Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 663
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e soccombenza virtuale

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo che la compensazione delle spese sia istituto di carattere eccezionale e non applicabile nel caso di specie. Sottolinea che, in caso di cessazione della materia del contendere, si deve applicare il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico della parte che avrebbe verosimilmente perso la causa. Evidenzia inoltre che l'operato del Comune di Roma, che ha proceduto allo sgravio solo dopo la notifica del ricorso, pur avendo ricevuto comunicazioni preventive, è contrario ai principi di collaborazione e buona fede (art. 10 Statuto del contribuente) e causa un danno erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 663
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 663
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo