Versione
22 maggio 1983
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1 marzo 1984
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1 maggio 1985
1 maggio 1985
Art. 16.
Ai datori di lavoro con aziende o singole attivita' operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, e' concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983.
L'esonero di chi al comma precedente e' esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali titolari di aziende e rispettivi familiari che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 6 comma 13) che il termine del 31 dicembre 1983 previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1984. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 1 marzo 1985, n. 44 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art.1, comma 5) che il termine di cui al presente articolo recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, gia' prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e' ulteriormente differito al 31 maggio 1985.
Ai datori di lavoro con aziende o singole attivita' operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, e' concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983.
L'esonero di chi al comma precedente e' esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali titolari di aziende e rispettivi familiari che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 6 comma 13) che il termine del 31 dicembre 1983 previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1984. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 1 marzo 1985, n. 44 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art.1, comma 5) che il termine di cui al presente articolo recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, gia' prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e' ulteriormente differito al 31 maggio 1985.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1993, n. 8763Provvedimento: Ai sensi dell'art. 16 della legge 2 maggio 1983 n. 156, il beneficio dell'esonero dal pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria spetta indistintamente a tutte le aziende operanti nel territorio del comune di Ancona colpito nel 1982 da movimenti franosi e non trova applicazione limitata alle aziende ubicate nei tre quartieri dello stesso comune indicati all'art. 1 della stessa legge.Leggi di più...
- limitazione alle aziende ubicate nei tre quartieri ex art. 1 stessa legge·
- esclusione·
- esonero ex art. 16 legge n. 156 del 1983 per il terremoto nel comune di ancona·
- portata·
- sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)·
- contributi assicurativi·
- previdenza (assicurazioni sociali)