Articolo 23 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 agosto 1952
Art. 23.
In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, e' concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere e' destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario predetto.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952