Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2025, proposto da
AFV Acciaierie Beltrame S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres, RO Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Azienda USL Toscana Sud ES, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Comune di San Giovanni Valdarno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
nelle parti meglio specificate in ricorso
- del parere della Regione Toscana – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 0602803 del 19.11.2024 avente ad oggetto “Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9-bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito all’inserimento di un nuovo punto emissivo presso l’installazione AIA gestita dalla AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. ed ubicata in Piazza Matteotti n. 13, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR). Nota di risposta”, pervenuto in pari data a mezzo PEC;
- di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi:
- la comunicazione della Regione Toscana – Direzione Generale della Giunta Regionale – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali prot. n. 26636 del 16.12.2024,
- la nota della Regione Toscana– Direzione Generale della Giunta Regionale – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali prot. n. 0656737 del 18.12.2024,
- il parere dell’ARPAT – Area Vasta Sud – Dipartimento di Arezzo – Settore Supporto Tecnico prot. n. 2024/0101196 del 16.12.2024;
- il parere dell’ARPAT – Area Vasta Sud – Dipartimento di Arezzo – Settore Supporto Tecnico prot. n. 2025/0013954 del 19.02.2025;
- la comunicazione della Regione Toscana – Direzione Generale della Giunta Regionale – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali prot. n. 0122820 del 20.02.2025;
- la comunicazione della Regione Toscana – Direzione Generale della Giunta Regionale – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali prot. n. 0125563 del 21.02.2025;
- la comunicazione della Regione Toscana – Direzione Generale della Giunta Regionale – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia –Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali prot. n. 0031654 del 21.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. ND TU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La ricorrente AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. (di seguito “AFV”), con sede legale in Viale della Scienza n. 81 nel Comune di Vicenza (VI), espone di essere una società operante nel settore siderurgico e gestisce l’impianto ubicato in Piazza Matteotti n. 13, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR). Essa si duole, originariamente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto nella presente sede giurisdizionale, degli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali si afferma la necessità di sottoporre il suo impianto alle procedure di VIA postuma, ai sensi dell’art. 43, comma 6, L.R. n. 10/2010.
2) Si è costituita in giudizio la Regione Toscana.
3) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
4) Con provvedimento dirigenziale n. 175/EC del 29.12.2006 della Provincia di Arezzo, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il suddetto stabilimento, successivamente rinnovata dal medesimo Ente con provvedimento dirigenziale n. 190/EC del 15 07/07/2015 (doc. 1 Regione), con validità pari a 10 anni, in relazione all’attività IPPC Codice n. 2.3, lett. “a”, dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., cioè “ 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora ”.
5) Con decreto n. 21539 del 25/09/2024 (doc. 2 Regione) della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia - Autorizzazioni Integrate Ambientali (di seguito “Settore AIA”), la Regione Toscana prendeva atto della comunicazione di ARPAT – Dipartimento di Arezzo, acquisita al protocollo regionale n. 0504246 del 23/09/2024 (protocollo ARPAT n. 2024/0074754 del 23/09/2024), di trasmissione degli esiti del controllo programmato AIA 2024, effettuato dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art.29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, con la quale ARPAT comunica di aver riscontrato le seguenti irregolarità: “(…) in fase ispettiva, è stata accertata la presenza di un sistema di aspirazione fumi tornitura, installato dalla azienda nell’area “tornitura cilindri”, i cui fumi vengono convogliati all’esterno attraverso un camino, che genera un’emissione in atmosfera ritenuta scarsamente rilevante, ai sensi dell’art. 272 co. 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. rientrando nell’elenco degli impianti e delle attività di cui all’All. IV alla Parte V dello stesso decreto. Di tale sistema, al momento del sopralluogo, non era stata data comunicazione agli enti competenti, in violazione dell’art. 29-nonies del TU ambientale (…) ”, ritenendo quindi che “(…) la ditta debba essere richiamata al rispetto delle prescrizioni dell’atto autorizzativo e della normativa vigente (…) ;”.
6) Pertanto, col medesimo provvedimento, l’Amministrazione regionale diffidava AFV a presentare un’istanza di modifica dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies D. Lgs. n. 152/2006, al fine di regolarizzare l’avvenuta installazione, in assenza di preventiva comunicazione, del suddetto sistema di aspirazione.
7) Per effetto della suddetta diffida, in data 10/10/2024 (prot. n. 0538986 del 14/10/2024) AFV chiedeva l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione AIA n. 190/EC del 07/07/2015 in rapporto alla “ Installazione di un sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi generati dalle attività di tornitura ”, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (doc. 3 Regione).
8) Con nota prot. 0564697 del 29/10/2024 (doc. 4 Regione), il Settore AIA trasmetteva l’istanza di AFV al Settore Valutazione Impatto Ambientale - Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia della Regione Toscana (di seguito, “Settore VIA”), chiedendo di esprimersi, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 10/2010 e dell'art. 8 del D.P.G.R.T. 19/R 11 aprile 2017, sulla eventuale sostanzialità della modifica richiesta che, come detto, consisteva nell’installazione di un sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi generati dalle attività di tornitura.
9) In pari data, con nota prot. 0564694 del 29/10/2024, il Settore AIA indiceva la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l’esame della suddetta modifica.
10) In risposta alla suddetta nota del Settore AIA del 29/10/2024, il Settore VIA, con la nota prot. 0602803 del 19/11/2024 (doc. 5 Regione), oggetto del presente giudizio, rappresentava la non sostanzialità, ai fini VIA, della modifica relativa al sistema di aspirazione e filtrazione, anche perché la stessa si configurava come intervento di adeguamento dello stabilimento alla diffida adottata con il decreto n. 21539 del 25/09/2024, di cui prima si è detto.
11) Al contempo, nella medesima nota del 19/11/2024, il Settore VIA ricordava che “ l’attività svolta nello stabilimento di San Giovanni Valdarno non è mai stata oggetto in passato di procedure di valutazione di impatto ambientale ” e che, pertanto, “ in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA vigente, l’installazione dovrà essere oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità postuma ai sensi dell’art.43 comma 6 della L.R. 10/2010, in quanto rientrante tra le attività di cui al punto 3. c) “impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora” dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 ”.
12) Con nota prot. 0650789 del 14/12/2024 (doc. 6 Regione) il Settore AIA comunicava a AFV che:
- a) “ ai sensi dell’art. 29-octies c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Società deve provvedere a presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA vigente ai sensi dell’art. 29-octies c. 3 lett. b) dello stesso Decreto, sull’installazione nel suo complesso, entro dieci anni dal rilascio della medesima ”;
- b) “ l'AIA dell'installazione deve essere riesaminata anche ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 lett. a) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto in data 04/11/2022 è stata pubblicata su GUCE la “Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione dell’11 ottobre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi”, nel cui ambito di applicazione ricade anche l'attività IPPC 2.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. svolta presso l'installazione in oggetto ”;
- c) ai sensi dell’art. 43 c. 6 della L.R. 10/2010, e s.m.i. “ (…) le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico- finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente (…)”;
- d) “ è pertanto necessario che, come già comunicato anche dall’Autorità Competente in materia di VIA con nota agli atti al protocollo regionale n. 0602803 del 19/11/2024, preliminarmente all’attivazione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, l’installazione sia oggetto delle procedure di VIA, secondo quanto stabilito dall'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sopra citato, tenuto conto delle indicazioni di cui al D.P.G.R. n.19/R del 11/04/2017, così come modificato dal D.P.G.R. n. 62/R del 09/10/2020, alla D.G.R. n. 931/2019 ed alla D.G.R. n. 1083/2024 ”;
- e) quindi si avviava e contestualmente si sospendeva il procedimento per il riesame dell’AIA al fine di consentire il preventivo espletamento delle procedure di VIA, invitando AFV a trasmettere, entro i successivi 60 giorni, la documentazione a tal fine necessaria.
13) In parallelo, in relazione al procedimento di modifica non sostanziale, il Settore AIA, con nota del 18.12.2024, chiedeva delle integrazioni alla ricorrente (v. doc. 5 ricorrente), che rispondeva con nota del 15.01.2025 (doc. 12 ricorrente).
14) Con nota del 28/01/2025, acquisita al prot. reg. n. 0060869 del 30/01/2025 (doc. 7 Regione), AFV proponeva istanza di intervento in autotutela per l’annullamento e/o la revoca della nota del Settore AIA prot. 0650789 del 14/12/2024 (doc. 6 Regione) e del presupposto parere di cui alla nota prot. 0602803 del 19/11/2024 del Settore VIA (doc. 5 Regione), cioè degli atti con cui si riteneva che l’impianto della ricorrente dovesse essere sottoposto alle procedure di VIA postuma.
15) In particolare, AFV assumeva che l’istituto della VIA postuma “fisiologica” non potesse trovare applicazione in relazione al procedimento di riesame dell'AIA con valenza di “mero rinnovo”. In via subordinata, la società richiedeva la proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di VIA.
16) Il Settore AIA, con nota prot. 0122820 del 20/02/2025 (doc. 8 Regione), respingeva l’istanza di autotutela, all’uopo ribadendo la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 43, comma 6, L.R. n. 10/2010, ma concedeva la proroga richiesta dalla società, dandole termine fino al 30/04/2025.
17) Nel frattempo, il Settore AIA prendeva atto dei pareri favorevoli espressi, nell’ambito della sopra citata Conferenza di Servizi indetta in data 29/10/2024, da parte dell’Azienda USL Toscana Sud ES (prot. n. 0621987 del 28/11/2024) e da parte di ARPAT - Dipartimento di Arezzo (acquisito al prot. n. 0118136 del 19/02/2025) a seguito di trasmissione di documentazione integrativa da parte della società AFV del 15/01/2025.
18) Pertanto, con nota n. 0125563 del 21/02/2025 (doc. 9) il Settore AIA dichiarava la natura non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, delle modifiche relative al sistema di aspirazione e filtrazione e si esprimeva favorevolmente alla loro (peraltro già avvenuta) realizzazione.
19) In ultimo, in data 30 aprile 2025 (doc. 10 Regione), AFV presentava, tramite il portale regionale S.T.A.R. della Regione, istanza di VIA ai sensi dell’art 43, comma 6, L.R. n. 10/2010, corredata dalla relativa documentazione.
20) La ricorrente AFV si duole quindi del parere del Settore VIA del 19/11/2024 (doc. 5 Regione) e della nota del Settore AIA del 14/12/2024 (doc. 6 Regione), nonchè di tutti gli atti che, uniformandosi a questi, affermano la necessità di sottoposizione alla disciplina di VIA postuma dell’impianto della ricorrente.
DIRITTO
1) Col primo motivo di ricorso si deduce quanto segue.
1.1) L'allora Ministero della Transizione Ecologica – oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) –, con nota n. 43887 del 4 febbraio 2022 (doc. 14 ricorrente), aveva chiarito che vi erano due ipotesi di VIA postuma, cioè:
- a) una VIA “patologica”, che ricorreva tutte le volte in cui un progetto fosse stato realizzato senza la previa valutazione ambientale, nonostante le disposizioni allora vigenti ne imponessero lo svolgimento, con la conseguenza che si sarebbe applicato l'articolo 29, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006;
- b) una VIA “fisiologica”, relativa al caso in cui il progetto era stato realizzato in un momento storico in cui nessuna disposizione normativa imponeva il previo rilascio di VIA, cioè prima del 3 luglio 1988, data di entrata in vigore della prima Direttiva sulla VIA.
1.2) Ebbene, nel caso di specie, lo stabilimento di che si tratta risale al 1872, per cui la VIA postuma potrebbe essere solo quella “fisiologica”, con riferimento alla quale il Ministero forniva due indicazioni fondamentali:
- a) nessuna disposizione normativa consente di effettuare la VIA su progetti realizzati prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina e che siano rimasti successivamente invariati;
- b) di conseguenza, il problema dell'applicabilità della VIA si pone con riferimento alle ipotesi di modifica dell'opera e/o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo;
- c) quindi è necessario verificare se l'intervento di modifica o rinnovo integri la nozione di “ progetto ” di cui all'articolo 5, comma 1, lettera “g”, D. Lgs. n. 152/2006, e, in caso affermativo, se sia compreso tra i progetti elencati negli allegati II, II-bis, III, IV della Parte Seconda D. Lgs. n. 152/2006, cioè tra i progetti che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente.
1.3) Quindi la VIA postuma “fisiologica” non è necessaria per:
- a) gli impianti che sono rimasti immutati nel tempo;
- b) gli impianti che hanno subito delle modifiche, quando tali modifiche non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale in quanto non rientrano nella nozione di “ progetto ” di cui al suddetto art. 5 o, pur rientrandovi, non sono comprese negli allegati II, II-bis, III e IV del D. Lgs. n. 152/2006.
1.4) Nel caso di specie, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA postume, avendo eventualmente natura “fisiologica”, sarebbero applicabili solo nella misura in cui la modifica proposta da AFV, cioè la realizzazione di un nuovo punto emissivo, rientrasse nella nozione di “ progetto ” e fosse compresa tra i progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D. Lgs. n. 152/2006.
1.5) Ma, come chiarito dallo stesso Settore VIA della Regione con il parere del 19.11.2024, l’inserimento del nuovo punto emissivo presso l’installazione di AFV costituisce una modifica non sostanziale “ ai fini delle procedure di VIA, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. b) del Regolamento della Regione Toscana dell’11 aprile 2017 n. 19/ R, poiché attengono ad interventi di adeguamento dello stabilimento alle prescrizioni degli organi di controllo in materia di tutela ambientale” (doc. 1 ricorrente e doc. 5 Regione).
1.6) L’art. 11, co. 1, lett. “b”, richiamato dalla Regione, esclude infatti dall’obbligo di VIA le modifiche che si sostanziano in “ b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006”.
1.7) Quindi, se la modifica proposta da AFV rientra – come indicato dalla stessa Regione – tra gli interventi di cui alla lett. b) dell’art. 11 del regolamento regionale, ciò determina l’esclusione della stessa dall’ambito di applicazione della VIA.
1.8) La non assoggettabilità alla disciplina della VIA della modifica è stata, da ultimo, ulteriormente confermata dalla Regione con nota del 21.02.2025, che ha concluso l’istruttoria relativa alla modifica (in assenza di procedure di valutazione ambientale) ed ha confermato la natura non sostanziale della modifica.
1.9) In difetto di una modifica che rientri nel campo di applicazione della VIA, il tema dell’applicabilità della VIA postuma nemmeno può porsi rispetto alle parti di impianto non interessate dalla modifica stessa. Per questa ragione, il parere del Settore VIA del 19.11.2024 e gli atti derivati e successivi, tra cui la nota del Settore AIA del 14.12.2024, sono illegittimi nella parte in cui affermano la necessità di sottoposizione alle procedure di VIA postuma.
2) Col secondo motivo di ricorso si deduce quanto segue.
2.1) In considerazione dei principi esposti nel motivo precedente in relazione all’applicabilità della VIA postuma “fisiologica”, la stessa non può essere attivata nel caso di specie nemmeno in riferimento all’avvio del procedimento di riesame dell’AIA.
2.2) Infatti, il riesame dell’AIA di AFV è stato avviato dal Settore AIA della Regione ai sensi delle lettere “a” e “b” del comma 3 dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, in virtù del quale il riesame è disposto con valenza di rinnovo “ entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione [lett. a)]; quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione [lett. b)]”.
2.3) Si tratta delle due ipotesi di riesame dell’AIA con valenza di rinnovo, giustificate dalla necessità di verificare la coerenza dell’installazione con le più recenti avanguardie in termini di presidi e impatto ambientale, nonché di aggiornarne la tempistica di validità in prossimità della scadenza del titolo.
2.4) Ebbene, come per le modifiche dell’impianto, così anche per il rinnovo del titolo autorizzativo, il MASE ha chiarito, nella suddetta nota, che, ai fini dell’applicabilità della VIA postuma “fisiologica”, occorrerà valutare caso per caso se il rinnovo dell’autorizzazione sia riconducibile, o meno, alla nozione di “ progetto ” di cui all’art. 5, comma 1, lett. “g”, D. Lgs. n. 152/2006.
2.5) Ove si ricada nel contesto del “mero rinnovo” e risulti quindi assente qualsiasi modifica, sia in termini di variazione della realtà fisica preesistente, sia in termini di intervento sull’ambiente naturale e sul paesaggio o di sfruttamento del suolo, non potrà ritenersi applicabile la disciplina VIA.
2.6) Ove, al contrario, il rinnovo comporti una modifica dell’opera e/o dell’attività esistente, troverà invece piena applicazione la disciplina VIA. In tale secondo caso, questa troverà applicazione in termini di valutazione ambientale “preventiva”, con riferimento a tutte le modifiche apportate. Con riferimento, invece, alle parti dell’opera non oggetto di modifica, troverà applicazione la disciplina della VIA postuma “fisiologica”.
2.7) Tale interpretazione, come precisato dallo stesso MASE, riprende quanto affermato dalla giurisprudenza. In tal senso, depone la pronuncia della CGUE (nella causa C-275/09) che, a fronte di un mero rinnovo di un’autorizzazione senza alcuna attività di modifica dell’opera, ha dichiarato l’inapplicabilità della disciplina VIA, in quanto « il rinnovo di un’autorizzazione esistente […] non può, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, essere qualificato rispettivamente come “progetto” o come “costruzione” » (sentenza del 17.03.2011).
2.8) In altre parole, in assenza di un procedimento di rinnovo che comporti l’implementazione della portata dell’impianto o una sua variazione qualitativa, non sussistono i presupposti per imporre la sottoposizione alla disciplina della VIA postuma dell’impianto originariamente realizzato.
2.9) Sarebbe quindi del tutto illegittimo, illogico e irragionevole avere imposto ad AFV una procedura di VIA postuma come conseguenza automatica dell’attivazione del procedimento di riesame del titolo autorizzativo. Infatti, nessuna procedura di compatibilità postuma può essere “ancorata” al riesame dell’AIA per la scadenza del titolo, trattandosi per definizione di ipotesi di “mero rinnovo”, volto semplicemente ad aggiornare la scadenza dell’autorizzazione, senza che sia prevista alcuna variazione progettuale o adeguamento impiantistico.
2.10) Lo stesso dicasi anche per quanto riguarda la seconda ipotesi, posto che l’adeguamento alle BATC non comporta necessariamente variazioni progettuali degli impianti riconducibili alla nozione di progetto, né variazioni della realtà impiantistica preesistente e dell’impatto ad essa correlato. È solo a chiusura del procedimento di riesame per adeguamento alla BATC che verrà ufficializzata la eventuale necessità di adeguamento tecnico dell’impianto.
3) Col terzo motivo di ricorso si deduce quanto segue.
3.1) I provvedimenti impugnati sono illegittimi per derivazione dalla illegittimità costituzionale della normativa regionale su cui gli stessi si fondano.
3.2) La Regione ha infatti imposto la sottoposizione dell’impianto AFV a screening di VIA postumo in virtù di una norma regionale che, nella sua versione attuale, sarebbe incostituzionale.
3.3) Infatti, l’art. 43, comma 6, della L.R. Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010, contenente la disciplina regionale della VIA postuma, prevedeva, nella sua versione originale, che le procedure di valutazione di impatto ambientale postuma non si applicassero alle attività soggette ad AIA. La disposizione così recitava:
“ Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente . Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ”.
3.4) Con sentenza n. 209/2011, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul secondo periodo del comma 6 dell’art. 43, ne ha confermato la legittimità costituzionale, valorizzando, a detta della ricorrente, il terzo periodo della norma, che escludeva l’applicabilità della VIA postuma per le attività soggette ad AIA.
3.5) Nella sua versione originaria, quindi, l’art. 43, co. 6, era stato giudicato conforme al dettato costituzionale. Tuttavia, con L.R. n. 25/2018, la Regione ha modificato la propria normativa, eliminando il terzo periodo, ossia la parte che escludeva l’applicabilità della VIA postuma agli impianti sottoposti ad AIA.
3.6) Pertanto, la versione attuale dell’art. 43, comma 6, non coincide con quella che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale e, di conseguenza, a partire dal 2018 si ripropone la questione della sua legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione al principio di tutela del legittimo affidamento dei privati.
3.7) Per quanto attiene alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale eccepita, la stessa è in re ipsa , dal momento che ha ad oggetto la norma in attuazione della quale la Regione Toscana ha imposto alla ricorrente l’applicazione dello screening di VIA postumo e, quindi, sulla cui base si fonda la legittimità stessa dei provvedimenti impugnati.
3.8) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa discende dal fatto che la norma inevitabilmente comporta, in primo luogo, una violazione dei principi di eguaglianza e di par condicio . Tale violazione discende dalla modifica della L.R. n. 10/2010 intervenuta nel 2018. Infatti, tutti gli impianti sottoposti ad AIA che, tra il 2010 e il 2018, sono stati oggetto di modifiche o di rinnovi autorizzativi, non hanno dovuto sottoporre le parti di impianto non modificate/rinnovate a VIA postuma. Al contrario, a partire dal 2018, gli impianti soggetti a rinnovo o modifica sono stati sottoposti anche a VIA postuma. Questa disparità di trattamento tra impianti in AIA modificati ante o post 2018 determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ai sensi del quale situazioni simili devono essere trattate allo stesso modo.
3.9) In secondo luogo, a causa della modifica apportata nel 2018, l’art. 43 co. 6 della L.R. 10/2010 attualmente comporta anche una violazione del legittimo affidamento dei privati, perchè i gestori di impianti soggetti ad AIA, a partire dall’emanazione della norma regionale (nel 2010) e per ben otto anni di tempo (fino al 2018), sono sempre stati convinti ed hanno confidato nel fatto di essere esonerati dalle procedure di VIA postuma. Questo loro affidamento è stato ulteriormente rafforzato dal fatto che la legittimità della norma, per come era stata concepita nel 2010 e quindi con l’esenzione delle attività in AIA, è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale.
4) Osserva il Collegio quanto segue.
4.1) Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente, richiamando la distinzione tra VIA “patologica” postuma e VIA “fisiologica” postuma (come da nota MASE del 4 febbraio 2022), sostiene che, escluso che si versi in un caso di VIA “patologica”, sarebbe comunque inapplicabile la disciplina della VIA “fisiologica” perché:
- a) l’impianto è rimasto immutato nel tempo (v. primo motivo);
- b) la modifica rappresentata dall’inserimento del nuovo punto emissivo è pacificamente non sostanziale (v. primo motivo);
- c) versandosi, quindi, nella sede del “mero rinnovo” dell’AIA (risultando, come detto, l’ultima modifica non sostanziale), non sussistono i presupposti per imporre l’applicazione della disciplina della VIA postuma intorno all’impianto originariamente realizzato (v. secondo motivo).
4.2) La Regione – premettendo che, comunque, in occasione del riesame dell’AIA del 2015 la Provincia di Arezzo, all’epoca Autorità amministrativa competente in materia di AIA, non aveva erroneamente provveduto alla VIA postuma sull’impianto (v. pag. 7 memoria difensiva regionale del 15 maggio 2025) – ha contestato alla radice i primi due motivi, evidenziando che il parere MASE del 4 febbraio 2022 e la giurisprudenza all’uopo richiamata da parte ricorrente si riferiscono all’applicazione dell’art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, che è inconferente nel caso di specie, perché l’assoggettamento alle procedure di VIA postuma è stato richiesto, con gli atti impugnati, non in virtù di quanto previsto dall’art. 29, comma 3, D.Lgs. n.152/2006, bensì ai sensi dell’art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010 (v. pag. 8 memoria difensiva regionale del 15 maggio 2025 e pag. 4 della replica regionale del 27 ottobre 2025).
4.3) Ebbene, il Collegio condivide la suddetta ricostruzione regionale, che infatti emerge chiaramente dagli atti impugnati, nei quali si fa richiamo all’art. 43, comma 6, L.R. n. 10/2010, che afferma, in sostanza, la necessità dell’applicazione delle procedure di VIA se l’impianto non vi è mai stato sottoposto prima, a prescindere dalla sostanzialità o meno delle eventuali modifiche sopravvenute.
4.4) Da tanto deriva che deve essere logicamente scrutinato per primo il terzo motivo di ricorso, col quale si solleva la questione di legittimità costituzionale della cit. disposizione regionale nella versione, applicabile al caso di specie, risultante dalla modifica di cui alla L.R. n. 25/2018, con la quale è stato eliminato il terzo periodo. È infatti evidente che, in caso di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità veicolata col terzo motivo, diventerebbero inconferenti le prime due censure (come al riguardo eccepito dalla Regione).
4.5) Perciò, ai fini del vaglio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione regionale – che è sicuramente rilevante perché, come detto, gli atti impugnati si fondano su tale norma –, giova ripercorrere, per comodità espositiva, il testo dell’art. 43, comma 6, L.R. n. 10/2010, nella versione antecedente alla L.R. n. 25/2018:
“ Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico- finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ”.
4.6) Ebbene, secondo parte ricorrente, la presenza del terzo periodo sarebbe stata la chiave per la tenuta di costituzionalità della suddetta norma, rimasta indenne, nella suddetta versione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011. Secondo parte ricorrente, infatti, gli impianti oggetto di modifiche o di rinnovi autorizzativi che erano sottoposti ad AIA non dovevano sottoporre, in virtù di tale pregressa disciplina, le parti di impianto non modificate/rinnovate a VIA postuma.
4.7) La tesi di parte ricorrente è manifestamente infondata, proprio alla luce della sentenza n. 209/2011 della Corte Costituzionale e dei rilievi puntualmente svolti dalla Regione (v. memoria difensiva del 15 maggio 2025 e replica del 27 ottobre 2025).
4.8) Da tale sentenza emerge, infatti, una interpretazione del terzo periodo che è opposta a quella propugnata da AFV nel presente giudizio e, comunque, la marginalità di tale periodo nell’economia della decisione.
4.9) Va premesso che la questione di costituzionalità era stata sottoposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento al secondo periodo del comma 6 (che prevede che “ Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente ”), in quanto lo Stato, in una prospettiva diametralmente opposta a quella qui sostenuta da AFV, riteneva che la norma regionale non fornisse un adeguato livello di tutela per l’ambiente.
4.10) Ebbene, nella sentenza n. 209/2011 si legge che:
“ 4.1. – La disposizione impugnata disciplina la cosiddetta “VIA postuma”, cioè regolamenta l’ipotesi in cui la valutazione di impatto ambientale non fosse necessaria quando è stata rilasciata l’autorizzazione o la concessione per l’esercizio di una attività, ma lo sia divenuta al momento del rinnovo dell’autorizzazione o concessione.
Il comma 6 dell’art. 43 della legge regionale in oggetto contiene, nel primo periodo, una previsione generale, in virtù della quale, nell’ipotesi sopra indicata, le attività in parola sono soggette a procedura di VIA, in base a quanto prescritto dalla medesima legge regionale.
Il secondo periodo di tale disposizione (oggetto delle odierne censure) distingue, all’interno di una complessiva attività o opera, le parti che non sono interessate da modifiche da quelle che lo sono, prescrivendo per le prime una VIA “depotenziata”, tanto da vanificare – secondo il ricorrente – l’effetto della procedura stessa.
Infine, il terzo periodo del comma 6 dell’art. 43 prevede che le disposizioni di cui sopra non si applichino alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), circoscrivendo, in questo modo, l’ambito di operatività della norma censurata alle sole attività per le quali non vige l’obbligo di sottoposizione all’AIA”.
4.11) Quindi, nella ricostruzione della Corte Costituzionale, il terzo periodo – che non era oggetto d’impugnazione – si riferiva alla non applicazione della VIA “depotenziata” (contemplata nel secondo periodo, che rappresentava la “ norma censurata ”) alle attività sottoposte ad AIA, per le quali, quindi, si applicava la disciplina di VIA postuma tout court , contemplata dal primo periodo.
4.12) Tanto viene confermato nel prosieguo della sentenza, ove si afferma quanto segue:
“6.1. – Il primo periodo del citato art. 43, comma 6, (non impugnato dal ricorrente) prescrive, in via generale, l’assoggettamento a VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA. La norma si fa carico dell’esigenza di imporre la valutazione, sempre e comunque, dell’intera opera o attività già in essere.
Il presupposto di tale prescrizione deve essere cercato nella necessità, emergente dalla giurisprudenza comunitaria, di “vegliare” a che l’effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l’interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento – con rilevanti conseguenze economiche e sociali – sarebbe l’effetto possibile di un’applicazione retroattiva degli standard di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della suddetta direttiva, già definita «spartiacque» dalla sentenza n. 120 del 2010 di questa Corte.
6.2. – Il secondo periodo (impugnato dal ricorrente) del medesimo comma 6 dell’art. 43 disciplina le conseguenze della VIA effettuata in presenza di modifiche all’opera o all’attività preesistente alla direttiva. Dalla disposizione in questione – da interpretare in stretta connessione con quella contenuta nel primo periodo – si deducono tre distinte regole: a) la VIA, in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione, deve essere effettuata sempre sull’intera opera o attività; b) siffatta valutazione mira a realizzare gli effetti tipici di tale procedura con riferimento alle modifiche intervenute successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria e non assoggettate preventivamente a VIA; c) la stessa, con riguardo alle parti di opere o attività non interessate da modifiche, è rivolta alla «individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente».
Se si considera che, nel silenzio delle norme scritte, la giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA “postuma”, in occasione dell’autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva e non assoggettate, per qualsiasi motivo, a valutazione preventiva, si ricava la conclusione che la disposizione censurata nel presente giudizio non limita in modo illegittimo un controllo a tutela dell’ambiente prescritto dalla normativa comunitaria, quale interpretata dalla Corte di giustizia.
Essa aggiunge, a completamento della valutazione sulle modifiche, necessaria e indispensabile nella sua pienezza, una verifica ulteriore anche sulle parti non interessate dalle modifiche stesse, in coerenza con la previsione del periodo precedente, che impone la VIA su tutta l’opera o attività, anche nell’ipotesi di rinnovo dell’autorizzazione o concessione. La prospettiva di quest’ultima valutazione non è l’eventuale cessazione dell’attività, ma la mitigazione dell’impatto ambientale, tenuto conto dell’effetto combinato del tempo trascorso e delle modifiche apportate.
Il legislatore regionale ha ritenuto necessaria una valutazione globale dell’opera, al momento del rinnovo dell’autorizzazione o concessione, ma ha non irragionevolmente distinto tra effetti della procedura sulle modifiche ed effetti della stessa sulle parti dell’opera o attività preesistenti e non incise dalle modifiche.
6.3. – Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09). Sarebbe infatti inammissibile, perché elusiva dell’effetto utile della direttiva, una VIA frazionata per ciascun intervento modificativo, che potrebbe portare a risultati ben diversi – in ipotesi più favorevoli agli esercenti l’attività controllata – rispetto ad una valutazione globale sull’incidenza complessiva di tutte le modifiche effettuate.
La considerazione degli effetti cumulativi, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, può condurre all’impossibilità di distinguere le parti dell’opera o dell’attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell’ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell’opera o dell’attività, già in essere prima dell’entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. Quest’ultima deve essere interpretata infatti come prescrizione condizionata alla praticabilità, fisica e giuridica, dello scorporo delle parti modificate da quelle non modificate. In tutti i casi in cui tale scorporo non sia possibile, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l’artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto.
6.4. – La garanzia che l’organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell’art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull’intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l’eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell’intera opera o attività. Saranno dunque tali autorità a distinguere le parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente modificate, con gli effetti diversi previsti dalla norma censurata. Saranno ugualmente le autorità valutatrici a decidere se le modiche apportate, per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta distinzione, con la conseguenza che risulterà applicabile solo il primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il secondo.
Un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo – la tutela dell’ambiente e l’iniziativa economica privata – entrambi costituzionalmente protetti, giustifica l’intento di non travolgere e azzerare opere o attività da lungo tempo legittimamente localizzate, senza tuttavia consentire che tale status acquisito possa trasmettersi ad interventi di modifica successivi, da assoggettare a VIA. È necessario pertanto individuare accuratamente gli effetti globali delle innovazioni, in modo da distinguere le situazioni nelle quali residuano parti in alcun modo incise dalle modificazioni dai casi in cui lo “scorporo” porterebbe ad una elusione dell’effetto utile della direttiva.
Peraltro, come già sottolineato, il terzo periodo del comma 6 dell’art. 43 esclude che la disposizione in esame trovi applicazione nei confronti delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale”.
4.13) Dai suddetti passaggi si evince chiaramente che:
- a) il terzo periodo non assumeva affatto carattere decisivo ai fini della decisione della Corte;
- b) il terzo periodo esclude che “ la disposizione in esame ”, cioè il secondo periodo (che prevede la VIA “depotenziata”), si applichi alle attività in regime di AIA.
4.14) Quindi, come rimarcato dalla Regione nelle sue difese (v., riassuntivamente, pag. 5 replica regionale del 27 ottobre 2025) e come si evince dalle parole della Corte Costituzionale, è evidente che, in base alla versione del comma 6 anteriore alla L.R. n. 25/2018, gli impianti in regime di AIA fossero sottoposti al regime della VIA postuma di cui al primo periodo e non alla disciplina della VIA “depotenziata” di cui al secondo periodo.
4.15) Le suddette osservazioni rendono quindi alla radice infondata la tesi di parte ricorrente, secondo la quale, invece, la sottoposizione ad AIA avrebbe avuto la forza di sottrarre l’impianto alla disciplina di VIA postuma.
4.16) Solo successivamente, il Legislatore regionale, con la L.R. n. 25/2018, ha eliminato il terzo periodo, di modo che, per tutti gli impianti, saranno le Autorità preposte “ a distinguere le parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente modificate, con gli effetti diversi previsti [dal secondo periodo] . Saranno ugualmente le autorità valutatrici a decidere se le modifiche apportate, per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta distinzione, con la conseguenza che risulterà applicabile solo il primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il secondo” (così Corte Cost., n. 209/2011 cit. § 6.4).
4.17) Il terzo motivo di ricorso è quindi infondato.
4.18) Va da sé che, considerato che gli atti impugnati si fondano sull’art. 43, comma 6, L.R. n. 10/2010, sono inconferenti le censure articolate con i primi due motivi di ricorso.
5) Il ricorso va quindi respinto.
6) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e la Regione Toscana, considerata la complessità delle questioni esaminate. Nulla si dispone sulle spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e la Regione Toscana.
Nulla spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO CC, Presidente
ND TU, Primo Referendario, ESensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND TU | RO CC |
IL SEGRETARIO