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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Località Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
IZ SI - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230005436292000 IRPEF-SANZIONI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorso nasce dall'impugnazione di un atto di riscossione.
Segnatamente il ricorrente assumeva che l'atto presupposto, l'avviso di irrogazione sanzioni n.
T6ZIRDM00009/2022, non era stato notificato al contribuente.
Questo era l'originario unico motivo.
Successivamente avendo l'Ufficio prodotto detta notifica in costituzione il ricorrente introduceva nuovi motivi, senza tuttavia attenersi alla procedura, cioè formulando motivi aggiunti. Infatti Agenzia si costituiva in giudizio dimettendo in allegato la notifica dell'avviso di irrogazione sanzioni n.
T6ZIRDM00009/2022 effettuata in data 23/12/2022.
Perciò il ricorso va respinto dal momento che la notifica è regolare.
Il nuovo motivo oltre che inammissibile (ex art. 24 D.Lgs. n. 546/1992) non coglie nel segno.
Il ricorrente con memoria depositata il 09/10/2025, contestava l'idoneità della notifica dimessa in giudizio dall'Ufficio per violazione degli artt. 138 e 139 cpc oltre all'art. 60 DPR 600/73.
E' nota la giurisprudenza – costante e sedimentata – della Cassazione ( v. ex multis Corte di Cassazione
n. 4232 del 2025 secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Questo comporta che, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, sia applicabile l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'articolo 156 c.p.c.).
Il ricorrente – infatti nonostante la piena e completa conoscenza dell'avviso, non ha opposto in giudizio alcun vizio di merito entro i termini di legge (ex art. 21 D. Lgs. 546/92 di 60 giorni).
Perciò l'avviso deve ritenersi legittimo e come tale consolidato in via definitiva in capo al ricorrente per omessa impugnazione.
Spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000 in favore di
ADER.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Località Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
IZ SI - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230005436292000 IRPEF-SANZIONI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorso nasce dall'impugnazione di un atto di riscossione.
Segnatamente il ricorrente assumeva che l'atto presupposto, l'avviso di irrogazione sanzioni n.
T6ZIRDM00009/2022, non era stato notificato al contribuente.
Questo era l'originario unico motivo.
Successivamente avendo l'Ufficio prodotto detta notifica in costituzione il ricorrente introduceva nuovi motivi, senza tuttavia attenersi alla procedura, cioè formulando motivi aggiunti. Infatti Agenzia si costituiva in giudizio dimettendo in allegato la notifica dell'avviso di irrogazione sanzioni n.
T6ZIRDM00009/2022 effettuata in data 23/12/2022.
Perciò il ricorso va respinto dal momento che la notifica è regolare.
Il nuovo motivo oltre che inammissibile (ex art. 24 D.Lgs. n. 546/1992) non coglie nel segno.
Il ricorrente con memoria depositata il 09/10/2025, contestava l'idoneità della notifica dimessa in giudizio dall'Ufficio per violazione degli artt. 138 e 139 cpc oltre all'art. 60 DPR 600/73.
E' nota la giurisprudenza – costante e sedimentata – della Cassazione ( v. ex multis Corte di Cassazione
n. 4232 del 2025 secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Questo comporta che, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, sia applicabile l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'articolo 156 c.p.c.).
Il ricorrente – infatti nonostante la piena e completa conoscenza dell'avviso, non ha opposto in giudizio alcun vizio di merito entro i termini di legge (ex art. 21 D. Lgs. 546/92 di 60 giorni).
Perciò l'avviso deve ritenersi legittimo e come tale consolidato in via definitiva in capo al ricorrente per omessa impugnazione.
Spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000 in favore di
ADER.