Articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1869, n. 5124
Articolo 2
Versione
28 luglio 1869
Art. 3.

Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Pergola e San Lorenzo, cui si procedera' a cura del Prefetto della Provincia, entro il mese di luglio prossimo, in base alle attuali liste amministrative, modificate, per quanto concerne i Comuni di Montevecchio, Monterolo, Fenigli, Montesecco, Montalfoglio, San Vito e San Lorenzo, a norma del 2° comma dell'articolo 17 della succitata Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi' 27 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 17 giugno 1869

Reg. 47 Atti del Governo a c. 86. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Pironti.

Luigi Ferraris.

Entrata in vigore il 28 luglio 1869