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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA SEZIONE
CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 7787 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2020,
avente ad oggetto: vendita di cose mobili, vertente tra titolare della ditta individuale -salone Parte_1
di parruccheria- SDB Hair SPA (P.IVA ), rapp.to e P.IVA_1
difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Salvatore Lista e dall'avv. Gianmarco Lista
attore
E
in persona del legale rapp. p.t.(P.IVA Controparte_1
), rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, P.IVA_2
dall'avv. Ugo Carminati
convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto ritualmente notificato, Parte_1
titolare della ditta individuale salone di Parruccheria SDB Hair
SPA, citava in giudizio la per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 10.955,00, ovvero a quella di € 23.180,00, con contestuale restituzione dei beni acquistati nel giugno 2019 e consegnati nell'ottobre 2019.
Esponeva l'istante: 1) che, dovendo allestire il proprio salone di bellezza, acquistava dalla società convenuta vari prodotti ed attrezzature, per l'importo -convenuto ed oggetto di sconto del
30%- di € 19.000,00, oltre Iva al 22%, che l'attore pagava regolarmente con bonifici bancari;
2) che il 12 giugno 2020,
verso le ore 9.30 circa, al momento dell'apertura della propria attività, accertava che il lavaggio Modello Yume Espoir ES,
pagato l'importo di € 4.700,00, non risultava più funzionante,
motivo per cui, in presenza di propri collaboratori e clienti,
contattava telefonicamente la ditta fornitrice, la quale comunicava che entro 48 ore avrebbe provveduto a mandare il proprio consulente di zona per accertarsi dell'accaduto e per accertare le cause del non funzionamento dell'apparecchio; 3)
che però, stante il mancato intervento della fornitrice,
inoltrava comunicazione scritta, deducendo che, malgrado la denuncia del vizio, nessun tecnico della convenuta aveva raggiunto il proprio negozio e chiedendo che la fornitrice sostituisse il prodotto ovvero restituisse l'importo di €
4.700,00; 4) che tale comunicazione era reiterata con P.E.C. del difensore dell'attore del 10-07-2020, in cui si invitava la convenuta a provvedere alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio; 5) che oltretutto, dopo la pausa estiva, si accorgeva che il lavatesta modello Swash ed il relativo poggiapiedi non erano più funzionanti, così come non risultava pag. 2/10 più funzionante il lavatesta , acquistati per un CP_2
importo totale di euro 6.255,00; 6) che, con ulteriore comunicazione inviata a mezzo PEC del 3 settembre 2020, veniva inoltrata la denuncia del vizio e contestualmente si invitava la alla restituzione dell'importo versato o alla sostituzione CP_1
dei beni con altri uguali;
7) che, peraltro, neanche tale sollecito trovava riscontro;
8) che, per il mancato utilizzo dei beni, da considerarsi un'esclusiva di zona, ha subito e sta subendo quotidianamente danni, di natura patrimoniale e non, per la riduzione dell'esercizio della propria attività; 9) che,
conseguentemente, nel caso di specie si configura l'ipotesi di risoluzione del contratto, per inadempimento parziale di cui all'art. 1458 c.c.
Concludeva, chiedendo pronunziarsi la risoluzione parziale del contratto di acquisto dei macchinari de quibus, in riferimento ai vizi contestati e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.955,00; in subordine, chiedeva pronunziarsi la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 23.180,00, con contestuale restituzione di tutti i beni di cui alle forniture del contratto del giugno 2019. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la società la quale deduceva: a) CP_1
di aver avuto contezza del malfunzionamento delle apparecchiature solo con la comunicazione a mezzo PEC del 10
luglio 2020, a firma dei legali dell'attore e di non aver ricevuto precedenti comunicazioni in merito;
b) di aver pag. 3/10 ricevuto, alla fine del mese di agosto, una seconda segnalazione, sempre da parte dei legali dell'attore, per ulteriori inconvenienti, che l'inducevano a contattare un tecnico di zona per verificare l'accaduto; c) che quest'ultimo però, in data 10-09-2020, dopo aver contattato l'attore per concordare un appuntamento, aveva ricevuto un riscontro negativo;
d) che, conseguentemente, la chiedeva un CP_3
riscontro scritto circa il guasto lamentato, ricevendo dall'attore, alcuni mesi dopo, la notifica della citazione per il ristoro dei danni;
e) che non vi era alcuna prova del malfunzionamento dei macchinari, né della natura del malfunzionamento, se cioè, lo stesso fosse dovuto ad un difetto di fabbrica o ad un non corretto uso degli stessi.
Concludeva, chiedendo il rigetto delle istanze dell'attrice.
Vittoria di spese.
In corso di causa veniva espletata prova per testi e C.T.U.,
quindi, all'udienza del 15-05-2025, svolta in modalità
cartolare, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo evidenziato che, nel caso di specie, non può
trovare applicazione la normativa dettata dal D.Lgs.
6.9.2005 n.
pag. 4/10 tra imprenditori nell'esercizio della propria attività, con conseguente applicazione della normativa codicistica, di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c.
Nel corso del giudizio è emerso incontestabilmente che, nel corso del mese di giugno 2019, l'attore ha acquistato dalla società convenuta delle attrezzature per la propria attività di parruccheria.
La società convenuta ha eccepito di non aver avuto la possibilità di verificare i dedotti vizi dei macchinari venduti, per aver avuto conoscenza degli stessi solo in seguito alla comunicazione inviata da parte attrice, a mezzo
PEC del 10.7.2020.
Nel corso del giudizio è emerso che il macchinario Parte_2
acquistato nel mese di giugno 2019, risultava non funzionante in data 12 giugno 2020. Tale inconveniente induceva l'attore a comunicare il vizio alla convenuta lo stesso giorno, a mezzo telefono, e successivamente a mezzo mail del 16-06-2020, in atti. L'istante provvedeva poi ad integrare la denuncia, con comunicazione inviata a mezzo P.E.C. del 10-07-2020.
Le suddette circostanze sono state confermate dai testi, escussi nel corso del giudizio, le cui deposizioni risultano puntuali e dettagliate nella ricostruzione degli eventi: in particolare, i testi escussa nel corso dell'udienza del Testimone_1
11.7.2022 e escusso nel corso Testimone_2
dell'udienza del 5.12.2022, hanno dichiarato che la telefonata pag. 5/10 in cui si denunciava il vizio avveniva alla loro presenza e di aver ascoltato esattamente il contenuto della conversazione.
La Suprema Corte, con le ordinanze n. 28827 del 17.10.2023 e n.27488/2019, ha confermato la libertà di forma nella modalità
di presentazione della denuncia, che può essere effettuata anche in forma orale, ai fini dell'operatività della garanzia relativa ai vizi del bene venduto.
Si può, pertanto, ritenere adempiuto, da parte dell'attore,
l'obbligo di tempestiva denunzia dei vizi, ex art. 1495 del c.c., fermo restando che, sul punto, la convenuta non ha sollevato una specifica eccezione, deducendo genericamente di non aver potuto provvedere alla verifica dei vizi dei macchinari, in mancanza della tempestiva denunzia da parte dell'attore.
In corso di causa è viceversa emerso che, a seguito della denuncia dei vizi effettuata regolarmente dall'attore nel mese di giugno 2020, prima telefonicamente e successivamente a mezzo mail, nessun tecnico è stato inviato dalla convenuta nell'immediatezza dei fatti e che solo in data 11.9.2020 il legale della convenuta ha comunicato al legale dell'attore che il tecnico incaricato dalla stessa stava “prendendo contatto con la vs. assistita per la verifica in loco di quanto denunciato”,
precisando altresì che “non risultano comunicazioni o richieste d'intervento da parte del vs. assistito”.
Riguardo alla sussistenza dei vizi, i testi escussi nel corso del giudizio hanno dichiarato di essere stati presenti nel pag. 6/10 negozio dell'attore al momento del riscontro del malfunzionamento dei macchinari e che, al momento dell'accensione, lo e lo YU OI non erano Parte_2
funzionanti.
La C.T.U., effettuata nel corso del giudizio, le cui conclusioni, immuni da vizi e scevre da errori logico-
giuridici, sono fatte proprie da questo Tribunale, ha verificato il mancato funzionamento del macchinario e
Part riscontrato l'esistenza dei vizi riguardanti il macchinario
, riconducibili ad un difetto di costruzione. Pt_2
Non sono emerse, altresì, prove di eventuali responsabilità
dell'attore circa il malfunzionamento del macchinario Parte_2
[...
sul punto, la stessa CTU ha accertato che i beni erano integri al momento dell'accesso, senza alcuna alterazione e che il macchinario viene normalmente utilizzato dal Pt_2
personale in un altro locale di proprietà dell'attore, per cui gli operatori del centro estetico oggetto di causa erano stati sufficientemente addestrati nell'utilizzo del macchinario.
Viceversa, per quanto riguarda lo YU OI ES, il CTU ha riscontrato il mancato funzionamento del sistema elettrico,
peraltro non riconducibile ad un difetto di fabbricazione del macchinario: il CTU ha rilevato “il taglio del cavo della presa elettrica e la sostituzione di quest'ultima con morsetti elettrici manuali, il distacco di un filo elettrico di colore rosso e la rimozione del tappo olio dell'impianto oleodinamico”.
pag. 7/10 In definitiva, il mancato funzionamento del macchinario YU
OI ES, non dovuto ad un difetto di costruzione, appare verosimilmente riconducibile ad un'errata installazione del macchinario, come riconosciuto dalla stessa parte attrice nel corso della C.T.U., in occasione del sopralluogo effettuato in data 27.3.2023.
Sul punto, parte attrice non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un eventuale obbligo del venditore di provvedere all'installazione del macchinario ed al contrario la convenuta ha allegato, nel corso del giudizio, le condizioni generali di vendita del macchinario, da cui si evince, all'art. 6, che la vendita è stata effettuata “franco magazzino del venditore”, con conseguente onere d'installazione a carico del compratore: di conseguenza, sul punto, la domanda attorea va rigettata.
In conclusione, la domanda, formulata dall'attore, di parziale risoluzione del contratto di vendita va accolta, esclusivamente
Part in relazione alla vendita del macchinario MIST II.
Sul punto, va evidenziato l'orientamento della Suprema Corte,
cui questo Tribunale non ritiene di discostarsi, secondo cui la domanda di risoluzione parziale del contratto, di cui all'art. 1458 del c.c., è applicabile anche ai contratti ad esecuzione istantanea quando l'oggetto sia rappresentato da più cose aventi una distinta individualità (cfr. Cass.civ., sent. N.16556/2013).
pag. 8/10 Sul quantum, risulta documentato in atti e non contestato da parte convenuta il prezzo di euro 4.700,00, pagato dall'attore per l'acquisto del macchinario SPA MIST II.
Di conseguenza, in accoglimento parziale della domanda, va dichiarata la parziale risoluzione del contratto di acquisto del macchinario SPA MIST II, per inadempimento del venditore, di cui alla proposta d'acquisto della convenuta del 12.6.2019,
accettata dall'attore in data 24.6.2019 e conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di rimborso, della complessiva somma di euro 4.700,00,
pari al prezzo d'acquisto del macchinario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
n.147 del 2022.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
titolare della ditta individuale -salone di Parte_1
parruccheria- SDB Hair SPA, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., così provvede:
in accoglimento parziale della domanda, dichiara la risoluzione parziale, per inadempimento del venditore, del contratto di compravendita, stipulato tra le parti in data 12.6.2019 e pag. 9/10 24.6.2019, relativamente al solo acquisto del macchinario
[...]
; Pt_2
Condanna la società in persona del legale rapp. CP_1
p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di euro 4.700,00;
Condanna in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che liquida, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147
del 2022, in complessivi € 2.816,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso del 15%
per spese generali, I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge,
con attribuzione agli avvocati Salvatore Lista e Gianmarco
Lista, antistatari;
Pone le spese di C.T.U, così come liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico della convenuta CP_1
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 12\11\2025
IL G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
206 (“Codice del Consumo”), trattandosi di vendita effettuata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA SEZIONE
CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 7787 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2020,
avente ad oggetto: vendita di cose mobili, vertente tra titolare della ditta individuale -salone Parte_1
di parruccheria- SDB Hair SPA (P.IVA ), rapp.to e P.IVA_1
difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Salvatore Lista e dall'avv. Gianmarco Lista
attore
E
in persona del legale rapp. p.t.(P.IVA Controparte_1
), rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, P.IVA_2
dall'avv. Ugo Carminati
convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto ritualmente notificato, Parte_1
titolare della ditta individuale salone di Parruccheria SDB Hair
SPA, citava in giudizio la per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 10.955,00, ovvero a quella di € 23.180,00, con contestuale restituzione dei beni acquistati nel giugno 2019 e consegnati nell'ottobre 2019.
Esponeva l'istante: 1) che, dovendo allestire il proprio salone di bellezza, acquistava dalla società convenuta vari prodotti ed attrezzature, per l'importo -convenuto ed oggetto di sconto del
30%- di € 19.000,00, oltre Iva al 22%, che l'attore pagava regolarmente con bonifici bancari;
2) che il 12 giugno 2020,
verso le ore 9.30 circa, al momento dell'apertura della propria attività, accertava che il lavaggio Modello Yume Espoir ES,
pagato l'importo di € 4.700,00, non risultava più funzionante,
motivo per cui, in presenza di propri collaboratori e clienti,
contattava telefonicamente la ditta fornitrice, la quale comunicava che entro 48 ore avrebbe provveduto a mandare il proprio consulente di zona per accertarsi dell'accaduto e per accertare le cause del non funzionamento dell'apparecchio; 3)
che però, stante il mancato intervento della fornitrice,
inoltrava comunicazione scritta, deducendo che, malgrado la denuncia del vizio, nessun tecnico della convenuta aveva raggiunto il proprio negozio e chiedendo che la fornitrice sostituisse il prodotto ovvero restituisse l'importo di €
4.700,00; 4) che tale comunicazione era reiterata con P.E.C. del difensore dell'attore del 10-07-2020, in cui si invitava la convenuta a provvedere alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio; 5) che oltretutto, dopo la pausa estiva, si accorgeva che il lavatesta modello Swash ed il relativo poggiapiedi non erano più funzionanti, così come non risultava pag. 2/10 più funzionante il lavatesta , acquistati per un CP_2
importo totale di euro 6.255,00; 6) che, con ulteriore comunicazione inviata a mezzo PEC del 3 settembre 2020, veniva inoltrata la denuncia del vizio e contestualmente si invitava la alla restituzione dell'importo versato o alla sostituzione CP_1
dei beni con altri uguali;
7) che, peraltro, neanche tale sollecito trovava riscontro;
8) che, per il mancato utilizzo dei beni, da considerarsi un'esclusiva di zona, ha subito e sta subendo quotidianamente danni, di natura patrimoniale e non, per la riduzione dell'esercizio della propria attività; 9) che,
conseguentemente, nel caso di specie si configura l'ipotesi di risoluzione del contratto, per inadempimento parziale di cui all'art. 1458 c.c.
Concludeva, chiedendo pronunziarsi la risoluzione parziale del contratto di acquisto dei macchinari de quibus, in riferimento ai vizi contestati e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.955,00; in subordine, chiedeva pronunziarsi la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 23.180,00, con contestuale restituzione di tutti i beni di cui alle forniture del contratto del giugno 2019. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la società la quale deduceva: a) CP_1
di aver avuto contezza del malfunzionamento delle apparecchiature solo con la comunicazione a mezzo PEC del 10
luglio 2020, a firma dei legali dell'attore e di non aver ricevuto precedenti comunicazioni in merito;
b) di aver pag. 3/10 ricevuto, alla fine del mese di agosto, una seconda segnalazione, sempre da parte dei legali dell'attore, per ulteriori inconvenienti, che l'inducevano a contattare un tecnico di zona per verificare l'accaduto; c) che quest'ultimo però, in data 10-09-2020, dopo aver contattato l'attore per concordare un appuntamento, aveva ricevuto un riscontro negativo;
d) che, conseguentemente, la chiedeva un CP_3
riscontro scritto circa il guasto lamentato, ricevendo dall'attore, alcuni mesi dopo, la notifica della citazione per il ristoro dei danni;
e) che non vi era alcuna prova del malfunzionamento dei macchinari, né della natura del malfunzionamento, se cioè, lo stesso fosse dovuto ad un difetto di fabbrica o ad un non corretto uso degli stessi.
Concludeva, chiedendo il rigetto delle istanze dell'attrice.
Vittoria di spese.
In corso di causa veniva espletata prova per testi e C.T.U.,
quindi, all'udienza del 15-05-2025, svolta in modalità
cartolare, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo evidenziato che, nel caso di specie, non può
trovare applicazione la normativa dettata dal D.Lgs.
6.9.2005 n.
pag. 4/10 tra imprenditori nell'esercizio della propria attività, con conseguente applicazione della normativa codicistica, di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c.
Nel corso del giudizio è emerso incontestabilmente che, nel corso del mese di giugno 2019, l'attore ha acquistato dalla società convenuta delle attrezzature per la propria attività di parruccheria.
La società convenuta ha eccepito di non aver avuto la possibilità di verificare i dedotti vizi dei macchinari venduti, per aver avuto conoscenza degli stessi solo in seguito alla comunicazione inviata da parte attrice, a mezzo
PEC del 10.7.2020.
Nel corso del giudizio è emerso che il macchinario Parte_2
acquistato nel mese di giugno 2019, risultava non funzionante in data 12 giugno 2020. Tale inconveniente induceva l'attore a comunicare il vizio alla convenuta lo stesso giorno, a mezzo telefono, e successivamente a mezzo mail del 16-06-2020, in atti. L'istante provvedeva poi ad integrare la denuncia, con comunicazione inviata a mezzo P.E.C. del 10-07-2020.
Le suddette circostanze sono state confermate dai testi, escussi nel corso del giudizio, le cui deposizioni risultano puntuali e dettagliate nella ricostruzione degli eventi: in particolare, i testi escussa nel corso dell'udienza del Testimone_1
11.7.2022 e escusso nel corso Testimone_2
dell'udienza del 5.12.2022, hanno dichiarato che la telefonata pag. 5/10 in cui si denunciava il vizio avveniva alla loro presenza e di aver ascoltato esattamente il contenuto della conversazione.
La Suprema Corte, con le ordinanze n. 28827 del 17.10.2023 e n.27488/2019, ha confermato la libertà di forma nella modalità
di presentazione della denuncia, che può essere effettuata anche in forma orale, ai fini dell'operatività della garanzia relativa ai vizi del bene venduto.
Si può, pertanto, ritenere adempiuto, da parte dell'attore,
l'obbligo di tempestiva denunzia dei vizi, ex art. 1495 del c.c., fermo restando che, sul punto, la convenuta non ha sollevato una specifica eccezione, deducendo genericamente di non aver potuto provvedere alla verifica dei vizi dei macchinari, in mancanza della tempestiva denunzia da parte dell'attore.
In corso di causa è viceversa emerso che, a seguito della denuncia dei vizi effettuata regolarmente dall'attore nel mese di giugno 2020, prima telefonicamente e successivamente a mezzo mail, nessun tecnico è stato inviato dalla convenuta nell'immediatezza dei fatti e che solo in data 11.9.2020 il legale della convenuta ha comunicato al legale dell'attore che il tecnico incaricato dalla stessa stava “prendendo contatto con la vs. assistita per la verifica in loco di quanto denunciato”,
precisando altresì che “non risultano comunicazioni o richieste d'intervento da parte del vs. assistito”.
Riguardo alla sussistenza dei vizi, i testi escussi nel corso del giudizio hanno dichiarato di essere stati presenti nel pag. 6/10 negozio dell'attore al momento del riscontro del malfunzionamento dei macchinari e che, al momento dell'accensione, lo e lo YU OI non erano Parte_2
funzionanti.
La C.T.U., effettuata nel corso del giudizio, le cui conclusioni, immuni da vizi e scevre da errori logico-
giuridici, sono fatte proprie da questo Tribunale, ha verificato il mancato funzionamento del macchinario e
Part riscontrato l'esistenza dei vizi riguardanti il macchinario
, riconducibili ad un difetto di costruzione. Pt_2
Non sono emerse, altresì, prove di eventuali responsabilità
dell'attore circa il malfunzionamento del macchinario Parte_2
[...
sul punto, la stessa CTU ha accertato che i beni erano integri al momento dell'accesso, senza alcuna alterazione e che il macchinario viene normalmente utilizzato dal Pt_2
personale in un altro locale di proprietà dell'attore, per cui gli operatori del centro estetico oggetto di causa erano stati sufficientemente addestrati nell'utilizzo del macchinario.
Viceversa, per quanto riguarda lo YU OI ES, il CTU ha riscontrato il mancato funzionamento del sistema elettrico,
peraltro non riconducibile ad un difetto di fabbricazione del macchinario: il CTU ha rilevato “il taglio del cavo della presa elettrica e la sostituzione di quest'ultima con morsetti elettrici manuali, il distacco di un filo elettrico di colore rosso e la rimozione del tappo olio dell'impianto oleodinamico”.
pag. 7/10 In definitiva, il mancato funzionamento del macchinario YU
OI ES, non dovuto ad un difetto di costruzione, appare verosimilmente riconducibile ad un'errata installazione del macchinario, come riconosciuto dalla stessa parte attrice nel corso della C.T.U., in occasione del sopralluogo effettuato in data 27.3.2023.
Sul punto, parte attrice non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un eventuale obbligo del venditore di provvedere all'installazione del macchinario ed al contrario la convenuta ha allegato, nel corso del giudizio, le condizioni generali di vendita del macchinario, da cui si evince, all'art. 6, che la vendita è stata effettuata “franco magazzino del venditore”, con conseguente onere d'installazione a carico del compratore: di conseguenza, sul punto, la domanda attorea va rigettata.
In conclusione, la domanda, formulata dall'attore, di parziale risoluzione del contratto di vendita va accolta, esclusivamente
Part in relazione alla vendita del macchinario MIST II.
Sul punto, va evidenziato l'orientamento della Suprema Corte,
cui questo Tribunale non ritiene di discostarsi, secondo cui la domanda di risoluzione parziale del contratto, di cui all'art. 1458 del c.c., è applicabile anche ai contratti ad esecuzione istantanea quando l'oggetto sia rappresentato da più cose aventi una distinta individualità (cfr. Cass.civ., sent. N.16556/2013).
pag. 8/10 Sul quantum, risulta documentato in atti e non contestato da parte convenuta il prezzo di euro 4.700,00, pagato dall'attore per l'acquisto del macchinario SPA MIST II.
Di conseguenza, in accoglimento parziale della domanda, va dichiarata la parziale risoluzione del contratto di acquisto del macchinario SPA MIST II, per inadempimento del venditore, di cui alla proposta d'acquisto della convenuta del 12.6.2019,
accettata dall'attore in data 24.6.2019 e conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di rimborso, della complessiva somma di euro 4.700,00,
pari al prezzo d'acquisto del macchinario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
n.147 del 2022.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
titolare della ditta individuale -salone di Parte_1
parruccheria- SDB Hair SPA, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., così provvede:
in accoglimento parziale della domanda, dichiara la risoluzione parziale, per inadempimento del venditore, del contratto di compravendita, stipulato tra le parti in data 12.6.2019 e pag. 9/10 24.6.2019, relativamente al solo acquisto del macchinario
[...]
; Pt_2
Condanna la società in persona del legale rapp. CP_1
p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di euro 4.700,00;
Condanna in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che liquida, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147
del 2022, in complessivi € 2.816,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso del 15%
per spese generali, I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge,
con attribuzione agli avvocati Salvatore Lista e Gianmarco
Lista, antistatari;
Pone le spese di C.T.U, così come liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico della convenuta CP_1
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 12\11\2025
IL G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
206 (“Codice del Consumo”), trattandosi di vendita effettuata