Articolo 7 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 ottobre 1868
Art. 7.

Gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sara' riscossa come le altre tasse dirette.

La prestazione d'opera puo' pure a volonta' del contribuente essere convertita in opera determinata, secondo le basi fissate dal Consiglio comunale.

Essa puo' anche essere applicata alla manutenzione delle strade gia' costruite, ma in questo caso la spesa di manutenzione, cosi' risparmiata, verra' applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'articolo 2.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868
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