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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17609 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 17430/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. TO Di IO -Presidente dott. Silvia Albano - Giudice dott. MA CA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 17430/2024 promossa da:
n. il 15/08/1979 in PAKISTAN, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORI GIORGIO ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Achille Loria 7, come da procura in atti
Ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, come da procura in atti
Resistente/
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto, previo Parte_1
l'annullamento del Decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del D.Lgs. 286/98, emesso dal Questore della
Provincia di Roma in data 09 aprile 2024 e notificato per conoscibilità al ricorrente il
12 aprile 2024 alle ore 10:08, il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19
c. 1.2, D.Lgs. 286 del 15 luglio 1998 e successive modifiche, o in via subordinata il riconoscimento del permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 del D.Lgs.
286/1998, o l'asilo costituzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3°
Costituzione.
1 L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
In fatto
Il procedimento trae origine dall'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata alla Questura di Roma dal cittadino pakistano nato il 15 agosto 1979 in [...], in data [...]. Parte_1
La richiesta si fondava sull'asserita condizione del richiedente di risiedere in Italia da nove anni, di disporre di una stabile soluzione abitativa e di una posizione lavorativa, nonché di possedere un sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana. Il signor dichiarava di non essere coniugato e di non avere Pt_1 relazioni stabili o figli in Italia, pur intrattenendo rapporti con la famiglia residente nel
Paese d'origine, al quale non aveva mai fatto ritorno. Il fondamento principale della richiesta era il timore, in caso di rientro, per la sua vita a causa di "minacce subite in precedenza". La fase istruttoria amministrativa, avviata dalla Questura di Roma,
Ufficio Immigrazione, prevedeva l'acquisizione del parere della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. La Questura di
Roma trasmetteva la nota per il parere alla Commissione Territoriale in data 22 dicembre 2023 (prot. n. A12/IMMIG6585A122022/IVSEZ), indicando gli elementi informativi in proprio possesso. Risulta agli atti che il richiedente aveva già presentato istanza di protezione, con audizione presso la Commissione Territoriale di Roma datata 5 agosto 2016, e successivo ricorso avverso la decisione negativa datato 30 giugno 2018. Inoltre, i controlli esperiti sulle banche dati in data 12 giugno
2019 rivelavano l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno a titolo di richiedente asilo, in vigore dal 12 dicembre 2018 al 12 giugno 2019. Il richiedente depositava, nel corso del procedimento, un'ampia documentazione attestante la propria presenza stabile sul territorio nazionale e l'integrazione socio-lavorativa, costituita, tra gli altri, da contratti di locazione, comunicazioni di cessione di fabbricato, lettere di assunzione, denunce di rapporti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, buste paga relative a diversi periodi tra il 2014 e il 2019, e numerosa documentazione medica, tra cui sedici referti medici e cartelle cliniche di pronto soccorso datate dal 15 dicembre 2018 al 22 dicembre 2023.
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – Sezione I, riscontrando la nota della Questura di Roma, esprimeva il
Pag. 2 di 8 parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (id.
69836) in data 26 marzo 2024. La Commissione, osservando le indicazioni interpretative contenute nella nota della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, riteneva che non sussistessero fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come previsto dall'articolo 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/98, e che non sussistessero elementi atti a integrare una violazione dell'articolo 8 CEDU. Nello specifico, la Commissione considerava che la documentazione prodotta dal richiedente non facesse emergere indicatori di una situazione lavorativa stabile o di formazione in Italia di un nucleo privato che potesse determinare, in caso di diniego, una violazione dell'Art. 8 CEDU, né venivano riscontrati elementi di vulnerabilità. In accoglimento di tale parere vincolante, il Questore di Roma decretava il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.2, del D.Lgs. 286/98, con atto datato 09 aprile 2024. Il provvedimento, notificato al richiedente in data 12 aprile 2024, precisava che non sussistevano motivi per ritenere che l'interessato potesse essere oggetto di persecuzioni e che non vi erano ragioni per concedere un permesso di soggiorno ad altro titolo. La
Questura motivava inoltre l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 10 bis L. 241/90) ritenendo che, dato il contenuto del provvedimento, essa non avrebbe potuto avere esito diverso da quello in concreto adottato, e che l'interessato aveva comunque partecipato al procedimento (ex art. 21 octies co 2).
Avverso il provvedimento di rifiuto della Questura di Roma del 09 aprile 2024, il signor proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, Sezione Civile Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'U.E., iscritto al R.G. 17430/2024, depositato in data 20 aprile 2024. Le contestazioni di illegittimità si concentrano sui seguenti aspetti procedurali e motivazionali del provvedimento impugnato:
1. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento e vizi di legittimità del parere: Viene eccepita la violazione dell'articolo 97 della Costituzione e si argomenta che il parere negativo (id. 69836) della Commissione Territoriale del 26 marzo 2024 sarebbe stato errato. La difesa sostiene che la Questura avrebbe illegittimamente ritenuto tale parere "vincolante", mentre il Legislatore non avrebbe mai inteso attribuire tale carattere, lasciando alla Questura il potere decisionale, sebbene con obbligo di motivazione autonoma.
Pag. 3 di 8 2. Carenza istruttoria e di motivazione: Si contesta che la Commissione abbia agito con più "frettolosità di definire la questione che per Amore di Verità e
Completezza", non tenendo in debita considerazione tutti gli elementi esposti.
Si lamenta l'omessa o insufficiente valutazione del concreto rischio per la vita dell'esponente in caso di espulsione. In particolare, viene criticata l'erronea valutazione, evincibile dalle conclusioni del provvedimento della Commissione
Territoriale, che non avrebbe tenuto in considerazione il "pericolo di morte effettivamente reale nel paese dell'esponente".
3. Violazione delle norme sul procedimento di valutazione: Il ricorrente solleva la violazione degli articoli 8, 9, 14 del D.Lgs. 25/2008 e dell'articolo 3 del D.Lgs.
251/2007, applicati in chiave analogica. Si sostiene che la Commissione non avrebbe effettuato un esame individuale, obiettivo e imparziale della domanda, non avrebbe valutato "tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese
d'origine", e avrebbe travisato il narrato o disatteso la valutazione della situazione individuale del richiedente, in particolare l'età al momento dell'abbandono del Paese, la condizione sociale, il sesso e l'età. Inoltre, si eccepisce che la Commissione non avrebbe considerato veritieri alcuni elementi non suffragati da prove, nonostante il richiedente avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, come previsto dall'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 251/2007.
A seguito del deposito del ricorso, il e la Questura di Roma, Controparte_1 rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato (Procuratore dello Stato F.
SO MA), si costituivano in giudizio in data 22 ottobre 2024 (Prot. Ct.
33975/24), riportandosi integralmente alla relazione dell'Amministrazione e chiedendo il rigetto della domanda. In data 29 gennaio 2025, l'Avvocato Mori depositava la delibera n. 964/2025 del 28 gennaio 2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con la quale il signor veniva Parte_1 ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Infine, in data 3 novembre 2025, il difensore del ricorrente depositava note scritte sostitutive dell'udienza, ribadendo la richiesta di protezione speciale, "stante il livello di integrazione (attività lavorativa) e la fragilità nel regime ante-Decreto Cutro", producendo ulteriore documentazione.
Il ricorrente ha prodotto il proprio Passaporto emesso dal KI, valido fino al 13 maggio 2029, la Carta d'Identità Italiana valida fino al 15 agosto 2028, e la Tessera
Pag. 4 di 8 Sanitaria valida fino al 29 gennaio 2026. L'inserimento sociale e lavorativo è supportato dalla documentazione lavorativa dettagliata citata nel provvedimento impugnato, risalente fino al 2014, nonché da documenti più recenti: Comunicazione
IA NI (Prot. 00491114) del 18 febbraio 2025 per un contratto di lavoro a tempo determinato (tipo A.02.00) con Parte_2
; comunicazione successiva del 5 settembre 2025 (Prot. 02493972)
[...] che attesta la trasformazione di tale rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal
31 agosto 2025; e diverse buste paga (Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2025) relative a tale rapporto di lavoro. La prova della residenza è fornita dalla Comunicazione di Cessione Fabbricato per Viale
Palmiro Togliatti 626, Roma, del 6 ottobre 2022. Inoltre, sono state allegate svariate ricevute di bonifici (effettuati tra Maggio e Novembre 2025) a favore di familiari in
KI ( e JAVED IQBALMCB), a comprova del sostegno economico Per_1 alla famiglia d'origine a causa della loro indigenza. La Questura di Roma ha prodotto la propria Relazione difensiva del 21 ottobre 2024 e copia del Parere negativo della Commissione Territoriale del 26 marzo 2024.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione, la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità
Pag. 5 di 8 nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_5 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_2 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; RB c. Persona_7
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_8 Per_9 Per_10
( e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la Parte_3 nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Sotto il profilo del radicamento temporale e della condotta sociale, emerge in maniera inequivocabile la solidità della presenza del ricorrente sul territorio italiano.
Il signor ha dichiarato di aver lasciato il KI nel 2013 ed è giunto in Pt_1
Italia successivamente, affermando di risiedervi da nove anni al momento della presentazione dell'istanza iniziale, datata 24 ottobre 2022. Egli ha costantemente dichiarato di non aver mai fatto ritorno nel Paese d'origine. La documentazione in atti, come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, attesta una presenza ininterrotta e tracciabile per un lungo arco temporale, includendo riferimenti a denunce di rapporti di lavoro risalenti al 14/04/2014, e una serie di sedici referti medici e cartelle cliniche di pronto soccorso datate dal 15 dicembre 2018 al 22
Pag. 6 di 8 dicembre 2023. Tale prolungata permanenza e l'assenza di precedenti di polizia a suo carico, confermano un comportamento rispettoso delle leggi e un'integrazione fattuale nel tessuto sociale. Inoltre, il possesso di una Carta d'Identità Italiana valida fino al 15/08/2028 e di una Tessera Sanitaria valida fino al 29/01/2026, rafforza la prova della continuità della sua vita privata in Italia.
Relativamente all'integrazione abitativa e professionale, i fatti emersi in sede processuale dimostrano un grado di stabilità lavorativa e alloggiativa tale da superare le iniziali riserve espresse dalla Commissione Territoriale. Il ricorrente ha fornito prove documentali relative a comunicazioni di cessione di fabbricato datate
31 maggio 2021 e giugno 2022, e un contratto di locazione stipulato dal 31/10/2019, mantenendo un domicilio stabile a Viale Palmiro Togliatti 626, Roma. Sotto il profilo lavorativo, fondamentale per l'effettivo inserimento sociale, la documentazione recente depositata a corredo del ricorso prova una stabilizzazione definitiva del rapporto. Nello specifico, la Comunicazione IA NI (Prot. 00491114) datata 18/02/2025 attesta l'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la società , il quale è stato Parte_2 successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal
31 agosto 2025, come dimostrato dalla comunicazione di trasformazione protocollata il 05/09/2025 (Prot. 02493972). Tale elemento, confermato dalle buste paga relative ai mesi da febbraio a ottobre 2025, assume valore dirimente, in quanto il consolidamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Italia costituisce un elemento decisivo, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, per attestare la condizione di integrazione socio-lavorativa e la possibilità per il richiedente di raggiungere un livello di vita accettabile nel territorio italiano.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese vanno compensate in quanto la prova della consolidata integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 17430/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara il diritto di , nato il 15/08/1979 in PAKISTAN, Parte_1
C.F. alla protezione speciale e dispone la C.F._1 trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32 co. 3, d.lgs. n° 25/2008;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, in Roma, alla camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
MA CA TO Di IO
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 17430/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. TO Di IO -Presidente dott. Silvia Albano - Giudice dott. MA CA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 17430/2024 promossa da:
n. il 15/08/1979 in PAKISTAN, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORI GIORGIO ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Achille Loria 7, come da procura in atti
Ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, come da procura in atti
Resistente/
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto, previo Parte_1
l'annullamento del Decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del D.Lgs. 286/98, emesso dal Questore della
Provincia di Roma in data 09 aprile 2024 e notificato per conoscibilità al ricorrente il
12 aprile 2024 alle ore 10:08, il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19
c. 1.2, D.Lgs. 286 del 15 luglio 1998 e successive modifiche, o in via subordinata il riconoscimento del permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 del D.Lgs.
286/1998, o l'asilo costituzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3°
Costituzione.
1 L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
In fatto
Il procedimento trae origine dall'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata alla Questura di Roma dal cittadino pakistano nato il 15 agosto 1979 in [...], in data [...]. Parte_1
La richiesta si fondava sull'asserita condizione del richiedente di risiedere in Italia da nove anni, di disporre di una stabile soluzione abitativa e di una posizione lavorativa, nonché di possedere un sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana. Il signor dichiarava di non essere coniugato e di non avere Pt_1 relazioni stabili o figli in Italia, pur intrattenendo rapporti con la famiglia residente nel
Paese d'origine, al quale non aveva mai fatto ritorno. Il fondamento principale della richiesta era il timore, in caso di rientro, per la sua vita a causa di "minacce subite in precedenza". La fase istruttoria amministrativa, avviata dalla Questura di Roma,
Ufficio Immigrazione, prevedeva l'acquisizione del parere della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. La Questura di
Roma trasmetteva la nota per il parere alla Commissione Territoriale in data 22 dicembre 2023 (prot. n. A12/IMMIG6585A122022/IVSEZ), indicando gli elementi informativi in proprio possesso. Risulta agli atti che il richiedente aveva già presentato istanza di protezione, con audizione presso la Commissione Territoriale di Roma datata 5 agosto 2016, e successivo ricorso avverso la decisione negativa datato 30 giugno 2018. Inoltre, i controlli esperiti sulle banche dati in data 12 giugno
2019 rivelavano l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno a titolo di richiedente asilo, in vigore dal 12 dicembre 2018 al 12 giugno 2019. Il richiedente depositava, nel corso del procedimento, un'ampia documentazione attestante la propria presenza stabile sul territorio nazionale e l'integrazione socio-lavorativa, costituita, tra gli altri, da contratti di locazione, comunicazioni di cessione di fabbricato, lettere di assunzione, denunce di rapporti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, buste paga relative a diversi periodi tra il 2014 e il 2019, e numerosa documentazione medica, tra cui sedici referti medici e cartelle cliniche di pronto soccorso datate dal 15 dicembre 2018 al 22 dicembre 2023.
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – Sezione I, riscontrando la nota della Questura di Roma, esprimeva il
Pag. 2 di 8 parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (id.
69836) in data 26 marzo 2024. La Commissione, osservando le indicazioni interpretative contenute nella nota della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, riteneva che non sussistessero fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come previsto dall'articolo 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/98, e che non sussistessero elementi atti a integrare una violazione dell'articolo 8 CEDU. Nello specifico, la Commissione considerava che la documentazione prodotta dal richiedente non facesse emergere indicatori di una situazione lavorativa stabile o di formazione in Italia di un nucleo privato che potesse determinare, in caso di diniego, una violazione dell'Art. 8 CEDU, né venivano riscontrati elementi di vulnerabilità. In accoglimento di tale parere vincolante, il Questore di Roma decretava il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.2, del D.Lgs. 286/98, con atto datato 09 aprile 2024. Il provvedimento, notificato al richiedente in data 12 aprile 2024, precisava che non sussistevano motivi per ritenere che l'interessato potesse essere oggetto di persecuzioni e che non vi erano ragioni per concedere un permesso di soggiorno ad altro titolo. La
Questura motivava inoltre l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 10 bis L. 241/90) ritenendo che, dato il contenuto del provvedimento, essa non avrebbe potuto avere esito diverso da quello in concreto adottato, e che l'interessato aveva comunque partecipato al procedimento (ex art. 21 octies co 2).
Avverso il provvedimento di rifiuto della Questura di Roma del 09 aprile 2024, il signor proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, Sezione Civile Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'U.E., iscritto al R.G. 17430/2024, depositato in data 20 aprile 2024. Le contestazioni di illegittimità si concentrano sui seguenti aspetti procedurali e motivazionali del provvedimento impugnato:
1. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento e vizi di legittimità del parere: Viene eccepita la violazione dell'articolo 97 della Costituzione e si argomenta che il parere negativo (id. 69836) della Commissione Territoriale del 26 marzo 2024 sarebbe stato errato. La difesa sostiene che la Questura avrebbe illegittimamente ritenuto tale parere "vincolante", mentre il Legislatore non avrebbe mai inteso attribuire tale carattere, lasciando alla Questura il potere decisionale, sebbene con obbligo di motivazione autonoma.
Pag. 3 di 8 2. Carenza istruttoria e di motivazione: Si contesta che la Commissione abbia agito con più "frettolosità di definire la questione che per Amore di Verità e
Completezza", non tenendo in debita considerazione tutti gli elementi esposti.
Si lamenta l'omessa o insufficiente valutazione del concreto rischio per la vita dell'esponente in caso di espulsione. In particolare, viene criticata l'erronea valutazione, evincibile dalle conclusioni del provvedimento della Commissione
Territoriale, che non avrebbe tenuto in considerazione il "pericolo di morte effettivamente reale nel paese dell'esponente".
3. Violazione delle norme sul procedimento di valutazione: Il ricorrente solleva la violazione degli articoli 8, 9, 14 del D.Lgs. 25/2008 e dell'articolo 3 del D.Lgs.
251/2007, applicati in chiave analogica. Si sostiene che la Commissione non avrebbe effettuato un esame individuale, obiettivo e imparziale della domanda, non avrebbe valutato "tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese
d'origine", e avrebbe travisato il narrato o disatteso la valutazione della situazione individuale del richiedente, in particolare l'età al momento dell'abbandono del Paese, la condizione sociale, il sesso e l'età. Inoltre, si eccepisce che la Commissione non avrebbe considerato veritieri alcuni elementi non suffragati da prove, nonostante il richiedente avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, come previsto dall'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 251/2007.
A seguito del deposito del ricorso, il e la Questura di Roma, Controparte_1 rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato (Procuratore dello Stato F.
SO MA), si costituivano in giudizio in data 22 ottobre 2024 (Prot. Ct.
33975/24), riportandosi integralmente alla relazione dell'Amministrazione e chiedendo il rigetto della domanda. In data 29 gennaio 2025, l'Avvocato Mori depositava la delibera n. 964/2025 del 28 gennaio 2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con la quale il signor veniva Parte_1 ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Infine, in data 3 novembre 2025, il difensore del ricorrente depositava note scritte sostitutive dell'udienza, ribadendo la richiesta di protezione speciale, "stante il livello di integrazione (attività lavorativa) e la fragilità nel regime ante-Decreto Cutro", producendo ulteriore documentazione.
Il ricorrente ha prodotto il proprio Passaporto emesso dal KI, valido fino al 13 maggio 2029, la Carta d'Identità Italiana valida fino al 15 agosto 2028, e la Tessera
Pag. 4 di 8 Sanitaria valida fino al 29 gennaio 2026. L'inserimento sociale e lavorativo è supportato dalla documentazione lavorativa dettagliata citata nel provvedimento impugnato, risalente fino al 2014, nonché da documenti più recenti: Comunicazione
IA NI (Prot. 00491114) del 18 febbraio 2025 per un contratto di lavoro a tempo determinato (tipo A.02.00) con Parte_2
; comunicazione successiva del 5 settembre 2025 (Prot. 02493972)
[...] che attesta la trasformazione di tale rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal
31 agosto 2025; e diverse buste paga (Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2025) relative a tale rapporto di lavoro. La prova della residenza è fornita dalla Comunicazione di Cessione Fabbricato per Viale
Palmiro Togliatti 626, Roma, del 6 ottobre 2022. Inoltre, sono state allegate svariate ricevute di bonifici (effettuati tra Maggio e Novembre 2025) a favore di familiari in
KI ( e JAVED IQBALMCB), a comprova del sostegno economico Per_1 alla famiglia d'origine a causa della loro indigenza. La Questura di Roma ha prodotto la propria Relazione difensiva del 21 ottobre 2024 e copia del Parere negativo della Commissione Territoriale del 26 marzo 2024.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione, la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità
Pag. 5 di 8 nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_5 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_2 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; RB c. Persona_7
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_8 Per_9 Per_10
( e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la Parte_3 nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Sotto il profilo del radicamento temporale e della condotta sociale, emerge in maniera inequivocabile la solidità della presenza del ricorrente sul territorio italiano.
Il signor ha dichiarato di aver lasciato il KI nel 2013 ed è giunto in Pt_1
Italia successivamente, affermando di risiedervi da nove anni al momento della presentazione dell'istanza iniziale, datata 24 ottobre 2022. Egli ha costantemente dichiarato di non aver mai fatto ritorno nel Paese d'origine. La documentazione in atti, come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, attesta una presenza ininterrotta e tracciabile per un lungo arco temporale, includendo riferimenti a denunce di rapporti di lavoro risalenti al 14/04/2014, e una serie di sedici referti medici e cartelle cliniche di pronto soccorso datate dal 15 dicembre 2018 al 22
Pag. 6 di 8 dicembre 2023. Tale prolungata permanenza e l'assenza di precedenti di polizia a suo carico, confermano un comportamento rispettoso delle leggi e un'integrazione fattuale nel tessuto sociale. Inoltre, il possesso di una Carta d'Identità Italiana valida fino al 15/08/2028 e di una Tessera Sanitaria valida fino al 29/01/2026, rafforza la prova della continuità della sua vita privata in Italia.
Relativamente all'integrazione abitativa e professionale, i fatti emersi in sede processuale dimostrano un grado di stabilità lavorativa e alloggiativa tale da superare le iniziali riserve espresse dalla Commissione Territoriale. Il ricorrente ha fornito prove documentali relative a comunicazioni di cessione di fabbricato datate
31 maggio 2021 e giugno 2022, e un contratto di locazione stipulato dal 31/10/2019, mantenendo un domicilio stabile a Viale Palmiro Togliatti 626, Roma. Sotto il profilo lavorativo, fondamentale per l'effettivo inserimento sociale, la documentazione recente depositata a corredo del ricorso prova una stabilizzazione definitiva del rapporto. Nello specifico, la Comunicazione IA NI (Prot. 00491114) datata 18/02/2025 attesta l'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la società , il quale è stato Parte_2 successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal
31 agosto 2025, come dimostrato dalla comunicazione di trasformazione protocollata il 05/09/2025 (Prot. 02493972). Tale elemento, confermato dalle buste paga relative ai mesi da febbraio a ottobre 2025, assume valore dirimente, in quanto il consolidamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Italia costituisce un elemento decisivo, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, per attestare la condizione di integrazione socio-lavorativa e la possibilità per il richiedente di raggiungere un livello di vita accettabile nel territorio italiano.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese vanno compensate in quanto la prova della consolidata integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 17430/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara il diritto di , nato il 15/08/1979 in PAKISTAN, Parte_1
C.F. alla protezione speciale e dispone la C.F._1 trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32 co. 3, d.lgs. n° 25/2008;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, in Roma, alla camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
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