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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 509/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 14.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Fortunato
Niro per parti ricorrenti e la dott.ssa Rosaria Rizzo in sostituzione della dott.ssa Silvia Tacus per
NT
.
L'avv. Fortunato Niro insiste per l'accoglimento del ricorso, tuttavia, quanto all'anno scolastico
2023/2024, per il ricorrente con rinuncia alla relativa domanda, avendo già conseguito il Parte_1
relativo bonus.
La dott.ssa Rosaria Rizzo si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 509/2024
Promossa da:
, nato Taranto il 26/08/95, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
Fortunato Niro, dall'avv.to Miceli Walter, dall'avv.to Ganci Fabio, dall'avv.to Rinaldi Giovanni e dall'avv.to Zampieri Nicola
-ricorrenti- contro
, in persona del pro tempore, con NTroparte_2 CP_3 la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente sulle seguenti conclusioni di parte
E : Parte_2 Parte_3
Nel merito, in via principale: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate: Accertarsi e dichiararsi il diritto del ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a NT tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
Accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
NT riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
Nel merito, in via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per la gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e per la per gli anni scolastici 2019/20, Parte_1 Pt_3
NT 2020/21 e 2021/22, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma rispettivamente nella somma di € 1.000,00 per il e nella somma di € 1.500,00 per la o nelle diverse somme risultante dovute. Parte_1 Pt_3
CONDANNARSI LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE A CORRISPONDERE, SULLE
SOMME RISULTANTI DOVUTE, LA MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E
INTERESSI LEGALI. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: - Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese, in particolare per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del bonus di 500 euro avanzata dal signor per l'a.s. 2023/2024; Parte_1
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in forza del servizio effettivamente prestato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.24 e deducevano di aver Parte_2 Parte_3
lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, i ricorrenti allegavano di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziavano che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Lamentavano, in particolare, i ricorrenti la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 10 della Carta sociale europea, nonché gli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Quindi, i ricorrenti concludevano come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto delle NTroparte_2 domande attoree nel merito, posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che il ricorrente doveva aver già fruito del bonus per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024 in quanto destinatario di supplenza annuale.
Il evidenziava in ogni caso che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura P_
proporzionale al servizio effettivamente prestato e sottolineava altresì la non debenza degli interessi e/o della rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate (tuttavia, quanto all'anno scolastico 2023/2024, per il ricorrente con rinuncia alla relativa domanda, avendo già Parte_1
conseguito il relativo bonus), e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 14.01.25.
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Il Giudicante ritiene che la domanda dei ricorrenti debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui hanno lavorato i P_
ricorrenti abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi i ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo P_
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale P_
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di P_
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass.
29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, P_
dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra gli odierni ricorrenti e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo entrambi i ricorrenti svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, quanto meno, delle lezioni e di durata annuale.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
A tal proposito, giova precisare che per l'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente è stata Pt_3
destinataria di una pluralità di supplenze temporanee, che si sono tuttavia svolte presso il medesimo
Istituto scolastico, senza che vi fosse alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, dal 26.09.19 al 6.06.20.
Tanto chiarito, questo Giudice del lavoro ritiene che anche per tali tipologie di supplenze possono estendersi le medesime considerazioni svolte dalla Suprema Corte con la sentenza da ultimo richiamata, anche alla luce della recente ordinanza del 19.03.24 n. 3912.
Infatti, sebbene la Corte abbia dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, si ritiene che la stessa abbia fornito importanti considerazioni in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio in commento anche ai destinatari di supplenze brevi, seppur in presenza di determinate condizioni. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “...il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da
Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva
1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto
a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative
a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola P_
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Nel caso di specie, la difesa attorea ha allegato e provato che la predetta ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2019/2020 una supplenza con “contratti fino al termine delle attività didattiche dal
26.09.2019 al 06.06.20, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, presso Scuola
Primo Grado - Tito Livio di San Michele al Tagliamento” (v. pag. 3 del ricorso e doc. 2), in ciò concretizzandosi l'abuso dello strumento del contratto a termine atteso che, dietro la stipulazione di una pluralità di supplenze brevi per la copertura del medesimo posto e presso il medesimo istituto scolastico, si cela in realtà l'esigenza di una copertura annuale.
Quanto all'anno scolastico 2023/2024, il ricorrente ha rinunciato in udienza alla relativa Parte_1
domanda, avendo già conseguito il relativo bonus (cfr. verbale di udienza).
Ne consegue che, alla luce delle pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per tutti gli anni scolastici come richiesti.
Preme, inoltre, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del P_
controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi ai ricorrenti il beneficio per il tramite la “Carta elettronica del docente” per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia:
- al ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, nell'importo complessivo di € Parte_2
500,00;
- alla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Parte_3 nell'importo complessivo di € 1.500,00.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese P_
di lite, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal
D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con applicazione dell'aumento per la difesa di più parti (€ 1.030+ € 309), nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 e Parte_2
della ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare, in relazione agli anni scolastici NTroparte_2
predetti, in favore del ricorrente l'importo complessivo di € 500,00 e alla Parte_2
ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00, tramite la “Carta elettronica Parte_3 del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 49,00 P_ per contributo unificato e in € 1.740,70 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
Cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti.
Udine, 14.01.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 14.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Fortunato
Niro per parti ricorrenti e la dott.ssa Rosaria Rizzo in sostituzione della dott.ssa Silvia Tacus per
NT
.
L'avv. Fortunato Niro insiste per l'accoglimento del ricorso, tuttavia, quanto all'anno scolastico
2023/2024, per il ricorrente con rinuncia alla relativa domanda, avendo già conseguito il Parte_1
relativo bonus.
La dott.ssa Rosaria Rizzo si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 509/2024
Promossa da:
, nato Taranto il 26/08/95, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
Fortunato Niro, dall'avv.to Miceli Walter, dall'avv.to Ganci Fabio, dall'avv.to Rinaldi Giovanni e dall'avv.to Zampieri Nicola
-ricorrenti- contro
, in persona del pro tempore, con NTroparte_2 CP_3 la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente sulle seguenti conclusioni di parte
E : Parte_2 Parte_3
Nel merito, in via principale: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate: Accertarsi e dichiararsi il diritto del ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a NT tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
Accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
NT riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
Nel merito, in via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per la gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e per la per gli anni scolastici 2019/20, Parte_1 Pt_3
NT 2020/21 e 2021/22, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma rispettivamente nella somma di € 1.000,00 per il e nella somma di € 1.500,00 per la o nelle diverse somme risultante dovute. Parte_1 Pt_3
CONDANNARSI LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE A CORRISPONDERE, SULLE
SOMME RISULTANTI DOVUTE, LA MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E
INTERESSI LEGALI. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: - Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese, in particolare per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del bonus di 500 euro avanzata dal signor per l'a.s. 2023/2024; Parte_1
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in forza del servizio effettivamente prestato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.24 e deducevano di aver Parte_2 Parte_3
lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, i ricorrenti allegavano di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziavano che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Lamentavano, in particolare, i ricorrenti la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 10 della Carta sociale europea, nonché gli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Quindi, i ricorrenti concludevano come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto delle NTroparte_2 domande attoree nel merito, posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che il ricorrente doveva aver già fruito del bonus per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024 in quanto destinatario di supplenza annuale.
Il evidenziava in ogni caso che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura P_
proporzionale al servizio effettivamente prestato e sottolineava altresì la non debenza degli interessi e/o della rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate (tuttavia, quanto all'anno scolastico 2023/2024, per il ricorrente con rinuncia alla relativa domanda, avendo già Parte_1
conseguito il relativo bonus), e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 14.01.25.
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Il Giudicante ritiene che la domanda dei ricorrenti debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui hanno lavorato i P_
ricorrenti abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi i ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo P_
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale P_
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di P_
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass.
29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, P_
dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra gli odierni ricorrenti e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo entrambi i ricorrenti svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, quanto meno, delle lezioni e di durata annuale.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
A tal proposito, giova precisare che per l'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente è stata Pt_3
destinataria di una pluralità di supplenze temporanee, che si sono tuttavia svolte presso il medesimo
Istituto scolastico, senza che vi fosse alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, dal 26.09.19 al 6.06.20.
Tanto chiarito, questo Giudice del lavoro ritiene che anche per tali tipologie di supplenze possono estendersi le medesime considerazioni svolte dalla Suprema Corte con la sentenza da ultimo richiamata, anche alla luce della recente ordinanza del 19.03.24 n. 3912.
Infatti, sebbene la Corte abbia dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, si ritiene che la stessa abbia fornito importanti considerazioni in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio in commento anche ai destinatari di supplenze brevi, seppur in presenza di determinate condizioni. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “...il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da
Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva
1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto
a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative
a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola P_
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Nel caso di specie, la difesa attorea ha allegato e provato che la predetta ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2019/2020 una supplenza con “contratti fino al termine delle attività didattiche dal
26.09.2019 al 06.06.20, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, presso Scuola
Primo Grado - Tito Livio di San Michele al Tagliamento” (v. pag. 3 del ricorso e doc. 2), in ciò concretizzandosi l'abuso dello strumento del contratto a termine atteso che, dietro la stipulazione di una pluralità di supplenze brevi per la copertura del medesimo posto e presso il medesimo istituto scolastico, si cela in realtà l'esigenza di una copertura annuale.
Quanto all'anno scolastico 2023/2024, il ricorrente ha rinunciato in udienza alla relativa Parte_1
domanda, avendo già conseguito il relativo bonus (cfr. verbale di udienza).
Ne consegue che, alla luce delle pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per tutti gli anni scolastici come richiesti.
Preme, inoltre, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del P_
controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi ai ricorrenti il beneficio per il tramite la “Carta elettronica del docente” per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia:
- al ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, nell'importo complessivo di € Parte_2
500,00;
- alla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Parte_3 nell'importo complessivo di € 1.500,00.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese P_
di lite, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal
D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con applicazione dell'aumento per la difesa di più parti (€ 1.030+ € 309), nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 e Parte_2
della ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare, in relazione agli anni scolastici NTroparte_2
predetti, in favore del ricorrente l'importo complessivo di € 500,00 e alla Parte_2
ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00, tramite la “Carta elettronica Parte_3 del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 49,00 P_ per contributo unificato e in € 1.740,70 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
Cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti.
Udine, 14.01.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia