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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1361/2017 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to MAUTONE Parte_1 C.F._1
ERACLITE , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to MARINO FRANCESCO, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 15.9.2017 la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:”
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica
pagina 1 di 3 di Coordinatore infermieristico livello DS5 a partire dal 1 Gennaio 2004 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2. condannare per l'effetto la in persona del suo legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 23.333,91 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, da liquidarsi nella somma di €
2.500,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.”. Cont Costituitasi l ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
La domanda avanzata da parte ricorrente è infondata e il ricorso va rigettato.
Ebbene secondo quanto previsto dal contratto collettivo di comparto, nella categoria DS, richiesta dalla ricorrente, vengono inquadrati i lavoratori che “oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti” abbiano anche “autononia e responsabilit dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta”.
Ebbene nel caso de qua agitur non sembrerebbe adeguatamente provato che la ricorrente abbia svolto compiti riconducibili alla mansione superiore DS. Infatti, le attività indicate in ricorso, attività di rilevazioni statistiche, obiettivi e performance in collaborazione con la DS, attività di referente per la qualità e rischio clinico e attività di inserimento e di aggiornamento dei dati sulla piattaforma SaniARP non possono essere in alcun modo considerate attività inquadrabili in quelle previste dal contratto per la categoria DS. In particolare tali attività possono già essere inquadrate nella categoria D, già attribuita alla ricorrente, laddove si sostanziano in attività che vengono affidate a lavoratori dotati di “capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operative”.
Le mansioni incluse nel livello DS, parimenti richiedono un'attività di coordinamento, ma esse richiedono un elemento ulteriore, ossia la diretta autonomia in capo alla ricorrente nello svolgimento delle attività e la sua responsabilità per i risultati conseguiti. In merito parte ricorrente non ha adempiuto al proprio onere probatoria, non dimostrando che la responsabilità propria, già compresa per la categoria D, fosse anche inerente ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.
In ogni caso è evidente che non è stata data alcuna prova che le attività sopra elencate e indicate nel ricorso fossero ricomprese nelle funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse pagina 2 di 3 umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta, così come previsto dal contratto collettivo per la categoria DS.
Anche l'escussione dei testi e le note prodotte non sono sufficienti a ritenere provato lo svolgimento di mansioni ricomprese nella categoria DS, atteso che dalle stesse non si evince concretamente le modalità reali di espletamento dell'opera di coordinamento sul piano quantitativo e qualitativo.
Detta prova è necessaria anche per l'eventuale pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive, atteso che come statuito dalla Corte di Cassazione, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto ad una retribuzione proporzionale e sufficiente ai sensi dell'art.36 Cost., “sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni” (Cass. Sez Un. 25837/2007, Cass. Lav. 3311/2015).
Ebbene non avendo dato tale prova, il ricorso va rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così decido nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice dr. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1361/2017 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to MAUTONE Parte_1 C.F._1
ERACLITE , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to MARINO FRANCESCO, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 15.9.2017 la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:”
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica
pagina 1 di 3 di Coordinatore infermieristico livello DS5 a partire dal 1 Gennaio 2004 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2. condannare per l'effetto la in persona del suo legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 23.333,91 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, da liquidarsi nella somma di €
2.500,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.”. Cont Costituitasi l ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
La domanda avanzata da parte ricorrente è infondata e il ricorso va rigettato.
Ebbene secondo quanto previsto dal contratto collettivo di comparto, nella categoria DS, richiesta dalla ricorrente, vengono inquadrati i lavoratori che “oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti” abbiano anche “autononia e responsabilit dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta”.
Ebbene nel caso de qua agitur non sembrerebbe adeguatamente provato che la ricorrente abbia svolto compiti riconducibili alla mansione superiore DS. Infatti, le attività indicate in ricorso, attività di rilevazioni statistiche, obiettivi e performance in collaborazione con la DS, attività di referente per la qualità e rischio clinico e attività di inserimento e di aggiornamento dei dati sulla piattaforma SaniARP non possono essere in alcun modo considerate attività inquadrabili in quelle previste dal contratto per la categoria DS. In particolare tali attività possono già essere inquadrate nella categoria D, già attribuita alla ricorrente, laddove si sostanziano in attività che vengono affidate a lavoratori dotati di “capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operative”.
Le mansioni incluse nel livello DS, parimenti richiedono un'attività di coordinamento, ma esse richiedono un elemento ulteriore, ossia la diretta autonomia in capo alla ricorrente nello svolgimento delle attività e la sua responsabilità per i risultati conseguiti. In merito parte ricorrente non ha adempiuto al proprio onere probatoria, non dimostrando che la responsabilità propria, già compresa per la categoria D, fosse anche inerente ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.
In ogni caso è evidente che non è stata data alcuna prova che le attività sopra elencate e indicate nel ricorso fossero ricomprese nelle funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse pagina 2 di 3 umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta, così come previsto dal contratto collettivo per la categoria DS.
Anche l'escussione dei testi e le note prodotte non sono sufficienti a ritenere provato lo svolgimento di mansioni ricomprese nella categoria DS, atteso che dalle stesse non si evince concretamente le modalità reali di espletamento dell'opera di coordinamento sul piano quantitativo e qualitativo.
Detta prova è necessaria anche per l'eventuale pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive, atteso che come statuito dalla Corte di Cassazione, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto ad una retribuzione proporzionale e sufficiente ai sensi dell'art.36 Cost., “sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni” (Cass. Sez Un. 25837/2007, Cass. Lav. 3311/2015).
Ebbene non avendo dato tale prova, il ricorso va rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così decido nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice dr. Mario Miele
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