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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 6.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
22.8.1973 a Ponte dell'Olio (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
LL BU, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Lodi, rappresentato e difeso dall'Avv. LL BU, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 6.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto,
liberi ognuno di scegliere la propria residenza
2) I figli (08.10.2005) oggi maggiorenne ma non Persona_1
autosufficiente, e (20.12.2009) minorenne, viene affidato ad Per_2
entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso di cui all'art. 155 c.c.. Essi avranno residenza e vivranno col padre. deciderà autonomamente le modalità di visita e di Persona_1
permanenza presso la madre, mentre la madre potrà vedere e tenere con sé presso la propria abitazione in Piacenza Via Ferrante Per_2
Gonzaga 19 come di seguito:
- Fine settimana alternati. Il giorno di mercoledì ed il fine settimana
(dalle ore 8 del sabato alle ore 20 della domenica); i giorni di martedì, giovedì e venerdì quando la madre non avrà con sé il figlio nel fine settimana
- Il padre avrà con sé il figlio il fine settimana (sabato e domenica)
alternati ed i giorni infrasettimanali durante i quali il figlio non sarà
con la madre
- le festività di Natale e Pasqua seguono il criterio dell'alternanza
- per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con Per_2
ciascun genitore 10 giorni che saranno calendarizzati entro il 31
maggio di ogni anno.
Per il contributo del mantenimento ordinario dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, la sig.ra verserà mezzo bonifico bancario al sig. Parte_1 CP_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €
[...]
300,00 (per entrambi i figli) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne le spese straordinarie per i figli,
preventivamente concordate, saranno ripartite tra i sigg.ri Pt_1
ed nella misura del 50% ciascuno, così come
[...] CP_1 contenuto nel protocollo del C.N.F. del 20.11.2017 da intendersi qui richiamato siccome parte integrale del presente atto.
3) La sig.ra promette e si obbliga a trasferire al sig. Parte_1
he promette e si obbliga ad accettare ed acquisire, la CP_1
quota di ½ di piena proprietà dell'unità abitativa posta al secondo piano con autorimessa costituente la ex casa coniugale sita in Ponte
dell'Olio (PC) Via S. Lucia, 3 al corrispettivo di € 40.000,00. Dette
unità immobiliari sono censite al Catasto dei Fabbricati del Comune
di Ponte dell'Olio (PC) come segue:
Foglio 21, Mappale 415, Sub 1, Cat. C/6, Classe 3, 13 mq, rendita
37,60 €
Foglio 21, Mappale 703, Sub 4, Cat. A/2, Classe 3, 7,5 vani, rendita
581,01 €
L'atto notarile di trasferimento delle unità immobiliari sopra indicate dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Notaio che sin d'ora viene designato nella persona del Dott.
con studio in Piacenza Via S. Franca, 43. Persona_3
Il corrispettivo di € 40.000,00 sarà effettuato dal sig. CP_1
alla sig.ra al momento della stipula dell'atto notarile Parte_1
di trasferimento. Le spese del rogito notarile del trasferimento di proprietà dell'unità immobiliare con autorimessa sita in Ponte
dell'Olio (PC) Via S. Lucia, 3 saranno a carico del sig. . CP_1 Gli accordi relativi alle disposizioni di natura immobiliare sopra descritti sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4) I coniugi si concedono fin da ora nulla osta e reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
5) Le spese legali sono compensate.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti,
titolari di autonome fonti di reddito e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento con l'adempimento degli accordi di cui al presente atto dichiarando di nulla avere a pretendere ad alcun titolo, avendo già definito ogni rapporto di dare ed avere. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c. Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 CP_1
celebrato in data 3.9.1994 in Ponte dell'Olio (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 12,
parte II, serie A , anno 1994 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ponte dell'Olio
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 6.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
22.8.1973 a Ponte dell'Olio (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
LL BU, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Lodi, rappresentato e difeso dall'Avv. LL BU, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 6.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto,
liberi ognuno di scegliere la propria residenza
2) I figli (08.10.2005) oggi maggiorenne ma non Persona_1
autosufficiente, e (20.12.2009) minorenne, viene affidato ad Per_2
entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso di cui all'art. 155 c.c.. Essi avranno residenza e vivranno col padre. deciderà autonomamente le modalità di visita e di Persona_1
permanenza presso la madre, mentre la madre potrà vedere e tenere con sé presso la propria abitazione in Piacenza Via Ferrante Per_2
Gonzaga 19 come di seguito:
- Fine settimana alternati. Il giorno di mercoledì ed il fine settimana
(dalle ore 8 del sabato alle ore 20 della domenica); i giorni di martedì, giovedì e venerdì quando la madre non avrà con sé il figlio nel fine settimana
- Il padre avrà con sé il figlio il fine settimana (sabato e domenica)
alternati ed i giorni infrasettimanali durante i quali il figlio non sarà
con la madre
- le festività di Natale e Pasqua seguono il criterio dell'alternanza
- per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con Per_2
ciascun genitore 10 giorni che saranno calendarizzati entro il 31
maggio di ogni anno.
Per il contributo del mantenimento ordinario dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, la sig.ra verserà mezzo bonifico bancario al sig. Parte_1 CP_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €
[...]
300,00 (per entrambi i figli) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne le spese straordinarie per i figli,
preventivamente concordate, saranno ripartite tra i sigg.ri Pt_1
ed nella misura del 50% ciascuno, così come
[...] CP_1 contenuto nel protocollo del C.N.F. del 20.11.2017 da intendersi qui richiamato siccome parte integrale del presente atto.
3) La sig.ra promette e si obbliga a trasferire al sig. Parte_1
he promette e si obbliga ad accettare ed acquisire, la CP_1
quota di ½ di piena proprietà dell'unità abitativa posta al secondo piano con autorimessa costituente la ex casa coniugale sita in Ponte
dell'Olio (PC) Via S. Lucia, 3 al corrispettivo di € 40.000,00. Dette
unità immobiliari sono censite al Catasto dei Fabbricati del Comune
di Ponte dell'Olio (PC) come segue:
Foglio 21, Mappale 415, Sub 1, Cat. C/6, Classe 3, 13 mq, rendita
37,60 €
Foglio 21, Mappale 703, Sub 4, Cat. A/2, Classe 3, 7,5 vani, rendita
581,01 €
L'atto notarile di trasferimento delle unità immobiliari sopra indicate dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Notaio che sin d'ora viene designato nella persona del Dott.
con studio in Piacenza Via S. Franca, 43. Persona_3
Il corrispettivo di € 40.000,00 sarà effettuato dal sig. CP_1
alla sig.ra al momento della stipula dell'atto notarile Parte_1
di trasferimento. Le spese del rogito notarile del trasferimento di proprietà dell'unità immobiliare con autorimessa sita in Ponte
dell'Olio (PC) Via S. Lucia, 3 saranno a carico del sig. . CP_1 Gli accordi relativi alle disposizioni di natura immobiliare sopra descritti sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4) I coniugi si concedono fin da ora nulla osta e reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
5) Le spese legali sono compensate.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti,
titolari di autonome fonti di reddito e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento con l'adempimento degli accordi di cui al presente atto dichiarando di nulla avere a pretendere ad alcun titolo, avendo già definito ogni rapporto di dare ed avere. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c. Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 CP_1
celebrato in data 3.9.1994 in Ponte dell'Olio (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 12,
parte II, serie A , anno 1994 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ponte dell'Olio
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti