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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1050/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'IMME' FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025240875000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120073010538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120073010538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.02.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 propone ricorso in data 05.01.2024 all'Agenzia delle Entrate avverso il recupero del diritto annuale dovuto per il 2009 alla Camera di Commercio di Catania, contestato alla ricezione dell'intimazione di pagamento n. 293.2023.90.252408.75 che include la cartella di pagamento n. 293.2012.00730105.38 in cui è stata trasfusa la relativa iscrizione a ruolo.
Il contribuente, con ricorso notificato soltanto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, lamenta l'omessa notifica di atti presupposti, compreso eventuali avvisi di accertamento, l'intervenuta decadenza dell'Ente impositore e la maturata prescrizione quinquennale.
Il Concessionario, in giudizio, sostiene la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure attinenti all'attività dell'Ente impositore, che indica quale litisconsorte necessario, ed eccepisce l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 04.06.2025, la Corte, in composizione monocratica, ordina al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario, Camera di
Commercio di Catania, e fissa per tale adempimento il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza.
Pone in capo al ricorrente l'onere di tempestivo deposito degli atti relativi a tale adempimento.
Constatato che agli atti non risulta che parte ricorrente abbia adempiuto a chiamare in causa la Camera di
Commercio di Catania, quale litisconsorte necessario, all'udienza del 28.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'approvazione del D.L. n. 220 del 30.12.2023, che ha aggiunto all'art.14 del D.Lgs. n.546/1992 il comma
6 bis, è stato introdotto un nuovo regime processuale applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 5 gennaio
2024, in base al quale, nel caso di vizi della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso va proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Costatato che il giudizio in esame risulta istaurato, ratione temporis, in vigenza del nuovo regime processuale,
è stato ordinato al ricorrente, con il provvedimento n. 1692 depositato il 09.06.2025, l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario, Camera di Commercio di Catania, da eseguirsi entro sessanta giorni con onere di tempestivo deposito degli atti relativi a tale adempimento.
Rilevato che all'udienza del 28.01.2026, assente parte ricorrente, agli atti non risulta essere stata depositata la documentazione attinente alla chiamata in causa della Camera di Commercio di Catania.
Per quanto prima esposto, la Corte, in composizione monocratica, ritiene doversi dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, per inattività delle parti.
Per le spese di lite, essendo previsto che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, si ritiene doversi dichiarare la loro irripetibilità.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti. Spese irripetibili. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026. Il Giudice monocratico Dott. Francesco D'Immè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'IMME' FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025240875000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120073010538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120073010538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.02.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 propone ricorso in data 05.01.2024 all'Agenzia delle Entrate avverso il recupero del diritto annuale dovuto per il 2009 alla Camera di Commercio di Catania, contestato alla ricezione dell'intimazione di pagamento n. 293.2023.90.252408.75 che include la cartella di pagamento n. 293.2012.00730105.38 in cui è stata trasfusa la relativa iscrizione a ruolo.
Il contribuente, con ricorso notificato soltanto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, lamenta l'omessa notifica di atti presupposti, compreso eventuali avvisi di accertamento, l'intervenuta decadenza dell'Ente impositore e la maturata prescrizione quinquennale.
Il Concessionario, in giudizio, sostiene la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure attinenti all'attività dell'Ente impositore, che indica quale litisconsorte necessario, ed eccepisce l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 04.06.2025, la Corte, in composizione monocratica, ordina al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario, Camera di
Commercio di Catania, e fissa per tale adempimento il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza.
Pone in capo al ricorrente l'onere di tempestivo deposito degli atti relativi a tale adempimento.
Constatato che agli atti non risulta che parte ricorrente abbia adempiuto a chiamare in causa la Camera di
Commercio di Catania, quale litisconsorte necessario, all'udienza del 28.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'approvazione del D.L. n. 220 del 30.12.2023, che ha aggiunto all'art.14 del D.Lgs. n.546/1992 il comma
6 bis, è stato introdotto un nuovo regime processuale applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 5 gennaio
2024, in base al quale, nel caso di vizi della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso va proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Costatato che il giudizio in esame risulta istaurato, ratione temporis, in vigenza del nuovo regime processuale,
è stato ordinato al ricorrente, con il provvedimento n. 1692 depositato il 09.06.2025, l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario, Camera di Commercio di Catania, da eseguirsi entro sessanta giorni con onere di tempestivo deposito degli atti relativi a tale adempimento.
Rilevato che all'udienza del 28.01.2026, assente parte ricorrente, agli atti non risulta essere stata depositata la documentazione attinente alla chiamata in causa della Camera di Commercio di Catania.
Per quanto prima esposto, la Corte, in composizione monocratica, ritiene doversi dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, per inattività delle parti.
Per le spese di lite, essendo previsto che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, si ritiene doversi dichiarare la loro irripetibilità.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti. Spese irripetibili. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026. Il Giudice monocratico Dott. Francesco D'Immè