Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 965/2020
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza della sentenza del Tribunale
di Foggia n.2915 pubblicata il 17 dicembre 2019 nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al numero RG 229/2012;
tra
rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio de Meo in forza di Parte_1
procura a margine dell'atto di appello;
- appellante –
e rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio de Meo Controparte_1 Controparte_2
in forza di procura a margine delle rispettive comparse di intervento;
- appellanti intervenuti -
e con gli Avv.ti Luca Zitiello e Federica Malerba del Foro di Milano, - Controparte_3
appellata -
nonchè
quale cessionaria del credito di Controparte_4 Controparte_5
1
[...]
Milano, in forza di procura in calce all'atto di appello
- intervenuta -;
* * * * * *
All'udienza collegiale del 17.02.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per l'appellante: riformare la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2915/2019 e, per
Cont l'effetto, dichiarare che la banca non è creditrice della somma di euro 465.132,27
liquidata dal Tribunale. Rideterminare l'effettivo, eventuale credito della banca sulla base
di nuova consulenza tecnica la quale accerti se vi è stato anatocismo rispondendo ai
puntuali quesiti posti dalla nella domanda introduttiva;
condannare la banca alle Pt_1
spese di lite;
per l'intervenuto si riporta alle conclusioni in merito ed in rito già Controparte_1
formulate dalla debitrice , e comunque impugnando anch'egli Parte_2
in via autonoma, ai sensi dell'art .334 c.p.c., la sentenza di primo grado n.2975 de1 17
dicembre 2019 concludendo per la declaratoria di efficacia della emananda decisione di
auspicabile riforma de1la detta sentenza del Tribunale anche nei suoi confronti e per ia
condanna della banca appellata alle spese del doppio grado.
per l'intervenuto si riporta alle conclusioni in merito ed in rito già Controparte_2
formulate dalla debitrice , e comunque impugnando anch'egli Parte_2
in via autonoma, ai sensi dell'art .334 c.p.c., la sentenza di primo grado n.2975 de1 17
dicembre 2019 concludendo per la declaratoria di efficacia della emananda decisione di
auspicabile riforma de1la detta sentenza del Tribunale anche nei suoi confronti e per ia
condanna della banca appellata alle spese del doppio grado.
Cont per la banca : Respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate,
sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
Accertare il diritto di credito
2 di , quale società incorporante di Controparte_6 Controparte_7
nonché di nei confronti di d
[...] Controparte_8 Pt_1
in solido tra loro dei Sig.ri e in qualità di fideiussori Controparte_2 Controparte_1
omnibus per la somma di € 474.539,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data del dovuto sino al soddisfo o nella minor somma di € 376.603,88, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di accogliere la domanda
attorea di nullità della clausola negoziale contenuta nel contratto di conto corrente
relativa al tasso di interesse debitore;
Conseguentemente e per l'effetto condannare
in solido con e in qualità di fideiussori Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
omnibus al pagamento in favore della della somma pari ad € 474.539,99, ovvero la CP_8
minor somma di € 376.603,88 oltre agli interessi legali dalla data del dovuto sino al saldo
per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese legali.
Per l'intervenuta cessionaria: Respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
Accertare il diritto
di credito di , quale società incorporante di Controparte_6 [...]
nonché di nei confronti Controparte_7 Controparte_8
di d in solido tra loro dei Sig.ri e in qualità Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
di fideiussori omnibus per la somma di € 474.539,99, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalla data del dovuto sino al soddisfo o nella minor somma di € 376.603,88,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di accogliere
la domanda attorea di nullità della clausola negoziale contenuta nel contratto di conto
corrente relativa al tasso di interesse debitore;
Conseguentemente e per l'effetto
condannare in solido con e in qualità di Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
fideiussori omnibus al pagamento in favore della della somma pari ad € 474.539,99, CP_8
ovvero la minor somma di € 376.603,88 oltre agli interessi legali dalla data del dovuto
sino al saldo per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2012, la società e i Parte_1
fideiussori, e convenivano in giudizio il Controparte_2 Controparte_1 CP_3
Part lamentando che sui conti n. 021492 e n. 021493 intestati alla società o, la banca aveva addebitato interessi debitori ultralegali, interessi anatocistici, indennità di sconfinamento mai pattuite con conseguente richiesta di ricalcolo del saldo di conto corrente.
Con comparsa depositata in data 20 aprile 2012, la banca nel costituirsi chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie, e, nel contempo, in via riconvenzionale, chiedeva al
Tribunale adito di accertare che, in forza del rapporto di conto corrente n. 021492, gli attori erano debitori della Banca per l'importo di Euro 474.539,99 con la condanna della Ra.co e dei fideiussori al pagamento della predetta somma.
Il giudice del Tribunale di Foggia, all'esito di una CTU, con la sentenza pubblicata in data
17 dicembre 2019, n. 2915, in considerazione di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, determinava che alla data del 07.03.2012 il saldo di conto corrente ordinario n-
21492 intrattenuto da presso la banca convenuta era pari a E. 465.132,27 in Parte_1
favore della Banca;
condannava solidalmente gli attori al pagamento della somma di Euro
465.132.27 in favore di quale incorporante di Controparte_9 [...]
nonché di Controparte_7 Controparte_8
Con atto di citazione notificato in data 11 settembre 2020, la Ra.co ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte, con ordinanza del 08.04.2021, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 331 c.p.c., che si sono costituiti con le rispettive comparse aderendo all'impugnazioni principale della società Pt_1
Cont Si sono costituiti sia la banca che la cessionaria del credito Controparte_4
con gli stessi difensori, in forza del contratto di cessione di crediti in data 28 dicembre
[...]
2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019 - Parte Seconda n. 2 con cui la banca ha ceduto pro soluto a (di seguito, o la Controparte_10 CP_10
“Cessionaria”) parte dei suoi crediti, tra cui, inter alios, il credito vantato nei confronti di 4 e dei fideiussori così come accertato, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna Pt_1
alle spese.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di gravame, la società si duole della decisione del Parte_1
giudice di primo grado che richiamando la CTU ha ritenuto, con riguardo al conto anticipi,
il tasso applicato inferiore a quello soglia anti usura, mentre con riguardo al conto corrente ordinario n. 21492 accertando che “il tasso dell' 11,85% è inferiore al tasso soglia del
13,75% stabilito per la tipologia di rapporti oggetto di causa” ha omesso del tutto la doglianza della con riguardo all'anatocismo. Pt_1
Pertanto, a dire degli appellanti, la CTU sarebbe nulla non avendo risposto il consulente ai
Par Par quesiti posti dal giudice e dalla stessa . , e per tale motivo non necessitava di tempestiva contestazione nei termini dell'art.195, comma 3, c.p.c..
Il motivo è infondato.
Il c.t.u. nel giudizio di primo grado dopo aver esaminati la documentazione contabile, il contratto di conto corrente ordinario n. 21492 acceso in data 23.09.2010, ed estinto in data
07.03.2012 a seguito di passaggio a contenzioso, e il conto anticipi n. 21493 acceso in data
23.09.2010 e portato a gironconto il 31.05.2011, ha proceduto al ricalcolo delle somme considerando la convenuta capitalizzazione degli interessi per iscritto con pari periodicità
come rinvenuto sia dall'art. 9 delle norme che regolano il rapporto di conto corrente che dal documento di sintesi delle condizioni economiche.
Inoltre, il giudice per il conto corrente n. 21492 ha accertato che il tasso del 11,85% pattuito alla sottoscrizione del contratto risultava inferiore al tasso soglia del 13,75% previsto per la categoria di apertura di credito in conto corrente per importi oltre euro 5.000,00, e per il conto anticipi n. 21493 ha accertato che il tasso del 7,45% pattuito alla sottoscrizione del contratto risultava superiore al tasso soglia del 6,18% previsto per la categoria di finanziamento per anticipi su crediti per importi oltre euro 100.000 scomputati dal conto corrente ordinario su cui venivano addebitati gli interessi maturati.
5 Inoltre, il CTU ha accertato che nel corso del rapporto per il conto corrente ordinario n.
21492, il tasso convenzionale di interesse applicato dalla banca per i periodi relativi al secondo trimestre 2011 e terzo trimestre 2011 ha superato del 2,38% e del 0,65% il limite legale stabilito dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 108 del 1996 e, nonostante ci fosse solo usura sopravvenuta, ha ritenuto favorevolmente alla correntista di rideterminare il credito nella seconda ipotesi di calcolo (pag. 13) con un saldo a debito di Euro 465.132,27
Quindi, il giudice di primo grado nel riprendere la c.t.u. ha ritenuto le conclusioni immuni da vizi logici e motivazionali, anzi, richiamando la seconda ipotesi più favorevole alla società correntista e ai fideiussori.
Gli appellanti nel giudizio di primo grado, non hanno avanzato alcuna critica specifica alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi a riportarsi alle conclusioni senza alcuna esposizione argomentativa, così come non risulta nel motivo di gravame una doglianza specifica e circostanziata.
Poiché al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni, essendo possibile motivare mediante il richiamo al contenuto di documenti di causa e atti di parte che, in tal modo, e ciò anche con riguardo alle espletata CTU, la sentenza impugnata non risulta carente di motivazione per aver recepito per relationem le conclusioni ed i passi salienti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione..
Difatti, si è ritenuto che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche.
Con riferimento al caso in questione, il calcolo adottato dal giudice nella decisione risulta persino più favorevole alla società correntista e ai fideiussori, in quanto in un rapporto di conto corrente, l'usura sopravvenuta considerata dal giudice di primo grado non avrebbe dovuto avere alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse e dovendosi escludere la nullità o l'inefficacia della clausola
6 contrattuale contenente il tasso di interesse.
Tuttavia, su tale punto non c'è stato appello incidentale della banca.
Non può essere riconosciuta la condanna ex-art. 96 c.p.c. chiesta dalla banca in quanto non
è accertato che una delle parti abbia agito pretestuosamente in giudizio così rilevando la malafede o la colpa grave della parte soccombente.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
In base al principio della soccombenza le spese sono da porsi a carico degli appellanti e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (260.000,00-520.000,00)
come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con l'adesione dei fideiussori, Parte_1
e avverso la sentenza della sentenza del Tribunale di CP_11 Controparte_2
Foggia n.2915 pubblicata il 17 dicembre 2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , e in solido tra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Cont loro, al pagamento delle spese processuali in favore della e della cessionaria
[...]
con una unica liquidazione di spese per entrambe in quanto costituite con Controparte_4
gli stessi difensori aventi identica posizione processuale, e con la sola maggiorazione per una parte in più, della somma di Euro 13.000,00 per compensi oltre spese generali, Cap ed
IVA;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 19.03.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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