TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5366 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SIINO ALFREDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RAIA GIANFRANCO) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap lieve ex art.3,
comma 1, L.104/92 e rigetta nella restante parte il ricorso
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
CP_ liquidati come da separato decreto. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della concessione dell'indennità di accompagnamento ex lege n.18/80 nonché del riconoscimento dello stato di Handicap grave ex art.3,
comma3, L.104/92, e in subordine dello stato di Handicap lieve ex art.3, comma1,
L.104/92;
premesso il CTU nominato concludeva per la insussistenza portatore del requisito sanitario riconoscendo solo il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dello stato di Handicap lieve ex art.3, comma1, L.104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
CP_
-premesso che, regolarmente citata, l si costituiva in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di
Handicap grave ex art.3, comma3, L.104/92 ;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti). Conseguentemente l'opposizione proposta da parte ricorrente va accolta solo nei termini di cui al dispositivo.
- ritenuto che in considerazione dell'accoglimento solo parziale, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
Considerato che la parte è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto.
Dichiara che il convenuto non è tenuto a rifondere le spese come sopra liquidate allo
Stato.
CP_
Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche,
già liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19.12.2025.
IL GIUDICE
AN CO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5366 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SIINO ALFREDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RAIA GIANFRANCO) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap lieve ex art.3,
comma 1, L.104/92 e rigetta nella restante parte il ricorso
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
CP_ liquidati come da separato decreto. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della concessione dell'indennità di accompagnamento ex lege n.18/80 nonché del riconoscimento dello stato di Handicap grave ex art.3,
comma3, L.104/92, e in subordine dello stato di Handicap lieve ex art.3, comma1,
L.104/92;
premesso il CTU nominato concludeva per la insussistenza portatore del requisito sanitario riconoscendo solo il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dello stato di Handicap lieve ex art.3, comma1, L.104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
CP_
-premesso che, regolarmente citata, l si costituiva in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di
Handicap grave ex art.3, comma3, L.104/92 ;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti). Conseguentemente l'opposizione proposta da parte ricorrente va accolta solo nei termini di cui al dispositivo.
- ritenuto che in considerazione dell'accoglimento solo parziale, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
Considerato che la parte è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto.
Dichiara che il convenuto non è tenuto a rifondere le spese come sopra liquidate allo
Stato.
CP_
Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche,
già liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19.12.2025.
IL GIUDICE
AN CO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro