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Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01499/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00737 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01499/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ficili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Casa Circondariale di Palermo - CI, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento:
- della nota prot. -OMISSIS- (vds. allegato “A”) del Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa di Reclusione N. 01499/2025 REG.RIC.
CI “Calogero Di Bona” di Palermo, notificata in data 10/6/2025, con la quale
è stata accertata l'assenza dei presupposti per la concessione del congedo ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 ed avviata la procedura di addebito a carico del ricorrente
- della Osservazione-OMISSIS-della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, mai notificata al ricorrente, ma costituente atto presupposto del provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Casa
Circondariale di Palermo CI e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. RT NE e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierno ricorrente, adesso in quiescenza, ha prestato servizio presso il Ministero della Giustizia in qualità di Assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria.
Con istanza prot. n. -OMISSIS-, il suddetto ha chiesto di fruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 per l'assistenza a un familiare disabile, individuato nel padre, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Detta istanza era stata inizialmente accolta, giusto decreto -OMISSIS-, in forza del quale il ricorrente è stato autorizzato a fruire, ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n.
151/2011, di giorni 730 di congedo, dal 21.03.2023 al 19.03.2025. N. 01499/2025 REG.RIC.
Il provvedimento diveniva tuttavia inefficace, non avendo superato il vaglio di regolarità amministrativa della competente Ragioneria Territoriale dello Stato di
Palermo ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 123/2011. In particolare, con osservazione n. -
OMISSIS-, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo negava definitivamente il visto di controllo per difetto del requisito della convivenza con l'assistito.
Conseguentemente, l'Amministrazione, con nota n. -OMISSIS- invitava il ricorrente a fare immediato rientro in servizio e a giustificare altrimenti l'assenza dal 21.03.2023.
In data 07.03.2025, il ricorrente ha prodotto nuova istanza di fruizione del congedo ex art. 42, comma 5, d.l.gs. n. 151/2011 per giorni 694, dal 21.03.2023 al 12.02.2025.
L'istanza aveva lo scopo di consentire al ricorrente, sulla scorta della documentazione da ultimo prodotta dallo stesso, di ottenere un provvedimento, a sanatoria dell'assenza dal servizio nel corrispondente periodo, che prendesse il posto del decreto n. -
OMISSIS-, caducato a seguito del definitivo diniego emesso dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Palermo con l'osservazione n. -OMISSIS-.
Valutata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del richiesto congedo,
l'Amministrazione Penitenziaria ha emesso il decreto n. -OMISSIS-, inviato alla
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo con nota n.-OMISSIS-.
Con osservazione n. -OMISSIS-, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo ha comunicato il diniego del visto di controllo, ritenendo carente il requisito della coabitazione con la persona disabile da assistere.
Con nota n. -OMISSIS- il Ministero della Giustizia ha invitato la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Palermo a procedere alla quantificazione e al recupero delle somme percepite dal ricorrente durante l'assenza dal servizio, risultata priva di giustificazione in conseguenza del diniego del visto di controllo.
Con il presente ricorso, -OMISSIS- -OMISSIS-ha rivendicato il proprio diritto al congedo straordinario nei giorni dal 21.03.2023 al 12.02.2025 per prestare assistenza al genitore disabile, chiedendo: N. 01499/2025 REG.RIC.
- in via principale, l'annullamento: a) della nota prot. -OMISSIS- (vds. allegato “A”) del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Direzione Casa di Reclusione CI “Calogero Di Bona” di Palermo, notificata in data 10/6/2025, con la quale è stata accertata l'assenza dei presupposti per la concessione del congedo ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 ed avviata la procedura di addebito a carico del ricorrente; b) della Osservazione-OMISSIS-della
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, mai notificata, ma costituente atto presupposto del provvedimento impugnato;
- in via subordinata, il risarcimento del danno.
A fondamento delle spiegate azioni ha posto i seguenti motivi di censura:
I - Eccesso di potere per illogicità manifesta - Illegittimità dell'Osservazione della
RTS - Illegittimità indiretta del provvedimento della Direzione del Carcere -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 della Circolare della Funzione Pubblica 1/2012;
II - Violazione dell'art. 8 del D.Lgs. 30/6/2011, n. 123 - Silenzio-assenso -
Responsabilità da ritardo (in subordine in caso di mancato accoglimento del primo motivo).
In particolare, col primo motivo il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione e falsa applicazione della circolare n. 1/2012, avendo la p.a. fondato le sue conclusioni unicamente sulla formale distinzione tra il civico dell'appartamento del genitore e quello del proprio senza approfondire se ci fossero accessi diretti all'appartamento del disabile anche dal civico di residenza del dipendente e senza quindi considerare che i due appartamenti si trovano nel medesimo stabile e l'appartamento del padre è raggiungibile anche attraverso l'ingresso su strada del civico n. -OMISSIS- (del ricorrente).
Col secondo motivo, formulato in subordine al primo, ha dedotto la violazione da parte della RTS dei termini (30+30 gg) previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 30/7/2011, n. 123 per N. 01499/2025 REG.RIC.
l'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile e ha chiesto pertanto il risarcimento del danno da ritardo “perché se il ricorrente avesse conosciuto anzitempo le obiezioni in merito alla numerazione civica, avrebbe potuto immediatamente chiarire la posizione o, in extrema ratio, avrebbe potuto anche rinunciare al congedo
e rientrare in servizio”.
Si sono costituiti in giudizio, col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso nonché il difetto di legittimazione passiva del MEF sull'assunto del carattere endoprocedimentale e non immediatamente lesivo delle osservazioni rese dalla RTS ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 123/2011.
Con ordinanza n. 516 del 12/09/2025 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini della celere fissazione dell'udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a..
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Tanto precisato in fatto, va in primo luogo dichiarata la legittimazione passiva del
MEF nell'ambito del presente giudizio tanto rispetto alla domanda caducatoria dell'osservazione n. -OMISSIS- avente a oggetto il diniego del visto di regolarità amministrativa e contabile quanto rispetto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione della procedura di controllo del provvedimento di congedo straordinario adottato dal Ministero della Giustizia.
Invero, ai fini dell'impugnabilità degli atti di controllo, si impongono diverse considerazioni a seconda dell'esito delle verifiche compiute dall'organo controllante e del contenuto (positivo o negativo) dell'atto di controllo.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'atto
(positivo) di controllo non costituisce determinazione amministrativa, ma mera condizione di efficacia del provvedimento, per cui non è autonomamente impugnabile N. 01499/2025 REG.RIC.
rimanendo assorbito nell'atto sottoposto a controllo, al quale attribuisce esecutività
(T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 17/02/2006, n. 238).
Viceversa, gli atti negativi di controllo sono autonomamente impugnabili, in quanto, paralizzando l'efficacia del provvedimento controllato e concludendo negativamente il procedimento amministrativo, sono direttamente lesivi; annullato, tuttavia,
l'atto negativo di controllo, la pronunzia determina la reviviscenza dell'atto controllato a meno che l'amministrazione, nel frattempo, non abbia adottato una nuova determinazione totalmente sostitutiva di quella annullata dall'organo di controllo (Consiglio di Stato sez. III, 24/12/2013, n. 6239).
Rispetto alla specifica tipologia di controllo esercitato nella fattispecie dalla
Ragioneria dello Stato, esso è riconducibile alla categoria dei controlli preventivi di legittimità, il cui esito negativo risulta impeditivo dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento di spesa.
Il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, avente ad oggetto “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa”, disciplina infatti il controllo preventivo per gli atti della p.a. da cui derivino effetti economico-patrimoniali. Controllo che, in ipotesi di esito negativo, impone alla competente Ragioneria (generale o territoriale) la restituzione del provvedimento all'amministrazione procedente, con assegnazione di un lasso di tempo pari a 30 giorni per la rimozione delle irregolarità riscontrate (art. 8). Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni (art. 10, comma
1). Nei casi in cui il termine suddetto decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è N. 01499/2025 REG.RIC.
improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente (art. 10, comma 2).
Nel caso di specie l'osservazione n. 1360 della RTS costituisce l'atto finale, con esito negativo, della procedura di controllo preventivo di regolarità amministrativa prevista dall'art. 7, d.lgs. n. 123/2011, non avendo peraltro il Ministero della Giustizia (ente controllato) chiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'articolo 10.
Trova, pertanto, applicazione il principio giurisprudenziale sopra richiamato che ammette l'autonoma impugnabilità dell'atto negativo di controllo per gli effetti
“paralizzanti” dallo stesso prodotti sull'atto di spesa emesso dall'autorità procedente in favore del destinatario. Legittimata passiva, rispetto all'azione di annullamento dell'atto di controllo, è indubbiamente l'amministrazione controllante (nella fattispecie il MEF) dalla quale l'atto lesivo promana. La stessa amministrazione è altresì legittimata a resistere alla domanda di risarcimento del danno promossa dall'interessato (ancorché in questo caso in via subordinata) per il ristoro dei pregiudizi economici derivanti dal ritardo nell'esercizio della funzione di controllo.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF sollevata dalla difesa erariale deve essere, quindi, disattesa.
Nel merito, il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo.
L'art. 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001 prevede che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di N. 01499/2025 REG.RIC.
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto
a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Si è affermato in proposito in giurisprudenza (tra le tante, cfr. T.A.R. Milano
Lombardia sez. I, 15/01/2016, n. 95) che:
- “la misura prevista dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è riconducibile, al pari di quelle contemplate dalla legge 104/1992, ai principi sanciti dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 32 Cost.. Trattasi invero, di agevolazioni dirette essenzialmente ad evitare che la persona in situazione di handicap resti priva di assistenza, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante il beneficio previsto dalla legge non è il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap. Si rammenta, infatti, che il nucleo centrale della tutela è il soggetto disabile e che elemento peculiare, caratterizzante il beneficio in esame, è che il soggetto che chiede di fruire del congedo in questione, viva insieme alla persona disabile da assistere” (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 9 gennaio 2014,
n. 3);
- il requisito della convivenza “non può che presupporre ed implicare la continuità nel vivere insieme, il che deve necessariamente escludersi quando due soggetti abitano in due posti distanti” (cfr. TAR Lazio - Roma, sez. I quater, 16 giugno 2010,
n. 18092).
La giurisprudenza amministrativa costante richiede, dunque, il requisito della convivenza con l'assistito in condizione di disabilità ai fini della concessione del congedo straordinario. Né la necessità di tale requisito è venuta meno in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 232/18, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo N. 01499/2025 REG.RIC.
ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati
a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge”.
In seno alla giurisprudenza, sia amministrativa che penale, si rinviene, non di meno, una interpretazione ampia della nozione di “convivenza” la quale, ai fini della fruizione del congedo straordinario per l'assistenza di familiari in stato di grave disabilità, non coincide sempre e necessariamente con quella stretta di “coabitazione” nell'ambito del medesimo numero civico tra colui che presta assistenza e il familiare bisognoso di cure.
La giurisprudenza amministrativa è solita ammettere la possibilità di una interpretazione estensiva del requisito della convivenza, escludendo l'effettività della stessa, ai fini del congedo straordinario, in caso di notevole distanza tra l'abitazione del familiare che presti assistenza e quella dell'assistito, tale da impedire concretamente la continuità delle cure.
Come già messo in evidenza, il requisito della convivenza “non può che presupporre ed implicare la continuità nel vivere insieme, il che deve necessariamente escludersi quando due soggetti abitano in due posti distanti” (così T.A.R. Lazio - Roma, sez. I quater, 16 giugno 2010, n. 18092).
Similmente, secondo il Giudice di appello siciliano, “la notevole distanza esistente tra la residenza del nucleo familiare presso il quale l'appellante normalmente risiede, e quella dell'abitazione della madre assistita, evidenziata dagli accertamenti effettuati dall'Amministrazione, esclude comunque quella "effettività della convivenza", pur intesa alla stregua di una accezione estensiva del principio di coabitazione, N. 01499/2025 REG.RIC.
necessaria per assicurare l'assistenza continuativa al disabile, così come voluta da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, per giustificare l'ammissione e la fruizione nel tempo dei benefici disposti dall'art. 42, comma 5°, D.Lgs. n. 151/2001”
(Cons. giust. amm. Sicilia, 14/01/2013, n. 5).
Nell'ottica di una interpretazione non restrittiva che identifichi la “convivenza” con la
“coabitazione” agli effetti del beneficio in oggetto, si veda anche Cassazione penale sez. II, 16/02/2017, n. 24470, secondo cui “in tema di congedi straordinari retribuiti per assistenza a familiari disabili, il concetto di "convivenza" e quello di
"coabitazione" non possono essere ritenuti coincidenti, perché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza degli handicappati; sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che convive costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo”.
Nel solco dell'indirizzo ermeneutico illustrato, può ritenersi senz'altro soddisfatto il requisito della “convivenza” in una situazione, quale quella in cui versa l'odierno ricorrente, il quale risiede nello stesso stabile del padre portatore di handicap, benché
i due vivano in due interni distinti del medesimo fabbricato.
Come risulta dalla perizia giurata in atti, entrando nello stabile dal pian terreno indifferentemente da ciascuno degli ingressi dei tre civici -OMISSIS-, ci si trova al pian terreno davanti all'appartamento del genitore da assistere, mentre l'interno del ricorrente si trova al primo piano e poi c'è un terzo appartamento al secondo piano intestato a una differente ditta. In altri termini, il ricorrente, entrando su strada dal proprio civico n. -OMISSIS-, passa necessariamente dall'appartamento del padre al pian terreno per raggiungere il proprio appartamento al primo piano. N. 01499/2025 REG.RIC.
La contiguità spaziale tra le due abitazioni, sulla quale non incide certamente il dato formale dell'attribuzione di un diverso numero civico al portone di ingresso, è tale da non interferire con l'esigenza di assistenza continuativa del disabile, che costituisce la ratio legis alla cui stregua è preferibile interpretare la disposizione normativa dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in senso estensivo.
Del resto, il medesimo approccio ermeneutico è alla base dell'interpretazione ministeriale accolta dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 a mente della quale: “Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione
(art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989). In linea con
l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (…) ma non nello stesso interno”, sebbene del tutto incongruamente il requisito, nella situazione descritta, sia poi limitato – in contrasto con la ratio di tutela dell'istituto – agli
“appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico” di cui al medesimo stabile.
Per questi motivi sono da ritenere illegittime, e vanno di conseguenza annullate, sia l'osservazione n. -OMISSIS-, con la quale la RTS ha negato il visto di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 8, d.lgs. n. 123/2011 al decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia-Direzione Casa di Reclusione CI (PA) del DAP per l'asserita mancanza del requisito della convivenza (intesa restrittivamente in termini di “coabitazione” all'interno del medesimo appartamento contrassegnato da N. 01499/2025 REG.RIC.
identità di numero civico nello stabile comune) tra l'assistibile e il familiare, sia, in via derivata, la nota prot. -OMISSIS- con cui il Ministero della Giustizia ha invitato la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – sul presupposto dell'esito negativo del controllo di regolarità amministrativa esperito dalla RTS di Palermo – a procedere alla quantificazione e al recupero delle somme percepite dal ricorrente durante l'assenza dal servizio.
L'annullamento dell'atto negativo del controllo di cui all'osservazione RTS n. -
OMISSIS- comporta, altresì, unitamente al riconoscimento del diritto controverso, la reviviscenza del decreto n. -OMISSIS- di concessione del congedo straordinario dal
21.03.2023 al 12.02.2025, il quale va dunque ritrasmesso all'ufficio di controllo per l'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'8, d.lgs.
n. 123/2011.
Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata dal ricorrente in via subordinata all'azione di annullamento degli atti gravati.
Le spese del giudizio posso essere compensate in considerazione dell'assoluta peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, dichiarando il diritto di -OMISSIS- -OMISSIS-al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs.
n. 151/2001 per l'assistenza al proprio padre disabile dal 21.03.2023 al 12.02.2025.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del N. 01499/2025 REG.RIC.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
RT NE, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT NE FA TE
IL SEGRETARIO N. 01499/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00737 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01499/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ficili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Casa Circondariale di Palermo - CI, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento:
- della nota prot. -OMISSIS- (vds. allegato “A”) del Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa di Reclusione N. 01499/2025 REG.RIC.
CI “Calogero Di Bona” di Palermo, notificata in data 10/6/2025, con la quale
è stata accertata l'assenza dei presupposti per la concessione del congedo ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 ed avviata la procedura di addebito a carico del ricorrente
- della Osservazione-OMISSIS-della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, mai notificata al ricorrente, ma costituente atto presupposto del provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Casa
Circondariale di Palermo CI e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. RT NE e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierno ricorrente, adesso in quiescenza, ha prestato servizio presso il Ministero della Giustizia in qualità di Assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria.
Con istanza prot. n. -OMISSIS-, il suddetto ha chiesto di fruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 per l'assistenza a un familiare disabile, individuato nel padre, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Detta istanza era stata inizialmente accolta, giusto decreto -OMISSIS-, in forza del quale il ricorrente è stato autorizzato a fruire, ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n.
151/2011, di giorni 730 di congedo, dal 21.03.2023 al 19.03.2025. N. 01499/2025 REG.RIC.
Il provvedimento diveniva tuttavia inefficace, non avendo superato il vaglio di regolarità amministrativa della competente Ragioneria Territoriale dello Stato di
Palermo ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 123/2011. In particolare, con osservazione n. -
OMISSIS-, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo negava definitivamente il visto di controllo per difetto del requisito della convivenza con l'assistito.
Conseguentemente, l'Amministrazione, con nota n. -OMISSIS- invitava il ricorrente a fare immediato rientro in servizio e a giustificare altrimenti l'assenza dal 21.03.2023.
In data 07.03.2025, il ricorrente ha prodotto nuova istanza di fruizione del congedo ex art. 42, comma 5, d.l.gs. n. 151/2011 per giorni 694, dal 21.03.2023 al 12.02.2025.
L'istanza aveva lo scopo di consentire al ricorrente, sulla scorta della documentazione da ultimo prodotta dallo stesso, di ottenere un provvedimento, a sanatoria dell'assenza dal servizio nel corrispondente periodo, che prendesse il posto del decreto n. -
OMISSIS-, caducato a seguito del definitivo diniego emesso dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Palermo con l'osservazione n. -OMISSIS-.
Valutata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del richiesto congedo,
l'Amministrazione Penitenziaria ha emesso il decreto n. -OMISSIS-, inviato alla
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo con nota n.-OMISSIS-.
Con osservazione n. -OMISSIS-, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo ha comunicato il diniego del visto di controllo, ritenendo carente il requisito della coabitazione con la persona disabile da assistere.
Con nota n. -OMISSIS- il Ministero della Giustizia ha invitato la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Palermo a procedere alla quantificazione e al recupero delle somme percepite dal ricorrente durante l'assenza dal servizio, risultata priva di giustificazione in conseguenza del diniego del visto di controllo.
Con il presente ricorso, -OMISSIS- -OMISSIS-ha rivendicato il proprio diritto al congedo straordinario nei giorni dal 21.03.2023 al 12.02.2025 per prestare assistenza al genitore disabile, chiedendo: N. 01499/2025 REG.RIC.
- in via principale, l'annullamento: a) della nota prot. -OMISSIS- (vds. allegato “A”) del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Direzione Casa di Reclusione CI “Calogero Di Bona” di Palermo, notificata in data 10/6/2025, con la quale è stata accertata l'assenza dei presupposti per la concessione del congedo ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 ed avviata la procedura di addebito a carico del ricorrente; b) della Osservazione-OMISSIS-della
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, mai notificata, ma costituente atto presupposto del provvedimento impugnato;
- in via subordinata, il risarcimento del danno.
A fondamento delle spiegate azioni ha posto i seguenti motivi di censura:
I - Eccesso di potere per illogicità manifesta - Illegittimità dell'Osservazione della
RTS - Illegittimità indiretta del provvedimento della Direzione del Carcere -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 della Circolare della Funzione Pubblica 1/2012;
II - Violazione dell'art. 8 del D.Lgs. 30/6/2011, n. 123 - Silenzio-assenso -
Responsabilità da ritardo (in subordine in caso di mancato accoglimento del primo motivo).
In particolare, col primo motivo il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione e falsa applicazione della circolare n. 1/2012, avendo la p.a. fondato le sue conclusioni unicamente sulla formale distinzione tra il civico dell'appartamento del genitore e quello del proprio senza approfondire se ci fossero accessi diretti all'appartamento del disabile anche dal civico di residenza del dipendente e senza quindi considerare che i due appartamenti si trovano nel medesimo stabile e l'appartamento del padre è raggiungibile anche attraverso l'ingresso su strada del civico n. -OMISSIS- (del ricorrente).
Col secondo motivo, formulato in subordine al primo, ha dedotto la violazione da parte della RTS dei termini (30+30 gg) previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 30/7/2011, n. 123 per N. 01499/2025 REG.RIC.
l'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile e ha chiesto pertanto il risarcimento del danno da ritardo “perché se il ricorrente avesse conosciuto anzitempo le obiezioni in merito alla numerazione civica, avrebbe potuto immediatamente chiarire la posizione o, in extrema ratio, avrebbe potuto anche rinunciare al congedo
e rientrare in servizio”.
Si sono costituiti in giudizio, col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso nonché il difetto di legittimazione passiva del MEF sull'assunto del carattere endoprocedimentale e non immediatamente lesivo delle osservazioni rese dalla RTS ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 123/2011.
Con ordinanza n. 516 del 12/09/2025 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini della celere fissazione dell'udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a..
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Tanto precisato in fatto, va in primo luogo dichiarata la legittimazione passiva del
MEF nell'ambito del presente giudizio tanto rispetto alla domanda caducatoria dell'osservazione n. -OMISSIS- avente a oggetto il diniego del visto di regolarità amministrativa e contabile quanto rispetto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione della procedura di controllo del provvedimento di congedo straordinario adottato dal Ministero della Giustizia.
Invero, ai fini dell'impugnabilità degli atti di controllo, si impongono diverse considerazioni a seconda dell'esito delle verifiche compiute dall'organo controllante e del contenuto (positivo o negativo) dell'atto di controllo.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'atto
(positivo) di controllo non costituisce determinazione amministrativa, ma mera condizione di efficacia del provvedimento, per cui non è autonomamente impugnabile N. 01499/2025 REG.RIC.
rimanendo assorbito nell'atto sottoposto a controllo, al quale attribuisce esecutività
(T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 17/02/2006, n. 238).
Viceversa, gli atti negativi di controllo sono autonomamente impugnabili, in quanto, paralizzando l'efficacia del provvedimento controllato e concludendo negativamente il procedimento amministrativo, sono direttamente lesivi; annullato, tuttavia,
l'atto negativo di controllo, la pronunzia determina la reviviscenza dell'atto controllato a meno che l'amministrazione, nel frattempo, non abbia adottato una nuova determinazione totalmente sostitutiva di quella annullata dall'organo di controllo (Consiglio di Stato sez. III, 24/12/2013, n. 6239).
Rispetto alla specifica tipologia di controllo esercitato nella fattispecie dalla
Ragioneria dello Stato, esso è riconducibile alla categoria dei controlli preventivi di legittimità, il cui esito negativo risulta impeditivo dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento di spesa.
Il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, avente ad oggetto “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa”, disciplina infatti il controllo preventivo per gli atti della p.a. da cui derivino effetti economico-patrimoniali. Controllo che, in ipotesi di esito negativo, impone alla competente Ragioneria (generale o territoriale) la restituzione del provvedimento all'amministrazione procedente, con assegnazione di un lasso di tempo pari a 30 giorni per la rimozione delle irregolarità riscontrate (art. 8). Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni (art. 10, comma
1). Nei casi in cui il termine suddetto decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è N. 01499/2025 REG.RIC.
improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente (art. 10, comma 2).
Nel caso di specie l'osservazione n. 1360 della RTS costituisce l'atto finale, con esito negativo, della procedura di controllo preventivo di regolarità amministrativa prevista dall'art. 7, d.lgs. n. 123/2011, non avendo peraltro il Ministero della Giustizia (ente controllato) chiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'articolo 10.
Trova, pertanto, applicazione il principio giurisprudenziale sopra richiamato che ammette l'autonoma impugnabilità dell'atto negativo di controllo per gli effetti
“paralizzanti” dallo stesso prodotti sull'atto di spesa emesso dall'autorità procedente in favore del destinatario. Legittimata passiva, rispetto all'azione di annullamento dell'atto di controllo, è indubbiamente l'amministrazione controllante (nella fattispecie il MEF) dalla quale l'atto lesivo promana. La stessa amministrazione è altresì legittimata a resistere alla domanda di risarcimento del danno promossa dall'interessato (ancorché in questo caso in via subordinata) per il ristoro dei pregiudizi economici derivanti dal ritardo nell'esercizio della funzione di controllo.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF sollevata dalla difesa erariale deve essere, quindi, disattesa.
Nel merito, il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo.
L'art. 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001 prevede che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di N. 01499/2025 REG.RIC.
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto
a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Si è affermato in proposito in giurisprudenza (tra le tante, cfr. T.A.R. Milano
Lombardia sez. I, 15/01/2016, n. 95) che:
- “la misura prevista dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è riconducibile, al pari di quelle contemplate dalla legge 104/1992, ai principi sanciti dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 32 Cost.. Trattasi invero, di agevolazioni dirette essenzialmente ad evitare che la persona in situazione di handicap resti priva di assistenza, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante il beneficio previsto dalla legge non è il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap. Si rammenta, infatti, che il nucleo centrale della tutela è il soggetto disabile e che elemento peculiare, caratterizzante il beneficio in esame, è che il soggetto che chiede di fruire del congedo in questione, viva insieme alla persona disabile da assistere” (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 9 gennaio 2014,
n. 3);
- il requisito della convivenza “non può che presupporre ed implicare la continuità nel vivere insieme, il che deve necessariamente escludersi quando due soggetti abitano in due posti distanti” (cfr. TAR Lazio - Roma, sez. I quater, 16 giugno 2010,
n. 18092).
La giurisprudenza amministrativa costante richiede, dunque, il requisito della convivenza con l'assistito in condizione di disabilità ai fini della concessione del congedo straordinario. Né la necessità di tale requisito è venuta meno in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 232/18, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo N. 01499/2025 REG.RIC.
ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati
a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge”.
In seno alla giurisprudenza, sia amministrativa che penale, si rinviene, non di meno, una interpretazione ampia della nozione di “convivenza” la quale, ai fini della fruizione del congedo straordinario per l'assistenza di familiari in stato di grave disabilità, non coincide sempre e necessariamente con quella stretta di “coabitazione” nell'ambito del medesimo numero civico tra colui che presta assistenza e il familiare bisognoso di cure.
La giurisprudenza amministrativa è solita ammettere la possibilità di una interpretazione estensiva del requisito della convivenza, escludendo l'effettività della stessa, ai fini del congedo straordinario, in caso di notevole distanza tra l'abitazione del familiare che presti assistenza e quella dell'assistito, tale da impedire concretamente la continuità delle cure.
Come già messo in evidenza, il requisito della convivenza “non può che presupporre ed implicare la continuità nel vivere insieme, il che deve necessariamente escludersi quando due soggetti abitano in due posti distanti” (così T.A.R. Lazio - Roma, sez. I quater, 16 giugno 2010, n. 18092).
Similmente, secondo il Giudice di appello siciliano, “la notevole distanza esistente tra la residenza del nucleo familiare presso il quale l'appellante normalmente risiede, e quella dell'abitazione della madre assistita, evidenziata dagli accertamenti effettuati dall'Amministrazione, esclude comunque quella "effettività della convivenza", pur intesa alla stregua di una accezione estensiva del principio di coabitazione, N. 01499/2025 REG.RIC.
necessaria per assicurare l'assistenza continuativa al disabile, così come voluta da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, per giustificare l'ammissione e la fruizione nel tempo dei benefici disposti dall'art. 42, comma 5°, D.Lgs. n. 151/2001”
(Cons. giust. amm. Sicilia, 14/01/2013, n. 5).
Nell'ottica di una interpretazione non restrittiva che identifichi la “convivenza” con la
“coabitazione” agli effetti del beneficio in oggetto, si veda anche Cassazione penale sez. II, 16/02/2017, n. 24470, secondo cui “in tema di congedi straordinari retribuiti per assistenza a familiari disabili, il concetto di "convivenza" e quello di
"coabitazione" non possono essere ritenuti coincidenti, perché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza degli handicappati; sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che convive costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo”.
Nel solco dell'indirizzo ermeneutico illustrato, può ritenersi senz'altro soddisfatto il requisito della “convivenza” in una situazione, quale quella in cui versa l'odierno ricorrente, il quale risiede nello stesso stabile del padre portatore di handicap, benché
i due vivano in due interni distinti del medesimo fabbricato.
Come risulta dalla perizia giurata in atti, entrando nello stabile dal pian terreno indifferentemente da ciascuno degli ingressi dei tre civici -OMISSIS-, ci si trova al pian terreno davanti all'appartamento del genitore da assistere, mentre l'interno del ricorrente si trova al primo piano e poi c'è un terzo appartamento al secondo piano intestato a una differente ditta. In altri termini, il ricorrente, entrando su strada dal proprio civico n. -OMISSIS-, passa necessariamente dall'appartamento del padre al pian terreno per raggiungere il proprio appartamento al primo piano. N. 01499/2025 REG.RIC.
La contiguità spaziale tra le due abitazioni, sulla quale non incide certamente il dato formale dell'attribuzione di un diverso numero civico al portone di ingresso, è tale da non interferire con l'esigenza di assistenza continuativa del disabile, che costituisce la ratio legis alla cui stregua è preferibile interpretare la disposizione normativa dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in senso estensivo.
Del resto, il medesimo approccio ermeneutico è alla base dell'interpretazione ministeriale accolta dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 a mente della quale: “Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione
(art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989). In linea con
l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (…) ma non nello stesso interno”, sebbene del tutto incongruamente il requisito, nella situazione descritta, sia poi limitato – in contrasto con la ratio di tutela dell'istituto – agli
“appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico” di cui al medesimo stabile.
Per questi motivi sono da ritenere illegittime, e vanno di conseguenza annullate, sia l'osservazione n. -OMISSIS-, con la quale la RTS ha negato il visto di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 8, d.lgs. n. 123/2011 al decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia-Direzione Casa di Reclusione CI (PA) del DAP per l'asserita mancanza del requisito della convivenza (intesa restrittivamente in termini di “coabitazione” all'interno del medesimo appartamento contrassegnato da N. 01499/2025 REG.RIC.
identità di numero civico nello stabile comune) tra l'assistibile e il familiare, sia, in via derivata, la nota prot. -OMISSIS- con cui il Ministero della Giustizia ha invitato la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – sul presupposto dell'esito negativo del controllo di regolarità amministrativa esperito dalla RTS di Palermo – a procedere alla quantificazione e al recupero delle somme percepite dal ricorrente durante l'assenza dal servizio.
L'annullamento dell'atto negativo del controllo di cui all'osservazione RTS n. -
OMISSIS- comporta, altresì, unitamente al riconoscimento del diritto controverso, la reviviscenza del decreto n. -OMISSIS- di concessione del congedo straordinario dal
21.03.2023 al 12.02.2025, il quale va dunque ritrasmesso all'ufficio di controllo per l'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'8, d.lgs.
n. 123/2011.
Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata dal ricorrente in via subordinata all'azione di annullamento degli atti gravati.
Le spese del giudizio posso essere compensate in considerazione dell'assoluta peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, dichiarando il diritto di -OMISSIS- -OMISSIS-al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs.
n. 151/2001 per l'assistenza al proprio padre disabile dal 21.03.2023 al 12.02.2025.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del N. 01499/2025 REG.RIC.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
RT NE, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT NE FA TE
IL SEGRETARIO N. 01499/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.