CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2024, n. 46816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46816 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46816 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Caltanissetta confermava quella con cui il Tribunale di Gela, in data 14 novembre 2023, aveva riconosciuto EL RA colpevole del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, nei mesi di marzo e aprile 2021, violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, associandosi, in tre occasioni, a soggetti pregiudicati. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo vizi della motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe compiutamente accertato se l'imputato stesse effettivamente svolgendo attività lavorativa e se, pertanto, gli incontri con i due nipoti fossero - come già dedotto con l'appello - del tutto occasionali, difettando il necessario presupposto dell'abitualità di frequentazione. Inoltre, nonostante i rilievi sviluppati nell'atto di appello, la Corte sarebbe pervenuta al giudizio di penale responsabilità senza verificare, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento soggettivo e l'idoneità della condotta a vanificare il controllo da parte delle Forze di polizia, pur in presenza di circostanze di fatto che deponevano per l'esistenza di un errore, ingenerato dallo stesso contenuto del decreto, ovverosia il convincimento che - a fronte dello svolgimento di un attività lavorativa lecita - egli non dovesse munirsi di autorizzazione. La condotta del ricorrente non sarebbe, dunque, da alcuna volontà di ribellione all'obbligo imposto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria depositata in data 12 novembre 2024, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 20 novembre 2024 la difesa ha depositato memoria con cui ha replicato alle conclusioni del Sostitùto Procuratore generale e ribadito le ragioni del ricorso, con ampia citazione della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in via preliminare, osservarsi che la requisitoria del Sostituto Procuratore generale è stata presentata il giorno 12 gennaio 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 27 novembre 2024, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Delle relative argomentazioni e conclusioni, dunque, il Collegio non terrà conto, essendo il rispetto di detto termine funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo trasmettere memorie di replica fino al quinto giorno antecedente (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414). 2. Il ricorso, che deduce censure manifestamente infondate, dev'essere dichiarato inammissibile. Come già chiarito dalla sentenza in verifica, costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - nella parte in cui punisce la violazione, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, della prescrizione specifica, per legge impostagli, «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza» - implica una serialità di comportamenti (Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687; Sez. 1, n. 6767 del 31/05/1996, Di Rienzo, Rv. 205177), ovvero una reiterata frequentazione (ancorché non necessariamente coincidente con una relazione interpersonale particolarmente assidua o addirittura costante, o con una comunanza di vita e di interessi: Sez. 6, n. 28985 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153; Sez. 1, n. 5978 del 13/03/2000, Sgobba, Rv. 216015). 2.1. La nozione della «associazione a pregiudicati», anche a prescindere dal pur prescritto requisito della abitualità, presuppone infatti un'unione, un'aggregazione o un collegamento che non posseggano carattere isolato (Sez. 1, n. 36123 del 30/06/2004, Larizzi, Rv. 229838). L'abitualità, poi, nella presente fattispecie come in quelle consimili previste nella legislazione penale, è caratterizzata dalla ripetizione nel tempo della medesima condotta vietata (Sez. 1, n. 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265666, in motivazione). Quale reato necessariamente abituale, il reato in scrutinio si perfeziona con il compimento di una sequela minima di episodi, collegati da una matrice unificante, cui si lega la lesione del bene giuridico protetto;
episodi che compongono un'unica violazione del medesimo precetto (nel resto abituale, dovendosi escludersi l'applicabilità della continuazione, salvo il caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna, ovvero intercorra un notevole intervallo temporale tra le diverse manifestazioni: cfr. da ultimo, con riguardo ai maltrattamenti in famiglia, Sez. 6, n. 56961 del 2 19/10/2017, F., Rv. 272200). Nel solco di tali ineccepibili considerazioni, le pronunce di legittimità più recenti (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635) hanno rimarcato come il reato in esame si configuri, dunque, soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni dell'imputato con soggetti pregiudicati. È stato a ragione osservato che, proprio in ragione della natura abituale del comportamento, il contenuto minimo della violazione non può consistere, come talora in passato sostenuto (Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882), nel mero superamento del singolo episodio di frequentazione. Si deve viceversa trattare di un numero significativo di condotte reiterative, capaci di essere apprezzate nel loro univoco significato rivelatore dell'abitualità di trasgressione. 2.2. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di rincasare entro una determinata ora, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento. La dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, non è incompatibile con l'elemento soggettivo;
essa, piuttosto, può tradursi in una ignoranza del precetto penale che rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (dr. Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814). L'agente, pertanto, potrà invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale solo se inevitabile. 3. Ciò premesso in diritto, la sentenza ha fatto buon governo dei suindicati principi e ha in primo luogo chiarito che i contatti dell'imputato con i soggetti pregiudicati - lungi dall'essere occasionali - erano invece continui, poiché la frequentazione era causata dalla comune attività lavorativa di vendita di prodotti 3 ortofrutticoli e molluschi, gravando sull'imputato l'onere di richiedere un'autorizzazione all'Autorità giudiziaria. Si tratta di motivazione perfettamente in linea con quanto statuito da Sez. 1 n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni». La censura secondo cui l'imputato aveva maturato l'errato convincimento che - a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa lecita - non dovesse munirsi di autorizzazione, è interamente versata in fatto, oltre che confliggente con la tesi sostenuta nell'appello secondo la quale l'errato convincimento verteva sulla qualifica dei soggetti con cui si era associato, ritendo che costoro dovessero rispondere ad entrambi i criteri indicati dalla norma (ovverosia pregiudicati e sottoposti a misura di prevenzione). La Corte di appello ha altresì adeguatamente motivato in punto di acquisita consapevolezza, da parte del sorvegliato speciale, delle condanne in capo ai soggetti abitualmente frequentati, in ragione del rapporto parentale che li legava. Si tratta di motivazione aderente al principio espresso in sede di legittimità secondo cui « In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945). Ritiene, conclusivamente, il Collegio che detta motivazione resiste alle censure reiterative e a-specifiche contenute nel ricorso, con cui non si confronta. 4 4. Alla declaratoria d'inammissibilità, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46816 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Caltanissetta confermava quella con cui il Tribunale di Gela, in data 14 novembre 2023, aveva riconosciuto EL RA colpevole del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, nei mesi di marzo e aprile 2021, violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, associandosi, in tre occasioni, a soggetti pregiudicati. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo vizi della motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe compiutamente accertato se l'imputato stesse effettivamente svolgendo attività lavorativa e se, pertanto, gli incontri con i due nipoti fossero - come già dedotto con l'appello - del tutto occasionali, difettando il necessario presupposto dell'abitualità di frequentazione. Inoltre, nonostante i rilievi sviluppati nell'atto di appello, la Corte sarebbe pervenuta al giudizio di penale responsabilità senza verificare, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento soggettivo e l'idoneità della condotta a vanificare il controllo da parte delle Forze di polizia, pur in presenza di circostanze di fatto che deponevano per l'esistenza di un errore, ingenerato dallo stesso contenuto del decreto, ovverosia il convincimento che - a fronte dello svolgimento di un attività lavorativa lecita - egli non dovesse munirsi di autorizzazione. La condotta del ricorrente non sarebbe, dunque, da alcuna volontà di ribellione all'obbligo imposto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria depositata in data 12 novembre 2024, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 20 novembre 2024 la difesa ha depositato memoria con cui ha replicato alle conclusioni del Sostitùto Procuratore generale e ribadito le ragioni del ricorso, con ampia citazione della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in via preliminare, osservarsi che la requisitoria del Sostituto Procuratore generale è stata presentata il giorno 12 gennaio 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 27 novembre 2024, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Delle relative argomentazioni e conclusioni, dunque, il Collegio non terrà conto, essendo il rispetto di detto termine funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo trasmettere memorie di replica fino al quinto giorno antecedente (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414). 2. Il ricorso, che deduce censure manifestamente infondate, dev'essere dichiarato inammissibile. Come già chiarito dalla sentenza in verifica, costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - nella parte in cui punisce la violazione, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, della prescrizione specifica, per legge impostagli, «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza» - implica una serialità di comportamenti (Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687; Sez. 1, n. 6767 del 31/05/1996, Di Rienzo, Rv. 205177), ovvero una reiterata frequentazione (ancorché non necessariamente coincidente con una relazione interpersonale particolarmente assidua o addirittura costante, o con una comunanza di vita e di interessi: Sez. 6, n. 28985 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153; Sez. 1, n. 5978 del 13/03/2000, Sgobba, Rv. 216015). 2.1. La nozione della «associazione a pregiudicati», anche a prescindere dal pur prescritto requisito della abitualità, presuppone infatti un'unione, un'aggregazione o un collegamento che non posseggano carattere isolato (Sez. 1, n. 36123 del 30/06/2004, Larizzi, Rv. 229838). L'abitualità, poi, nella presente fattispecie come in quelle consimili previste nella legislazione penale, è caratterizzata dalla ripetizione nel tempo della medesima condotta vietata (Sez. 1, n. 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265666, in motivazione). Quale reato necessariamente abituale, il reato in scrutinio si perfeziona con il compimento di una sequela minima di episodi, collegati da una matrice unificante, cui si lega la lesione del bene giuridico protetto;
episodi che compongono un'unica violazione del medesimo precetto (nel resto abituale, dovendosi escludersi l'applicabilità della continuazione, salvo il caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna, ovvero intercorra un notevole intervallo temporale tra le diverse manifestazioni: cfr. da ultimo, con riguardo ai maltrattamenti in famiglia, Sez. 6, n. 56961 del 2 19/10/2017, F., Rv. 272200). Nel solco di tali ineccepibili considerazioni, le pronunce di legittimità più recenti (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635) hanno rimarcato come il reato in esame si configuri, dunque, soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni dell'imputato con soggetti pregiudicati. È stato a ragione osservato che, proprio in ragione della natura abituale del comportamento, il contenuto minimo della violazione non può consistere, come talora in passato sostenuto (Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882), nel mero superamento del singolo episodio di frequentazione. Si deve viceversa trattare di un numero significativo di condotte reiterative, capaci di essere apprezzate nel loro univoco significato rivelatore dell'abitualità di trasgressione. 2.2. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di rincasare entro una determinata ora, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento. La dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, non è incompatibile con l'elemento soggettivo;
essa, piuttosto, può tradursi in una ignoranza del precetto penale che rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (dr. Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814). L'agente, pertanto, potrà invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale solo se inevitabile. 3. Ciò premesso in diritto, la sentenza ha fatto buon governo dei suindicati principi e ha in primo luogo chiarito che i contatti dell'imputato con i soggetti pregiudicati - lungi dall'essere occasionali - erano invece continui, poiché la frequentazione era causata dalla comune attività lavorativa di vendita di prodotti 3 ortofrutticoli e molluschi, gravando sull'imputato l'onere di richiedere un'autorizzazione all'Autorità giudiziaria. Si tratta di motivazione perfettamente in linea con quanto statuito da Sez. 1 n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni». La censura secondo cui l'imputato aveva maturato l'errato convincimento che - a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa lecita - non dovesse munirsi di autorizzazione, è interamente versata in fatto, oltre che confliggente con la tesi sostenuta nell'appello secondo la quale l'errato convincimento verteva sulla qualifica dei soggetti con cui si era associato, ritendo che costoro dovessero rispondere ad entrambi i criteri indicati dalla norma (ovverosia pregiudicati e sottoposti a misura di prevenzione). La Corte di appello ha altresì adeguatamente motivato in punto di acquisita consapevolezza, da parte del sorvegliato speciale, delle condanne in capo ai soggetti abitualmente frequentati, in ragione del rapporto parentale che li legava. Si tratta di motivazione aderente al principio espresso in sede di legittimità secondo cui « In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945). Ritiene, conclusivamente, il Collegio che detta motivazione resiste alle censure reiterative e a-specifiche contenute nel ricorso, con cui non si confronta. 4 4. Alla declaratoria d'inammissibilità, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente