., riempiono di contenuti la nozione di subordinazione. Il lavoratore subordinato è colui che, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Il vincolo di dipendenza è reso più stringente da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n.
7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività
5 di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Tuttavia, può risultare difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato. Allora in tali casi può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e con funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav.,
18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali elementi sintomatici di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità del procedimento logico di valutazione globale di elementi sintomatici, poiché, se deve negarsi l'idoneità di ciascuno di questi elementi, singolarmente considerato, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, non può invece negarsi la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione
(Cass. n. 379/99).
Inoltre, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sul lavoratore ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che
6 nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art. 2094 c.c.
Ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Delineati i principi generali rilevanti nel caso di specie, deve affermarsi che l'istruttoria svolta non ha consentito di confermare le prospettazioni della parte ricorrente, con la conseguenza che il ricorso non può trovare accoglimento.
Difatti, insufficiente è la dichiarazione del teste escusso Testimone_1 all'udienza del 12.10.2023, il quale ha dichiarato: “ADR So che il ricorrente ha svolto attività per la Roll Up. Io stesso quando ho avuto necessità di riparare delle serrande per i negozi che gestisco in paese ho chiamato direttamente lui come dipendente della . CP_1
ADR il 23 dicembre 2018 è accaduto che per l'apertura di nuovo negozio a Piedimonte, la serranda non funzionava correttamente, e quindi chiamai il sig. e arrivò il Pt_1 Pt_1
con il sig. che ripararono la serranda e la rimontarono;
CP_3
ADR Io ero presente quando hanno smontato la serranda. Il negozio si trovava in via
Federico Lupoli 6. Il negozio si chiamava Millionaire ed è un'unità operativa della ditta individuale (partita iva ). Il proprietario del locale era CP_4 P.IVA_1 Per_1
che effettuò i relativi pagamenti.
[...]
ADR Il ricorrente ha lavorato per circa un anno presso la . Ricordo queste CP_1
circostanze in quanto successivamente è venuto a lavorare alle dipendenze della mia impresa con mansioni di videoterminalista, all'incirca a settembre 2019. Ha poi cessato di lavorare presso la mia ditta ad aprile 2020 circa.
ADR non so riferire l'orario di lavoro con precisione. Ricordo che vedevo il ricorrente in giro con il furgone la mattina. So inoltre che l'azienda per cui lavorava aveva anche un pronto intervento. ADR So che il ricorrente aveva dei bollini e dei volantini che andava ad attaccare vicino alle serrande. Riferisco queste circostanze in quanto ho visto dei bollini in giro in varie località.
7 ADR la sede so che sta sulla strada statale 158 che collega Piedimonte ad Alife, dove vivono
i ma non so riferire quale fosse la sede di lavoro del ricorrente con precisione. CP_3
ADR Nell'occasione riferita sopra, il si è recato con il furgone che presentava un Pt_1
logo con un omino con una chiave e la scritta . CP_1
ADR Quando prima ho fatto riferimento al fatto che il ricorrente girasse per la città con il furgone mi riferivo sempre allo stesso furgone, recante il logo suddetto. L'ho visto anche al lavaggio.”.
Il teste in questione, non a diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto cliente della CP_1
si è limitato a riferire circostanze generiche e peraltro del tutto equivoche o più
[...]
precisamente compatibili anche con la prospettazione di parte resistente. Infatti, questi ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare unitamente al sig. per la in CP_3 CP_1
alcune occasioni in cui su sua chiamata si rendeva necessario riparare le serrande di alcuni negozi dallo stesso teste gestiti e di aver visto il ricorrente utilizzare il furgone con la scritta e il relativo logo, senza nulla altro specificare in ordine alle concrete modalità di CP_1
svolgimento del rapporto di lavoro per cui è causa.
Di analogo tenore è la dichiarazione della teste , madre del ricorrente, Testimone_2 la quale ha riferito: “ADR Mio figlio ha lavorato per la . Ha lavorato nel 2018 – CP_1
2019. ADR Io lo accompagnavo tutte le mattine, perché lui non aveva la macchina. Lo accompagnavo sulla strada statale 158 dove c'era il deposito.
ADR Lo accompagnavo la mattina verso le otto/ otto e mezza. Mio figlio portava i bambini di a scuola prima di andare a lavorare. CP_3
ADR Al ritorno lo accompagnava con il furgone. CP_3
ADR Ho visto il furgone che aveva la scritta . CP_1
ADR A volte terminavano alle 13 e a volte terminavano la sera, intorno alle 22. Non esisteva un orario preciso, anche perché mio figlio faceva anche volantinaggio per il sig. CP_3
ADR Mio figlio si ritirava con dei blocchetti che doveva attaccare vicino alle serrande e in queste occasioni prendeva la mia macchina per poter fare il giro dei paesi;
[…] ADR Lavorava tutti i giorni della settimana. Tutte le mattine. Tornavano tardi la sera verso le 21.30/22.00 perché andavano in giro anche molto lontano, ad ER e a
MP ad esempio.
ADR La retribuzione era di 1.000/1.100 euro al mese. Me lo riferiva mio figlio.
8 ADR Il rapporto di lavoro è cessato perchè mio figlio chiedeva la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Mio figlio voleva comprare la macchina e in quell'occasione ha saputo che il rapporto non era regolarizzato, a differenza di quanto riferiva il e per queste CP_3 ragioni il rapporto di lavoro è cessato.”.
Valutata rigorosamente la dichiarazione in questione, anche in ragione del rapporto di parentela intercorrente con l'istante, deve rilevarsi come anche da tale deposizione non possano trarsi elementi utili. Le circostanze riferite sono generiche, prive di ogni riferimento specifico al rapporto di lavoro ed al potere direttivo, organizzativo e sanzionatorio del datore di lavoro né a taluni degli indici della subordinazione.
Del resto, anche tale teste di parte ricorrente non poteva validamente riferire in ordine al rapporto di lavoro, in quanto la stessa ha dichiarato di essersi limitata ad accompagnare il ricorrente a lavoro tutte le mattine.
Ella ha poi riferito circostanze apprese dallo stesso ricorrente e quindi in quanto tali, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro, irrilevanti sul piano probatorio.
Né può giungersi a diverse conclusioni sulla base della dichiarazione del teste Tes_3
. Anzi tale ultimo teste ha confermato la sussistenza di una collaborazione
[...]
occasionale e sporadica, senza evidenziare alcun elemento che consenta di qualificare il rapporto intercorso tra le parti in causa come subordinato.
Egli ha riferito: “ADR Ho lavorato per . Venivo chiamato ogni tanto, quando Persona_2
serviva una mano. Circa un paio di volte a settimana.
ADR Conosco il ricorrente in quanto eravamo compagni di scuola. Poi siamo entrambi di
Piedimonte.
ha lavorato nel 2018 – 2019 per circa un anno e mezzo. Parte_2
ADR Io ho lavorato quando c'era . Era che mi chiamava per Pt_1 Parte_1
chiedermi di dargli una mano.
ADR Il ricorrente si occupava della manutenzione delle serrande.
ADR Questi lavori venivano effettuati dalle ore 8.00 di mattina fino alle 19.00/19.15.
Quando lavoravamo insieme questi erano gli orari che osservavamo.
ADR Io e il ricorrente ci organizzavamo. Poteva capitare che ci vedessimo da Per_2
oppure direttamente presso il luogo dove doveva essere effettuata la riparazione.
[...]
ADR Utilizzavamo il furgone con la scritta . CP_1
9 ADR Sono andato circa una decina di volte nel periodo 2018 - 2019. Andavo solo quando il lavoro era più complicato e gli serviva una mano.
ADR Per l'attività svolta venivo retribuito da . Per_2
ADR indicava a dove dovevamo recarci per effettuare la Persona_2 Parte_1
riparazione.
ADR Non sono mai stato presente quando il corrispondeva il compenso al CP_3
ricorrente.
ADR Mi è capitato di fare volantinaggio per sponsorizzare la . Mettevamo gli adesivi CP_1
dopo la riparazione ma è capitato anche che andassimo di sera verso le 20.30, quando i negozi erano chiusi, in giro per attaccare sulle serrande del paese questi adesivi. Sono andato due volte ad accompagnare il ricorrente ad attaccare questi adesivi di sera.
ADR Gli interventi di manutenzione venivano effettuati a Caserta, Santa RI, ER e
MP […]”.
Più precisamente, tale testimonianza, pur facendo riferimento al periodo temporale oggetto di contestazione tra le parti e pur confermando le attività svolte dal ricorrente, non ha chiarito se l'orario di lavoro era imposto dal datore di lavoro;
né se il ricorrente fosse a disposizione stabilmente dal datore di lavoro. In ordine al compenso e alle direttive ha poi dichiarato circostanze generiche, compatibili con l'enunciato fattuale di parte resistente, confermato peraltro da in sede di escussione testimoniale. Persona_2
Va a questo punto sottolineato che la scrivente è consapevole che secondo la Corte di
Cassazione la discontinuità di per sé non consente di escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quando risponde a criteri di distribuzione del lavoro con modalità prestabilite secondo le esigenze aziendali (Cass. lav., 1.3.2001, n. 2970; Cass. lav., 29.5.91,
n. 6086; Cass. lav., 17.8.83, n. 5366). Ma nella specie, la parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato lo stabile e continuativo inserimento nella organizzazione aziendale.
L'attività prestata da in favore della da sola non può assumere Parte_1 CP_1
carattere dirimente, tenuto conto degli elementi probatori emersi dalla prova orale espletata che, come già precisato, costituisce una piattaforma troppo labile per ritenere fondata la subordinazione e considerare assolto l'onere probatorio.
Per tale ragione nessun rilievo assume la documentazione prodotta. Si ribadisce infatti che non è contestato lo svolgimento di attività da parte del per la resistente ma la natura Pt_1
10 subordinata della prestazione svolta che non può desumersi dai rilievi fotografici versati in atti.
Infine, va sottolineato che le risultanze del verbale ispettivo non privano il giudice del potere/dovere di accertamento e valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, né depotenzia l'esercizio della cognizione devoluta, con la conseguenza che il giudice non può ritenersi vincolato dalla qualificazione del rapporto operata dagli Ispettori. D'altra parte, le valutazioni effettuate dagli ispettori e quindi la qualificazione giuridica del rapporto non sono assistiti da fede privilegiata.
Alla luce di tali emergenze probatorie, deve ritenersi non provato il vincolo di subordinazione.
Del resto, non può non evidenziarsi che anche lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio ha riferito circostanze contraddittorie. Infatti, ha dichiarato di non osservare un preciso orario di lavoro e di aver pattuito un compenso in ragione del profitto ottenuto dalla società.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della controvertibilità degli esiti del presente accertamento si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. RI Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. RI Capua Vetere, 22.05.2025
Il giudice del lavoro
RIrosaria Iovine
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RIrosaria Iovine, all'udienza del 22 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7166/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Piedimonte Matese alla via Carmine n.13 presso lo studio dell'avv.to Giovanna Mastrati che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Benevento al Viale degli Atlantici n. 4 presso l'avv.to Pasquale Tarricone che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, senza formale inquadramento, alle dipendenze e sotto la direzione ed il controllo della società convenuta presso la sede di CP_1
Piedimonte Matese, dal 01.05.2018 al 01.07.2019, svolgendo attività di assistenza e pronto intervento per la riparazione di serrande, mansioni riconducibili al IV livello del CCNL
Aziende artigiane e metalmeccaniche;
- di aver altresì svolto, dopo l'orario lavorativo, servizio di volantinaggio e sponsorizzazione a favore della CP_1
1 - di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 18.00/19.00;
- di aver percepito a titolo di retribuzione mensile fissa € 1.100,00;
- di non aver percepito la tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario e per le festività non godute nonché il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, il ricorrente ha adito il Tribunale di Santa RI Capua Vetere chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 01.05.2018 al 01.07.2019 e, per l'effetto, di condannare la convenuta CP_1 al pagamento delle differenze retributive per la somma di € 14.506,00, oltre TFR, interessi e rivalutazione. Ha concluso altresì per la condanna della convenuta al pagamento dei contributi dovuti all' . Spese vinte, con attribuzione. CP_2
Ritualmente citata si costituiva la la quale ha resistito al ricorso eccependo in CP_1
via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa RI Capua Vetere, per essere competente il Tribunale di Avellino, nonché la nullità del ricorso. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo la natura occasionale delle prestazioni rese dal ricorrente. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ammessa ed espletata la prova per testi, preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di regolarizzazione contributiva, la causa è definita con sentenza, all'esito dell'odierna udienza del 22.5.2025, udita la discussione delle parti.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente di incompetenza territoriale. Secondo parte resistente il ricorso andava incardinato dinanzi al Tribunale di
Avellino competente in ragione della sede legale della convenuta, sita in Roccabascerana
(AV) e quindi secondo il criterio del foro dell'azienda, ai sensi dell'art. 413 comma 2 c.p.c..
Al riguardo si osserva che l'art. 413 c.p.c., ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato, prevede tre diversi criteri di collegamento che individuano altrettanti fori speciali, alternativamente concorrenti. Recita, infatti, la disposizione richiamata, per quanto qui rileva: “Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale
è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine
2 del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”.
Alla luce del dettato normativo, i fori speciali alternativamente concorrenti tra loro per individuare la competenza per territorio nelle cause relative ai rapporti di cui all'art. 409
c.p.c. sono: a) il luogo in cui è sorto il rapporto (cd. foro del contratto), b) quello in cui si trova l'azienda (cd. foro dell'azienda), c) quello in cui si trova la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o prestava la sua opera (cd. foro della dipendenza).
Con particolare riguardo alla nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all'art. 413 cod. proc. civ., va precisato che, nella più recente giurisprudenza di legittimità, la dipendenza non coincide con la nozione di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con l'intenzione del legislatore mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass.
16 novembre 2010, n. 23110; Cass. 29 febbraio 2012, n. 3111; Cass. 15 luglio 2013, n.
17347). Quindi, la nozione di dipendenza aziendale postula almeno la presenza di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (cfr. in questo senso tra le altre Cass. 6132/2014, Cass. n. 10691/2004, n. 23110 del 2010 e n. 17347/2013).
Va poi evidenziato che, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale (art. 10 c.p.c.).
Immediato corollario dell'enunciato principio è che spetta all'attore dare compiuta rappresentazione in ricorso e, successivamente, se del caso, dimostrazione delle ragioni di fatto che, in relazione alla normativa di riferimento ed ai criteri di collegamento ivi fissati, consentano di individuare il giudice adito come competente a conoscere della controversia.
Fatte tali premesse, venendo al caso di specie, la resistente ha dedotto l'incompetenza del
Tribunale di Santa RI Capua Vetere, non ravvisandovi alcun dei criteri di collegamento indicati. In particolare, ha evidenziato che la sede legale è collocata a Roccabascerana (AV)
e che l'attività è per sua natura itinerante.
Orbene, deve rilevarsi che non è contestata la circostanza dedotta dalla parte ricorrente della sussistenza presso Piedimonte Matese di un deposito degli strumenti utilizzati per lo
3 svolgimento dell'attività lavorativa, quanto piuttosto la sua qualificazione come dipendenza dell'azienda.
Ma, come più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., può essere ravvisata anche in un deposito nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali.
Quindi, la sussistenza di strumenti presso un deposito in Piedimonte Matese necessari per l'esercizio dell'attività di riparazione delle serrande appare sufficiente, alla luce dei principi esposti in ordine alla nozione di dipendenza, per ritenere sussistente la competenza del giudice adito.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per genericità delle allegazioni in quanto, da una lettura complessiva dell'atto introduttivo, è possibile individuare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sono a sostegno della domanda.
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., Cass. sez. lav.,
8.02.2011, n. 3126).
Nel caso di specie in cui la domanda ha per oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, va esclusa la nullità del ricorso perché parte ricorrente ha specificato il periodo di lavoro di cui chiede l'accertamento, le mansioni svolte, il CCNL di riferimento e l'inquadramento professionale invocato, l'orario di lavoro ed individuato il titolare del potere direttivo e sanzionatorio, la somma complessivamente pretesa ed i relativi titoli, consentendo d'altra parte alla parte resistente di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.
4 Venendo dunque al merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo. La società resistente disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle proprie dipendenze ed evidenzia che la collaborazione resa da risultava sporadica e occasionale. Parte_1
Dunque, oggetto del giudizio è la questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini del decidere, pertanto, è opportuno richiamare i consolidati principi di diritto affermati in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed agli indici della subordinazione.
Punto di partenza è l'art. 2094 c.c. secondo il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della norma descrive la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le norme di cui agli artt. 2099 e ss., ed in particolare all'art. 2104, art. 2105 e art. 2106 c.c., riempiono di contenuti la nozione di subordinazione. Il lavoratore subordinato è colui che, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Il vincolo di dipendenza è reso più stringente da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n.
7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività
5 di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Tuttavia, può risultare difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato. Allora in tali casi può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e con funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav.,
18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali elementi sintomatici di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità del procedimento logico di valutazione globale di elementi sintomatici, poiché, se deve negarsi l'idoneità di ciascuno di questi elementi, singolarmente considerato, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, non può invece negarsi la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione
(Cass. n. 379/99).
Inoltre, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sul lavoratore ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che
6 nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art. 2094 c.c.
Ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Delineati i principi generali rilevanti nel caso di specie, deve affermarsi che l'istruttoria svolta non ha consentito di confermare le prospettazioni della parte ricorrente, con la conseguenza che il ricorso non può trovare accoglimento.
Difatti, insufficiente è la dichiarazione del teste escusso Testimone_1 all'udienza del 12.10.2023, il quale ha dichiarato: “ADR So che il ricorrente ha svolto attività per la Roll Up. Io stesso quando ho avuto necessità di riparare delle serrande per i negozi che gestisco in paese ho chiamato direttamente lui come dipendente della . CP_1
ADR il 23 dicembre 2018 è accaduto che per l'apertura di nuovo negozio a Piedimonte, la serranda non funzionava correttamente, e quindi chiamai il sig. e arrivò il Pt_1 Pt_1
con il sig. che ripararono la serranda e la rimontarono;
CP_3
ADR Io ero presente quando hanno smontato la serranda. Il negozio si trovava in via
Federico Lupoli 6. Il negozio si chiamava Millionaire ed è un'unità operativa della ditta individuale (partita iva ). Il proprietario del locale era CP_4 P.IVA_1 Per_1
che effettuò i relativi pagamenti.
[...]
ADR Il ricorrente ha lavorato per circa un anno presso la . Ricordo queste CP_1
circostanze in quanto successivamente è venuto a lavorare alle dipendenze della mia impresa con mansioni di videoterminalista, all'incirca a settembre 2019. Ha poi cessato di lavorare presso la mia ditta ad aprile 2020 circa.
ADR non so riferire l'orario di lavoro con precisione. Ricordo che vedevo il ricorrente in giro con il furgone la mattina. So inoltre che l'azienda per cui lavorava aveva anche un pronto intervento. ADR So che il ricorrente aveva dei bollini e dei volantini che andava ad attaccare vicino alle serrande. Riferisco queste circostanze in quanto ho visto dei bollini in giro in varie località.
7 ADR la sede so che sta sulla strada statale 158 che collega Piedimonte ad Alife, dove vivono
i ma non so riferire quale fosse la sede di lavoro del ricorrente con precisione. CP_3
ADR Nell'occasione riferita sopra, il si è recato con il furgone che presentava un Pt_1
logo con un omino con una chiave e la scritta . CP_1
ADR Quando prima ho fatto riferimento al fatto che il ricorrente girasse per la città con il furgone mi riferivo sempre allo stesso furgone, recante il logo suddetto. L'ho visto anche al lavaggio.”.
Il teste in questione, non a diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto cliente della CP_1
si è limitato a riferire circostanze generiche e peraltro del tutto equivoche o più
[...]
precisamente compatibili anche con la prospettazione di parte resistente. Infatti, questi ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare unitamente al sig. per la in CP_3 CP_1
alcune occasioni in cui su sua chiamata si rendeva necessario riparare le serrande di alcuni negozi dallo stesso teste gestiti e di aver visto il ricorrente utilizzare il furgone con la scritta e il relativo logo, senza nulla altro specificare in ordine alle concrete modalità di CP_1
svolgimento del rapporto di lavoro per cui è causa.
Di analogo tenore è la dichiarazione della teste , madre del ricorrente, Testimone_2 la quale ha riferito: “ADR Mio figlio ha lavorato per la . Ha lavorato nel 2018 – CP_1
2019. ADR Io lo accompagnavo tutte le mattine, perché lui non aveva la macchina. Lo accompagnavo sulla strada statale 158 dove c'era il deposito.
ADR Lo accompagnavo la mattina verso le otto/ otto e mezza. Mio figlio portava i bambini di a scuola prima di andare a lavorare. CP_3
ADR Al ritorno lo accompagnava con il furgone. CP_3
ADR Ho visto il furgone che aveva la scritta . CP_1
ADR A volte terminavano alle 13 e a volte terminavano la sera, intorno alle 22. Non esisteva un orario preciso, anche perché mio figlio faceva anche volantinaggio per il sig. CP_3
ADR Mio figlio si ritirava con dei blocchetti che doveva attaccare vicino alle serrande e in queste occasioni prendeva la mia macchina per poter fare il giro dei paesi;
[…] ADR Lavorava tutti i giorni della settimana. Tutte le mattine. Tornavano tardi la sera verso le 21.30/22.00 perché andavano in giro anche molto lontano, ad ER e a
MP ad esempio.
ADR La retribuzione era di 1.000/1.100 euro al mese. Me lo riferiva mio figlio.
8 ADR Il rapporto di lavoro è cessato perchè mio figlio chiedeva la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Mio figlio voleva comprare la macchina e in quell'occasione ha saputo che il rapporto non era regolarizzato, a differenza di quanto riferiva il e per queste CP_3 ragioni il rapporto di lavoro è cessato.”.
Valutata rigorosamente la dichiarazione in questione, anche in ragione del rapporto di parentela intercorrente con l'istante, deve rilevarsi come anche da tale deposizione non possano trarsi elementi utili. Le circostanze riferite sono generiche, prive di ogni riferimento specifico al rapporto di lavoro ed al potere direttivo, organizzativo e sanzionatorio del datore di lavoro né a taluni degli indici della subordinazione.
Del resto, anche tale teste di parte ricorrente non poteva validamente riferire in ordine al rapporto di lavoro, in quanto la stessa ha dichiarato di essersi limitata ad accompagnare il ricorrente a lavoro tutte le mattine.
Ella ha poi riferito circostanze apprese dallo stesso ricorrente e quindi in quanto tali, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro, irrilevanti sul piano probatorio.
Né può giungersi a diverse conclusioni sulla base della dichiarazione del teste Tes_3
. Anzi tale ultimo teste ha confermato la sussistenza di una collaborazione
[...]
occasionale e sporadica, senza evidenziare alcun elemento che consenta di qualificare il rapporto intercorso tra le parti in causa come subordinato.
Egli ha riferito: “ADR Ho lavorato per . Venivo chiamato ogni tanto, quando Persona_2
serviva una mano. Circa un paio di volte a settimana.
ADR Conosco il ricorrente in quanto eravamo compagni di scuola. Poi siamo entrambi di
Piedimonte.
ha lavorato nel 2018 – 2019 per circa un anno e mezzo. Parte_2
ADR Io ho lavorato quando c'era . Era che mi chiamava per Pt_1 Parte_1
chiedermi di dargli una mano.
ADR Il ricorrente si occupava della manutenzione delle serrande.
ADR Questi lavori venivano effettuati dalle ore 8.00 di mattina fino alle 19.00/19.15.
Quando lavoravamo insieme questi erano gli orari che osservavamo.
ADR Io e il ricorrente ci organizzavamo. Poteva capitare che ci vedessimo da Per_2
oppure direttamente presso il luogo dove doveva essere effettuata la riparazione.
[...]
ADR Utilizzavamo il furgone con la scritta . CP_1
9 ADR Sono andato circa una decina di volte nel periodo 2018 - 2019. Andavo solo quando il lavoro era più complicato e gli serviva una mano.
ADR Per l'attività svolta venivo retribuito da . Per_2
ADR indicava a dove dovevamo recarci per effettuare la Persona_2 Parte_1
riparazione.
ADR Non sono mai stato presente quando il corrispondeva il compenso al CP_3
ricorrente.
ADR Mi è capitato di fare volantinaggio per sponsorizzare la . Mettevamo gli adesivi CP_1
dopo la riparazione ma è capitato anche che andassimo di sera verso le 20.30, quando i negozi erano chiusi, in giro per attaccare sulle serrande del paese questi adesivi. Sono andato due volte ad accompagnare il ricorrente ad attaccare questi adesivi di sera.
ADR Gli interventi di manutenzione venivano effettuati a Caserta, Santa RI, ER e
MP […]”.
Più precisamente, tale testimonianza, pur facendo riferimento al periodo temporale oggetto di contestazione tra le parti e pur confermando le attività svolte dal ricorrente, non ha chiarito se l'orario di lavoro era imposto dal datore di lavoro;
né se il ricorrente fosse a disposizione stabilmente dal datore di lavoro. In ordine al compenso e alle direttive ha poi dichiarato circostanze generiche, compatibili con l'enunciato fattuale di parte resistente, confermato peraltro da in sede di escussione testimoniale. Persona_2
Va a questo punto sottolineato che la scrivente è consapevole che secondo la Corte di
Cassazione la discontinuità di per sé non consente di escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quando risponde a criteri di distribuzione del lavoro con modalità prestabilite secondo le esigenze aziendali (Cass. lav., 1.3.2001, n. 2970; Cass. lav., 29.5.91,
n. 6086; Cass. lav., 17.8.83, n. 5366). Ma nella specie, la parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato lo stabile e continuativo inserimento nella organizzazione aziendale.
L'attività prestata da in favore della da sola non può assumere Parte_1 CP_1
carattere dirimente, tenuto conto degli elementi probatori emersi dalla prova orale espletata che, come già precisato, costituisce una piattaforma troppo labile per ritenere fondata la subordinazione e considerare assolto l'onere probatorio.
Per tale ragione nessun rilievo assume la documentazione prodotta. Si ribadisce infatti che non è contestato lo svolgimento di attività da parte del per la resistente ma la natura Pt_1
10 subordinata della prestazione svolta che non può desumersi dai rilievi fotografici versati in atti.
Infine, va sottolineato che le risultanze del verbale ispettivo non privano il giudice del potere/dovere di accertamento e valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, né depotenzia l'esercizio della cognizione devoluta, con la conseguenza che il giudice non può ritenersi vincolato dalla qualificazione del rapporto operata dagli Ispettori. D'altra parte, le valutazioni effettuate dagli ispettori e quindi la qualificazione giuridica del rapporto non sono assistiti da fede privilegiata.
Alla luce di tali emergenze probatorie, deve ritenersi non provato il vincolo di subordinazione.
Del resto, non può non evidenziarsi che anche lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio ha riferito circostanze contraddittorie. Infatti, ha dichiarato di non osservare un preciso orario di lavoro e di aver pattuito un compenso in ragione del profitto ottenuto dalla società.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della controvertibilità degli esiti del presente accertamento si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. RI Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. RI Capua Vetere, 22.05.2025
Il giudice del lavoro
RIrosaria Iovine
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