CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40260 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AL, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dagli avv. GI Villirilli - di fiducia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa il 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
preso atto che in data 22/10/2025 è pervenuta la rinuncia dell'avv. Villirilli alla trattazione orale e che quindi nessuno è comparso per la difesa;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40260 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 17/04/2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza genetica, emessa in data 10/02/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nel confermare il quadro indiziario e le esigenze cautelari, ha sostituito nei confronti di AL EL la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in ordine alla contestazione di concorso in tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, per avere l'indagato svolto il ruolo di intermediario tra l'estorsore GI AR e la vittima RO HI, affinché quest'ultimo cedesse ad un prezzo di favore un capannone sito a Isola Capo Rizzuto. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui alla contestazione provvisoria e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. 2.1. In particolare, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame di Catanzaro, in modo "del tutto superficiale" avrebbe ignorato le argomentazioni difensive e recepito le conclusioni del G.i.p. senza autonoma valutazione, elencando fatti emersi dagli esiti captativi, sui quali la motivazione sarebbe omessa o comunque inadeguata in relazione al contributo concorsuale del ricorrente, il quale, nella vicenda estorsiva, avrebbe rivestito un ruolo del tutto neutro, "limitandosi ad una condotta priva dei requisiti minimi richiesti e soprattutto assente dal punto di vista soggettivo" (terza pagina ricorso), che si fonderebbe esclusivamente sui seguenti elementi indiziari: la parte dell'informativa (p.187) - non allegata - dove si individua il momento iniziale del coinvolgimento del ricorrente tramite il figlio GI EL, al quale AR ebbe a chiedere (telefonata in data 11/10/2022) di incontrare il padre AL (nel testo del ricorso, alla quarta pagina, viene confusa la data di nascita dei due EL, indicando AL classe '92 e GI classe '47, mentre in realtà è il contrario); l'incontro avvenuto in data 11/10/2022 tra GI EL e AR, di cui - evidenzia la difesa - si ignora il contenuto poiché AR aveva lasciato il telefono nella sua vettura;
l'incontro in data 12/10/2022 tra AR e AL EL - in vista dell'accompagnamento presso l'esponente mafioso locale ME "Mico" Megna;
incontro ridimensionato dalla difesa, osservando che AL EL, quasi ottantenne, sarebbe un soggetto "a cui piace chiacchierare e anche millantare", come dimostrerebbe "la frase così d'effetto", "priva di contenuto concreto" (quinta pagina ricorso), oggetto di captazione ambientale da lui rivolta a AR, prima dell'incontro con il "boss" di Papanice: "quando parlo io, qualsiasi cosa dico io tu abbassa la testa"; progr.20750 del 12/10/2022); AL EL, aggiunge la difesa, in altro procedimento (c.d. "Jonny") è stato dichiarato del tutto estraneo alla 2 cosca Arena, attiva nel crotonese e non ha riportato precedenti riferibili a contesti di criminalità organizzata, come risulta dal certificato del casellario giudiziale;
quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe una mera "formula di stile", senza la verifica in concreto della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo del tutto generico in quanto non si confronta con la completa, logica e non contraddittoria motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria sia delle esigenze cautelari. 3.1. Va preliminarmente rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (maturata sotto la vigenza dell'art. 23, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ma con principio applicabile anche al nuovo stile dell'articolo 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 35, co. 1, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e s.m.i.), la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile (come testualmente oggi previsto dal comma 1-ter della disposizione in esame) e, pertanto, la rinuncia alla richiesta di discussione orale non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 - 01), ragion per cui il Collegio ha invitato il Procuratore generale a concludere come sopra indicato. 3.2. Il motivo sulla gravità indiziaria è totalmente generico in quanto non viene minimamente indicata alcuna delle "risultanze investigative" e delle "evidenze intercettive" che sarebbero state affrontate nell'ordinanza in maniera del tutto "superficiale", né le "argomentazioni addotte dalla difesa" che sarebbero state "del tutto pretermesse" dal tribunale del riesame, il quale, invece, ha reso una motivazione compiuta e adeguata nel ricostruire in modo analitico la completa vicenda estorsiva, anche con riferimento al ruolo specifico del ricorrente, indicando il preciso momento in cui egli interviene a titolo di intermediario tra gli esponenti mafiosi locali, appartenenti alla famiglia Megna, e la vittima, al fine di indurla a sottostare alla pretesa indebita accampata da GI AR relativamente all'immobile di suo interesse. Il tribunale del riesame, con motivazione scevra da illogicità ed esaustiva, dà conto della piena inquadrabilità della condotta del ricorrente nel delitto contestato, del tipo di contributo concorsuale da lui fornito, consistito nell'avere organizzato l'incontro tra AR e i "papaniciani", con cui era in diretti rapporti, interpellati per esercitare pressioni su HI nell'interesse di AR stesso, e nell'avere appositamente preparato quest'ultimo il 12/10/2022 ai fini dell'incontro del giorno successivo (avvertendolo: "tu domani quando io parlo, con questo qui dove andiamo, qualsiasi parola dico io, tu abbassa la testa e MUTO capito!"; cfr. progr. 20.745 sss. del 12/10/2022; p. 3 ordinanza), riuscendo, effettivamente, a garantire la presenza del figlio del capocosca di Papanice, Mario Megna, all'incontro avvenuto il 15/10/2022 tra AR e HI ed avendo ricevuto rassicurazioni sull'intervento di costoro, per il quale egli aveva anche chiesto a AR di omaggiarli di un contributo per i detenuti, da recapitare tramite GI EL (p. 4 ordinanza). ' ^-1 3 Il tribunale del riesame, dunque, con motivazione non apparente e scevra da illogicità, ha dato conto della piena inquadrabilità della condotta del ricorrente nel delitto contestato, del tipo di contributo concorsuale da lui fornito, determinante per consentire l'ipotizzata estorsione, e della sussistenza anche dell'aggravante del metodo mafioso contestata. 3.3. La sussistenza dell'aggravante del cd. metodo mafioso è bene argomentata dal Tribunale a pag.6 dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto degli espliciti riferimenti di AR alle sue relazioni mafiose, in effetti estrinsecatesi nell'intervento dei "papaniciani", grazie all'attività di intermediazione del ricorrente, il quale ha personalmente accompagnato AR al cospetto del "boss" di Papanice, ME "Mico" Megna. 4. Il mancato confronto con il contenuto del provvedimento impugnato, nella specie, è particolarmente vistoso e configura il vizio di aspecificità dell'impugnazione, dovendosi ribadire quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); si veda anche: è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 5. Identiche considerazioni valgono anche in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, al cui riguardo l'ordinanza impugnata si sottrae al vizio genericamente denunciato di mancanza di adeguatezza e di proporzionalità, dovendo ricordare che la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01). Peraltro, nella specie, il tribunale ha sostituito la massima misura cautelare con quella più gradata degli arresti domiciliari e, con congrua motivazione, ha evidenziato i pericula che misure differenti sarebbero inidonee a fronteggiare. 6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 4 , Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Presid nte
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa il 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
preso atto che in data 22/10/2025 è pervenuta la rinuncia dell'avv. Villirilli alla trattazione orale e che quindi nessuno è comparso per la difesa;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40260 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 17/04/2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza genetica, emessa in data 10/02/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nel confermare il quadro indiziario e le esigenze cautelari, ha sostituito nei confronti di AL EL la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in ordine alla contestazione di concorso in tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, per avere l'indagato svolto il ruolo di intermediario tra l'estorsore GI AR e la vittima RO HI, affinché quest'ultimo cedesse ad un prezzo di favore un capannone sito a Isola Capo Rizzuto. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui alla contestazione provvisoria e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. 2.1. In particolare, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame di Catanzaro, in modo "del tutto superficiale" avrebbe ignorato le argomentazioni difensive e recepito le conclusioni del G.i.p. senza autonoma valutazione, elencando fatti emersi dagli esiti captativi, sui quali la motivazione sarebbe omessa o comunque inadeguata in relazione al contributo concorsuale del ricorrente, il quale, nella vicenda estorsiva, avrebbe rivestito un ruolo del tutto neutro, "limitandosi ad una condotta priva dei requisiti minimi richiesti e soprattutto assente dal punto di vista soggettivo" (terza pagina ricorso), che si fonderebbe esclusivamente sui seguenti elementi indiziari: la parte dell'informativa (p.187) - non allegata - dove si individua il momento iniziale del coinvolgimento del ricorrente tramite il figlio GI EL, al quale AR ebbe a chiedere (telefonata in data 11/10/2022) di incontrare il padre AL (nel testo del ricorso, alla quarta pagina, viene confusa la data di nascita dei due EL, indicando AL classe '92 e GI classe '47, mentre in realtà è il contrario); l'incontro avvenuto in data 11/10/2022 tra GI EL e AR, di cui - evidenzia la difesa - si ignora il contenuto poiché AR aveva lasciato il telefono nella sua vettura;
l'incontro in data 12/10/2022 tra AR e AL EL - in vista dell'accompagnamento presso l'esponente mafioso locale ME "Mico" Megna;
incontro ridimensionato dalla difesa, osservando che AL EL, quasi ottantenne, sarebbe un soggetto "a cui piace chiacchierare e anche millantare", come dimostrerebbe "la frase così d'effetto", "priva di contenuto concreto" (quinta pagina ricorso), oggetto di captazione ambientale da lui rivolta a AR, prima dell'incontro con il "boss" di Papanice: "quando parlo io, qualsiasi cosa dico io tu abbassa la testa"; progr.20750 del 12/10/2022); AL EL, aggiunge la difesa, in altro procedimento (c.d. "Jonny") è stato dichiarato del tutto estraneo alla 2 cosca Arena, attiva nel crotonese e non ha riportato precedenti riferibili a contesti di criminalità organizzata, come risulta dal certificato del casellario giudiziale;
quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe una mera "formula di stile", senza la verifica in concreto della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo del tutto generico in quanto non si confronta con la completa, logica e non contraddittoria motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria sia delle esigenze cautelari. 3.1. Va preliminarmente rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (maturata sotto la vigenza dell'art. 23, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ma con principio applicabile anche al nuovo stile dell'articolo 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 35, co. 1, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e s.m.i.), la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile (come testualmente oggi previsto dal comma 1-ter della disposizione in esame) e, pertanto, la rinuncia alla richiesta di discussione orale non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 - 01), ragion per cui il Collegio ha invitato il Procuratore generale a concludere come sopra indicato. 3.2. Il motivo sulla gravità indiziaria è totalmente generico in quanto non viene minimamente indicata alcuna delle "risultanze investigative" e delle "evidenze intercettive" che sarebbero state affrontate nell'ordinanza in maniera del tutto "superficiale", né le "argomentazioni addotte dalla difesa" che sarebbero state "del tutto pretermesse" dal tribunale del riesame, il quale, invece, ha reso una motivazione compiuta e adeguata nel ricostruire in modo analitico la completa vicenda estorsiva, anche con riferimento al ruolo specifico del ricorrente, indicando il preciso momento in cui egli interviene a titolo di intermediario tra gli esponenti mafiosi locali, appartenenti alla famiglia Megna, e la vittima, al fine di indurla a sottostare alla pretesa indebita accampata da GI AR relativamente all'immobile di suo interesse. Il tribunale del riesame, con motivazione scevra da illogicità ed esaustiva, dà conto della piena inquadrabilità della condotta del ricorrente nel delitto contestato, del tipo di contributo concorsuale da lui fornito, consistito nell'avere organizzato l'incontro tra AR e i "papaniciani", con cui era in diretti rapporti, interpellati per esercitare pressioni su HI nell'interesse di AR stesso, e nell'avere appositamente preparato quest'ultimo il 12/10/2022 ai fini dell'incontro del giorno successivo (avvertendolo: "tu domani quando io parlo, con questo qui dove andiamo, qualsiasi parola dico io, tu abbassa la testa e MUTO capito!"; cfr. progr. 20.745 sss. del 12/10/2022; p. 3 ordinanza), riuscendo, effettivamente, a garantire la presenza del figlio del capocosca di Papanice, Mario Megna, all'incontro avvenuto il 15/10/2022 tra AR e HI ed avendo ricevuto rassicurazioni sull'intervento di costoro, per il quale egli aveva anche chiesto a AR di omaggiarli di un contributo per i detenuti, da recapitare tramite GI EL (p. 4 ordinanza). ' ^-1 3 Il tribunale del riesame, dunque, con motivazione non apparente e scevra da illogicità, ha dato conto della piena inquadrabilità della condotta del ricorrente nel delitto contestato, del tipo di contributo concorsuale da lui fornito, determinante per consentire l'ipotizzata estorsione, e della sussistenza anche dell'aggravante del metodo mafioso contestata. 3.3. La sussistenza dell'aggravante del cd. metodo mafioso è bene argomentata dal Tribunale a pag.6 dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto degli espliciti riferimenti di AR alle sue relazioni mafiose, in effetti estrinsecatesi nell'intervento dei "papaniciani", grazie all'attività di intermediazione del ricorrente, il quale ha personalmente accompagnato AR al cospetto del "boss" di Papanice, ME "Mico" Megna. 4. Il mancato confronto con il contenuto del provvedimento impugnato, nella specie, è particolarmente vistoso e configura il vizio di aspecificità dell'impugnazione, dovendosi ribadire quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); si veda anche: è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 5. Identiche considerazioni valgono anche in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, al cui riguardo l'ordinanza impugnata si sottrae al vizio genericamente denunciato di mancanza di adeguatezza e di proporzionalità, dovendo ricordare che la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01). Peraltro, nella specie, il tribunale ha sostituito la massima misura cautelare con quella più gradata degli arresti domiciliari e, con congrua motivazione, ha evidenziato i pericula che misure differenti sarebbero inidonee a fronteggiare. 6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 4 , Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Presid nte