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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 267/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Regione Emilia Romagna - 80062590379
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300720611 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della Regione Emilia Romagna si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7892 del 14 giugno 2024, la CGT di Roma in composizione monocratica, ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo un avviso di accertamento esecutivo TARI e TARI/TESA anni
2018/2022 per un importo di € 2.237,86, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Tanto perché, come evidenziato dalla sua costituzione, Roma Capitale che è parte resistente, ha provveduto allo sgravio totale dell'atto impugnato, notificandolo alla Regione attrice.
Con riferimento alle spese processuali, il giudice di prime cure ha proceduto alla loro compensazione sull'assunto che il provvedimento citato è stato emesso dopo un solo giorno dalla presentazione del ricorso all'Ente impositore ed è stato notificato durante il decorso dei trenta giorni che il contribuente ha a disposizione per la costituzione in giudizio presso la CGT.
In buona sostanza, secondo il primo giudice, il sollecito adempimento di parte resistente che aveva reso a priori inutile l'instaurazione del giudizio, legittima la compensazione delle spese.
Impugna ora la Regione Emilia-Romagna per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. n.
546/1992 dolendosi per avere la CGT di I grado di Roma integralmente compensato le spese di lite tra le parti, nonostante la fondatezza delle proprie ragioni, atteso che il comportamento tenuto da Roma
Capitale prima di iscrivere a ruolo il ricorso di I grado, l'andamento del giudizio ed il contegno processuale della controparte non hanno fatto altro che dimostrare quanto dichiarato dalla Regione e, quindi, la fondatezza delle sue ragioni.
La Corte non ha, allora, tenuto conto della soccombenza virtuale, come invece espressamente previsto per legge.
Controparte non risulta costituita.
Rectius, una costituzione di controparte risulta essere sta depositata in limine litis (il giorno prima dell'udienza) resa ostensibile al collegio in udienza.
A tal proposito, alla pubblica discussione, l'appellante ne eccepisce la tardività.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
La compensazione delle spese processuali è istituto disciplinato dall'art. 92 c.p.c. che la prevede nei casi ivi indicati, ovvero, di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ergo, solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge tra i quali non rientra la fattispecie in oggetto.
In merito all'argomento “compensazione delle spese” molto si è pronunciata la giurisprudenza (ex multis,
Cass. ord. n. 2719/2015; id. n. 5555/2016, del 21 marzo.). Ma la Suprema Corte aggiunge anche altro, ovvero che, se dovesse medio tempore cessare la "materia del contendere", il giudice potrà applicare il principio della soccombenza virtuale, cioè, porre le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso la causa se il processo si fosse concluso regolarmente.
Ed è quanto rinvenibile in fattispecie posto che l'operato totale sgravio dell'atto impugnato ne è una chiara dimostrazione, vieppiù dimostrato dalla tempistica che contrassegna il caso di specie in quanto l'ente impositore ha aspettato la notifica del ricorso per provvedere allo sgravio, nonostante parte attrice gli avesse inviato comunicazione al riguardo e, come ricorda la stessa appellante “ dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento esecutivo - dopo un incessante scambio di comunicazioni tra i preposti Uffici
(Regione e Roma Capitale) che non ha portato ad alcuno sgravio, si è vista costretta ad affidare l'incarico legale, con i relativi costi, per la tutela dei suoi diritti e delle sue ragioni. Trattandosi di Ente Pubblico, è stato necessario attivarsi impugnare l'avviso, ormai prossimo alla scadenza, divenendo definitivo, con evidente danno erariale”.
Tanto, oltre che antieconomico per la parte – che essendo nel caso di specie un ente pubblico, effettivamente le si pone anche un problema di causazione incolpevole di danno erariale, siccome dalla stessa paventato – è contrario ai principi ispiratori dello Statuto del contribuente, della collaborazione e della buona fede (art.10).
Le spese, anche del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.065,00, per il primo grado ed € 1.204,00 per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 267/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Regione Emilia Romagna - 80062590379
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300720611 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della Regione Emilia Romagna si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7892 del 14 giugno 2024, la CGT di Roma in composizione monocratica, ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo un avviso di accertamento esecutivo TARI e TARI/TESA anni
2018/2022 per un importo di € 2.237,86, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Tanto perché, come evidenziato dalla sua costituzione, Roma Capitale che è parte resistente, ha provveduto allo sgravio totale dell'atto impugnato, notificandolo alla Regione attrice.
Con riferimento alle spese processuali, il giudice di prime cure ha proceduto alla loro compensazione sull'assunto che il provvedimento citato è stato emesso dopo un solo giorno dalla presentazione del ricorso all'Ente impositore ed è stato notificato durante il decorso dei trenta giorni che il contribuente ha a disposizione per la costituzione in giudizio presso la CGT.
In buona sostanza, secondo il primo giudice, il sollecito adempimento di parte resistente che aveva reso a priori inutile l'instaurazione del giudizio, legittima la compensazione delle spese.
Impugna ora la Regione Emilia-Romagna per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. n.
546/1992 dolendosi per avere la CGT di I grado di Roma integralmente compensato le spese di lite tra le parti, nonostante la fondatezza delle proprie ragioni, atteso che il comportamento tenuto da Roma
Capitale prima di iscrivere a ruolo il ricorso di I grado, l'andamento del giudizio ed il contegno processuale della controparte non hanno fatto altro che dimostrare quanto dichiarato dalla Regione e, quindi, la fondatezza delle sue ragioni.
La Corte non ha, allora, tenuto conto della soccombenza virtuale, come invece espressamente previsto per legge.
Controparte non risulta costituita.
Rectius, una costituzione di controparte risulta essere sta depositata in limine litis (il giorno prima dell'udienza) resa ostensibile al collegio in udienza.
A tal proposito, alla pubblica discussione, l'appellante ne eccepisce la tardività.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
La compensazione delle spese processuali è istituto disciplinato dall'art. 92 c.p.c. che la prevede nei casi ivi indicati, ovvero, di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ergo, solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge tra i quali non rientra la fattispecie in oggetto.
In merito all'argomento “compensazione delle spese” molto si è pronunciata la giurisprudenza (ex multis,
Cass. ord. n. 2719/2015; id. n. 5555/2016, del 21 marzo.). Ma la Suprema Corte aggiunge anche altro, ovvero che, se dovesse medio tempore cessare la "materia del contendere", il giudice potrà applicare il principio della soccombenza virtuale, cioè, porre le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso la causa se il processo si fosse concluso regolarmente.
Ed è quanto rinvenibile in fattispecie posto che l'operato totale sgravio dell'atto impugnato ne è una chiara dimostrazione, vieppiù dimostrato dalla tempistica che contrassegna il caso di specie in quanto l'ente impositore ha aspettato la notifica del ricorso per provvedere allo sgravio, nonostante parte attrice gli avesse inviato comunicazione al riguardo e, come ricorda la stessa appellante “ dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento esecutivo - dopo un incessante scambio di comunicazioni tra i preposti Uffici
(Regione e Roma Capitale) che non ha portato ad alcuno sgravio, si è vista costretta ad affidare l'incarico legale, con i relativi costi, per la tutela dei suoi diritti e delle sue ragioni. Trattandosi di Ente Pubblico, è stato necessario attivarsi impugnare l'avviso, ormai prossimo alla scadenza, divenendo definitivo, con evidente danno erariale”.
Tanto, oltre che antieconomico per la parte – che essendo nel caso di specie un ente pubblico, effettivamente le si pone anche un problema di causazione incolpevole di danno erariale, siccome dalla stessa paventato – è contrario ai principi ispiratori dello Statuto del contribuente, della collaborazione e della buona fede (art.10).
Le spese, anche del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.065,00, per il primo grado ed € 1.204,00 per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE