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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8247/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/07/2025 da con il proc. e dom. avv. MACOR MASSIMO Parte_1
e da BARBARA con il proc. e dom. avv. LONDERO BARBARA Pt_2 avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/03/2003 in UDINE (UD), con atto trascritto presso il Comune di UDINE (UD) al numero 16, parte 1, anno 2003;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (l'01/09/2008), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , Parte_1 Parte_3 il cui matrimonio è stato celebrato in data 01/03/2003, in UDINE (UD), con atto trascritto presso il comune di UDINE (UD) al n. 16, Parte 1, anno 2003, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Dispone che la figlia rimanga affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vedere la figlia senza alcun limite, previa telefonata, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extra della minore.
3) Dispone che il sig. versi, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , Pt_1 Per_1
l'importo di € 280,00, che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora il cui Parte_3
IBAN la stessa gli comunicherà.
4) Le spese di natura straordinaria, individuate secondo il Protocollo d'Intesa, Tribunale di
Udine-Sezione famiglia e Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia, sezione
Territoriale di Udine, protocollato al n. 3477/2015 del 28.08.2015, allegato al ricorso e il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le somme a tal titolo dovute saranno versate, di volta in volta, al genitore che ha effettuato l'esborso, previa esibizione della documentazione relativa alla spesa, ferma l'alternanza e la compensazione tra le spese straordinarie sostenute da ciascun genitore.
5) Dà atto che l'assegno Universale Unico sarà richiesto dalla signora , Parte_3 con l'impegno del signor a consegnare la documentazione necessaria ai fini della Pt_1 richiesta e le spese straordinarie deducibili/detraibili dalle imposte sul reddito saranno dedotte/detratte dal genitore che di volta in volta ne ha sostenuto il costo.
6) Dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare alcuna reciproca pretesa di natura economica cui espressamente rinunciano.
2 7) Dà atto che le parti dichiarano di aver regolato i rapporti economici pendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 16, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 11/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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