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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/12/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 17.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1282/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] n. 8, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Battaglia del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1 con sede in Roma, Via Pinciana n. 35,
[...] C.F. , in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo P.IVA_1 D'Isidoro del Foro di Roma, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2020 ragioniere iscritto alla Parte_1 [...]
Controparte_1 (d'ora in avanti anche solo , ha proposto
[...] CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2020 notificatogli il 09.05.2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 05.05.2020, su ricorso della per il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 67.435,16, di cui € 50.044,31 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati per gli anni dal 2004 al 2016, € 17.350,85 a titolo di sanzioni ex art. 15 del Regolamento ed € 40,00 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 14 del Regolamento. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio l'opponente, contestando tutti gli importi richiesti sia nell'an che nel quantum, ha eccepito:
1- l'improcedibilità dell'azione monitoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lvo n. 28/2010 per omessa notifica di previa diffida di pagamento;
2- la difformità degli importi richiesti nell'accolto ricorso monitorio e degli importi esposti nell'acclusa documentazione;
3- la prescrizione dei contributi richiesti fino al 2015 per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995; 4- l'illegittima duplicazione della pretesa relativa all'annualità 2014, il cui recupero la C.N.P.R. aveva affidato alla e per la quale era in corso definizione agevolata (c.d. Controparte_2 rottamazione ter prot. N. 396436 del 24.07.2019);
5- l'assoluto difetto di motivazione in ordine al tasso di interesse moratorio applicato tra quelli previsti in materia di imposte dirette, giusta richiamo di cui all'art. 15 del Regolamento. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 infondata, eccependo la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale mercé le numerose diffide di pagamento notificate all'opponente e la corretta determinazione dei richiesti importi, il difetto di corrispondenza con le risultanze della documentazione acclusa al ricorso procedendo dall'omessa contabilizzazione, nel credito monitorio, dei contributi affidati alla Controparte_2 e dell'annualità 2015, che aveva formato oggetto di separato decreto ingiuntivo.
[...]
Disattesa l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto, acquisita l'adesione del ricorrente al provvedimento di incentivazione contributiva con pagamento rateale del debito e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 17.10.2025.
***
Premesso il riconoscimento, da parte dell'opponente, del mancato assolvimento agli obblighi contributivi per cui è causa (per un credito di complessivi € 50.044,31, nel quale non si contemplano le annualità 2014 e 2015, la prima recuperata a mezzo ruolo e la seconda oggetto di separata azione monitoria, come evincibile dall'estratto contributivo unico in atti), va intanto rilevato che nel corso degli anni la ha notificato al rag. numerose diffide di CP_1 Parte_1 pagamento dei contributi dovuti a far data dall'anno 2004 - la prima notificata nell'agosto 2008 e le successive nel dicembre 2010, nel settembre 2011, nel luglio 2012 e infine con PEC del 22.12.2013 e dell'08.08.2018 inviate all'indirizzo (cfr. missive, avvisi ricevimento Email_1 delle racc.te A/R e ricevute di consegna delle diffide a mezzo PEC, in atti) -, in sequenza idonee ad interrompere il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 di volta in volta rinnovatosi ex art. 2945, comma primo, c.c. Disattesi per quanto sopra i primi quattro motivi di opposizione e venendo al quinto e ultimo - a mezzo del quale l'opponente ha lamentato il difetto di motivazione della (esigua) pretesa creditoria per interessi di mora, attesa la genericità del criterio indicato dall'art. 15.3 del Regolamento di previdenza, per il quale “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette” -, il riferimento (tra le varie causali di versamento degli interessi normate all'interno del d.P.R. n. 602/1973, per tardiva iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento, etc.) appare chiaramente inteso agli interessi di mora per ritardo nel pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30, che ne prescrive l'applicazione “al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Ad ulteriore riprova della fondatezza della pretesa creditoria, il ricorrente ha infine documentato, con le note di udienza depositate il 14.10.2024, la propria ammissione al provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva avviato dalla CP_1 (c.d. sanatoria C.N.P.R. 2022), ottenendo la possibilità di estinguere il debito di complessivi € 95.614,21 (all'evidenza comprensivo di crediti estranei all'odierno giudizio), previo acconto di € 9.564,12, in n. 16 rate di € 5.427,30 delle quali non è però dato conoscere né periodicità, né decorrenza, circostanza che non consente di comprendere quanta parte del debito sia stato estinto, la essendosi all'uopo limitata alla generica allegazione, nelle note di udienza depositate il CP_1 14.01.2025, che il “è in regola con i pagamenti, ad eccezione della rata con Parte_1 scadenza 30.1.2024” e, in prosieguo, che “l'opponente non ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali sin qui maturate per il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione” - insistendo sempre e comunque nel rigetto della proposta opposizione - e nessuna delle parti avendo documentato in giudizio le disposizioni regolamentari disciplinanti il piano di incentivazione alla regolarità contributiva in commento e le sorti dei giudizi in corso. Per quanto sopra, dovendosi quanto meno ritenere, per effetto dell'accordata dilazione di pagamento, la sopravvenuta inesigibilità del credito monitorio, il d.i. opposto va oggi revocato, con conseguente condanna dell'opponente, giusta causalità e soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore e all'esito della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1282/2020 R.G., ogni altra istanza disattesa;
revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2020 emesso da questo Tribunale nei confronti di il 05.05.2020 su ricorso della Parte_1 [...]
Controparte_1
[...] condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 8.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 17.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1282/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] n. 8, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Battaglia del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1 con sede in Roma, Via Pinciana n. 35,
[...] C.F. , in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo P.IVA_1 D'Isidoro del Foro di Roma, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2020 ragioniere iscritto alla Parte_1 [...]
Controparte_1 (d'ora in avanti anche solo , ha proposto
[...] CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2020 notificatogli il 09.05.2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 05.05.2020, su ricorso della per il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 67.435,16, di cui € 50.044,31 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati per gli anni dal 2004 al 2016, € 17.350,85 a titolo di sanzioni ex art. 15 del Regolamento ed € 40,00 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 14 del Regolamento. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio l'opponente, contestando tutti gli importi richiesti sia nell'an che nel quantum, ha eccepito:
1- l'improcedibilità dell'azione monitoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lvo n. 28/2010 per omessa notifica di previa diffida di pagamento;
2- la difformità degli importi richiesti nell'accolto ricorso monitorio e degli importi esposti nell'acclusa documentazione;
3- la prescrizione dei contributi richiesti fino al 2015 per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995; 4- l'illegittima duplicazione della pretesa relativa all'annualità 2014, il cui recupero la C.N.P.R. aveva affidato alla e per la quale era in corso definizione agevolata (c.d. Controparte_2 rottamazione ter prot. N. 396436 del 24.07.2019);
5- l'assoluto difetto di motivazione in ordine al tasso di interesse moratorio applicato tra quelli previsti in materia di imposte dirette, giusta richiamo di cui all'art. 15 del Regolamento. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 infondata, eccependo la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale mercé le numerose diffide di pagamento notificate all'opponente e la corretta determinazione dei richiesti importi, il difetto di corrispondenza con le risultanze della documentazione acclusa al ricorso procedendo dall'omessa contabilizzazione, nel credito monitorio, dei contributi affidati alla Controparte_2 e dell'annualità 2015, che aveva formato oggetto di separato decreto ingiuntivo.
[...]
Disattesa l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto, acquisita l'adesione del ricorrente al provvedimento di incentivazione contributiva con pagamento rateale del debito e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 17.10.2025.
***
Premesso il riconoscimento, da parte dell'opponente, del mancato assolvimento agli obblighi contributivi per cui è causa (per un credito di complessivi € 50.044,31, nel quale non si contemplano le annualità 2014 e 2015, la prima recuperata a mezzo ruolo e la seconda oggetto di separata azione monitoria, come evincibile dall'estratto contributivo unico in atti), va intanto rilevato che nel corso degli anni la ha notificato al rag. numerose diffide di CP_1 Parte_1 pagamento dei contributi dovuti a far data dall'anno 2004 - la prima notificata nell'agosto 2008 e le successive nel dicembre 2010, nel settembre 2011, nel luglio 2012 e infine con PEC del 22.12.2013 e dell'08.08.2018 inviate all'indirizzo (cfr. missive, avvisi ricevimento Email_1 delle racc.te A/R e ricevute di consegna delle diffide a mezzo PEC, in atti) -, in sequenza idonee ad interrompere il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 di volta in volta rinnovatosi ex art. 2945, comma primo, c.c. Disattesi per quanto sopra i primi quattro motivi di opposizione e venendo al quinto e ultimo - a mezzo del quale l'opponente ha lamentato il difetto di motivazione della (esigua) pretesa creditoria per interessi di mora, attesa la genericità del criterio indicato dall'art. 15.3 del Regolamento di previdenza, per il quale “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette” -, il riferimento (tra le varie causali di versamento degli interessi normate all'interno del d.P.R. n. 602/1973, per tardiva iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento, etc.) appare chiaramente inteso agli interessi di mora per ritardo nel pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30, che ne prescrive l'applicazione “al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Ad ulteriore riprova della fondatezza della pretesa creditoria, il ricorrente ha infine documentato, con le note di udienza depositate il 14.10.2024, la propria ammissione al provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva avviato dalla CP_1 (c.d. sanatoria C.N.P.R. 2022), ottenendo la possibilità di estinguere il debito di complessivi € 95.614,21 (all'evidenza comprensivo di crediti estranei all'odierno giudizio), previo acconto di € 9.564,12, in n. 16 rate di € 5.427,30 delle quali non è però dato conoscere né periodicità, né decorrenza, circostanza che non consente di comprendere quanta parte del debito sia stato estinto, la essendosi all'uopo limitata alla generica allegazione, nelle note di udienza depositate il CP_1 14.01.2025, che il “è in regola con i pagamenti, ad eccezione della rata con Parte_1 scadenza 30.1.2024” e, in prosieguo, che “l'opponente non ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali sin qui maturate per il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione” - insistendo sempre e comunque nel rigetto della proposta opposizione - e nessuna delle parti avendo documentato in giudizio le disposizioni regolamentari disciplinanti il piano di incentivazione alla regolarità contributiva in commento e le sorti dei giudizi in corso. Per quanto sopra, dovendosi quanto meno ritenere, per effetto dell'accordata dilazione di pagamento, la sopravvenuta inesigibilità del credito monitorio, il d.i. opposto va oggi revocato, con conseguente condanna dell'opponente, giusta causalità e soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore e all'esito della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1282/2020 R.G., ogni altra istanza disattesa;
revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2020 emesso da questo Tribunale nei confronti di il 05.05.2020 su ricorso della Parte_1 [...]
Controparte_1
[...] condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 8.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella