Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2025, proposto da
SPV PROJECT 1705 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Donnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 593/2020 (RG 1324/2020) emesso dal Tribunale di Cosenza in data 1° giugno 2020,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OR CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 1° giugno 2020, n. 593, il Tribunale di Cosenza ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore di SPV PROJECT 1705 S.r.l.., della complessiva somma di euro 1.218.889,33, oltre interessi come da domanda, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 870,00, per spese documentate, ed euro 4.500,00, per compensi, oltre accessori di legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da documentazione prodotta in atti, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 7 giugno 2024;
- con ricorso notificato in data 14 gennaio 2025, depositato nella Segreteria in data 21 gennaio 2025, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il successivo ritardo;
- l’amministrazione si è costituita in giudizio e, con successiva istanza, ha chiesto il rinvio della causa, essendo in corso trattative per definire bonariamente il giudizio di ottemperanza in epigrafe;
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, il Collegio, preso atto delle trattative in corso, ha rinviato la la causa alla successiva camera di consiglio del 21 gennaio 2026;
- con memoria del 19 gennaio 2026, parte ricorrente ha rappresentato che l’accordo con l’ASP non si è perfezionato e, quindi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
- alla camera di consiglio in consiglio del 21 gennaio 2026, il difensore dell’ASP ha chiesto il rinvio della causa, essendo stato nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ASP di Cosenza; quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- preliminarmente, non può essere accolta l’istanza di rinvio dell’ASP di Cosenza, che ha già beneficiato di un precedente differimento e, comunque, l’avvicendamento nella gestione commissariale dell'ASP non può giustificare un ulteriore rinvio, specialmente a fronte di un debito risalente, che continua a produrre gravosi interessi moratori;
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- non può invece trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo TAR sul punto (cfr., inter alia , TAR Catanzaro, sez. II, 7 gennaio 2025 n. 4), la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2002;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al decreto ingiuntivo innanzi richiamato, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
- è opportuno trasmettere copia della presente sentenza e della documentazione inclusa nel fascicolo processuale alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, per le determinazioni di competenza, giacché il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali poste all’origine del decreto ingiuntivo ha ingenerato un rilevante danno per l’amministrazione, consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, che sono frattanto maturati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 4.906,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;
d) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e della documentazione inclusa nel fascicolo processuale alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, per le determinazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
OR CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR CH | VO OR |
IL SEGRETARIO