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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 4699/17
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4699 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
- c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio Festa presso il cui studio in Salerno alla Via Zammarelli, n. 12, elettivamente domicilia, giusta procura in atti attore / opponente
CONTRO
- c.f. p. iva in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Orfeo Strianese presso il cui studio in Roccapiemonte alla via Pace, n. 60, elett.te domicilia, giusta procura in atti;
convenuto / opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11157/17 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore RG.
1446/17
CONCLUSIONI: come in atti pagina 2 di 5
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il in persona del l.r.p.t. Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1157/2017 con cui il Tribunale di
Nocera Inferiore aveva ad esso ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, l'importo di € 7.267,00, oltre interessi e spese della procedura per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza dello stabile condominiale sito in Salerno alla via Giudice, n.6.
A sostegno dell'opposizione proposta il eccepiva: 1) l'incompetenza per Parte_1 territorio del Tribunale adito (il condominio in quanto ente di gestione sarebbe equiparato al consumatore con conseguente applicazione del foro inderogabile del consumatore da individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 lett. U) del Codice del Consumo, nella sede legale e domicilio del consumatore) per essere competente il Tribunale di Salerno;
2) l'infondatezza della pretesa in relazione al quantum richiesto.
Tanto premesso il opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“ in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo n. 11157/2017 – rg 1446/17 emesso dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore in data
29.06.2017 e notificato in data 04.07.2017; in via principale annullare il decreto ingiuntivo opposto con decurtazione dall'ammontare del debito delle somme già corrisposte;
con vittoria di spese e competenze legali per il presente procedimento , iva
e cpa e rimborso forfettario, con attribuzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.01.2018, si costituiva in giudizio la
[...] la quale preliminarmente rilevava la non applicabilità del codice del consumo alla Controparte_1 fattispecie per cui è causa atteso che la comparente avrebbe intrapreso un'attività di messa in sicurezza, attività assolutamente non riconducibile né alla vendita di prodotti né alla fornitura di servizi. Secondo la comparente, dunque, tra le parti sarebbe incorso un contratto di appalto che, come tale, rimarrebbe fuori dalla portata dell'art. 63 d.lgs. 206/205.
Nel merito l'odierna opposta riformulava la propria richiesta di pagamento, alla luce dei parziali pagamenti ricevuti nelle more dell'instaurazione del procedimento monitorio, limitandola ad € 3.506,40 in luogo della originaria richiesta di pagamento pari ad € 7.267,00.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per le somme non contestate;
condannare il al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di causa, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione”. pagina 3 di 5 Successivamente all'udienza del 27.04.23 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento per cui è causa in conseguenza del decesso del patrocinatore del condominio.
In data 20.07.23 l'opponente depositava ricorso in riassunzione e veniva fissata per la prosecuzione del procedimento l'udienza del 24 gennaio 2024 assegnando alla parte ricorrente termine sino al 20 ottobre
2023 per la notifica di copia del ricorso e del decreto alle controparti.
La causa, dunque, veniva rinviata per la decisione previa concessione alle parti di un termine per depositare note conclusive.
Prima di valutare il merito della vicenda deve preliminarmente essere vagliata la preliminare ed assorbente eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente.
In primo luogo va osservato che da tempo la Cassazione ha affermato l'applicabilità della disciplina dei c.d. contratti del consumatore a quelli conclusi dall'amministratore del condominio con le imprese incaricate della manutenzione, di parti e servizi comuni dell'edificio condominiale, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale dagli stessi eventualmente svolta (Cass. civ., Sez. VI – 2, 22/05/2015, n. 10679); di conseguenze, nelle controversie che ne possano derivare trova applicazione la competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore, cioè del luogo in cui è sito il condominio (Trib. Milano 21 luglio 2016).
Recentemente la Corte di Giustizia della Comunità Europea, nel rispondere a domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, lettera b), della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ha statuito che “l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva” (Corte giustizia UE sez. I, 02/04/2020, n.329).
Va pertanto ritenuto applicabile il foro del consumatore anche quando la parte contraente sia un condominio.
Deve precisarsi, tuttavia, che il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che si dimostri l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, sicché la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza pagina 4 di 5 della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola ( Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17083).
Nel caso di specie nulla è stato allegato, dedotto o provato in tal senso da parte opposta.
L'opposizione va quindi accolta, dovendosi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Salerno, quale foro del consumatore ex art. 66 bis e 33 Co.. Cons., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese vanno compensate tenuto conto che la decisione di incompetenza è dipesa da un orientamento giurisprudenziale ancora non univoco e sul provvedimento della Corte di Giustizia formatosi dopo l'introduzione del ricorso monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Salerno, fissando per la riassunzione del giudizio, a cura della parte più diligente, il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- revoca nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo n. 11157/2017
- compensa le spese
Così deciso in Nocera Inferiore il 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 4699/17
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4699 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
- c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio Festa presso il cui studio in Salerno alla Via Zammarelli, n. 12, elettivamente domicilia, giusta procura in atti attore / opponente
CONTRO
- c.f. p. iva in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Orfeo Strianese presso il cui studio in Roccapiemonte alla via Pace, n. 60, elett.te domicilia, giusta procura in atti;
convenuto / opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11157/17 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore RG.
1446/17
CONCLUSIONI: come in atti pagina 2 di 5
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il in persona del l.r.p.t. Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1157/2017 con cui il Tribunale di
Nocera Inferiore aveva ad esso ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, l'importo di € 7.267,00, oltre interessi e spese della procedura per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza dello stabile condominiale sito in Salerno alla via Giudice, n.6.
A sostegno dell'opposizione proposta il eccepiva: 1) l'incompetenza per Parte_1 territorio del Tribunale adito (il condominio in quanto ente di gestione sarebbe equiparato al consumatore con conseguente applicazione del foro inderogabile del consumatore da individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 lett. U) del Codice del Consumo, nella sede legale e domicilio del consumatore) per essere competente il Tribunale di Salerno;
2) l'infondatezza della pretesa in relazione al quantum richiesto.
Tanto premesso il opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“ in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo n. 11157/2017 – rg 1446/17 emesso dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore in data
29.06.2017 e notificato in data 04.07.2017; in via principale annullare il decreto ingiuntivo opposto con decurtazione dall'ammontare del debito delle somme già corrisposte;
con vittoria di spese e competenze legali per il presente procedimento , iva
e cpa e rimborso forfettario, con attribuzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.01.2018, si costituiva in giudizio la
[...] la quale preliminarmente rilevava la non applicabilità del codice del consumo alla Controparte_1 fattispecie per cui è causa atteso che la comparente avrebbe intrapreso un'attività di messa in sicurezza, attività assolutamente non riconducibile né alla vendita di prodotti né alla fornitura di servizi. Secondo la comparente, dunque, tra le parti sarebbe incorso un contratto di appalto che, come tale, rimarrebbe fuori dalla portata dell'art. 63 d.lgs. 206/205.
Nel merito l'odierna opposta riformulava la propria richiesta di pagamento, alla luce dei parziali pagamenti ricevuti nelle more dell'instaurazione del procedimento monitorio, limitandola ad € 3.506,40 in luogo della originaria richiesta di pagamento pari ad € 7.267,00.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per le somme non contestate;
condannare il al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di causa, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione”. pagina 3 di 5 Successivamente all'udienza del 27.04.23 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento per cui è causa in conseguenza del decesso del patrocinatore del condominio.
In data 20.07.23 l'opponente depositava ricorso in riassunzione e veniva fissata per la prosecuzione del procedimento l'udienza del 24 gennaio 2024 assegnando alla parte ricorrente termine sino al 20 ottobre
2023 per la notifica di copia del ricorso e del decreto alle controparti.
La causa, dunque, veniva rinviata per la decisione previa concessione alle parti di un termine per depositare note conclusive.
Prima di valutare il merito della vicenda deve preliminarmente essere vagliata la preliminare ed assorbente eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente.
In primo luogo va osservato che da tempo la Cassazione ha affermato l'applicabilità della disciplina dei c.d. contratti del consumatore a quelli conclusi dall'amministratore del condominio con le imprese incaricate della manutenzione, di parti e servizi comuni dell'edificio condominiale, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale dagli stessi eventualmente svolta (Cass. civ., Sez. VI – 2, 22/05/2015, n. 10679); di conseguenze, nelle controversie che ne possano derivare trova applicazione la competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore, cioè del luogo in cui è sito il condominio (Trib. Milano 21 luglio 2016).
Recentemente la Corte di Giustizia della Comunità Europea, nel rispondere a domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, lettera b), della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ha statuito che “l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva” (Corte giustizia UE sez. I, 02/04/2020, n.329).
Va pertanto ritenuto applicabile il foro del consumatore anche quando la parte contraente sia un condominio.
Deve precisarsi, tuttavia, che il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che si dimostri l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, sicché la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza pagina 4 di 5 della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola ( Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17083).
Nel caso di specie nulla è stato allegato, dedotto o provato in tal senso da parte opposta.
L'opposizione va quindi accolta, dovendosi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Salerno, quale foro del consumatore ex art. 66 bis e 33 Co.. Cons., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese vanno compensate tenuto conto che la decisione di incompetenza è dipesa da un orientamento giurisprudenziale ancora non univoco e sul provvedimento della Corte di Giustizia formatosi dopo l'introduzione del ricorso monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Salerno, fissando per la riassunzione del giudizio, a cura della parte più diligente, il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- revoca nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo n. 11157/2017
- compensa le spese
Così deciso in Nocera Inferiore il 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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