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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 2702/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di secondo grado, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2702/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campana n. 133/2017 depositata in cancelleria in data
07.08.2017 e vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Raffaele Prisco ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
CONTRO
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Elisabetta De Marco ed elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 05.11.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti rispettivamente in data 7 Gennaio 2025 e
27 Gennaio 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data
06.11.2024).
Le parti hanno depositato comparse conclusionali, solo parte appellata ha depositato memoria di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 133/2017, resa dal Giudice di Pace di Campana il 28.7.2017 e depositata in data 7.8.2017, chiedendone la riforma. Nella specie l'appellante ha chiesto la totale riforma della sentenza impugnata deducendo: la nullità della sentenza impugnata per mancanza ed insufficiente motivazione, oltre che per contraddizione e confusione tra le varie posizioni processuali e di diritto;
la nullità per l'errata e l'illogica valutazione circa la comparazione tra animale domestico e randagio;
l'errata e l'illogica qualificazione dell'animale domestico privo di
1 microchip come randagio;
l'errata e illogica motivazione nell'individuazione dell' CP_2 quale legittimato passivo, rectius, come unico legittimato passivo;
la nullità della sentenza di primo grado per errata valutazione dell'an e del quantum debeatur; la nullità per mancata concorsualità con altro Ente e per mancata determinazione di concorsualità dell'attore. CP_3
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt. 348 e 342 c.p.c. e ne ha, quindi, chiesto il rigetto;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite e competenze di causa, oltre che al doppio del contributo unificato.
Quanto al giudizio innanzi al Giudice di Pace si osserva che ha citato la Controparte_1 al fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima per i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 7.6.2015 mentre percorreva a bordo della propria vettura (Fiat punto Evo tg. ED252TW) la Strada
Provinciale 260, in località Santa Maria delle Grazie, a seguito dell'impatto con un cavallo, sprovvisto di microchip, che vagava sulla medesima strada, ma in direzione opposta, evidentemente imbizzarrito.
Ha, in particolare, chiesto l'accertamento della responsabilità della per tutti i Parte_1 danni subiti, essendo il sinistro avvenuto su strada provinciale priva di recinzioni e di adeguata custodia da parte dell'Ente competente, e pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giustizia. Costituitasi in giudizio la ha chiesto, in via Parte_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per genericità, nonché di pronunciare il proprio difetto di legittimazione passiva;
quanto al merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, temeraria, oltre che infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di CTU medico legale, con il dott. . Persona_1
Il giudice di pace, con la sentenza oggetto di gravame, ha accolto la domanda attorea, condannando la al pagamento in favore di della somma di € 5.000,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali, e al pagamento per compenso professionale della somma di € 1.207,70, di cui
€ 7,70 di spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.N.P.A. ed IVA, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante (cfr. ordinanza del 02.03.2020 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2020), dopo vari rinvii per ragioni di ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.11.2024, successivamente sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La causa, quindi, è stata definitivamente posta in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti rispettivamente in data 7 Gennaio 2025 e 27 Gennaio 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 06.11.2024).
Le parti hanno depositato comparse conclusionali, solo parte appellata ha depositato memoria di replica.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
Tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del d.l. 83/2012 convertito (con modifiche) in l. n. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342 c.p.c.,
2 valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, ovvero dal 12 settembre 2012.
A parere del Tribunale l'eccezione è infondata. È pacifico in giurisprudenza che gli artt. 342 e 434
c.p.c., così come modificati dalla l. n. 134/2012, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n.
27199/2017). È palese in giurisprudenza che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo Giudice ed indicando il perché queste siano censurabili;
tra l'altro, l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.
Nel caso di specie, l'atto di appello depositato dalla è conforme al disposto Parte_1 normativo di cui all'art. 342 c.p.c. visto che l'appellante, in riferimento ai motivi di impugnazione, ha indicato in maniera sufficiente ed esaustiva le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure, consentendo, così, al giudicante di individuare quali siano le parti della sentenza di primo grado di cui viene chiesta la modifica e quali siano gli errori in cui il giudice di prime cure sarebbe incorso in fatto o in diritto
(Corte d'Appello Salerno Sent. n. 441/2019; Corte d'Appello di Bari, Sent. n. 989/2021; Cass. n.
40560/2021; Tribunale di Brindisi, Sent. n. 638/2022).
L'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis cpc non va delibata in questa sede, essendo stata superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza ex art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione) e deve essere ad ogni modo disattesa, non emergendo all'immediata lettura dell'atto d'appello la sua manifesta infondatezza. Tanto premesso, l'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare, atteso il tenore letterale degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, che le parti hanno pacificamente inteso qualificare il cavallo coinvolto nel sinistro di cui è causa come animale selvatico.
In particolare, parte attrice non solo ha espressamente escluso la natura di animale domestico del cavallo in quanto risultato incustodito e privo di proprietario, essendo sprovvisto di microchip, ma ha evocato in giudizio la quale unico soggetto legittimato passivo Parte_1 responsabile dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli, per non avere la stessa adottato alcun dispositivo necessario al contenimento del rischio di attraversamento della strada da parte di animali selvatici, in un luogo, di competenza della stessa, abitualmente frequentato da tali tipi di animali
(cfr. atto di citazione del 16.6.2016, fascicolo d'ufficio di primo grado, pagg. 4, 6 e 7). Anche l'ente convenuto ha qualificato l'animale coinvolto nel sinistro de quo come animale selvatico, e pertanto, disconoscendo ogni propria responsabilità in ordine al sinistro occorso all'attore, ha tempestivamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della
[..
[...] [
[...]
in quanto unico soggetto responsabile tenuto al risarcimento dei danni a terzi Controparte_4 cagionati dalla fauna selvatica durante la circolazione stradale (cfr. comparsa di costituzione e risposta del 28.9.2016, fascicolo d'ufficio di primo grado, pagg. 5, 6, 8).
Nel caso di specie, parte convenuta, odierna appellata, ha tempestivamente allegato in entrambi i gradi di giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva, rectius, di titolarità passiva del rapporto. Tale eccezione è fondata, per cui va ritenuta erronea sul punto la decisione di prime cure.
Infatti, il Giudice di primo grado non solo ha errato nel qualificare il cavallo coinvolto nel sinistro come animale randagio, avendo le parti - e dapprima anche lo stesso - qualificato il cavallo coinvolto come un animale selvatico, ma è, altresì, incorso in contraddizione, ritenendo, malgrado la qualificazione del cavallo dallo stesso operata come randagio, la Parte_1 responsabile del danno, essendo, invece, come correttamente sostenuto da parte appellante, in tal Cont caso titolare passivo l'
IO a tal punto precisare che, secondo giurisprudenza, la responsabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c., all'ente nella CP_4 qualità di soggetto "utilizzatore" della fauna stessa, inteso quale ente esponenziale della collettività che di tale fauna gode.
Ed invero la Suprema Corte con la fondamentale sentenza n. 7969/2020, a superamento dei vari orientamenti giurisprudenziali susseguitisi sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_4 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_4 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 03).
Da tale pronuncia ne deriva, quindi, che la legittimazione passiva è stata attribuita dalla Corte, in via esclusiva, alla in qualità di ente che “utilizza” la fauna selvatica protetta con lo scopo di CP_4 trarne un'utilità collettiva pubblica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e ciò anche nell'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni amministrative delegate o proprie da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province).
In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare come, la Corte ha inteso specificare che nell'ipotesi in cui, “dimostrato dall'attore che il danno è stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica, non sia fornita dalla la prova liberatoria … ma CP_4 risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito CP_4 in quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità”, tale circostanza non può valere a modificare il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale) “che resta in ogni caso la , in quanto, come detto, rappresenta il soggetto che “utilizza” la fauna selvatica allo CP_4 scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e che, quindi, risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici.
4 Specifica, ulteriormente la Corte che, laddove “il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto CP_4 ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa […]”, e che solo nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la e l'ente da questa indicato come effettivo CP_4 responsabile potranno “quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente)” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione pagg. 26-27-28).
Alla luce delle suesposte coordinate interpretative, appare evidente, nel caso di specie, la fondatezza, già dal primo grado di giudizio, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla implicitamente rigettata dal Giudice di pace per avere lo Parte_1 stesso qualificato l'animale coinvolto nel sinistro de quo come randagio. Del tutto inammissibili, al riguardo, sono, poi le nuove deduzioni formulate da parte appellata solo nella comparsa conclusionale.
Del resto, occorre rilevare che, anche laddove si procedesse (come fatto dal Giudice di pace) alla qualificazione del cavallo coinvolto, non come animale selvatico ma come randagio, e quindi alla qualificazione dello stesso come animale domestico, come correttamente dedotto da parte appellante, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_1 del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
[...]
Come affermato in più occasioni dalla Corte, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia di animali vaganti o randagi.
In , tale competenza risulta attribuita al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria CP_4
Provinciale ai sensi della legge reg. n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 3 legge reg. n. CP_4
4 del 2000.
Si rileva, inoltre, che priva di pregio risulta essere la doglianza del formulata sia in CP_1 primo grado che nel presente gravame, circa la mancata chiamata in causa della e Controparte_4 Cont dell' da parte della , in quanto alcun obbligo in merito sorgeva in capo a Parte_1 tale ultima, atteso che non si trattava di ipotesi legittimante la chiamata in causa di altri soggetti, quanto, piuttosto, di identificare il titolare passivo del rapporto controverso, il cui onere era a carico di parte attrice.
Tanto premesso, appare evidente, nel caso di specie, la fondatezza dell'appello formulato dalla dovendo ritenersi sussistente il difetto di legittimazione in capo alla Parte_1
5 medesima con conseguente accoglimento del gravame proposto e assorbimento di ogni altra questione ad esso connesso.
Dall'accoglimento dell'appello consegue l'integrale annullamento della sentenza n. 133/2017 emessa dal Giudice di Pace di Campana e, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da . Parte_2
Quanto alla domanda formulata da parte appellante di restituzione di quanto pagato dalla Parte_1
a titolo di spese, la stessa deve essere rigettata non essendovi prova, innanzitutto, dei
[...] pagamenti;
inoltre, quanto alle spese legali si rileva che nella sentenza appellata la è stata Parte_1 condannata a pagare le stesse all'avvocato dell'odierno appellante ex art. 93 c.p.c.: come affermato in giurisprudenza, in caso di riforma o annullamento d'una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (cfr.
Cass. 15/11/2017, n. 26965; Cass. 20/9/2002, n. 13752).
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa relativa alle questioni giuridiche esaminate, alla luce dei contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla corretta individuazione della fattispecie normativa di riferimento e in ordine alla titolarità passiva del rapporto susseguitasi nel corso del tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, IN RIFORMA della sentenza impugnata, RIGETTA le domande proposte da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
;
[...]
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, in data 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Elsa Perri, Addetta all'Ufficio Per il Processo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di secondo grado, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2702/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campana n. 133/2017 depositata in cancelleria in data
07.08.2017 e vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Raffaele Prisco ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
CONTRO
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Elisabetta De Marco ed elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 05.11.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti rispettivamente in data 7 Gennaio 2025 e
27 Gennaio 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data
06.11.2024).
Le parti hanno depositato comparse conclusionali, solo parte appellata ha depositato memoria di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 133/2017, resa dal Giudice di Pace di Campana il 28.7.2017 e depositata in data 7.8.2017, chiedendone la riforma. Nella specie l'appellante ha chiesto la totale riforma della sentenza impugnata deducendo: la nullità della sentenza impugnata per mancanza ed insufficiente motivazione, oltre che per contraddizione e confusione tra le varie posizioni processuali e di diritto;
la nullità per l'errata e l'illogica valutazione circa la comparazione tra animale domestico e randagio;
l'errata e l'illogica qualificazione dell'animale domestico privo di
1 microchip come randagio;
l'errata e illogica motivazione nell'individuazione dell' CP_2 quale legittimato passivo, rectius, come unico legittimato passivo;
la nullità della sentenza di primo grado per errata valutazione dell'an e del quantum debeatur; la nullità per mancata concorsualità con altro Ente e per mancata determinazione di concorsualità dell'attore. CP_3
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt. 348 e 342 c.p.c. e ne ha, quindi, chiesto il rigetto;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite e competenze di causa, oltre che al doppio del contributo unificato.
Quanto al giudizio innanzi al Giudice di Pace si osserva che ha citato la Controparte_1 al fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima per i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 7.6.2015 mentre percorreva a bordo della propria vettura (Fiat punto Evo tg. ED252TW) la Strada
Provinciale 260, in località Santa Maria delle Grazie, a seguito dell'impatto con un cavallo, sprovvisto di microchip, che vagava sulla medesima strada, ma in direzione opposta, evidentemente imbizzarrito.
Ha, in particolare, chiesto l'accertamento della responsabilità della per tutti i Parte_1 danni subiti, essendo il sinistro avvenuto su strada provinciale priva di recinzioni e di adeguata custodia da parte dell'Ente competente, e pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giustizia. Costituitasi in giudizio la ha chiesto, in via Parte_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per genericità, nonché di pronunciare il proprio difetto di legittimazione passiva;
quanto al merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, temeraria, oltre che infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di CTU medico legale, con il dott. . Persona_1
Il giudice di pace, con la sentenza oggetto di gravame, ha accolto la domanda attorea, condannando la al pagamento in favore di della somma di € 5.000,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali, e al pagamento per compenso professionale della somma di € 1.207,70, di cui
€ 7,70 di spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.N.P.A. ed IVA, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante (cfr. ordinanza del 02.03.2020 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2020), dopo vari rinvii per ragioni di ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.11.2024, successivamente sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La causa, quindi, è stata definitivamente posta in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti rispettivamente in data 7 Gennaio 2025 e 27 Gennaio 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 06.11.2024).
Le parti hanno depositato comparse conclusionali, solo parte appellata ha depositato memoria di replica.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
Tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del d.l. 83/2012 convertito (con modifiche) in l. n. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342 c.p.c.,
2 valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, ovvero dal 12 settembre 2012.
A parere del Tribunale l'eccezione è infondata. È pacifico in giurisprudenza che gli artt. 342 e 434
c.p.c., così come modificati dalla l. n. 134/2012, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n.
27199/2017). È palese in giurisprudenza che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo Giudice ed indicando il perché queste siano censurabili;
tra l'altro, l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.
Nel caso di specie, l'atto di appello depositato dalla è conforme al disposto Parte_1 normativo di cui all'art. 342 c.p.c. visto che l'appellante, in riferimento ai motivi di impugnazione, ha indicato in maniera sufficiente ed esaustiva le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure, consentendo, così, al giudicante di individuare quali siano le parti della sentenza di primo grado di cui viene chiesta la modifica e quali siano gli errori in cui il giudice di prime cure sarebbe incorso in fatto o in diritto
(Corte d'Appello Salerno Sent. n. 441/2019; Corte d'Appello di Bari, Sent. n. 989/2021; Cass. n.
40560/2021; Tribunale di Brindisi, Sent. n. 638/2022).
L'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis cpc non va delibata in questa sede, essendo stata superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza ex art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione) e deve essere ad ogni modo disattesa, non emergendo all'immediata lettura dell'atto d'appello la sua manifesta infondatezza. Tanto premesso, l'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare, atteso il tenore letterale degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, che le parti hanno pacificamente inteso qualificare il cavallo coinvolto nel sinistro di cui è causa come animale selvatico.
In particolare, parte attrice non solo ha espressamente escluso la natura di animale domestico del cavallo in quanto risultato incustodito e privo di proprietario, essendo sprovvisto di microchip, ma ha evocato in giudizio la quale unico soggetto legittimato passivo Parte_1 responsabile dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli, per non avere la stessa adottato alcun dispositivo necessario al contenimento del rischio di attraversamento della strada da parte di animali selvatici, in un luogo, di competenza della stessa, abitualmente frequentato da tali tipi di animali
(cfr. atto di citazione del 16.6.2016, fascicolo d'ufficio di primo grado, pagg. 4, 6 e 7). Anche l'ente convenuto ha qualificato l'animale coinvolto nel sinistro de quo come animale selvatico, e pertanto, disconoscendo ogni propria responsabilità in ordine al sinistro occorso all'attore, ha tempestivamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della
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in quanto unico soggetto responsabile tenuto al risarcimento dei danni a terzi Controparte_4 cagionati dalla fauna selvatica durante la circolazione stradale (cfr. comparsa di costituzione e risposta del 28.9.2016, fascicolo d'ufficio di primo grado, pagg. 5, 6, 8).
Nel caso di specie, parte convenuta, odierna appellata, ha tempestivamente allegato in entrambi i gradi di giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva, rectius, di titolarità passiva del rapporto. Tale eccezione è fondata, per cui va ritenuta erronea sul punto la decisione di prime cure.
Infatti, il Giudice di primo grado non solo ha errato nel qualificare il cavallo coinvolto nel sinistro come animale randagio, avendo le parti - e dapprima anche lo stesso - qualificato il cavallo coinvolto come un animale selvatico, ma è, altresì, incorso in contraddizione, ritenendo, malgrado la qualificazione del cavallo dallo stesso operata come randagio, la Parte_1 responsabile del danno, essendo, invece, come correttamente sostenuto da parte appellante, in tal Cont caso titolare passivo l'
IO a tal punto precisare che, secondo giurisprudenza, la responsabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c., all'ente nella CP_4 qualità di soggetto "utilizzatore" della fauna stessa, inteso quale ente esponenziale della collettività che di tale fauna gode.
Ed invero la Suprema Corte con la fondamentale sentenza n. 7969/2020, a superamento dei vari orientamenti giurisprudenziali susseguitisi sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_4 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_4 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 03).
Da tale pronuncia ne deriva, quindi, che la legittimazione passiva è stata attribuita dalla Corte, in via esclusiva, alla in qualità di ente che “utilizza” la fauna selvatica protetta con lo scopo di CP_4 trarne un'utilità collettiva pubblica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e ciò anche nell'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni amministrative delegate o proprie da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province).
In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare come, la Corte ha inteso specificare che nell'ipotesi in cui, “dimostrato dall'attore che il danno è stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica, non sia fornita dalla la prova liberatoria … ma CP_4 risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito CP_4 in quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità”, tale circostanza non può valere a modificare il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale) “che resta in ogni caso la , in quanto, come detto, rappresenta il soggetto che “utilizza” la fauna selvatica allo CP_4 scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e che, quindi, risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici.
4 Specifica, ulteriormente la Corte che, laddove “il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto CP_4 ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa […]”, e che solo nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la e l'ente da questa indicato come effettivo CP_4 responsabile potranno “quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente)” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione pagg. 26-27-28).
Alla luce delle suesposte coordinate interpretative, appare evidente, nel caso di specie, la fondatezza, già dal primo grado di giudizio, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla implicitamente rigettata dal Giudice di pace per avere lo Parte_1 stesso qualificato l'animale coinvolto nel sinistro de quo come randagio. Del tutto inammissibili, al riguardo, sono, poi le nuove deduzioni formulate da parte appellata solo nella comparsa conclusionale.
Del resto, occorre rilevare che, anche laddove si procedesse (come fatto dal Giudice di pace) alla qualificazione del cavallo coinvolto, non come animale selvatico ma come randagio, e quindi alla qualificazione dello stesso come animale domestico, come correttamente dedotto da parte appellante, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_1 del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
[...]
Come affermato in più occasioni dalla Corte, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia di animali vaganti o randagi.
In , tale competenza risulta attribuita al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria CP_4
Provinciale ai sensi della legge reg. n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 3 legge reg. n. CP_4
4 del 2000.
Si rileva, inoltre, che priva di pregio risulta essere la doglianza del formulata sia in CP_1 primo grado che nel presente gravame, circa la mancata chiamata in causa della e Controparte_4 Cont dell' da parte della , in quanto alcun obbligo in merito sorgeva in capo a Parte_1 tale ultima, atteso che non si trattava di ipotesi legittimante la chiamata in causa di altri soggetti, quanto, piuttosto, di identificare il titolare passivo del rapporto controverso, il cui onere era a carico di parte attrice.
Tanto premesso, appare evidente, nel caso di specie, la fondatezza dell'appello formulato dalla dovendo ritenersi sussistente il difetto di legittimazione in capo alla Parte_1
5 medesima con conseguente accoglimento del gravame proposto e assorbimento di ogni altra questione ad esso connesso.
Dall'accoglimento dell'appello consegue l'integrale annullamento della sentenza n. 133/2017 emessa dal Giudice di Pace di Campana e, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da . Parte_2
Quanto alla domanda formulata da parte appellante di restituzione di quanto pagato dalla Parte_1
a titolo di spese, la stessa deve essere rigettata non essendovi prova, innanzitutto, dei
[...] pagamenti;
inoltre, quanto alle spese legali si rileva che nella sentenza appellata la è stata Parte_1 condannata a pagare le stesse all'avvocato dell'odierno appellante ex art. 93 c.p.c.: come affermato in giurisprudenza, in caso di riforma o annullamento d'una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (cfr.
Cass. 15/11/2017, n. 26965; Cass. 20/9/2002, n. 13752).
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa relativa alle questioni giuridiche esaminate, alla luce dei contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla corretta individuazione della fattispecie normativa di riferimento e in ordine alla titolarità passiva del rapporto susseguitasi nel corso del tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, IN RIFORMA della sentenza impugnata, RIGETTA le domande proposte da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
;
[...]
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, in data 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Elsa Perri, Addetta all'Ufficio Per il Processo.
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