TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
13669 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dr. GI DI presidente rel. ed est. dr.ssa Laura Frata giudice dr. Alfredo De Leonardis giudice nella causa 13669/2020 Ruolo Generale promossa da:
- e con l'avv. Guido Palmieri Parte_1 Parte_2
contro
- con l'Avv.tura dello Stato – Brescia Controparte_1
avente ad oggetto: azione per il risarcimento dei danni ai sensi della legge n.
117/1988; ha emesso la seguente sentenza viste le conclusioni delle parti come dal verbale di causa visti ed esaminati gli atti;
1 rilevato che gli attori e agiscono nel presente Parte_1 Parte_2
giudizio ai sensi della legge n. 117/1988 per i danni che sarebbero stati loro cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie dai seguenti magistrati: dr.
e dr. in servizio quali PM presso la Procura Persona_1 Persona_2
della Repubblica di Monza, dr.ssa e dr. in Persona_3 Persona_4
servizio presso il Tribunale di Monza, dr. , dr. e Controparte_2 Persona_5
dr.ssa in servizio presso la Corte d'Appello di Milano e dr. Persona_6
dr.ssa dr. dr. Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
e dr. in servizio presso la Corte di Cassazione, e a tal Per_10 Persona_11
fine citano in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore chiedendo che “Voglia il Tribunale di Brescia, dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno commesso i seguenti fatti fonte di responsabilità: 1) La procura di Monza ha perseguitato i coniugi, sia fino al 2011, ma soprattutto dopo il 2011, quando sapevano che le tesi accusatorie (e le testimonianze) non potevano arrivare ad alcuna conclusione positiva;
2) Il giudice ha travisato i fatti, ledendo anche l'onore e la reputazione di Per_3
quale testimone, ritenendola mentitrice, e di quale Parte_1 Parte_2
professionista che avrebbe indicato una testimone mendace, e per aver disatteso le sentenze di assoluzione penale con efficacia ex art. 652 c.p.p., nonché le prove documentali;
3) I giudici del procedimento civile, per aver travisato i fatti, lasciando impuniti calunniatori e mentitori, nonché il COA di Monza per le rispettive responsabilità e per aver disatteso le sentenze di assoluzione penale con efficacia ex art. 652 c.p.p., nonché le prove documentali, con l'aggravante per i giudici dei gravami di aver statuito sulla inammissibilità degli atti di impugnazione contro
l'evidenza; Tutto ciò premesso, condannare al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale sia nei confronti di che di oltre 35.000,00 euro a titolo Parte_1 Parte_2
2 di rimborso delle spese legali, per . E analogamente procedere per Parte_1
l'avvocato privato del compenso che avrebbe percepito dalle Parte_2
controparti per la soccombenza”; rilevato che si costituiva in giudizio la in Controparte_3
persona del pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dagli attori e chiedendo “-in via pregiudiziale: dichiarare la domanda inammissibile per decadenza ex art. 4 L. 117/1988; -in subordine, respingere la domanda in quanto infondata e comunque non provata” ed in via istruttoria la concessione dei termini ex art. 183 cpc;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 30 luglio 2021 disponeva ai sensi dell'art. 6 della legge n.117/88 che fosse data comunicazione ai magistrati interessati della pendenza della causa, concedeva poi i termini ex art. 183 sesto comma cpc e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie e repliche;
ciò premesso va rilevato innanzitutto che l'Avvocatura dello Stato costituendosi eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art.4 secondo comma della legge citata secondo cui “l'azione di risarcimento danni contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno” e nel caso di specie avverso la sentenza penale del Tribunale di Monza n. 3050/2017 (giudice dr.ssa Per_3
3 ) parte attrice non risulta aver esperito tutti gli ordinari rimedi Per_3
endoprocessuali omettendo di impugnarla;
rilevato che secondo un orientamento della Suprema Corte “l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito” in quanto “l'intento primario espresso dal legislatore nell'art.4 secondo comma della legge del 1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno” (cfr. Cass. n.7924/2015); rilevato che detto orientamento è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. in tal senso Cass.n.9910/2011 e Cass.n.932/2017) e ad esso aderisce anche questo
Tribunale per l'intrinseca ragionevolezza del principio enunciato, posto che solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso e fonte di responsabilità ma anche le sue effettive conseguenze sul presunto danneggiato;
ritenuto pertanto che secondo la lettera della legge ed i principi sopra enunciati dalla Corte di Cassazione, la domanda relativa alla sentenza penale del Tribunale di Monza n. 3050/2017 va dichiarata inammissibile in quanto non sono stati esperiti tutti i mezzi ordinari di impugnazione;
rilevato per il resto che il presupposto dell'azione ex lege n.117/988 è che la parte che agisce abbia subito un danno ingiusto “per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia…” (cfr. art.2 comma 1) e, mentre “non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione
4 di norme di diritto né quella di valutazione del fatto o delle prove” (cfr. art.2 comma
2), costituisce colpa grave “la violazione manifesta della legge… il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del processo…” (cfr. art.2 comma 3); rilevato altresì che secondo le norme del codice di procedura civile (cfr. artt. 163-
167 cpc) grava sull'attore l'onere di allegare e descrivere in modo preciso e specifico il fatto da cui deriva l'evento che si assume dannoso;
rilevato per quanto riguarda il comportamento e gli atti dei PM della Procura della Repubblica di Monza, che gli attori lamentano dei comportamenti che all'evidenza non integrano le fattispecie sopra enunciate, dato che da quel che gli stessi attori deducono le iniziative assunte dalla Procura sarebbero state originate dalle varie querele presentate da terzi e non sono specificamente indicati quali atti o omissioni o travisamenti integrerebbero le fattispecie di responsabilità previste dalla legge;
ritenuto che ugualmente per le domande proposte dagli attori in relazione agli altri provvedimenti giudiziali indicati (sentenza Tribunale civile di Monza n.957/2015, ordinanza Corte d'Appello di Milano n.186/2016 e ordinanza Corte di Cassazione
n.23178/2018) non vengono allegati fatti specifici e precisi che possano integrare le fattispecie previste dalla legge n.117/1988 permettendo al giudice una loro adeguata valutazione ma viene esposta una lunga e meticolosa ricostruzione delle vicende che hanno portato alle decisioni sopra indicate, anche con riferimenti esterni ad altre vicende che hanno coinvolto le parti, contestando per svariati motivi le decisioni degli organi giurisdizionali coinvolti, indicando errori anche meramente formali, quasi richiedendo, in questa sede, un riesame complessivo di tutta la vicenda che ha dato origine alle predette pronunce, riesame che,
5 all'evidenza, è inammissibile non essendo il procedimento di cui alla legge n.117/1988 una sorta di “quarto grado”; ritenuto pertanto che l'esposizione degli attori non permette di individuare con la dovuta precisione, come richiesto dalla legge, quei fatti, atti o comportamenti precisi e specifici posti in essere dai giudici coinvolti, che dovrebbero essere fonte di responsabilità secondo la normativa vigente;
ritenuto pertanto che le relative domande proposte da e Parte_1 [...]
vanno rigettate e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in Pt_2
dispositivo con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di complessità media;
ritenuto infine che va rigettata la domanda ex art.96 cpc formulata dall'Avvocatura dello Stato in quanto proprio dalla narrativa degli attori si ricava che non sussiste la malafede richiesta dalla legge per l'applicazione della norma;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta da e Parte_1 [...]
ai sensi della legge n.117/1988 contro la Pt_2 Controparte_3
relativamente alla sentenza penale del Tribunale di Monza n. 3050/2017;
[...]
b) rigetta le altre domande proposte da e ai Parte_1 Parte_2
sensi della legge n.117/1988 contro la del Consiglio dei Ministri;
CP_3
b) condanna e in solido a rimborsare alla Parte_1 Parte_2
le spese di causa che si liquidano in euro Controparte_3
6 11.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025
Il Presidente est.
GI DI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dr. GI DI presidente rel. ed est. dr.ssa Laura Frata giudice dr. Alfredo De Leonardis giudice nella causa 13669/2020 Ruolo Generale promossa da:
- e con l'avv. Guido Palmieri Parte_1 Parte_2
contro
- con l'Avv.tura dello Stato – Brescia Controparte_1
avente ad oggetto: azione per il risarcimento dei danni ai sensi della legge n.
117/1988; ha emesso la seguente sentenza viste le conclusioni delle parti come dal verbale di causa visti ed esaminati gli atti;
1 rilevato che gli attori e agiscono nel presente Parte_1 Parte_2
giudizio ai sensi della legge n. 117/1988 per i danni che sarebbero stati loro cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie dai seguenti magistrati: dr.
e dr. in servizio quali PM presso la Procura Persona_1 Persona_2
della Repubblica di Monza, dr.ssa e dr. in Persona_3 Persona_4
servizio presso il Tribunale di Monza, dr. , dr. e Controparte_2 Persona_5
dr.ssa in servizio presso la Corte d'Appello di Milano e dr. Persona_6
dr.ssa dr. dr. Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
e dr. in servizio presso la Corte di Cassazione, e a tal Per_10 Persona_11
fine citano in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore chiedendo che “Voglia il Tribunale di Brescia, dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno commesso i seguenti fatti fonte di responsabilità: 1) La procura di Monza ha perseguitato i coniugi, sia fino al 2011, ma soprattutto dopo il 2011, quando sapevano che le tesi accusatorie (e le testimonianze) non potevano arrivare ad alcuna conclusione positiva;
2) Il giudice ha travisato i fatti, ledendo anche l'onore e la reputazione di Per_3
quale testimone, ritenendola mentitrice, e di quale Parte_1 Parte_2
professionista che avrebbe indicato una testimone mendace, e per aver disatteso le sentenze di assoluzione penale con efficacia ex art. 652 c.p.p., nonché le prove documentali;
3) I giudici del procedimento civile, per aver travisato i fatti, lasciando impuniti calunniatori e mentitori, nonché il COA di Monza per le rispettive responsabilità e per aver disatteso le sentenze di assoluzione penale con efficacia ex art. 652 c.p.p., nonché le prove documentali, con l'aggravante per i giudici dei gravami di aver statuito sulla inammissibilità degli atti di impugnazione contro
l'evidenza; Tutto ciò premesso, condannare al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale sia nei confronti di che di oltre 35.000,00 euro a titolo Parte_1 Parte_2
2 di rimborso delle spese legali, per . E analogamente procedere per Parte_1
l'avvocato privato del compenso che avrebbe percepito dalle Parte_2
controparti per la soccombenza”; rilevato che si costituiva in giudizio la in Controparte_3
persona del pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dagli attori e chiedendo “-in via pregiudiziale: dichiarare la domanda inammissibile per decadenza ex art. 4 L. 117/1988; -in subordine, respingere la domanda in quanto infondata e comunque non provata” ed in via istruttoria la concessione dei termini ex art. 183 cpc;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 30 luglio 2021 disponeva ai sensi dell'art. 6 della legge n.117/88 che fosse data comunicazione ai magistrati interessati della pendenza della causa, concedeva poi i termini ex art. 183 sesto comma cpc e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie e repliche;
ciò premesso va rilevato innanzitutto che l'Avvocatura dello Stato costituendosi eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art.4 secondo comma della legge citata secondo cui “l'azione di risarcimento danni contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno” e nel caso di specie avverso la sentenza penale del Tribunale di Monza n. 3050/2017 (giudice dr.ssa Per_3
3 ) parte attrice non risulta aver esperito tutti gli ordinari rimedi Per_3
endoprocessuali omettendo di impugnarla;
rilevato che secondo un orientamento della Suprema Corte “l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito” in quanto “l'intento primario espresso dal legislatore nell'art.4 secondo comma della legge del 1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno” (cfr. Cass. n.7924/2015); rilevato che detto orientamento è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. in tal senso Cass.n.9910/2011 e Cass.n.932/2017) e ad esso aderisce anche questo
Tribunale per l'intrinseca ragionevolezza del principio enunciato, posto che solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso e fonte di responsabilità ma anche le sue effettive conseguenze sul presunto danneggiato;
ritenuto pertanto che secondo la lettera della legge ed i principi sopra enunciati dalla Corte di Cassazione, la domanda relativa alla sentenza penale del Tribunale di Monza n. 3050/2017 va dichiarata inammissibile in quanto non sono stati esperiti tutti i mezzi ordinari di impugnazione;
rilevato per il resto che il presupposto dell'azione ex lege n.117/988 è che la parte che agisce abbia subito un danno ingiusto “per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia…” (cfr. art.2 comma 1) e, mentre “non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione
4 di norme di diritto né quella di valutazione del fatto o delle prove” (cfr. art.2 comma
2), costituisce colpa grave “la violazione manifesta della legge… il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del processo…” (cfr. art.2 comma 3); rilevato altresì che secondo le norme del codice di procedura civile (cfr. artt. 163-
167 cpc) grava sull'attore l'onere di allegare e descrivere in modo preciso e specifico il fatto da cui deriva l'evento che si assume dannoso;
rilevato per quanto riguarda il comportamento e gli atti dei PM della Procura della Repubblica di Monza, che gli attori lamentano dei comportamenti che all'evidenza non integrano le fattispecie sopra enunciate, dato che da quel che gli stessi attori deducono le iniziative assunte dalla Procura sarebbero state originate dalle varie querele presentate da terzi e non sono specificamente indicati quali atti o omissioni o travisamenti integrerebbero le fattispecie di responsabilità previste dalla legge;
ritenuto che ugualmente per le domande proposte dagli attori in relazione agli altri provvedimenti giudiziali indicati (sentenza Tribunale civile di Monza n.957/2015, ordinanza Corte d'Appello di Milano n.186/2016 e ordinanza Corte di Cassazione
n.23178/2018) non vengono allegati fatti specifici e precisi che possano integrare le fattispecie previste dalla legge n.117/1988 permettendo al giudice una loro adeguata valutazione ma viene esposta una lunga e meticolosa ricostruzione delle vicende che hanno portato alle decisioni sopra indicate, anche con riferimenti esterni ad altre vicende che hanno coinvolto le parti, contestando per svariati motivi le decisioni degli organi giurisdizionali coinvolti, indicando errori anche meramente formali, quasi richiedendo, in questa sede, un riesame complessivo di tutta la vicenda che ha dato origine alle predette pronunce, riesame che,
5 all'evidenza, è inammissibile non essendo il procedimento di cui alla legge n.117/1988 una sorta di “quarto grado”; ritenuto pertanto che l'esposizione degli attori non permette di individuare con la dovuta precisione, come richiesto dalla legge, quei fatti, atti o comportamenti precisi e specifici posti in essere dai giudici coinvolti, che dovrebbero essere fonte di responsabilità secondo la normativa vigente;
ritenuto pertanto che le relative domande proposte da e Parte_1 [...]
vanno rigettate e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in Pt_2
dispositivo con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di complessità media;
ritenuto infine che va rigettata la domanda ex art.96 cpc formulata dall'Avvocatura dello Stato in quanto proprio dalla narrativa degli attori si ricava che non sussiste la malafede richiesta dalla legge per l'applicazione della norma;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta da e Parte_1 [...]
ai sensi della legge n.117/1988 contro la Pt_2 Controparte_3
relativamente alla sentenza penale del Tribunale di Monza n. 3050/2017;
[...]
b) rigetta le altre domande proposte da e ai Parte_1 Parte_2
sensi della legge n.117/1988 contro la del Consiglio dei Ministri;
CP_3
b) condanna e in solido a rimborsare alla Parte_1 Parte_2
le spese di causa che si liquidano in euro Controparte_3
6 11.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025
Il Presidente est.
GI DI
7