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27 settembre 2003
27 settembre 2003
Art. 3-bis. (( 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale .
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. ))
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. ))
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- 1. Reati ambientalihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 452 bis e 452 bis 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote(2); b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote(2); c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote …
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