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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
Commentario • 1
- 1. non vincolata ad un'attività lavorativa retribuitaRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2024
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33244 del 28 agosto 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di semilibertà: nello specifico, questa, per essere concessa, non necessita di un'attività lavorativa retribuita. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale 1. I fatti Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di semilibertà proposta dal ricorrente. Questo sta espiando una pena complessiva di anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di mesi undici e giorni cinque di arresto per i reati di furto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2024, n. 33244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33244 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali per l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 26/10/2023, ha rigettato la richiesta di semilibertà proposta da NI NT. 2. Il ricorrente, come risulta dal provvedimento di cumulo emesso il 25 gennaio 2016, sta espiando una pena complessiva di anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di mesi undici e giorni cinque di arresto per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, rapina, ricettazione, danneggiamento, lesioni personali, minaccia, estorsione, violazione della legge sulle armi ed evasione. Il fine pena è al 10 novembre 2026. Il Tribunale di sorveglianza dato atto: -che dal casellario risulta un procedimento pendente per favoreggiamento del 2009; 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 33244 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/04/2024 -che le Forze dell'ordine hanno evidenziato che il domicilio, ove andrebbe ad assistere il padre invalido, è idoneo e che il condannato è disponibile a svolgere attività di volontariato presso una onlus per sei ore al giorno;
-che la Relazione di sintesi è positiva, la condotta è regolare, partecipa al trattamento intensificato, è stato selezionato per svolgere lavori esterni di pubblica utilità, si è mostrato consapevole e responsabile, gode di permessi premio, e ha una progettualità ben indirizzata verso uno stile di vita e un pieno reinserimento;
ha ritenuto che l'attività di reinserimento esterna si presenta insufficiente per l'assenza di un'attività di lavoro che garantisca un'autosufficienza economica. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 48, comma 1, ord. pen. In un unico articolato motivo la difesa rivela che il provvedimento impugnato -che peraltro prende le mosse ad un elemento infondato in fatto, la pendenza di un procedimento per favoreggiamento, definito nell'anno 2011- si fonda su di un errato presupposto giuridico, la necessità che il semilibero svolga un'attività lavorativa retribuita, ed è comunque manifestamente illogico. 4. In data 26 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 48, comma 1, ord. pen. evidenziando che questo si fonda su di un errato presupposto giuridico, la necessità che il semilibero abbia la possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita. La doglianza è fondata. 2.1. La valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà deve essere effettuata in odine alla sussistenza delle condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato e tra queste, come riconosciuto dalla pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è la necessità che l'attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep. 2024, Mansi, Rv. 285837 - 01; Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, De Stasio, Rv. 245724 - 01; Sez. 1, n. 11299 del 21/12/2000, dep. 2001, Campisi, Rv. 218581 - 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato a tale principio. A fronte degli elementi positivi indicati nella motivazione -nella quale si dà espressamente atto che la condotta intramuraria è stata irreprensibile, che il condannato ha dimostrato di avere recuperato la progettualità, che lo stesso ha regolarmente fruito di permessi premio, che il domicilio è idoneo e che assisterebbe il padre invalido, che una onlus ha dichiarato la propria disponibilità per lo svolgimento di attività di volontariato e anche per un'assunzione a tempo indeterminato- il diniego, fondato sulla sola mancanza di attività lavorativa retribuita, risulta manifestamente illogico. Il Tribunale, infatti, in assenza di effettivi e contrari elementi, ha attribuito esclusivo e dirimente rilievo a una circostanza che non è da sola decisiva ai fini del giudizio prognostico che deve essere effettuato dal giudice della sorveglianza ai fini della concessione del regime della semilibertà. 2.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Palermo, libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio tal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso il 4/4/2024
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali per l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 26/10/2023, ha rigettato la richiesta di semilibertà proposta da NI NT. 2. Il ricorrente, come risulta dal provvedimento di cumulo emesso il 25 gennaio 2016, sta espiando una pena complessiva di anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di mesi undici e giorni cinque di arresto per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, rapina, ricettazione, danneggiamento, lesioni personali, minaccia, estorsione, violazione della legge sulle armi ed evasione. Il fine pena è al 10 novembre 2026. Il Tribunale di sorveglianza dato atto: -che dal casellario risulta un procedimento pendente per favoreggiamento del 2009; 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 33244 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/04/2024 -che le Forze dell'ordine hanno evidenziato che il domicilio, ove andrebbe ad assistere il padre invalido, è idoneo e che il condannato è disponibile a svolgere attività di volontariato presso una onlus per sei ore al giorno;
-che la Relazione di sintesi è positiva, la condotta è regolare, partecipa al trattamento intensificato, è stato selezionato per svolgere lavori esterni di pubblica utilità, si è mostrato consapevole e responsabile, gode di permessi premio, e ha una progettualità ben indirizzata verso uno stile di vita e un pieno reinserimento;
ha ritenuto che l'attività di reinserimento esterna si presenta insufficiente per l'assenza di un'attività di lavoro che garantisca un'autosufficienza economica. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 48, comma 1, ord. pen. In un unico articolato motivo la difesa rivela che il provvedimento impugnato -che peraltro prende le mosse ad un elemento infondato in fatto, la pendenza di un procedimento per favoreggiamento, definito nell'anno 2011- si fonda su di un errato presupposto giuridico, la necessità che il semilibero svolga un'attività lavorativa retribuita, ed è comunque manifestamente illogico. 4. In data 26 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 48, comma 1, ord. pen. evidenziando che questo si fonda su di un errato presupposto giuridico, la necessità che il semilibero abbia la possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita. La doglianza è fondata. 2.1. La valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà deve essere effettuata in odine alla sussistenza delle condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato e tra queste, come riconosciuto dalla pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è la necessità che l'attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep. 2024, Mansi, Rv. 285837 - 01; Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, De Stasio, Rv. 245724 - 01; Sez. 1, n. 11299 del 21/12/2000, dep. 2001, Campisi, Rv. 218581 - 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato a tale principio. A fronte degli elementi positivi indicati nella motivazione -nella quale si dà espressamente atto che la condotta intramuraria è stata irreprensibile, che il condannato ha dimostrato di avere recuperato la progettualità, che lo stesso ha regolarmente fruito di permessi premio, che il domicilio è idoneo e che assisterebbe il padre invalido, che una onlus ha dichiarato la propria disponibilità per lo svolgimento di attività di volontariato e anche per un'assunzione a tempo indeterminato- il diniego, fondato sulla sola mancanza di attività lavorativa retribuita, risulta manifestamente illogico. Il Tribunale, infatti, in assenza di effettivi e contrari elementi, ha attribuito esclusivo e dirimente rilievo a una circostanza che non è da sola decisiva ai fini del giudizio prognostico che deve essere effettuato dal giudice della sorveglianza ai fini della concessione del regime della semilibertà. 2.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Palermo, libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio tal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso il 4/4/2024