Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Torino, Questura di Torino, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Prefetto di Torino -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-/D Area I ter, notificato il 29.1.2021, che vieta al signor -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione;
- del decreto del Questore di Torino, allo stato non conosciuto, di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia del signor -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/8/2021:
- del decreto del Questore di Torino -OMISSIS-Cat. N. -OMISSIS-. 2021 di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia del signor -OMISSIS-, notificato in data 3.6.2021;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa SS FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino del 20.1.2021, con cui veniva vietato al ricorrente medesimo la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione, nonché il successivo decreto del Questore di Torino di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Espone in fatto di essere titolare di licenza di porto di fucile da quando aveva 16 anni e che il sequestro delle armi in sua dotazione da parte dei Carabinieri era derivato da una querela per minacce sporta dal sig. -OMISSIS- nei confronti del padre del ricorrente, di sua moglie ( e propria madre), sig.ra -OMISSIS-, e di sua figlia (e propria sorella) a causa di un presunto alterco intervenuto tra queste ultime e il predetto sig. -OMISSIS- per questioni inerenti la manutenzione di una strada per l’accesso ad una proprietà della sig.ra -OMISSIS-.
Avversi i predetti provvedimenti ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge in relazione agli artt. 39 R.D. 18.6.1931, n. 773, 3 l. 7.8.1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni sarebbe illegittimo in quanto la querela presentata dal sig. -OMISSIS- non avrebbe interessato il ricorrente, ma solo i suoi familiari. Il ricorrente, invero, sarebbe del tutto estraneo alla vicenda e, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica presso l'abitazione dei genitori, sarebbe di fatto domiciliato nel diverso comune di -OMISSIS-. Non vi sarebbe, peraltro, alcuna situazione di “persistente ed annosa conflittualità” in corso tra il querelante e la famiglia del ricorrente, e il ricorrente medesimo conoscerebbe solo di vista il querelante.
Secondo il ricorrente, inoltre, non avrebbe potuto fondare il provvedimento di divieto neanche la ritenuta omessa custodia delle armi, in quanto le stesse erano conservate, unitamente a quelle del padre, in un armadio della abitazione di quest’ultimo, le cui chiavi erano collocate al di sopra dello stesso, debitamente occultate da alcuni scatoloni e, quindi, non visibili. Pertanto, assume parte ricorrente, che il luogo di collocazione della chiave sarebbe stato sostanzialmente equivalente a qualsiasi altro all'interno della casa. Né tra i famigliari del ricorrente vi sarebbero stati soggetti tra quelli indicati nell'art. 20-bis l. n. 110/1975 (persone di minore età, incapaci di agire, anche parzialmente, o tossicodipendenti) per cui la disponibilità delle armi avrebbe costituito un pericolo.
II. Illegittimità derivata del provvedimento del questore di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia
Il provvedimento, non conosciuto dal ricorrente, con cui il Questore avrebbe negato il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso di caccia al ricorrente medesimo sarebbe fondato sul solo provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e, pertanto, sarebbe affetto da illegittimità derivata.
2. Si è costituita la resistente amministrazione che ha controdedotto alle censure di parte ricorrente e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 3.08.2021 il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, nelle more notificatogli in data 23.6.2021, censurandone l’illegittimità derivata in relazione al presupposto decreto del Prefetto di -OMISSIS- del 20.10.2021 di divieto di detenzione di armi e munizioni.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
2. Il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni del Prefetto di Torino del 20.1.2021 e il successivo decreto del Questore di revoca del porto di fucile ad uso caccia siano stati assunto dall’amministrazione in difetto di istruttoria e senza che fossero stati accertati elementi o condotte che avessero potuto giustificare il giudizio di non affidabilità in capo al ricorrente. Invero, secondo parte ricorrente, dirimente sarebbe stata la circostanza che la querela sporta dal sig. -OMISSIS- non avrebbe avuto come destinatario il ricorrente medesimo ma solo i suoi familiari. Non vi sarebbe stata, peraltro, né la ritenuta conflittualità annosa e persistente della propria famiglia con il querelante né la ritenuta omessa diligente custodia delle armi nell’armadio sito nell’appartamento del padre.
Tali censure non possono essere valutate positivamente.
3. In via preliminare occorre evidenziare che la giurisprudenza afferma che “ non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta". A tal fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale”. (T.A.R. Aosta sez. I, 22.04.2025, n. 11)
La deroga al divieto di carattere generale di detenere armi e munizioni trova, dunque, il suo limite nella presenza di rischi, anche solo potenziali, derivanti da vicende e situazioni, anche personali, la cui esistenza va valutata in maniera oggettiva, senza che possa avere rilevanza l’atteggiamento soggettivo del destinatario del provvedimento di divieto.
Nel caso di specie, è vero che il ricorrente non è stato menzionato nella querela del sig. -OMISSIS-, ma l’Amministrazione non si è limitata solo a quanto denunciato in tale documento: ha altresì valutato la complessiva fattispecie anche alla luce della documentazione di PG pervenuta al riguardo, che ha fatto emergere un comportamento del ricorrente non adeguato rispetto agli obblighi derivanti dal possesso e l’utilizzo di armi e munizioni e che ha condotto l’amministrazione medesima ad assumere i provvedimenti impugnati.
Dalla annotazione di PG inerente le operazioni di perquisizione e sequestro delle armi e delle munizioni al padre del ricorrente e al ricorrente medesimo, invero, viene evidenziato, innanzitutto, che già in data 7.09.2020 i Carabinieri si erano recati presso la residenza del sig. -OMISSIS- (querelante) per alterchi verificatisi con la sig. -OMISSIS-. Di talché appare fatto incontestabile la annosa conflittualità della famiglia del ricorrente con il querelante.
In secondo luogo, nella predetta annotazione viene documentato che “ il -OMISSIS- riferiva provenire da un vicino magazzino di proprietà sito in -OMISSIS-, distante circa 500 metri dall’abitazione di residenza e detenzione delle armi. Per questo motivo, ritenendo che presso quel magazzino potessero essere rinvenute armi, stante le circostanze descritte, la giornata di silenzio venatorio e la direzione di provenienza dell’uomo, si decideva di effettuare una perquisizione ex art. 41 del T.U.L.P.S. alla ricerca di armi, parti di esse, munizioni e/o polvere da sparo, di concerto con il PM dott. -OMISSIS- della Procura della Repubblica di -OMISSIS- che veniva contattato alle ore 17.32. Nel frattempo veniva chiesto rinforzo, giungendo di lì a poco personale della stazione Carabinieri Forestali di -OMISSIS-… Fatte salve le garanzie di legge si procedeva alla perquisizione …con esito positivo avendo rinvenuto munizionamento per 172 tra proiettili e cartucce oltre ad un caricatore contenente 3 proiettili (già compitati nel numero) di calibro diverso di quello delle armi detenute sia da padre che dal figlio…Si procedeva quindi al sequestro di tutte le armi denunciate dai -OMISSIS- e delle munizioni illegalmente detenute nel magazzino della fraz. -OMISSIS-, della cui paternità si è assunta il -OMISSIS-. […] Prima che terminassero le operazioni di perquisizione giungevano in loco la signora -OMISSIS- che all’indirizzo degli operanti si dimostrava sprezzante urlando a più riprese fasi offensive, augurando loro il male e mimando, chinandosi in avanti, il gesto di abbassarsi i pantaloni urlando di cercare anche lì ”.
Dalle risultanze documentali appare evidente che l’habitat familiare del ricorrente è caratterizzato da un clima di aggressività e scarsa considerazione delle regole di civile convivenza e relazione (donde l’aggressione verbale alle forze dell’ordine che collima con le condotte relazionate nella Annotazione di PG del 7.09.2020 della sig.ra -OMISSIS- nei confronti del querelante e rende plausibile quanto dichiarato dal querelante stesso in merito alle minacce rivolte dal padre del ricorrente nei suoi confronti) nonché la detenzione illegale di munizioni da parte del ricorrente medesimo, il quale, come riportato nel verbale di sequestro, pur avvertito di tale facoltà non ha voluto consegnare spontaneamente il materiale ricercato. Non va sottaciuto, peraltro, che due fucili sono stati rinvenuti nell’auto del ricorrente, che ne ha giustificato la presenza con l’asserita necessità di taratura presso l’armeria.
Il ricorrente, tra l’altro, ha pacificamente ammesso di essere domiciliato in -OMISSIS-, ma di avere ancora la residenza nell'abitazione familiare di -OMISSIS-, dove deteneva i propri fucili unitamente a quelli di proprietà del padre. La contiguità, pertanto, delle rispettive armi e la detenzione illegale, da parte del ricorrente, di ulteriori munizioni nel capanno posto a 500 metri dall’abitazione dei propri familiari, unitamente alla scarsa collaborazione del ricorrente medesimo con le forze dell’ordine in occasione della perquisizione nel predetto capanno, non sono elementi che possono essere tralasciati dall’amministrazione nella verifica delle eventuali ricadute del clima di conflitto accertato ed esistente tra i familiari del ricorrente con il vicino, ai fini del giudizio di affidabilità del ricorrente medesimo all’uso delle armi.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, a seguito della concreta valutazione della fattispecie e dall’esame di tutte le evidenze di cui alla documentazione in suo possesso ha ritenuto di emanare il provvedimento impugnato, tenuto conto che “ il detentore delle armi deve aver una condotta irreprensibile e immune da mende, anche remote, e comportamenti con adeguato autocontrollo in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati “ , che “ la contiguità che si crea in ambito famigliare o di vicinato è spesso causa i conflitti che non si sopiscono ma tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo, da cui la non opportunità di lasciare ai protagonisti di tali conflitti la disponibilità di armi da sparo, ancorché l’uso improprio di esse non si sia già verificato ” e tenuto conto, altresì, delle specifiche violazioni in tema di armi del ricorrente medesimo.
Peraltro, il ricorrente ha dimostrato di non aver adottato adeguate cautele nella custodia dei fucili in suo possesso, in quanto, a seguito dell’accesso dei Carabinieri in casa del proprio padre, è emerso che gli stessi erano detenuti unitamente a quelli del padre e che la chiave dell’armadio in cui i fucili erano custoditi, con serratura normale, era conservata sopra l’armadio medesimo; non era stata, dunque, predisposta una misura rafforzata per evitare che altri soggetti venissero in possesso delle armi ivi contenute.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che " non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi. Anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che incorra in un "abuso il titolare della licenza di porto d'armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l'asportazione della stessa arma; va infatti rispettato il principio per il quale il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri ” ( T.A.R. AP, sez. V, 26.09.2024, n.5105)
Correttamente, dunque, l'Amministrazione ha valorizzato anche tale circostanza, ai fini del giudizio circa l’affidabilità del soggetto detentore delle armi, e ha valutato la condotta imprudente a tal riguardo tenuta dal ricorrente donde inferirne un ulteriore elemento ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di divieto di detenzione e di revoca del proto d’armi per le stesse.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese ed onorari di lite in favore della parte resistente nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE LL Di AP, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
SS FU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS FU | IE LL Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.