Art. 6.
Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.