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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/12/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. 235/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla Parte_1 C.F._1 piazza San Giovanni n. 15, presso lo studio dell'avv. Eugenio BELTEMPO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte appellante - contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo studio dell'Avv. Valentina
MILANESE, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1407/19 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 3.12.2019 e depositata in pari data – Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., al fine di ottenere l'accertamento dei vizi Controparte_1 dell'autovettura usata e acquistata dall'attrice presso la società convenuta e, per l'effetto, sentirla condannare al rimborso delle spese sostenute e necessarie alla riparazione, per un totale di € 4.230,20.
Nel libello introduttivo della lite, l'attrice esponeva: di aver acquistato, in data 29.8.2017, presso la
[...] di Roma, l'autovettura BMW X3 Tg. DL136HB al prezzo di € 8.400,00, con rilascio di CP_1 apposita garanzia per i vizi della cosa venduta con validità dal 1.9.2017 al 31.8.2018; che al momento del ritiro del veicolo, avvenuto presso la sede di Roma, veniva riscontrata la presenza di una spia accesa sul cruscotto, indicante anomalia della vettura;
che il venditore rassicurava l'acquirente, provvedendo a
“resettare” la spia tramite la propria officina;
che l'autovettura, durante il tragitto Roma-Lamezia Terme, 2
continuava a segnalare - in modo intermittente - l'anomalia per mezzo della medesima spia;
che, giunto in
Lamezia Terme, l'attore si rivolgeva alla - segnalata proprio dal CP_2 CP_3 venditore – e veniva riscontrata la necessità di effettuare diversi interventi riparatori;
che, nonostante le richieste, le spese sostenute dalla parte attrice non venivano rimborsate dalla società convenuta.
Si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., la quale, contestava in toto la domanda Controparte_1 attorea, chiedendone il rigetto, con accertamento di avvenuta decadenza di in ordine alla Parte_1 denuncia di vizi e difetti, nonché l'accertamento dell'esclusione della garanzia e di congruità del prezzo di vendita dell'autovettura; con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti;
all'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 1407/2019, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 235,00, oltre interessi legali e spese di lite di € 450,00 - liquidate nella misura della metà - con compensazione della restante metà.
1.1 Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando l'erronea interpretazione della Parte_1 documentazione allegata, la mancata assunzione della prova testimoniale richiesta, il travisamento dei fatti,
l'inconferenza e/o inesistenza della motivazione, nonché l'erronea parziale compensazione delle spese di lite.
Chiedeva – dunque - l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento totale della domanda avanzata in primo grado e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la in p.l.r.p.t., la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 del gravame ai sensi dell'art 342 c.p.c.; nel merito, proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto in toto della domanda avanzata in primo grado da con accertamento di avvenuta decadenza Parte_1 della stessa in ordine alla denuncia di vizi e difetti, nonché l'accertamento dell'esclusione della garanzia e di congruità del prezzo di vendita dell'autovettura; con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, il Giudice Istruttore – diversamente personificato – con provvedimento del 18.5.2022, formula alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'appello principale e incidentale;
spese legali del presente grado di giudizio compensate”; tuttavia, detta proposta trovava il favore della sola parte appellata, mentre veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
7.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve, anzitutto, essere scrutinata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa. 3
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Giova, ora, premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di nuovamente decidere, con i medesimi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato e attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 8929/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
2.2 Tanto detto, nel merito, l'appello, così come l'appello incidentale, risultano infondati e, pertanto, entrambi non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che dagli atti del giudizio e dalla documentazione versata si evince, risultando, peraltro, circostanze pacifiche: che acquistava presso la l'autovettura BMW Parte_1 Controparte_1
X3 Tg. DL136HB e che, al momento del ritiro del veicolo, avvenuto in data 1.9.2018 presso la sede di
Roma, veniva riscontrata la presenza di una spia accesa sul cruscotto;
che il venditore provvedeva a
“resettare” la spia per il tramite della propria officina e, successivamente, a fronte della riaccensione di detta spia, consigliava all'acquirente di recarsi presso l'officina di;
che CP_2 CP_3 4
presso detta officina veniva effettuata – pochi giorni dopo il rito del veicolo (in data 9.9.2018) - una riparazione per € 235,00.
Dunque, il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha correttamente affermato che l'addetto al ritiro dell'auto
“nell'immediatezza comunque denunciava un'anomalia segnalata dall'accensione di una specifica spia, anomalia riconosciuta dal venditore che, per sua stessa ammissione, espressamente invitava i conducenti del mezzo a recarsi presso l'officina di a Lamezia Terme: tale dato consente CP_2 CP_3 di ritenere applicabile la previsione del secondo comma dell'art. 132 del Codice del Consumo ovvero la non necessaria denuncia formale e per iscritto dell'esistenza dei vizi”.
Di conseguenza, a parere di questo Tribunale, il giudice di prime cure ha giustamente e correttamente liquidato la somma di € 235,00, a titolo di spese affrontate per la riparazione del veicolo (come risultanti dal buono di consegna datato 9.9.2018).
Quanto alle ulteriori asserite riparazioni effettuate dall'acquirente, non vi è prova in atti né dell'avvenuta denuncia dei vizi, né, soprattutto, delle avvenute riparazioni;
difatti, nel fascicolo di parte di primo grado - prodotto da contestualmente all'iscrizione a ruolo della presente impugnazione - oltre al Parte_1 buono di consegna del 9.9.2018 di € 235,00, vi sono: la fattura n. 20 del 13.8.2018, ove non risulta indicazioni del veicolo né dell'emissario della fattura;
la fattura n. 49 del 16.10.2018 emessa dalla
[...]
; il preventivo n. 31 del 29.8.2018 emesso della Parte_2 Parte_2
; l'allegato n. 5 (denominato in atti “preventivo del 17.7.2017) illeggibile.
[...]
Ebbene, la predetta documentazione risulta priva di valore probatorio.
Difatti, oltre all'illeggibilità dell'allegato 5, va detto che “i preventivi non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli” (Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176).
Inoltre, come detto, nella fattura n. 20 del 13.8.2018 non risulta indicazioni del veicolo né dell'emissario della fattura ed è, di conseguenza, priva di valore probatorio;
infine, la fattura n. 49 veniva emessa dalla in data 16.10.2018, dunque in data successiva rispetto alla validità della Parte_2 garanzia che, come detto, prevedeva la scadenza del 31.8.2018.
Né le prove testimoniali richieste avrebbero potuto colmare il vuoto probatorio relativo alle ulteriori richieste avanzate dalla parte attrice.
Segue il rigetto dell'appello, nonché dell'appello incidentale (che mirava ad una pronuncia di rigetto totale della domanda attorea avanzata in primo grado).
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo riguardante la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata
è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della 5
pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, la parte appellante ha proposto specifico motivo di impugnazione, lamentando la mancata liquidazione relativamente all'attività stragiudiziale di negoziazione assistita;
ebbene, la Cassazione ha chiarito, con ordinanza n. 24481/2020, che in relazione alle attività di assistenza stragiudiziale “esse hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie”; nel caso di specie, però, non è stata avanzata in primo grado specifica domanda in tal senso e risulta deposito in atti il solo invito a concludere la negoziazione assistita.
Oltre ciò, stante l'avvenuto parziale accoglimento della domanda, il giudice di prime cure ha correttamente compensato parzialmente le spese di lite.
Quanto detto costituisce ragione per confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di impugnazione, le stesse – stante la reciproca soccombenza – devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante nonché della parte appellata (che ha proposta appello incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) RIGETTA l'appello avanzato da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1407/19 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 3.12.2019 e depositata in pari data;
2) RIGETTA l'appello incidentale avanzato dalla in p.l.r.p.t.; Controparte_1
3) COMPENSA integralmente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
4) DÀ ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico sia della parte appellante che della parte appellata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 1.12.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo
N. 235/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla Parte_1 C.F._1 piazza San Giovanni n. 15, presso lo studio dell'avv. Eugenio BELTEMPO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte appellante - contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo studio dell'Avv. Valentina
MILANESE, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1407/19 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 3.12.2019 e depositata in pari data – Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., al fine di ottenere l'accertamento dei vizi Controparte_1 dell'autovettura usata e acquistata dall'attrice presso la società convenuta e, per l'effetto, sentirla condannare al rimborso delle spese sostenute e necessarie alla riparazione, per un totale di € 4.230,20.
Nel libello introduttivo della lite, l'attrice esponeva: di aver acquistato, in data 29.8.2017, presso la
[...] di Roma, l'autovettura BMW X3 Tg. DL136HB al prezzo di € 8.400,00, con rilascio di CP_1 apposita garanzia per i vizi della cosa venduta con validità dal 1.9.2017 al 31.8.2018; che al momento del ritiro del veicolo, avvenuto presso la sede di Roma, veniva riscontrata la presenza di una spia accesa sul cruscotto, indicante anomalia della vettura;
che il venditore rassicurava l'acquirente, provvedendo a
“resettare” la spia tramite la propria officina;
che l'autovettura, durante il tragitto Roma-Lamezia Terme, 2
continuava a segnalare - in modo intermittente - l'anomalia per mezzo della medesima spia;
che, giunto in
Lamezia Terme, l'attore si rivolgeva alla - segnalata proprio dal CP_2 CP_3 venditore – e veniva riscontrata la necessità di effettuare diversi interventi riparatori;
che, nonostante le richieste, le spese sostenute dalla parte attrice non venivano rimborsate dalla società convenuta.
Si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., la quale, contestava in toto la domanda Controparte_1 attorea, chiedendone il rigetto, con accertamento di avvenuta decadenza di in ordine alla Parte_1 denuncia di vizi e difetti, nonché l'accertamento dell'esclusione della garanzia e di congruità del prezzo di vendita dell'autovettura; con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti;
all'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 1407/2019, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 235,00, oltre interessi legali e spese di lite di € 450,00 - liquidate nella misura della metà - con compensazione della restante metà.
1.1 Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando l'erronea interpretazione della Parte_1 documentazione allegata, la mancata assunzione della prova testimoniale richiesta, il travisamento dei fatti,
l'inconferenza e/o inesistenza della motivazione, nonché l'erronea parziale compensazione delle spese di lite.
Chiedeva – dunque - l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento totale della domanda avanzata in primo grado e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la in p.l.r.p.t., la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 del gravame ai sensi dell'art 342 c.p.c.; nel merito, proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto in toto della domanda avanzata in primo grado da con accertamento di avvenuta decadenza Parte_1 della stessa in ordine alla denuncia di vizi e difetti, nonché l'accertamento dell'esclusione della garanzia e di congruità del prezzo di vendita dell'autovettura; con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, il Giudice Istruttore – diversamente personificato – con provvedimento del 18.5.2022, formula alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'appello principale e incidentale;
spese legali del presente grado di giudizio compensate”; tuttavia, detta proposta trovava il favore della sola parte appellata, mentre veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
7.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve, anzitutto, essere scrutinata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa. 3
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Giova, ora, premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di nuovamente decidere, con i medesimi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato e attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 8929/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
2.2 Tanto detto, nel merito, l'appello, così come l'appello incidentale, risultano infondati e, pertanto, entrambi non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che dagli atti del giudizio e dalla documentazione versata si evince, risultando, peraltro, circostanze pacifiche: che acquistava presso la l'autovettura BMW Parte_1 Controparte_1
X3 Tg. DL136HB e che, al momento del ritiro del veicolo, avvenuto in data 1.9.2018 presso la sede di
Roma, veniva riscontrata la presenza di una spia accesa sul cruscotto;
che il venditore provvedeva a
“resettare” la spia per il tramite della propria officina e, successivamente, a fronte della riaccensione di detta spia, consigliava all'acquirente di recarsi presso l'officina di;
che CP_2 CP_3 4
presso detta officina veniva effettuata – pochi giorni dopo il rito del veicolo (in data 9.9.2018) - una riparazione per € 235,00.
Dunque, il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha correttamente affermato che l'addetto al ritiro dell'auto
“nell'immediatezza comunque denunciava un'anomalia segnalata dall'accensione di una specifica spia, anomalia riconosciuta dal venditore che, per sua stessa ammissione, espressamente invitava i conducenti del mezzo a recarsi presso l'officina di a Lamezia Terme: tale dato consente CP_2 CP_3 di ritenere applicabile la previsione del secondo comma dell'art. 132 del Codice del Consumo ovvero la non necessaria denuncia formale e per iscritto dell'esistenza dei vizi”.
Di conseguenza, a parere di questo Tribunale, il giudice di prime cure ha giustamente e correttamente liquidato la somma di € 235,00, a titolo di spese affrontate per la riparazione del veicolo (come risultanti dal buono di consegna datato 9.9.2018).
Quanto alle ulteriori asserite riparazioni effettuate dall'acquirente, non vi è prova in atti né dell'avvenuta denuncia dei vizi, né, soprattutto, delle avvenute riparazioni;
difatti, nel fascicolo di parte di primo grado - prodotto da contestualmente all'iscrizione a ruolo della presente impugnazione - oltre al Parte_1 buono di consegna del 9.9.2018 di € 235,00, vi sono: la fattura n. 20 del 13.8.2018, ove non risulta indicazioni del veicolo né dell'emissario della fattura;
la fattura n. 49 del 16.10.2018 emessa dalla
[...]
; il preventivo n. 31 del 29.8.2018 emesso della Parte_2 Parte_2
; l'allegato n. 5 (denominato in atti “preventivo del 17.7.2017) illeggibile.
[...]
Ebbene, la predetta documentazione risulta priva di valore probatorio.
Difatti, oltre all'illeggibilità dell'allegato 5, va detto che “i preventivi non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli” (Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176).
Inoltre, come detto, nella fattura n. 20 del 13.8.2018 non risulta indicazioni del veicolo né dell'emissario della fattura ed è, di conseguenza, priva di valore probatorio;
infine, la fattura n. 49 veniva emessa dalla in data 16.10.2018, dunque in data successiva rispetto alla validità della Parte_2 garanzia che, come detto, prevedeva la scadenza del 31.8.2018.
Né le prove testimoniali richieste avrebbero potuto colmare il vuoto probatorio relativo alle ulteriori richieste avanzate dalla parte attrice.
Segue il rigetto dell'appello, nonché dell'appello incidentale (che mirava ad una pronuncia di rigetto totale della domanda attorea avanzata in primo grado).
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo riguardante la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata
è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della 5
pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, la parte appellante ha proposto specifico motivo di impugnazione, lamentando la mancata liquidazione relativamente all'attività stragiudiziale di negoziazione assistita;
ebbene, la Cassazione ha chiarito, con ordinanza n. 24481/2020, che in relazione alle attività di assistenza stragiudiziale “esse hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie”; nel caso di specie, però, non è stata avanzata in primo grado specifica domanda in tal senso e risulta deposito in atti il solo invito a concludere la negoziazione assistita.
Oltre ciò, stante l'avvenuto parziale accoglimento della domanda, il giudice di prime cure ha correttamente compensato parzialmente le spese di lite.
Quanto detto costituisce ragione per confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di impugnazione, le stesse – stante la reciproca soccombenza – devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante nonché della parte appellata (che ha proposta appello incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) RIGETTA l'appello avanzato da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1407/19 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 3.12.2019 e depositata in pari data;
2) RIGETTA l'appello incidentale avanzato dalla in p.l.r.p.t.; Controparte_1
3) COMPENSA integralmente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
4) DÀ ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico sia della parte appellante che della parte appellata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 1.12.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo