Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
Articolo 1 della Legge 29 maggio 2009, n. 74
Articolo 2
- Legge 29 maggio 2009, n. 74
Articolo 1 della Legge 29 maggio 2009, n. 74
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24 giugno 2009
24 giugno 2009
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