Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8578 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03711/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3711 del 2023, proposto da Coloplast S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Vitale, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di ZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Diasorin S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese – Pcm, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise -Pcm, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di TR, Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto della Provincia Autonoma di ZA - Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12/12/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per glia anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”);
- della nota pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma denominata “Importante avviso a tutte le ditte che hanno fornito dispositivi medici all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, richiamata nella Delibera di Ripiano, pubblicata sul sito istituzionale il 14 novembre 2022;
- per quanto occorrer possa, della mail inviata dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige prot. prov.le 0545641del 14 agosto 2019 e la documentazione allegata nonché della mail del 16 giugno 2019 dell’Ufficio provinciale competente, entrambe richiamate nella Delibera di Ripiano e dal contenuto non noto;
- del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di ZA n. 545/2023 del 13 gennaio 2023, recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini”, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e adeguando il nuovo termine per la corresponsione degli importi dovuti dalle aziende al 30 aprile 2023, conferma la Delibera di Ripiano;
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TR e ZA sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”);
la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;
per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 ottenuta dalla Ricorrente all’esito dell’accesso agli atti avanzato nei confronti della Regione Sardegna;
- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e relativi allegati, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di ZA, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa IE GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti statali e regionali, meglio indicati in epigrafe, in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ivi compresi i provvedimenti della Provincia Autonoma di ZA diretto specificamente a dare attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli stessi anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
Considerato che parte ricorrente:
- in data 10 marzo 2026 la Provincia Autonoma di ZA ha depositato nel fascicolo del giudizio il decreto n. 16932/2025 del 9 ottobre 2025, avente ad oggetto “ Payback dispositivi medici 2015-2018 -Ditte fornitrici che hanno pagato l'importo del payback in misura ridotta (25%) ”, con cui ha accertato l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente nei termini previsti dall’art. 7, decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95;
- in data 10 aprile 2026 ha depositato un atto a mezzo del quale, vista l’adesione al meccanismo introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95, in ragione del pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Rilevato che:
- in base alla richiamata previsione normativa di cui all’art. 7, comma, 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di TR e di ZA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TR e di ZA accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015”;
- dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
Ritenuto che, nel caso di specie, a fronte di quanto dedotto e prodotto dalle parti, con particolare riferimento a quanto accertato dalla Provincia Autonoma di ZA in ordine al versamento della somma decurtata da parte della ricorrente, debba ritenersi effettivamente integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resti che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AT, Presidente FF
IE GI, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IE GI | LA AT |
IL SEGRETARIO