Decreto cautelare 29 marzo 2023
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2023, proposto da
BEG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra De Bernardi e Mariacristina Butti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;
contro
COMUNE DI COMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Romoli Venturi, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2023 a firma del Dirigente del settore commercio - attività economiche e SUAP del Comune di Como recante “ BEG srl, partita iva 01291510137 – sede legale via Cecilio snc Como. Attività ricettiva all’aria aperta (Campeggio). Ordinanza dirigenziale di divieto di prosecuzione attività”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EF TE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene impugnata l’ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2023 con la quale il Comune di Como ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività turistico-ricettiva all’aperto (campeggio) svolta dalla ricorrente.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Como.
Questo T.A.R., con ordinanza n. 337 del 14 aprile 2023, ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale dichiara di non avere più interesse alla decisione “per sopravvenute circostanze di fatto e di diritto”.
Non resta dunque che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Può essere disposta la compensazione delle spese di lite come da congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AT, Presidente
EF TE ZI, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF TE ZI | RI AT |
IL SEGRETARIO