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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7198/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7198/2023 R.G.A.C.,
TRA
Avv. ( ), procuratore di se stesso, elett.te dom.to presso Parte_1 C.F._1
il suo studio sito in San Marcellino (CE), via Ischia, 25
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Controparte_1
Piscopo presso il cui studio in Caivano alla via Donadio n. 23, è elettivamente domiciliata virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
E
, in p.l.r.p.t., Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. proponeva opposizione al pignoramento presso terzi con ordine di Parte_1
pagamento ex art. 72 bis DPR n. 602/73, n° AAPG6020230001898, cron. C23AVETD dell'08/02/2023. Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento, in quanto sarebbe stato notificato da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
la infondatezza della pretesa creditoria atteso che l'IMU 2017 sarebbe stata regolarmente pagata mediante F24 già in data 2017 mediante versamento della prima rata in data
15.06.2017 e della seconda rata in data 18.12.2017.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice CP_3
ordinario in favore del giudice tributario;
la incompetenza per valore del Tribunale;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Per quanto correttamente evocato in giudizio, il non si costituiva in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Ciò posto, l'opposizione è da considerarsi fondata e va accolta.
Non è condivisibile l'eccezione della parte convenuta di carenza di giurisdizione: tutti gli atti notificati successivamente alla cartella di pagamento sono inerenti l'esecuzione forzata e devono essere impugnati necessariamente davanti al giudice ordinario in persona del giudice dell'esecuzione territorialmente competente ai sensi dell'art.57 del DPR n°602/1973; ciò, anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi come nel caso di specie) è riferibile ad un credito di natura tributaria. Pertanto, si ritiene correttamente adito il Giudice Ordinario: l'atto impugnato è un atto di pignoramento esattoriale e non una cartella di pagamento o altro avviso di accertamento, per i quali, invece, sarebbe stato competente il Giudice Tributario (Cassazione a
Sezioni Unite, Sentenza N°7822 del 14/04/2020). Del pari infondata appare la eccezione di incompetenza per valore, dovendosi ritenere che sussiste la competenza funzionale del Tribunale, essendo stata formulata opposizione sia ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c.
Passando al merito, in base al principio della ragione più liquida si può ritenere fondata l'opposizione laddove il ricorrente contesta l'avvenuto pagamento dell'IMU anno 2017 in due rate versate la prima in data 15.06.2017 e la seconda in data 18.12.2017 rispettivamente per euro 583,00 ed euro 582,00. In effetti dagli allegati depositati dall'opponente risultano due quietanze di pagamento relativamente alle quali non prende una posizione netta;
stessa cosa dicasi per CP_3
l'ente impositore che scegliendo di non costituirsi non fornisce elementi contrari. Pertanto deve ritenersi come accertato che l'opponente aveva provveduto a pagare l'imposta IMU relativa all'anno 2017 già nel corso dello stesso anno 2017. Nonostante l'avvenuto pagamento veniva emesso avviso di accertamento n. 2773 del 22.06.2021 a suo carico che prontamente si difendeva in autotutela, tuttavia senza risultati.
In considerazione delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta.
Le spese del giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avv. così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento relativamente ai crediti portati dall'avviso di accertamento n. 2773 del 22.06.2021 e di cui all'ordine di pagamento ex art. 72 bis DPR n. 602/73, n° AAPG6020230001898, cron. C23AVETD dell'08/02/2023;
-dispone lo svincolo presso il terzo pignorato delle somme corrispondenti ai crediti portati dall'avviso di accertamento indicate al punto che precede;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Avv. CP_3 Parte_1
nella misura complessiva di euro 80,00 per esborsi, euro 800,00 per compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7198/2023 R.G.A.C.,
TRA
Avv. ( ), procuratore di se stesso, elett.te dom.to presso Parte_1 C.F._1
il suo studio sito in San Marcellino (CE), via Ischia, 25
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Controparte_1
Piscopo presso il cui studio in Caivano alla via Donadio n. 23, è elettivamente domiciliata virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
E
, in p.l.r.p.t., Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. proponeva opposizione al pignoramento presso terzi con ordine di Parte_1
pagamento ex art. 72 bis DPR n. 602/73, n° AAPG6020230001898, cron. C23AVETD dell'08/02/2023. Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento, in quanto sarebbe stato notificato da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
la infondatezza della pretesa creditoria atteso che l'IMU 2017 sarebbe stata regolarmente pagata mediante F24 già in data 2017 mediante versamento della prima rata in data
15.06.2017 e della seconda rata in data 18.12.2017.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice CP_3
ordinario in favore del giudice tributario;
la incompetenza per valore del Tribunale;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Per quanto correttamente evocato in giudizio, il non si costituiva in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Ciò posto, l'opposizione è da considerarsi fondata e va accolta.
Non è condivisibile l'eccezione della parte convenuta di carenza di giurisdizione: tutti gli atti notificati successivamente alla cartella di pagamento sono inerenti l'esecuzione forzata e devono essere impugnati necessariamente davanti al giudice ordinario in persona del giudice dell'esecuzione territorialmente competente ai sensi dell'art.57 del DPR n°602/1973; ciò, anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi come nel caso di specie) è riferibile ad un credito di natura tributaria. Pertanto, si ritiene correttamente adito il Giudice Ordinario: l'atto impugnato è un atto di pignoramento esattoriale e non una cartella di pagamento o altro avviso di accertamento, per i quali, invece, sarebbe stato competente il Giudice Tributario (Cassazione a
Sezioni Unite, Sentenza N°7822 del 14/04/2020). Del pari infondata appare la eccezione di incompetenza per valore, dovendosi ritenere che sussiste la competenza funzionale del Tribunale, essendo stata formulata opposizione sia ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c.
Passando al merito, in base al principio della ragione più liquida si può ritenere fondata l'opposizione laddove il ricorrente contesta l'avvenuto pagamento dell'IMU anno 2017 in due rate versate la prima in data 15.06.2017 e la seconda in data 18.12.2017 rispettivamente per euro 583,00 ed euro 582,00. In effetti dagli allegati depositati dall'opponente risultano due quietanze di pagamento relativamente alle quali non prende una posizione netta;
stessa cosa dicasi per CP_3
l'ente impositore che scegliendo di non costituirsi non fornisce elementi contrari. Pertanto deve ritenersi come accertato che l'opponente aveva provveduto a pagare l'imposta IMU relativa all'anno 2017 già nel corso dello stesso anno 2017. Nonostante l'avvenuto pagamento veniva emesso avviso di accertamento n. 2773 del 22.06.2021 a suo carico che prontamente si difendeva in autotutela, tuttavia senza risultati.
In considerazione delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta.
Le spese del giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avv. così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento relativamente ai crediti portati dall'avviso di accertamento n. 2773 del 22.06.2021 e di cui all'ordine di pagamento ex art. 72 bis DPR n. 602/73, n° AAPG6020230001898, cron. C23AVETD dell'08/02/2023;
-dispone lo svincolo presso il terzo pignorato delle somme corrispondenti ai crediti portati dall'avviso di accertamento indicate al punto che precede;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Avv. CP_3 Parte_1
nella misura complessiva di euro 80,00 per esborsi, euro 800,00 per compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo