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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi re- Parte_1 CodiceFiscale_1 sidente in via Odoardo della Torre n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bassoi del Foro di Livorno presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n. 17 è elettivamente domiciliata attrice contro
(già ) con sede legale in Milano, Via A. Controparte_1 CP_2 Scarsellini n. 14, C.F. e Partita IVA – (Società soggetta a direzione e coordi- P.IVA_1 namento di – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Controparte_3 con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (G.U. n. 186 del 10/08/89) – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081) in persona del procuratore Dr. , munito dei necessari poteri giusta CP_4 procura rilasciata dal procuratore Avv. Maria Elisa Cesari di , a sua Controparte_5 volta procuratore di , in forza di procura notarile rilasciata in Controparte_1 data 13 aprile 2022 n. 27000/1467 di repertorio Dr. Persona_1 Notaio in Milano (registrata presso la Direzione Provinciale Milano II data 20/04/2022 al n. 40904, serie IT), rappresentata ed assistita dagli Avvocati Massimo Mattiello e Patrizia Di Pentima del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto n. 46, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Cerri del Foro di Pisa convenuta e nei confronti di
(C.F. ) nata il [...] in [...] Controparte_6 C.F._2 (Georgia) residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ro-
1 berto Bonardi del Foro di Verona presso il cui studio sito in Verona (VR), Via Terre n. 6 è elettivamente domiciliata terza chiamata
Oggetto: assicurazione sulla vita
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 17 luglio 2025.
Per parte attrice : Parte_1
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis,
- in via principale di merito, previa verifica e declaratoria della qualità di erede legittima della sig.ra del fu sig. , accertare dovuta alla attrice, per le causali Parte_1 Persona_2 di cui in premessa, da parte della CO in persona del legale rap- Controparte_1 presentante pro tempore, la somma di € 50.000,00= (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) quale quota parte al 50% del premio della polizza vita n. 5951545, certificato n. CP_2 000716008394 con decorrenza al 12.03.2009 stipulata dal sig. per € Parte_2 100.000,00= e conseguentemente, condannare la convenuta alla corresponsione all'attrice della somma di € 50.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della esigibilità della somma (morte del de cuius avvenuta in data 20.09.2018) e rivalu- tazione monetaria.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta la richiesta di manleva formulata dalla CO, condannare la terza chiamata sig.ra al pagamento Controparte_6 all'attrice della somma di € 50.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della esigibilità della somma (morte del de cuius avvenuta in data 20.09.2018) e rivalutazione monetaria, quale quota parte al 50% del premio della polizza vita
n. 5951545, certificato n. 000716008394 con decorrenza al 12.03.2009 stipulata dal sig. CP_2
per € 100.000,00=. Parte_2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre forfait e oneri di legge”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Ogni eccezione, deduzione, diversa e contraria istanza disattesa e reiecta, Vo-glia il Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertato che la liquidazione della polizza deve essere devoluta iure proprio e non iure successio- nis a favore del beneficiario designato, non essendo intervenuta alcuna revoca espressa alla desi- gnazione contrattuale, in persona dell'unico erede testamentario;
- confermare la corretta liquidazione della polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n. 000716009394) denominata proposta-certificato “ effettuata da Parte_3
“ (ora “ ) a favore della signora qua- CP_2 Controparte_1 Controparte_6 le unica erede testamentaria del defunto signor , per l'effetto, respinge-re, Parte_2 in ogni caso, tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondate le pretese dell'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n. 000716009394) denominata proposta-certificato “UNIGARANTITO di cui è causa, e Parte_3 per l'effetto ritenere obbligata la convenuta società “ (già “ Controparte_1 CP_7
[..
[...] [
) a pagare all'attrice la somma di euro 50.738,33 liquidata pro-quota per
[...] Parte_1 la predetta polizza vita n. 5951545; rilevato che la somma liquidata a favore del terzo chiamato, si- gnora pro-quota in ragione del 50% risulta indebita per assenza di causa sol- Controparte_6 vendi nei Suoi confronti;
per l'effetto, condannare conseguentemente il terzo chia-mato signora alla restituzione di quanto indebitamente percepito pro-quota a titolo di liqui- Controparte_6 dazione della polizza di cui è causa, quale unica erede testamentaria del defunto sig.
[...]
, oltre gli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla do- Persona_3 manda al saldo, a favore della convenuta società “ e segnatamente con- Controparte_1 dannare il terzo chiamato signora a restituire alla “ Controparte_6 Controparte_1
l'importo di euro 50.738,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pre-
[...] sente domanda al soddisfo, o la maggior o minor somma accertata in corso di causa;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE GRADATA:
- condannare conseguentemente il terzo chiamato signora a manlevare la con- Controparte_6 venuta “ dalla richiesta di condanna formulata nei Suoi confronti Controparte_1 dall'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della predetta polizza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sentenza esecutiva come per legge”.
Per parte terza chiamata : Controparte_6
Tutto ciò premesso, la signora ut supra rappresentata e difesa, contrariis reiectis: CP_6 1) In via pregiudiziale:
- previo accertamento della duplicazione della domanda avanti diverso Tribunale dichiarare l'improcedibilità delle domande di parte attrice per abuso del processo;
- in via subordinata, previo accertamento della pregiudizialità del pendente procedimento n. 916/2020 R.G. avanti al Tribunale di La ZI – Dott.ssa Gherardi, disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della sua definizione;
2) In via principale e nel merito:
- rigettare in toto le domande dell'attrice sig.ra in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto per le ragioni esposte in parte narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, rigettare la domanda di condanna alla restituzione della liquidazione pro quota e/o della manleva avanzata dalla convenuta . Controparte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, sentenza esecutiva come per legge e distra- zione a favore dello scrivente patrocinatore ex art. 93 c.p.c. 3) In via istruttoria: Con riserva di dedurre e produrre in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“in via principale di merito, previa verifica e declaratoria della qualità di erede legittima della sig.ra del fu sig. , accertare dovuta alla Parte_1 Parte_2 attrice, per le causali di cui in premessa, da parte della CO Controparte_8
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 50.000,00= (o
[...] quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) quale quota parte al 50% del pre- mio della polizza vita n. 5951545, certificato n. 000716008394 con decorrenza al CP_2
12.03.2009 stipulata dal sig. per € 100.000,00= e, conseguente- Parte_2 mente, condannare la convenuta alla corresponsione all'attrice della somma di €
50.000,00=, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della esigibilità della somma (morte del de cuius avvenuta in data 20.09.2018) e riva- lutazione monetaria”.
A fondamento della domanda la parte attrice allegava in punto di fatto quanto segue: - di essere la figlia naturale del sig. , deceduto in data Parte_2
20.9.2018 in Sarzana (SP); - che in data 5.10.2018 dinanzi al Notaio Dott. Persona_4
[...
di Sarzana, la sig.ra (persona sconosciuta all'attrice) aveva Controparte_6 proposto istanza di pubblicazione e deposito di un testamento olografo datato 18.9.2018 as- seritamente redatto e sottoscritto dal de cuius; - che in data 10.10.2018 il predetto Notaio provvedeva a registrare al Rep. n. 16.816, racc. 11.690 il verbale di deposito e pubblicazio- ne;
- che sulla base di tale testamento la sig.ra riusciva ad incassare l'intero pre- CP_6 mio della polizza vita n. 5951545, certificato n. 000716008394 con decorrenza al CP_2
12.03.2009 stipulata dal sig. per € 100.000,00; - che la Compa- Parte_2 gnia , in risposta ad una richiesta di pagamento del legale dell'attrice datata CP_2
24.8.2021, confermava con missiva del 17.9.2021 di aver già provveduto alla liquidazione della predetta polizza corrispondendo alla sig.ra l'intero premio;
- che la Compa- CP_6 gnia , pagando l'intero premio di polizza alla sola sig.ra sarebbe risultata CP_2 CP_6 inadempiente al contratto di polizza nel quale il contraente sig. Parte_2 aveva designato quali beneficiari in caso di morte “GLI EREDI LEGITTIMI E TESTA-
MENTARI DELL'ASSICURATO”; - che con la formula sopra indicata (formula accettata dalla CO assicurativa) il contraente avrebbe chiaramente esplicitato alla CO
l'esistenza sia di eredi legittimi che di eredi testamentari con l'intenzione di far beneficiare della polizza sia gli eredi legittimi che gli eredi testamentari atteso che la formula de qua non solo sarebbe risultata differente da quella normalmente utilizzata nelle polizze vita per la designazione dei beneficiari (ove veniva utilizzato il lemma disgiuntivo “o”) e da altre polizze vita stipulate dal medesimo contraente;
- che la CO avrebbe dovuto CP_2
4 sincerarsi della esistenza di eredi legittimi “trattenendo la quota di questi ultimi onde soddi- sfare le di loro legittime pretese”.
In punto di diritto, l'attrice affermava il suo diritto, quale figlia naturare del contraente de- funto della polizza vita, alla corresponsione in suo favore del 50% del premio di polizza
(ergo, dell'importo di € 50.000,00) per esser titolare di un diritto proprio, derivante dal con- tratto, alla prestazione assicurativa.
Ad avviso della , le ragioni offerte dalla CO nella missiva del Parte_2
17.3.2022 a giustificazione della scelta di pagare l'intera somma alla (vale a CP_6 dire, la “priorità” di successione degli eredi testamentari rispetto agli eredi legittimi) sareb- be del tutto infondata.
Si costituiva tempestivamente la CO Assicurativa Controparte_1
Contr (di seguito, per brevità, anche solo ” o o “la compagnia assicurativa”) CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
1. differire ex art. 269 c.p.c. la data della prima udienza fissata per il giorno 22 dicembre
2022, per consentire la chiamata in causa del terzo signora:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
(SP), Via Aurelia n. 205, (C.F. ), CodiceFiscale_3
e concedere congruo termine per la notifica dell'atto di citazione al terzo, nel rispetto del termine a comparire ex art. 163 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa della presente com- parsa costitutiva;
2. accertato che parte attrice non ha proceduto ad attivare la necessaria media-zione ob- bligatoria ex D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità delle odierne domande giudiziali o, in via subordinata, assegnare a parte attrice termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione o, se già iniziata, disporre l'integrazione del contradditorio anche nei confronti della prefata terzo chiamato;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertato che la liquidazione della polizza deve essere devoluta iure proprio e non iure successionis a favore del beneficiario designato, non essendo inter-venuta alcuna revoca espressa alla designazione contrattuale, in persona dell'unico erede testamentario;
5 - confermare la corretta liquidazione della polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n.
000716009394) denominata proposta-certificato “ effettua- Parte_3 ta da “ (ora “ ) a favore della signora CP_2 Controparte_1 [...]
quale unica erede testamentaria del defunto signor , CP_6 Parte_2 per l'effetto, respinge-re, in ogni caso, tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondate le pretese dell'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della polizza vita n. 5951545
(proposta-certificato n. 000716009394) denominata proposta-certificato “
[...]
di cui è causa, e per l'effetto ritenere obbligata la convenuta società Parte_4
“ (già “ ) a pagare all'attrice la Controparte_1 CP_2 Parte_1 somma di euro 50.738,33 liquidata pro-quota per la predetta polizza vita n. 5951545; rile- vato che la somma liquidata a favore del terzo chiamato, signora pro- Controparte_6 quota in ragione del 50% risulta indebita per assenza di causa solvendi nei Suoi confronti;
per l'effetto, condannare conseguentemente il terzo chia-mato signora Controparte_6 alla restituzione di quanto indebitamente percepito pro-quota a titolo di liquidazione della polizza di cui è causa, quale unica erede testamentaria del defunto sig. Parte_2
, oltre gli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla
[...] domanda al saldo, a favore della convenuta società “ e segna- Controparte_1 tamente condannare il terzo chiamato signora a restituire alla società Controparte_6
“ l'importo di euro 50.738,33 oltre interessi e rivalutazione mo- Controparte_1 netaria dalla data della presente domanda al soddisfo, o la maggior o minor somma accer- tata in corso di causa;
- in via subordinata gradata condannare conseguentemente il terzo chiamato signora
[...]
a manlevare la stessa convenuta “ dalla ri- Controparte_9 Controparte_1 chiesta di condanna formulata nei Suoi confronti dall'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della predetta polizza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sentenza esecutiva come per leg- ge”.
6 A tal fine la convenuta, previa richiesta di chiamata in causa della sig.ra CP_10 quale unica erede testamentaria del defunto
[...] Parte_2 ed a cui era stata integralmente liquidata la polizza vita n. 5951545 (proposta- certificato n.
000716008394) denominata e previa formulazione nei con- Parte_3 fronti della terza chiamata in via subordinata e riconvenzionale di domanda di restituzione di quanto da quest'ultima indebitamente percepito per la quota del 50%, eccepiva quanto segue: i) il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs.
28/2010 con conseguente improcedibilità del giudizio;
ii) la correttezza della procedura di liquidazione adottata dalla la quale, acquisita la documentazione necessaria alla li- CP_2 quidazione, aveva liquidato in favore della sig.ra unica erede Controparte_6 testamentaria del contraente assicurato il complessivo importo netto di € 101.476,67 “giusto atto di liquidazione e quietanza del sinistro del 22/01/2019 (doc. n. 011), pagamento ese- guito tramite bonifico eseguito in data 22/01/2019”.
In particolare, nella ricostruzione fattuale dalla genesi contrattuale sino alla procedura di li- quidazione adottata, la convenuta ha precisato quanto segue.
In data 12 marzo 2009 il defunto sottoscriveva con la Parte_2 la citata proposta-certificato (che assumeva il numero di polizza 5951545 CP_2 come da lettera di conferma del 22 marzo 2009) previo versamento del premio unico di €
100.000,00. In data 12 marzo 2009 il contraente assicurato designava contrat- Parte_2 tualmente in caso di morte “gli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato”.
Non essendo da tale data pervenuta alcuna comunicazione di modifica da parte del con- traente assicurato circa la disposizione contrattuale di designazione dei beneficiari e risul- tando alla data del di lui decesso (20.9.2018) erede testamentaria (in virtù di testamento olografo datato 18.9.2018, pubblicato con verbale del 5.10.2018) la sig.ra CP_10
la CO , ricevuta la richiesta di liquidazione formulata dalla cita-
[...] CP_2 ta erede testamentaria in data 19.8.2018, provvedeva ad aprire il sinistro sulla polizza n.
5951545 chiedendo, peraltro, in data 14.11.2018 al legale della Controparte_6
(Avv. Nicole Rizzoli) “l'ulteriore documentazione necessaria per completare l'iter istrutto- rio ai fini della richiesta liquidazione”.
Solo a distanza di quasi tre anni dal decesso dell'assicurato, la CO convenuta rice- veva formale richiesta di liquidazione dalla presunta erede legittima Parte_5
[..
[...] [
a mezzo di missiva a mezzo legale del 24 agosto 2021. A tale missiva avrebbe fatto
[...] seguito il riscontro della CO in data 21 ottobre 2021 oltre alla comunicazione della del 9 novembre 2021 e successivo riscontro da parte della CO in data Parte_2
16 novembre 2021.
In punto di diritto, la CO convenuta, dopo aver preliminarmente precisato che il diritto alla riscossione della somma assicurata si trasferisce al terzo iure proprio e non iure successionis (“nel senso che tale diritto si trasferisce al beneficiario designato contrattual- mente o, per diversa designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato indi- pendentemente dalla circostanza che gli stessi siano chiamati alla successione o accettino o rinuncino all'eredità, rilevando – nel caso specifico – il ricorso per relationem alle norme successorie quale criterio per l'individuazione dei relativi beneficiari”) e dopo aver dato at- to che nel caso di specie il beneficiario della polizza vita risultava unicamente l'erede te- stamentario attesa l'inesistenza di eredi legittimi in presenza di testamento (“... in forza del disposto dell'art. 457 c.c. “l'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”), ha eccepito che non avendo la (legittimaria pretermessa) impugnato il testa- Parte_2 mento olografo del 18.9.2018 relitto dal padre (che sarebbe risultato valido ed efficace) la stessa non potrebbe considerarsi erede legittimo (arg. da Cass. 23 febbraio 1993 n. 2215).
Ad avviso della compagnia convenuta, nella successione a causa di morte del sig.
[...]
non vi sarebbero stati eredi legittimi ma esclusivamente un erede Parte_2 testamentario universale (la sig.ra . CP_6
La corrispondente sua nomina nel testamento avrebbe integrato una valida designazione (in- ter vivos) “se non altro implicita, di beneficiario diverso “dagli eredi legittimi” indicati nella polizza vita, ai sensi dell'art. 1920, 2° comma, c.c.”.
La convenuta ha offerto, poi, una interpretazione del dato testuale di cui alla designazione effettuata dal de cuius in polizza: il aveva voluto indicare come beneficiari gli Parte_2 eredi legittimi solo in assenza degli eredi testamentari mentre laddove lo stesso avesse volu- to designare quali beneficiari sia gli eredi legittimi che gli eredi testamentari avrebbe adot- tato una formula “molto più lineare” indicando la ripartizione in parti uguali tra i citati eredi
(indicazione risultante assente nel contratto assicurativo).
8 La compagnia assicurativa ha, poi, contestato la richiesta attorea di liquidazione della riva- lutazione monetaria e degli interessi maturati sul premio assicurativo “in quanto non già da reputarsi quale “debito di valore” bensì quale, invece, “debito di valuta”” ed ha eccepito che, nel denegato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi legali, la decorrenza degli stessi sarebbe da far decorrere dalla proposizione del presente giudizio.
Infine, la nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della Controparte_1 domanda attorea (e, quindi, in caso di ritenuto obbligo della convenuta a corrispondere all'attrice la liquidazione pro-quota della polizza per € 50.738,33) ha osservato come la li- quidazione pro-quota del 50% della polizza vita di cui si discute non sarebbe stata dovuta in favore della terza chiamata per assenza di causa solvendi e, per- Controparte_6 tanto, ravvisati i presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., avrebbe CP_1 diritto alla ripetizione della somma corrisposta alla terza chiamata con conseguente richiesta di condanna della terza chiamata alla restituzione di quanto dalla stessa indebitamente per- cepito pro-quota a titolo di liquidazione della polizza per cui è causa.
Il precedente Giudicante assegnatario del fascicolo (Dott.ssa ), con decre- Persona_5 to ex art. 269 c.p.c. del 7 ottobre 2022, preso atto della richiesta chiamata in causa tempe- stivamente formulata dalla convenuta, fissava la nuova udienza del 23 marzo 2023 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. disponendone la trattazione scritta ed assegnando termi- ne alle parti fino a 5 giorni prima per il deposito delle note sostitutive d'udienza.
In data 17 marzo 2023 si costituiva (tardivamente) con “comparsa di costituzione e risposta
e contestuali note di trattazione scritta” la terza chiamata Controparte_6 contestando le domande formulate in citazione, opponendosi alla richiesta di manleva for- mulata dalla convenuta e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1) In via pregiudiziale:
- previo accertamento della duplicazione della domanda avanti diverso Tribunale dichiara- re l'improcedibilità delle domande di parte attrice per abuso del processo;
- in via subordinata, previo accertamento della pregiudizialità del pendente procedimento
n. 916/2020 R.G. avanti al Tribunale di La ZI – Dott.ssa Gherardi, disporre la sospen- sione del presente procedimento in attesa della sua definizione;
2) In via principale e nel merito:
9 - rigettare in toto le domande dell'attrice sig.ra in quanto infondate in Parte_1 fatto ed in diritto per le ragioni esposte in parte narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, rigettare la domanda di condanna alla restituzione della liquidazione pro quota e/o della manleva avanzata dalla convenuta . Controparte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, sentenza esecutiva come per legge e distrazione a favore dello scrivente patrocinatore ex art. 93 c.p.c.”
A tal fine, la terza chiamata allegava ed eccepiva: i) la pendenza di procedimento giudiziale
(R.G. 916/2020) dinanzi al Tribunale di La ZI promosso dall'attrice nei suoi confronti ed avente ad oggetto “la richiesta di declaratoria della qualità di erede legittimo della sig.ra e l'asserita violazione della quota di legittima con la conseguente richiesta Parte_2 di reintegrazione della quota di legittima sino a ½ o maggiore o minore risultante ex lege; la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo del de cuius
[...]
redatto a favore della sig.ra ; ii) la conseguente “coincidenza di Persona_3 CP_6 oggetto della domanda” e la “duplicazione/continenza” delle domande attoree in relazione alle più ampie domande della articolate nel suindicato procedimento penden- Parte_2 te dinanzi al Tribunale di La ZI;
iii) la necessità di sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di La ZI avuto riguardo alle ragioni di connessione tra i due giudizi ed al fine di evitare rischi di possibili contrasti di giudicato;
iv) l'abuso del processo da parte dell'attrice per violazione del diritto al frazionamento del credito con conseguente improcedibilità della domanda (Cass. Sez. II, Ord. 24/05/2021, n. 14143); v) nel merito, il diritto della Pt_6
a percepire integralmente il premio di polizza quale unica beneficiaria iure proprio.
[...]
Ad avviso della terza chiamata, essendosi aperta nel caso di specie una successione testa- mentaria (nell'ambito della quale la stessa veniva nominata erede universale) non si porreb- be in alcun modo la contemporanea esistenza di eredi legittimi. A ciò aggiungeva che l'attribuzione ad una compagnia assicurativa dell'onere di controllare “se esistano anche eredi legittimari con diritto ad una quota di riserva dell'asse ereditario dell'assicurato de- ceduto significherebbe accollare un obbligo oltremodo gravoso ed irragionevole nell'ottica contrattuale”.
10 All'udienza del 23 marzo 2022 il Giudice assegnatario (Dott.ssa ), lette le note de- Per_5 positate dalle parti, dopo aver considerato la “costituzione della parte terza chiamata in da- ta 17.3.2023 e la richiesta, ivi formulata, di sospensione del presente procedimento in atte- sa della definizione del procedimento n. 916/2020 R.G. pendente inter partes avanti al Tri- bunale di La ZI, previo accertamento del carattere pregiudiziale delle domande formu- late dalla signora nell'ambito di quest'ultimo rispetto a quelle di cui si tratta in Parte_2 questa sede” e dopo aver rilevato la mancata presa di posizione da parte dell'attrice Pt_7
Contr
e dalla convenuta sulla suddetta richiesta (avendo le predette parti depositate
[...] note di trattazione scritta anteriormente alla costituzione della terza chiamata), ritenuta l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ad altra data “per garantire
l'integrità del contraddittorio anche con riguardo alla suddetta questione”, rinviava la cau- sa all'udienza dell'8 giugno 2023.
All'udienza dell'8 giugno 2023 il precedente G.I. assegnatario del fascicolo, ritenuta la non sussistenza del rapporto di pregiudizialità “tra l'odierno giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di La ZI (R.G. n. 916/2020) volto all'accertamento della validità o meno del testamento olografo del sig. ”, rigettava l'istanza di sospensio- Parte_2 ne ed assegnava alle parti i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 23 novembre 2023.
All'udienza del 23 novembre 2023 - divenuto medio tempore assegnatario lo scrivente
Giudicante in virtù di variazione tabellare avente efficacia esecutiva a decorrere dal 12 giu- gno 2023 - in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del
12 dicembre 2024 (rinviata d'ufficio al 17 luglio 2025).
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 17 luglio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La domanda principale dell'attrice merita di essere accolta così come parimenti merita di essere accolta la domanda riconvenzionale trasversale – volta alla restituzione dell'indebita
11 liquidazione della quota del 50% dell'indennità di cui alla polizza vita per cui è causa – formulata da parte convenuta nei confronti della terza Controparte_1 chiamata sulla scorta della seguente motivazione.
1.1. In via preliminare devono rigettarsi le eccezioni “pregiudiziali” sollevate dalla terza chiamata (soggetto risultante istituito erede universale dal de- Controparte_6 funto , padre dell'attrice ) volte Parte_2 Parte_1 in ipotesi ad ottenere una pronuncia di improcedibilità della domanda attorea per asserita esistenza dell'abuso del processo e ad ottenere, previo accertamento della pregiudizialità necessaria tra il presente procedimento e quello (a suo tempo) pendente dinanzi al Tribuna- le di La ZI (R.G. 916/2020), la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento suindicato.
Orbene, quanto alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. – richiesta non abbandonata neanche in sede di precisazione delle conclusioni – va dato atto che nelle more del presente giudizio, come documentato dal legale di parte attrice, il Tribunale di La ZI si è pro- nunciato nel giudizio recante R.G. 916/2020 (svoltosi tra l'odierna attrice e l'odierna terza chiamata ed avente ad oggetto l'impugnazione del testamento pubblicato in data 5.10.2018 dal Notaio Dott. e la riduzione, per lesione di legittima, delle donazioni Controparte_11 disposte in vita dal padre dell'attrice nei confronti della terza chiamata) con sentenza n.
683/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024.
Con tale pronuncia (passata in giudicato in data 5 aprile 2025, giusta certificazione del
Funzionario Giudicato Giudiziario versata in atti dall'attrice unitamente al foglio di PC de- positato in data 15 luglio 2025) il Tribunale di La ZI, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, i) ha dichiarato la qualità di erede legittimaria dell'attrice Parte_1
, ii) ha accertato e dichiarato la nullità per falsità del testamento olografo at-
[...] tribuito al padre dell'attrice e pubblicato in data 5 ottobre 2018 – essendo stata accertata l'inesistenza dell'autografia del sig. ricorrendo, nel ca- Parte_2 so di specie, la collaborazione grafica di un terzo che aveva sorretto e guidato la mano del testatore (tecnica della mano guidata) - con condanna della sig.ra Parte_8
alla restituzione in favore della della quota di 1/1 dei beni
[...] Parte_1 indicati nella dichiarazione di successione depositata dalla odierna terza chiamata in data
13.9.2019 (dichiarazione registrata dall'Ufficio Territoriale de La ZI dell'Agenzia delle
12 Entrate al Vol. 88888, n. 265949, anno 2019); iii) ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni formulata in quella sede da . Parte_1
Con riferimento a tale ultima domanda, si precisa che nel giudizio svoltosi dinanzi al Tri- bunale di La ZI, l'odierna attrice aveva allegato l'effettuazione da parte del di lei padre in favore della sig.ra di donazioni per la somma complessiva di Controparte_6
€ 50.000,00 (con conseguente sottrazione di tale importo all'asse ereditario) nonché
l'avvenuto incasso da parte dell'odierna terza chiamata del “premio pari ad € 100.000,00 relativo ad una “Polizza vita” stipulata dal de cuius”.
Il Tribunale di La ZI, con accertamento passato in giudicato, ha ritenuto indimostrato il diritto dell'odierna attrice ad ottenere la riduzione delle donazioni effettuate in vita (per l'importo di € 50.000,00) dal di lei padre alla di lui convivente Controparte_6 mentre, per quanto concerne il premio assicurativo di € 100.000,00 pacificamente incassato dalla citata convivente, ha ritenuto che tale premio non costituiva “oggetto di un diritto preesistente nel patrimonio del defunto” rappresentando, per contro, un “credito acquisito originariamente dalla convenuta nei confronti dell'assicuratore”. Come conseguenza, il
Tribunale di La ZI ha fatto discendere quanto segue: “Ne consegue che l'attrice, quale erede legittima, non può vantare alcun diritto successorio sulla somma sopraindicata. Ella, invece, avrebbe potuto eventualmente agire in riduzione avverso i versamenti in denaro ef- fettuati dal de cuius relativi ai premi della suddetta polizza”.
Orbene, alla luce della pronuncia di cui sopra (e del passaggio in giudicato della stessa) non sussiste in alcun modo - al netto di ogni valutazione circa la sussistenza (da negare nel caso di specie) di un rapporto di pregiudizialità dipendenza ex art. 295 c.p.c.- la possibilità di sospendere il presente procedimento essendo il procedimento in ipotesi “pregiudicante” ormai definito. Da qui, la reiezione della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formula- ta dalla terza chiamata.
Parimenti meritevole di rigetto è l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per asserita esistenza nel caso di specie di un abuso del processo da parte della . Parte_2
Non sembra superfluo rilevare la netta diversità oggettiva (petitum e causa petendi) e par- zialmente soggettiva tra il procedimento svoltosi dinanzi a La ZI (procedimento svolto- si tra la figlia e la convivente del de cuius ed avente ad oggetto esclusivamente tematiche di diritto successorio quale l'impugnativa per falsità del testamento che aveva istituito erede
13 universale la e l'azione di riduzione, per lesione di legittima, Controparte_6 delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore della di lui convivente) e quello ce- lebratosi dinanzi all'intestato Tribunale ove, lo si rammenti, l'attrice, nella affermata qualità di erede legittimo (e, come tale, beneficiario designato dal defunto padre) aveva convenuto esclusivamente la CO assicurativa chiedendo la restituzione della sola quota del
50% dell'indennità di cui alla polizza vita stipulata dal di lei padre.
La sig.ra non aveva convenuto la sig.ra Parte_1 Controparte_6 la quale è entrata nel presente giudizio esclusivamente in virtù di chiamata in causa effet- tuata dalla CO assicurativa convenuta.
L'attrice non ha, dunque, in alcun modo abusato dello strumento processuale ed ha agito a tutela di un diritto di credito suo proprio derivante da contratto atteso che, come noto, il be- neficiario erede acquista l'indennità assicurativa iure proprio e non iure successionis (cfr. la granitica giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Cass. Sez. VI-3, ordinanza 15 otto- bre 2018, n. 25635, Cass. Sez. II, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26606, Cass. Sez. II, sen- tenza 23 marzo 2006, n. 6531; Cass. Sez. Unite, sentenza 10 aprile 2002, n. 5119; Cass.
Sez. Lav., sentenza 2 dicembre 2000, n. 15407; Cass. Sez. III, sentenza 18 giugno 1998, n.
6062; Cass. Sez. I, sentenza 14 maggio 1996, n. 4484).
Non è ravvisabile, poi, in capo alla attrice alcuna violazione del divieto di frazionamento delle domande atteso che, come noto, il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla pro- posizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi;
fattispecie quest'ultima che in alcun modo ricorre nel caso di specie.
2. E' appena il caso di procedere alla disamina nel merito della domanda attorea.
In via preliminare va rilevato che è pacifico tra le parti che il contratto concluso tra il de- funto e vada qualificato quale contratto Parte_2 CP_2 di assicurazione sulla vita a favore di terzo.
2.1 Come noto, con la stipulazione di quest'ultimo l'assicuratore si obbliga, in corrispettivo di un premio unico o periodico, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, nel caso di specie la morte del contraente.
14 La natura del contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo è di tipo previdenziale in quanto, tramite questo negozio giuridico, il contraente dispone di una parte del patrimo- nio al fine di garantire ai beneficiari una rendita sicura ed esigibile al tempo della morte.
Tale contratto, inoltre, può essere ricondotto nell'alveo dello schema generale del contratto a favore del terzo di cui all'art. 1411 cod. civ. sebbene presenti qualche peculiarità rispetto a quest'ultimo. In particolare, anche nel contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo sussiste un interesse rilevante del contraente che, di norma, dipenderà dall'esistenza di un legame affettivo o familiare, nonostante l'art. 1920 cod. civ. – a differenza dell'art. 1411 cod. civ. – non ponga testualmente alcuna condizione ai fini della validità del presente ne- gozio giuridico.
Dato caratterizzante il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo consiste nell'attribuzione patrimoniale mediata tra il contraente e il beneficiario del diritto all'indennizzo. Infatti, non avviene alcun trasferimento diretto da parte del contraente al terzo: nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un tra- sferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell'assicuratore e non dall'asse ereditario dell'assicurato. In altri termini, la pre- stazione fuoriesce dal patrimonio del contraente, attraverso il pagamento del premio, ed en- tra nella disponibilità dell'assicuratore senza che vi sia alcuna successione ereditaria nel di- ritto dell'assicurato né alcuna incidenza delle norme successorie in relazione a tale attribu- zione, la quale segue le regole proprie degli atti inter vivos.
Paradigmatica, in tal senso, è la previsione di cui all'art. 1920 cod. civ. che riconosce al ter- zo, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicuratore:
l'acquisto del diritto all'indennizzo avviene perciò iure proprio ed in via immediata per effetto di un atto inter vivos al quale il terzo non ha partecipato.
Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicché egli può ri- volgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando co- munque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l'estensione e le modalità di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile
1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza 28 lu- glio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207).
15 Nel contratto di assicurazione sulla vita la morte del contraente non costituisce, infatti, cau- sa dell'acquisto del diritto in capo ai soggetti designati ma rappresenta il momento stesso a partire dal quale il beneficiario potrà pretendere dall'assicuratore l'adempimento del con- tratto in suo favore. In altri termini, stando alla migliore dottrina, la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione as- sicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della desi- gnazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1920 c.c.).
Quanto all'attribuzione inter vivos del diritto all'indennizzo nei confronti del terzo, come si
è poc'anzi accennato, la stessa avviene per effetto della designazione del beneficiario nei modi indicati ai sensi dell'art. 1920 cod. civ..
Quest'ultima è “elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dal- lo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell'o- perazione” (Cass. civ. S.U. 30 aprile 2021, n. 11421).
Tale designazione costituisce un atto personalissimo (potendo essere effettuata unicamente dal contraente), unilaterale (non essendo necessario per la sua efficacia il consenso o l'adesione né dell'assicuratore né del beneficiario) non recettizio, in quanto la comunica- zione della stessa all'assicuratore deve considerarsi quale requisito di efficacia – ad ecce- zione di quella effettuata per testamento – e non di validità del contratto stesso.
La designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta tra quelle previste dal secondo comma dell'art.1920 c.c., costituisce atto inter vivos, con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicura- zione (in tal senso, inter alia, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5985 del 06/03/2025, Rv. 673908 -
01).
E' da escludere, dunque, che l'attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria e, lo si anticipa sin da ora, il riferimen- to eventualmente previsto nelle clausole contrattuali alla qualità di eredi (legittimi ad esem- pio) integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla
16 fonte del diritto (che, come si è detto, è l'atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati - seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell'as- sicurato - non postula che i medesimi si identifichino, con coloro che siano effettiva- mente chiamati all'eredità: nell'ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla catego- ria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una suc- cessione testamentaria (cfr., nella giurisprudenza di merito, inter alia, Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6104/2021, pubblicata il 29 giugno 2021).
La lettera dell'art. 1920 cod. civ. dispone che la designazione possa essere fatta direttamen- te nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o effettuata nel testamento. Qualora, invece, la stessa mancasse, il credito entrerebbe a fare parte del patrimonio dell'assicurato e verrebbe devoluto agli eredi iure successionis.
Per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, va affermata l'indiscussa natura inter vivos della designazione compiuta nel contratto di assicurazione o in un successivo atto.
Quest'ultima (propria dell'atto a monte, ossia del contratto di assicurazione sulla vita a fa- vore dei terzi) fa sì che debba essere ritenuto inter vivos anche l'atto di designazione dei beneficiari pure allorquando gli stessi siano genericamente identificati nel testo contrattuale con la alternativa dizione di “eredi”, “eredi legittimi”, “eredi legittimi e/o testamentari”.
Infatti, come esposto, prima dell'evento morte il rapporto obbligatorio intercorrente tra il contraente e l'assicuratore è valido ed efficacie;
i beneficiari, di contro, sono titolari di un'aspettativa che diverrà diritto solo a seguito del verificarsi del decesso del contraente.
Prima di tale evento gli stessi non potranno essere specificatamente individuati e l'assicuratore non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
La facoltà da parte dell'assicurato/contraente di individuare quali beneficiari gli “eredi”,
“eredi legittimi” o “eredi testamentari” è prevista dall'art. 1920 cod. civ. che dispone che la designazione “è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”. Tale previsione legislativa ha, dunque, ammesso l'utilizzo di clausole generiche ai fini dell'identificazione del terzo.
17 Tuttavia, va da subito specificato che l'utilizzo di criteri atti a richiamare le norme succes- sorie per l'individuazione dei beneficiari non determina che l'acquisto avvenga iure heredi- tario trattandosi, al contrario, di un diritto che sorge direttamente dal contratto.
Nel 2021 erano state sottoposte alle Sezioni Unite della Cassazione le seguenti rilevanti questioni giuridiche:
"a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai
"legittimi eredi", detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, ri- vestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell'eredità.
b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquida- zione di indennizzo, con la individuazione astratta de/legittimi eredi.
c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quo- te ereditarie spettanti ex lege o se la natura di "diritto proprio" sancita dalla norma (cfr. art. 1920 u. co c.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali".
Le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito il panorama giurisprudenziale e l'articolato dibattito dottrinale vertente sia sulla natura giuridica della designazione e del correlato diritto acqui- stato dal beneficiario nella assicurazione sulla vita a favore di un terzo sia sulle modalità di individuazione dei beneficiari e di determinazione delle quote di indennizzo allorché la de- signazione, come sovente accade nella pratica degli affari, faccia riferimento agli “eredi le- gittimi e/o testamentari”, ha avuto modo di statuire che il riferimento generico agli “eredi” ne implica l'identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all'accettazione.
Ne consegue che “ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come bene- ficiari i propri «eredi legittimi», la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la poliz- za, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell'art. 1921 c.c. (e dunque
18 dell'art. 1920, comma 2, c.c.) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso.
La sovrapposizione tra l'iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell'assi- curazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei de- stinatari del beneficio, indicando all'assicuratore coloro che all'epoca della designazione erano in astratto i suoi «eredi [legittimi]») e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nel- la quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette l'ultima parte del secondo comma dell'art. 1920
c.c.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, né sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurati- vo”.
In altri termini, la qualifica di “erede” al momento della morte dello stipulante sovviene al fine di sopperire per relationem, con valenza meramente soggettiva, alla giuridica determi- nazione del beneficiario.
Le Sezioni Unite, nella nota pronuncia sopra richiamata, nel riaffermare l'interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che la usuale generica individuazione quali beneficiari degli “eredi” (legittimi e/o testamen- tari) ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria pre- scelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione: “Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione. L'e- ventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri «eredi [legittimi]» quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e
l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa” (Sez. U - , Sen- tenza n. 11421 del 30/04/2021, Rv. 661129 - 02).
19 Premesso che il contraente è ovviamente libero, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali mi- sure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque rimane libero di derogare all'art.1920 c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.), nel caso, invece, come quello che ci oc- cupa, in cui il contraente (il defunto padre dell'attrice) abbia non indicato nominativamente gli eredi beneficiari ed abbia serbato il silenzio sulla divisione del capitale assicurato tra gli eredi (“legittimi e testamentari”) la dichiarazione del contraente si presta ad essere interpre- tata come intenzione di beneficiare indistintamente tutti gli eredi senza soggiacere, peraltro, alle proporzioni della successione ereditaria1.
Ed invero, nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obli- gandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esi- gere dall'assicuratore nella rispettiva misura (Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021,
Rv. 661129 – 02).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che l'attrice al momento del decesso del di lei padre, avuto riguardo Parte_1 all'astratta delazione indicata dal padre all'assicuratore (“gli eredi legittimi e beneficiari dell'assicurato”) per individuare i criteri della prestazione, rivestiva, nella qualità di unica figlia naturale del contraente, la qualità di chiamata alla di lui eredità.
L'istituzione di erede effettuata dal de cuius in sede di testamento in favore dell'odierna terza chiamata – testamento, si consideri, ove il testatore nulla aveva disposto in relazione
20 alla polizza vita per cui è causa difettando ogni ipotetica revoca della designazione origina- ria dei beneficiari “eredi legittimi e testamentari” - non può valere, stando al più volte cita- to orientamento delle Sezioni Unite, né come nuova designazione per l'attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c..
La tesi della CO Assicurativa convenuta secondo cui il suo operato nel caso di spe- cie sarebbe stato ineccepibile perché fondato sulla rigorosa e formale applicazione al caso di specie dell'art. 457 c.c. secondo cui, come noto, “non si fa luogo alla successione legit- tima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria” non merita di essere condiviso.
Ed invero, anche a voler prescindere dal fatto che, come esposto, l'orientamento della Su- prema Corte nella materia in esame, quando ricorrono clausole di designazione dei benefi- ciari con formule generiche quali “eredi legittimi e/o testamentari”, è improntato ad un ap- proccio più sostanzialista e meno formalista (arrivando, di fatto, a richiedere all'assicuratore, ai fini dell'individuazione del beneficiario un accertamento sui soggetti
“chiamati” all'eredità – accertamento, peraltro, certamente esigibile e facilmente riscontra- bile con la mera acquisizione di certificati pubblici), nel caso di specie, a fronte del docu- mentato venir meno del testamento istitutivo di erede della terza chiamata (cfr. sentenza del
Tribunale di La ZI passata in giudicato e versata in atti dall'attrice) e considerato il no- torio effetto retroattivo della pronuncia di annullamento del testamento (con conseguente ripristino della situazione giuridica al momento dell'apertura della successione, con dela- zione, quindi, in favore del successibile “ex lege”, come se il testamento non fosse mai esi- stito – Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020, Rv. 657707 – 02; Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 236 del 27/01/1967, Rv. 326013 - 01), anche a voler, solo in ipotesi, ritenere condivisibile la decisione della CO assicurativa di soprassedere, a fronte dell'istituzione di erede universale, agli accertamenti sulla sussistenza di figli del de cuius
(rectius, sui chiamati ex lege alla di lui eredità), con l'annullamento del testamento, ogni decisione della convenuta sul punto non potrebbe più comunque essere validamente soste- nuta.
Va, pertanto, accolta la domanda dell'attrice – sicuramente chiamata all'eredità paterna (e, ritenuta, in un passaggio della motivazione del Tribunale di La ZI finanche “erede le- gittima”; cfr. pag. 7 sentenza de qua “Ne consegue che l'attrice, quale erede legittima, non
21 può vantare alcun diritto successorio sulla somma sopraindicata”) – con conseguente con- danna della CO assicurativa, nei limiti del petitum attoreo, alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo pari alla metà esatta di quanto a suo tempo corrisposto dalla convenuta assicurazione alla terza chiamata.
Se è vero, come è vero, che alla è stato corrisposto l'importo di Controparte_6
€ 101.476,67 (cfr. all.ti 11 - atto di liquidazione e quietanza del sinistro del 22/01/2019- e
12 – bonifico eseguito il 22 gennaio 2019; all'importo lordo di € 101.659,80 sono stati de- tratti l'imposta sostitutiva DPR 600/73 art. 26 ter di € 212,50 e gli “interessi di mora al tas- so legale del 0,3%” di € 29,37), alla sig.ra spetta l'importo di € Parte_1
50.738,33 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale.
Non spetta all'attrice la rivalutazione monetaria atteso che l'indennità derivante dal contrat- to assicurativo sulla vita - diversamente dall'indennizzo in tema di assicurazione contro i danni (Cass. Sez.3, Sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - ha natura pecunia- ria (debito di valuta) e la rivalutazione è dovuta unicamente nei casi in cui il creditore provi il maggior danno previsto dall'art. 1224 c.c.; prova (e finanche allegazione) in alcun modo soddisfatta nel caso di specie.
3. In ordine, infine, alla domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla CO
Assicurativa convenuta nei confronti della terza chiamata, si precisa quanto segue.
Alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo, la corresponsione (rectius, liquidazio- ne) da parte di (ora alla terza chiamata CP_2 Controparte_1 dell'intera indennità di cui alla polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n.
000716008394) è da ritenersi indebitamente effettuata per l'importo del 50% della somma liquidata per difetto di causa solvendi e dovendo, per contro, la convenuta corrispondere all'attrice il restante 50% (€ 50.738,33).
Va, pertanto, riconosciuto il diritto della convenuta a ripetere dalla Parte_9
l'importo di € 50.738,33 oltre interessi legali decorrenti dalla chiamata in causa della
[...] stessa.
Si precisa che non si tratta di accoglimento della manleva (anch'essa spiegata in via ricon- venzionale e subordinata dalla CO assicurativa) ma di accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione della prestazione indebitamente erogata alla terza chiamata.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
22 La particolare complessità della vicenda fattuale e giuridica sottesa al vaglio giudiziale (in particolare, le discusse questioni circa la genericità della clausola di designazione dei bene- ficiari della polizza vita per cui è causa che ha reso necessario finanche un intervento sul punto delle Sezioni Unite;
la circostanza per cui la CO assicurativa sia stata, di fat- to, “deviata” da ogni considerazione sull'esistenza di eredi legittimi dalla condotta serbata dalla terza chiamata, risultante, peraltro, coinvolta nella redazione del testamento olografo falso;
il fatto che l'attrice ha dapprima introdotto un giudizio di accertamento di nullità del testamento dinanzi al Tribunale di La ZI per poi introdurre il presente giudizio senza allegare l'avvenuta pregressa impugnazione del titolo testamentario posto a fondamento della decisione della compagnia assicurativa di non liquidarle la quota del 50% dell'indennità) integrano, ad avviso dello scrivente Giudicante, quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costi- tuzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra la parte attrice e la parte convenuta.
Quanto al rapporto processuale intercorso tra l'attrice e la terza chiamata, si precisa quanto segue.
Non essendo stata vagliata la domanda di manleva formulata dalla convenuta assicuratrice nei confronti della terza chiamata, non vi è stata neanche la necessità di prendere in esame la domanda spiegata in via subordinata dall'attrice nei confronti della terza chiamata (do- manda condizionata alla “denegata ipotesi in cui fosse accolta la richiesta di manleva for- mulata dalla CO”). Essendo state rigettate le eccezioni di inammissibili- tà/improcedibilità e le difese nel merito della terza chiamata (che ha chiesto il rigetto della domanda attorea), si impone la condanna della terza chiamata alla corresponsione, come da dispositivo, delle spese di lite in favore di parte attrice.
Quanto al rapporto processuale instaurato tra la compagnia assicurativa convenuta e la terza chiamata, si precisa infine quanto segue.
Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositi- vo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti di-
23 nanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione2 e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione di riferimento da €
26.001,00 ad € 52.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle que- stioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1 alla corresponsione in favore di della somma di € 50.738,33 Parte_1 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale per le causali di cui in parte motiva;
2) Compensa integralmente tra l'attrice e la convenuta Controparte_1 le spese di lite di cui al loro rapporto processuale;
3) In accoglimento della riconvenzionale trasversale formulata da CP_12 nei confronti di condanna
[...] Controparte_6 [...] alla restituzione in favore di CP_6 Controparte_1 dell'importo di € 50.738,33 oltre interessi legali decorrenti dalla chiamata in causa;
4) Condanna a rifondere a le spe- Controparte_6 Parte_1 se di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi (di cui
€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfet- tario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) Condanna a rifondere a Controparte_6 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 7.616,00 per
[...]
24 compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in data 25 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in motivazione, Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021, Rv. 661129 – 02: “In forza della designa- zione degli «eredi» quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contrat- to. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall'indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbliga- zione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298, se- condo comma, c.c. e dall'art. 1101, primo comma c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura. Non sovviene decisivamente in proposito l'art. 1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito "che per la sua parte", volgendo la propria at- tenzione all'attuazione del rapporto e non all'interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risol- ve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori”. 2 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi re- Parte_1 CodiceFiscale_1 sidente in via Odoardo della Torre n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bassoi del Foro di Livorno presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n. 17 è elettivamente domiciliata attrice contro
(già ) con sede legale in Milano, Via A. Controparte_1 CP_2 Scarsellini n. 14, C.F. e Partita IVA – (Società soggetta a direzione e coordi- P.IVA_1 namento di – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Controparte_3 con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (G.U. n. 186 del 10/08/89) – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081) in persona del procuratore Dr. , munito dei necessari poteri giusta CP_4 procura rilasciata dal procuratore Avv. Maria Elisa Cesari di , a sua Controparte_5 volta procuratore di , in forza di procura notarile rilasciata in Controparte_1 data 13 aprile 2022 n. 27000/1467 di repertorio Dr. Persona_1 Notaio in Milano (registrata presso la Direzione Provinciale Milano II data 20/04/2022 al n. 40904, serie IT), rappresentata ed assistita dagli Avvocati Massimo Mattiello e Patrizia Di Pentima del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto n. 46, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Cerri del Foro di Pisa convenuta e nei confronti di
(C.F. ) nata il [...] in [...] Controparte_6 C.F._2 (Georgia) residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ro-
1 berto Bonardi del Foro di Verona presso il cui studio sito in Verona (VR), Via Terre n. 6 è elettivamente domiciliata terza chiamata
Oggetto: assicurazione sulla vita
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 17 luglio 2025.
Per parte attrice : Parte_1
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis,
- in via principale di merito, previa verifica e declaratoria della qualità di erede legittima della sig.ra del fu sig. , accertare dovuta alla attrice, per le causali Parte_1 Persona_2 di cui in premessa, da parte della CO in persona del legale rap- Controparte_1 presentante pro tempore, la somma di € 50.000,00= (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) quale quota parte al 50% del premio della polizza vita n. 5951545, certificato n. CP_2 000716008394 con decorrenza al 12.03.2009 stipulata dal sig. per € Parte_2 100.000,00= e conseguentemente, condannare la convenuta alla corresponsione all'attrice della somma di € 50.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della esigibilità della somma (morte del de cuius avvenuta in data 20.09.2018) e rivalu- tazione monetaria.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta la richiesta di manleva formulata dalla CO, condannare la terza chiamata sig.ra al pagamento Controparte_6 all'attrice della somma di € 50.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della esigibilità della somma (morte del de cuius avvenuta in data 20.09.2018) e rivalutazione monetaria, quale quota parte al 50% del premio della polizza vita
n. 5951545, certificato n. 000716008394 con decorrenza al 12.03.2009 stipulata dal sig. CP_2
per € 100.000,00=. Parte_2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre forfait e oneri di legge”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Ogni eccezione, deduzione, diversa e contraria istanza disattesa e reiecta, Vo-glia il Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertato che la liquidazione della polizza deve essere devoluta iure proprio e non iure successio- nis a favore del beneficiario designato, non essendo intervenuta alcuna revoca espressa alla desi- gnazione contrattuale, in persona dell'unico erede testamentario;
- confermare la corretta liquidazione della polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n. 000716009394) denominata proposta-certificato “ effettuata da Parte_3
“ (ora “ ) a favore della signora qua- CP_2 Controparte_1 Controparte_6 le unica erede testamentaria del defunto signor , per l'effetto, respinge-re, Parte_2 in ogni caso, tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondate le pretese dell'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n. 000716009394) denominata proposta-certificato “UNIGARANTITO di cui è causa, e Parte_3 per l'effetto ritenere obbligata la convenuta società “ (già “ Controparte_1 CP_7
[..
[...] [
) a pagare all'attrice la somma di euro 50.738,33 liquidata pro-quota per
[...] Parte_1 la predetta polizza vita n. 5951545; rilevato che la somma liquidata a favore del terzo chiamato, si- gnora pro-quota in ragione del 50% risulta indebita per assenza di causa sol- Controparte_6 vendi nei Suoi confronti;
per l'effetto, condannare conseguentemente il terzo chia-mato signora alla restituzione di quanto indebitamente percepito pro-quota a titolo di liqui- Controparte_6 dazione della polizza di cui è causa, quale unica erede testamentaria del defunto sig.
[...]
, oltre gli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla do- Persona_3 manda al saldo, a favore della convenuta società “ e segnatamente con- Controparte_1 dannare il terzo chiamato signora a restituire alla “ Controparte_6 Controparte_1
l'importo di euro 50.738,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pre-
[...] sente domanda al soddisfo, o la maggior o minor somma accertata in corso di causa;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE GRADATA:
- condannare conseguentemente il terzo chiamato signora a manlevare la con- Controparte_6 venuta “ dalla richiesta di condanna formulata nei Suoi confronti Controparte_1 dall'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della predetta polizza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sentenza esecutiva come per legge”.
Per parte terza chiamata : Controparte_6
Tutto ciò premesso, la signora ut supra rappresentata e difesa, contrariis reiectis: CP_6 1) In via pregiudiziale:
- previo accertamento della duplicazione della domanda avanti diverso Tribunale dichiarare l'improcedibilità delle domande di parte attrice per abuso del processo;
- in via subordinata, previo accertamento della pregiudizialità del pendente procedimento n. 916/2020 R.G. avanti al Tribunale di La ZI – Dott.ssa Gherardi, disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della sua definizione;
2) In via principale e nel merito:
- rigettare in toto le domande dell'attrice sig.ra in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto per le ragioni esposte in parte narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, rigettare la domanda di condanna alla restituzione della liquidazione pro quota e/o della manleva avanzata dalla convenuta . Controparte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, sentenza esecutiva come per legge e distra- zione a favore dello scrivente patrocinatore ex art. 93 c.p.c. 3) In via istruttoria: Con riserva di dedurre e produrre in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“in via principale di merito, previa verifica e declaratoria della qualità di erede legittima della sig.ra del fu sig. , accertare dovuta alla Parte_1 Parte_2 attrice, per le causali di cui in premessa, da parte della CO Controparte_8
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 50.000,00= (o
[...] quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) quale quota parte al 50% del pre- mio della polizza vita n. 5951545, certificato n. 000716008394 con decorrenza al CP_2
12.03.2009 stipulata dal sig. per € 100.000,00= e, conseguente- Parte_2 mente, condannare la convenuta alla corresponsione all'attrice della somma di €
50.000,00=, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della esigibilità della somma (morte del de cuius avvenuta in data 20.09.2018) e riva- lutazione monetaria”.
A fondamento della domanda la parte attrice allegava in punto di fatto quanto segue: - di essere la figlia naturale del sig. , deceduto in data Parte_2
20.9.2018 in Sarzana (SP); - che in data 5.10.2018 dinanzi al Notaio Dott. Persona_4
[...
di Sarzana, la sig.ra (persona sconosciuta all'attrice) aveva Controparte_6 proposto istanza di pubblicazione e deposito di un testamento olografo datato 18.9.2018 as- seritamente redatto e sottoscritto dal de cuius; - che in data 10.10.2018 il predetto Notaio provvedeva a registrare al Rep. n. 16.816, racc. 11.690 il verbale di deposito e pubblicazio- ne;
- che sulla base di tale testamento la sig.ra riusciva ad incassare l'intero pre- CP_6 mio della polizza vita n. 5951545, certificato n. 000716008394 con decorrenza al CP_2
12.03.2009 stipulata dal sig. per € 100.000,00; - che la Compa- Parte_2 gnia , in risposta ad una richiesta di pagamento del legale dell'attrice datata CP_2
24.8.2021, confermava con missiva del 17.9.2021 di aver già provveduto alla liquidazione della predetta polizza corrispondendo alla sig.ra l'intero premio;
- che la Compa- CP_6 gnia , pagando l'intero premio di polizza alla sola sig.ra sarebbe risultata CP_2 CP_6 inadempiente al contratto di polizza nel quale il contraente sig. Parte_2 aveva designato quali beneficiari in caso di morte “GLI EREDI LEGITTIMI E TESTA-
MENTARI DELL'ASSICURATO”; - che con la formula sopra indicata (formula accettata dalla CO assicurativa) il contraente avrebbe chiaramente esplicitato alla CO
l'esistenza sia di eredi legittimi che di eredi testamentari con l'intenzione di far beneficiare della polizza sia gli eredi legittimi che gli eredi testamentari atteso che la formula de qua non solo sarebbe risultata differente da quella normalmente utilizzata nelle polizze vita per la designazione dei beneficiari (ove veniva utilizzato il lemma disgiuntivo “o”) e da altre polizze vita stipulate dal medesimo contraente;
- che la CO avrebbe dovuto CP_2
4 sincerarsi della esistenza di eredi legittimi “trattenendo la quota di questi ultimi onde soddi- sfare le di loro legittime pretese”.
In punto di diritto, l'attrice affermava il suo diritto, quale figlia naturare del contraente de- funto della polizza vita, alla corresponsione in suo favore del 50% del premio di polizza
(ergo, dell'importo di € 50.000,00) per esser titolare di un diritto proprio, derivante dal con- tratto, alla prestazione assicurativa.
Ad avviso della , le ragioni offerte dalla CO nella missiva del Parte_2
17.3.2022 a giustificazione della scelta di pagare l'intera somma alla (vale a CP_6 dire, la “priorità” di successione degli eredi testamentari rispetto agli eredi legittimi) sareb- be del tutto infondata.
Si costituiva tempestivamente la CO Assicurativa Controparte_1
Contr (di seguito, per brevità, anche solo ” o o “la compagnia assicurativa”) CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
1. differire ex art. 269 c.p.c. la data della prima udienza fissata per il giorno 22 dicembre
2022, per consentire la chiamata in causa del terzo signora:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
(SP), Via Aurelia n. 205, (C.F. ), CodiceFiscale_3
e concedere congruo termine per la notifica dell'atto di citazione al terzo, nel rispetto del termine a comparire ex art. 163 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa della presente com- parsa costitutiva;
2. accertato che parte attrice non ha proceduto ad attivare la necessaria media-zione ob- bligatoria ex D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità delle odierne domande giudiziali o, in via subordinata, assegnare a parte attrice termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione o, se già iniziata, disporre l'integrazione del contradditorio anche nei confronti della prefata terzo chiamato;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertato che la liquidazione della polizza deve essere devoluta iure proprio e non iure successionis a favore del beneficiario designato, non essendo inter-venuta alcuna revoca espressa alla designazione contrattuale, in persona dell'unico erede testamentario;
5 - confermare la corretta liquidazione della polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n.
000716009394) denominata proposta-certificato “ effettua- Parte_3 ta da “ (ora “ ) a favore della signora CP_2 Controparte_1 [...]
quale unica erede testamentaria del defunto signor , CP_6 Parte_2 per l'effetto, respinge-re, in ogni caso, tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondate le pretese dell'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della polizza vita n. 5951545
(proposta-certificato n. 000716009394) denominata proposta-certificato “
[...]
di cui è causa, e per l'effetto ritenere obbligata la convenuta società Parte_4
“ (già “ ) a pagare all'attrice la Controparte_1 CP_2 Parte_1 somma di euro 50.738,33 liquidata pro-quota per la predetta polizza vita n. 5951545; rile- vato che la somma liquidata a favore del terzo chiamato, signora pro- Controparte_6 quota in ragione del 50% risulta indebita per assenza di causa solvendi nei Suoi confronti;
per l'effetto, condannare conseguentemente il terzo chia-mato signora Controparte_6 alla restituzione di quanto indebitamente percepito pro-quota a titolo di liquidazione della polizza di cui è causa, quale unica erede testamentaria del defunto sig. Parte_2
, oltre gli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla
[...] domanda al saldo, a favore della convenuta società “ e segna- Controparte_1 tamente condannare il terzo chiamato signora a restituire alla società Controparte_6
“ l'importo di euro 50.738,33 oltre interessi e rivalutazione mo- Controparte_1 netaria dalla data della presente domanda al soddisfo, o la maggior o minor somma accer- tata in corso di causa;
- in via subordinata gradata condannare conseguentemente il terzo chiamato signora
[...]
a manlevare la stessa convenuta “ dalla ri- Controparte_9 Controparte_1 chiesta di condanna formulata nei Suoi confronti dall'attrice in ordine alla liquidazione pro-quota del 50% della predetta polizza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
sentenza esecutiva come per leg- ge”.
6 A tal fine la convenuta, previa richiesta di chiamata in causa della sig.ra CP_10 quale unica erede testamentaria del defunto
[...] Parte_2 ed a cui era stata integralmente liquidata la polizza vita n. 5951545 (proposta- certificato n.
000716008394) denominata e previa formulazione nei con- Parte_3 fronti della terza chiamata in via subordinata e riconvenzionale di domanda di restituzione di quanto da quest'ultima indebitamente percepito per la quota del 50%, eccepiva quanto segue: i) il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs.
28/2010 con conseguente improcedibilità del giudizio;
ii) la correttezza della procedura di liquidazione adottata dalla la quale, acquisita la documentazione necessaria alla li- CP_2 quidazione, aveva liquidato in favore della sig.ra unica erede Controparte_6 testamentaria del contraente assicurato il complessivo importo netto di € 101.476,67 “giusto atto di liquidazione e quietanza del sinistro del 22/01/2019 (doc. n. 011), pagamento ese- guito tramite bonifico eseguito in data 22/01/2019”.
In particolare, nella ricostruzione fattuale dalla genesi contrattuale sino alla procedura di li- quidazione adottata, la convenuta ha precisato quanto segue.
In data 12 marzo 2009 il defunto sottoscriveva con la Parte_2 la citata proposta-certificato (che assumeva il numero di polizza 5951545 CP_2 come da lettera di conferma del 22 marzo 2009) previo versamento del premio unico di €
100.000,00. In data 12 marzo 2009 il contraente assicurato designava contrat- Parte_2 tualmente in caso di morte “gli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato”.
Non essendo da tale data pervenuta alcuna comunicazione di modifica da parte del con- traente assicurato circa la disposizione contrattuale di designazione dei beneficiari e risul- tando alla data del di lui decesso (20.9.2018) erede testamentaria (in virtù di testamento olografo datato 18.9.2018, pubblicato con verbale del 5.10.2018) la sig.ra CP_10
la CO , ricevuta la richiesta di liquidazione formulata dalla cita-
[...] CP_2 ta erede testamentaria in data 19.8.2018, provvedeva ad aprire il sinistro sulla polizza n.
5951545 chiedendo, peraltro, in data 14.11.2018 al legale della Controparte_6
(Avv. Nicole Rizzoli) “l'ulteriore documentazione necessaria per completare l'iter istrutto- rio ai fini della richiesta liquidazione”.
Solo a distanza di quasi tre anni dal decesso dell'assicurato, la CO convenuta rice- veva formale richiesta di liquidazione dalla presunta erede legittima Parte_5
[..
[...] [
a mezzo di missiva a mezzo legale del 24 agosto 2021. A tale missiva avrebbe fatto
[...] seguito il riscontro della CO in data 21 ottobre 2021 oltre alla comunicazione della del 9 novembre 2021 e successivo riscontro da parte della CO in data Parte_2
16 novembre 2021.
In punto di diritto, la CO convenuta, dopo aver preliminarmente precisato che il diritto alla riscossione della somma assicurata si trasferisce al terzo iure proprio e non iure successionis (“nel senso che tale diritto si trasferisce al beneficiario designato contrattual- mente o, per diversa designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato indi- pendentemente dalla circostanza che gli stessi siano chiamati alla successione o accettino o rinuncino all'eredità, rilevando – nel caso specifico – il ricorso per relationem alle norme successorie quale criterio per l'individuazione dei relativi beneficiari”) e dopo aver dato at- to che nel caso di specie il beneficiario della polizza vita risultava unicamente l'erede te- stamentario attesa l'inesistenza di eredi legittimi in presenza di testamento (“... in forza del disposto dell'art. 457 c.c. “l'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”), ha eccepito che non avendo la (legittimaria pretermessa) impugnato il testa- Parte_2 mento olografo del 18.9.2018 relitto dal padre (che sarebbe risultato valido ed efficace) la stessa non potrebbe considerarsi erede legittimo (arg. da Cass. 23 febbraio 1993 n. 2215).
Ad avviso della compagnia convenuta, nella successione a causa di morte del sig.
[...]
non vi sarebbero stati eredi legittimi ma esclusivamente un erede Parte_2 testamentario universale (la sig.ra . CP_6
La corrispondente sua nomina nel testamento avrebbe integrato una valida designazione (in- ter vivos) “se non altro implicita, di beneficiario diverso “dagli eredi legittimi” indicati nella polizza vita, ai sensi dell'art. 1920, 2° comma, c.c.”.
La convenuta ha offerto, poi, una interpretazione del dato testuale di cui alla designazione effettuata dal de cuius in polizza: il aveva voluto indicare come beneficiari gli Parte_2 eredi legittimi solo in assenza degli eredi testamentari mentre laddove lo stesso avesse volu- to designare quali beneficiari sia gli eredi legittimi che gli eredi testamentari avrebbe adot- tato una formula “molto più lineare” indicando la ripartizione in parti uguali tra i citati eredi
(indicazione risultante assente nel contratto assicurativo).
8 La compagnia assicurativa ha, poi, contestato la richiesta attorea di liquidazione della riva- lutazione monetaria e degli interessi maturati sul premio assicurativo “in quanto non già da reputarsi quale “debito di valore” bensì quale, invece, “debito di valuta”” ed ha eccepito che, nel denegato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi legali, la decorrenza degli stessi sarebbe da far decorrere dalla proposizione del presente giudizio.
Infine, la nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della Controparte_1 domanda attorea (e, quindi, in caso di ritenuto obbligo della convenuta a corrispondere all'attrice la liquidazione pro-quota della polizza per € 50.738,33) ha osservato come la li- quidazione pro-quota del 50% della polizza vita di cui si discute non sarebbe stata dovuta in favore della terza chiamata per assenza di causa solvendi e, per- Controparte_6 tanto, ravvisati i presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., avrebbe CP_1 diritto alla ripetizione della somma corrisposta alla terza chiamata con conseguente richiesta di condanna della terza chiamata alla restituzione di quanto dalla stessa indebitamente per- cepito pro-quota a titolo di liquidazione della polizza per cui è causa.
Il precedente Giudicante assegnatario del fascicolo (Dott.ssa ), con decre- Persona_5 to ex art. 269 c.p.c. del 7 ottobre 2022, preso atto della richiesta chiamata in causa tempe- stivamente formulata dalla convenuta, fissava la nuova udienza del 23 marzo 2023 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. disponendone la trattazione scritta ed assegnando termi- ne alle parti fino a 5 giorni prima per il deposito delle note sostitutive d'udienza.
In data 17 marzo 2023 si costituiva (tardivamente) con “comparsa di costituzione e risposta
e contestuali note di trattazione scritta” la terza chiamata Controparte_6 contestando le domande formulate in citazione, opponendosi alla richiesta di manleva for- mulata dalla convenuta e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1) In via pregiudiziale:
- previo accertamento della duplicazione della domanda avanti diverso Tribunale dichiara- re l'improcedibilità delle domande di parte attrice per abuso del processo;
- in via subordinata, previo accertamento della pregiudizialità del pendente procedimento
n. 916/2020 R.G. avanti al Tribunale di La ZI – Dott.ssa Gherardi, disporre la sospen- sione del presente procedimento in attesa della sua definizione;
2) In via principale e nel merito:
9 - rigettare in toto le domande dell'attrice sig.ra in quanto infondate in Parte_1 fatto ed in diritto per le ragioni esposte in parte narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, rigettare la domanda di condanna alla restituzione della liquidazione pro quota e/o della manleva avanzata dalla convenuta . Controparte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, sentenza esecutiva come per legge e distrazione a favore dello scrivente patrocinatore ex art. 93 c.p.c.”
A tal fine, la terza chiamata allegava ed eccepiva: i) la pendenza di procedimento giudiziale
(R.G. 916/2020) dinanzi al Tribunale di La ZI promosso dall'attrice nei suoi confronti ed avente ad oggetto “la richiesta di declaratoria della qualità di erede legittimo della sig.ra e l'asserita violazione della quota di legittima con la conseguente richiesta Parte_2 di reintegrazione della quota di legittima sino a ½ o maggiore o minore risultante ex lege; la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo del de cuius
[...]
redatto a favore della sig.ra ; ii) la conseguente “coincidenza di Persona_3 CP_6 oggetto della domanda” e la “duplicazione/continenza” delle domande attoree in relazione alle più ampie domande della articolate nel suindicato procedimento penden- Parte_2 te dinanzi al Tribunale di La ZI;
iii) la necessità di sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di La ZI avuto riguardo alle ragioni di connessione tra i due giudizi ed al fine di evitare rischi di possibili contrasti di giudicato;
iv) l'abuso del processo da parte dell'attrice per violazione del diritto al frazionamento del credito con conseguente improcedibilità della domanda (Cass. Sez. II, Ord. 24/05/2021, n. 14143); v) nel merito, il diritto della Pt_6
a percepire integralmente il premio di polizza quale unica beneficiaria iure proprio.
[...]
Ad avviso della terza chiamata, essendosi aperta nel caso di specie una successione testa- mentaria (nell'ambito della quale la stessa veniva nominata erede universale) non si porreb- be in alcun modo la contemporanea esistenza di eredi legittimi. A ciò aggiungeva che l'attribuzione ad una compagnia assicurativa dell'onere di controllare “se esistano anche eredi legittimari con diritto ad una quota di riserva dell'asse ereditario dell'assicurato de- ceduto significherebbe accollare un obbligo oltremodo gravoso ed irragionevole nell'ottica contrattuale”.
10 All'udienza del 23 marzo 2022 il Giudice assegnatario (Dott.ssa ), lette le note de- Per_5 positate dalle parti, dopo aver considerato la “costituzione della parte terza chiamata in da- ta 17.3.2023 e la richiesta, ivi formulata, di sospensione del presente procedimento in atte- sa della definizione del procedimento n. 916/2020 R.G. pendente inter partes avanti al Tri- bunale di La ZI, previo accertamento del carattere pregiudiziale delle domande formu- late dalla signora nell'ambito di quest'ultimo rispetto a quelle di cui si tratta in Parte_2 questa sede” e dopo aver rilevato la mancata presa di posizione da parte dell'attrice Pt_7
Contr
e dalla convenuta sulla suddetta richiesta (avendo le predette parti depositate
[...] note di trattazione scritta anteriormente alla costituzione della terza chiamata), ritenuta l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ad altra data “per garantire
l'integrità del contraddittorio anche con riguardo alla suddetta questione”, rinviava la cau- sa all'udienza dell'8 giugno 2023.
All'udienza dell'8 giugno 2023 il precedente G.I. assegnatario del fascicolo, ritenuta la non sussistenza del rapporto di pregiudizialità “tra l'odierno giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di La ZI (R.G. n. 916/2020) volto all'accertamento della validità o meno del testamento olografo del sig. ”, rigettava l'istanza di sospensio- Parte_2 ne ed assegnava alle parti i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 23 novembre 2023.
All'udienza del 23 novembre 2023 - divenuto medio tempore assegnatario lo scrivente
Giudicante in virtù di variazione tabellare avente efficacia esecutiva a decorrere dal 12 giu- gno 2023 - in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del
12 dicembre 2024 (rinviata d'ufficio al 17 luglio 2025).
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 17 luglio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La domanda principale dell'attrice merita di essere accolta così come parimenti merita di essere accolta la domanda riconvenzionale trasversale – volta alla restituzione dell'indebita
11 liquidazione della quota del 50% dell'indennità di cui alla polizza vita per cui è causa – formulata da parte convenuta nei confronti della terza Controparte_1 chiamata sulla scorta della seguente motivazione.
1.1. In via preliminare devono rigettarsi le eccezioni “pregiudiziali” sollevate dalla terza chiamata (soggetto risultante istituito erede universale dal de- Controparte_6 funto , padre dell'attrice ) volte Parte_2 Parte_1 in ipotesi ad ottenere una pronuncia di improcedibilità della domanda attorea per asserita esistenza dell'abuso del processo e ad ottenere, previo accertamento della pregiudizialità necessaria tra il presente procedimento e quello (a suo tempo) pendente dinanzi al Tribuna- le di La ZI (R.G. 916/2020), la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento suindicato.
Orbene, quanto alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. – richiesta non abbandonata neanche in sede di precisazione delle conclusioni – va dato atto che nelle more del presente giudizio, come documentato dal legale di parte attrice, il Tribunale di La ZI si è pro- nunciato nel giudizio recante R.G. 916/2020 (svoltosi tra l'odierna attrice e l'odierna terza chiamata ed avente ad oggetto l'impugnazione del testamento pubblicato in data 5.10.2018 dal Notaio Dott. e la riduzione, per lesione di legittima, delle donazioni Controparte_11 disposte in vita dal padre dell'attrice nei confronti della terza chiamata) con sentenza n.
683/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024.
Con tale pronuncia (passata in giudicato in data 5 aprile 2025, giusta certificazione del
Funzionario Giudicato Giudiziario versata in atti dall'attrice unitamente al foglio di PC de- positato in data 15 luglio 2025) il Tribunale di La ZI, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, i) ha dichiarato la qualità di erede legittimaria dell'attrice Parte_1
, ii) ha accertato e dichiarato la nullità per falsità del testamento olografo at-
[...] tribuito al padre dell'attrice e pubblicato in data 5 ottobre 2018 – essendo stata accertata l'inesistenza dell'autografia del sig. ricorrendo, nel ca- Parte_2 so di specie, la collaborazione grafica di un terzo che aveva sorretto e guidato la mano del testatore (tecnica della mano guidata) - con condanna della sig.ra Parte_8
alla restituzione in favore della della quota di 1/1 dei beni
[...] Parte_1 indicati nella dichiarazione di successione depositata dalla odierna terza chiamata in data
13.9.2019 (dichiarazione registrata dall'Ufficio Territoriale de La ZI dell'Agenzia delle
12 Entrate al Vol. 88888, n. 265949, anno 2019); iii) ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni formulata in quella sede da . Parte_1
Con riferimento a tale ultima domanda, si precisa che nel giudizio svoltosi dinanzi al Tri- bunale di La ZI, l'odierna attrice aveva allegato l'effettuazione da parte del di lei padre in favore della sig.ra di donazioni per la somma complessiva di Controparte_6
€ 50.000,00 (con conseguente sottrazione di tale importo all'asse ereditario) nonché
l'avvenuto incasso da parte dell'odierna terza chiamata del “premio pari ad € 100.000,00 relativo ad una “Polizza vita” stipulata dal de cuius”.
Il Tribunale di La ZI, con accertamento passato in giudicato, ha ritenuto indimostrato il diritto dell'odierna attrice ad ottenere la riduzione delle donazioni effettuate in vita (per l'importo di € 50.000,00) dal di lei padre alla di lui convivente Controparte_6 mentre, per quanto concerne il premio assicurativo di € 100.000,00 pacificamente incassato dalla citata convivente, ha ritenuto che tale premio non costituiva “oggetto di un diritto preesistente nel patrimonio del defunto” rappresentando, per contro, un “credito acquisito originariamente dalla convenuta nei confronti dell'assicuratore”. Come conseguenza, il
Tribunale di La ZI ha fatto discendere quanto segue: “Ne consegue che l'attrice, quale erede legittima, non può vantare alcun diritto successorio sulla somma sopraindicata. Ella, invece, avrebbe potuto eventualmente agire in riduzione avverso i versamenti in denaro ef- fettuati dal de cuius relativi ai premi della suddetta polizza”.
Orbene, alla luce della pronuncia di cui sopra (e del passaggio in giudicato della stessa) non sussiste in alcun modo - al netto di ogni valutazione circa la sussistenza (da negare nel caso di specie) di un rapporto di pregiudizialità dipendenza ex art. 295 c.p.c.- la possibilità di sospendere il presente procedimento essendo il procedimento in ipotesi “pregiudicante” ormai definito. Da qui, la reiezione della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formula- ta dalla terza chiamata.
Parimenti meritevole di rigetto è l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per asserita esistenza nel caso di specie di un abuso del processo da parte della . Parte_2
Non sembra superfluo rilevare la netta diversità oggettiva (petitum e causa petendi) e par- zialmente soggettiva tra il procedimento svoltosi dinanzi a La ZI (procedimento svolto- si tra la figlia e la convivente del de cuius ed avente ad oggetto esclusivamente tematiche di diritto successorio quale l'impugnativa per falsità del testamento che aveva istituito erede
13 universale la e l'azione di riduzione, per lesione di legittima, Controparte_6 delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore della di lui convivente) e quello ce- lebratosi dinanzi all'intestato Tribunale ove, lo si rammenti, l'attrice, nella affermata qualità di erede legittimo (e, come tale, beneficiario designato dal defunto padre) aveva convenuto esclusivamente la CO assicurativa chiedendo la restituzione della sola quota del
50% dell'indennità di cui alla polizza vita stipulata dal di lei padre.
La sig.ra non aveva convenuto la sig.ra Parte_1 Controparte_6 la quale è entrata nel presente giudizio esclusivamente in virtù di chiamata in causa effet- tuata dalla CO assicurativa convenuta.
L'attrice non ha, dunque, in alcun modo abusato dello strumento processuale ed ha agito a tutela di un diritto di credito suo proprio derivante da contratto atteso che, come noto, il be- neficiario erede acquista l'indennità assicurativa iure proprio e non iure successionis (cfr. la granitica giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Cass. Sez. VI-3, ordinanza 15 otto- bre 2018, n. 25635, Cass. Sez. II, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26606, Cass. Sez. II, sen- tenza 23 marzo 2006, n. 6531; Cass. Sez. Unite, sentenza 10 aprile 2002, n. 5119; Cass.
Sez. Lav., sentenza 2 dicembre 2000, n. 15407; Cass. Sez. III, sentenza 18 giugno 1998, n.
6062; Cass. Sez. I, sentenza 14 maggio 1996, n. 4484).
Non è ravvisabile, poi, in capo alla attrice alcuna violazione del divieto di frazionamento delle domande atteso che, come noto, il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla pro- posizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi;
fattispecie quest'ultima che in alcun modo ricorre nel caso di specie.
2. E' appena il caso di procedere alla disamina nel merito della domanda attorea.
In via preliminare va rilevato che è pacifico tra le parti che il contratto concluso tra il de- funto e vada qualificato quale contratto Parte_2 CP_2 di assicurazione sulla vita a favore di terzo.
2.1 Come noto, con la stipulazione di quest'ultimo l'assicuratore si obbliga, in corrispettivo di un premio unico o periodico, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, nel caso di specie la morte del contraente.
14 La natura del contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo è di tipo previdenziale in quanto, tramite questo negozio giuridico, il contraente dispone di una parte del patrimo- nio al fine di garantire ai beneficiari una rendita sicura ed esigibile al tempo della morte.
Tale contratto, inoltre, può essere ricondotto nell'alveo dello schema generale del contratto a favore del terzo di cui all'art. 1411 cod. civ. sebbene presenti qualche peculiarità rispetto a quest'ultimo. In particolare, anche nel contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo sussiste un interesse rilevante del contraente che, di norma, dipenderà dall'esistenza di un legame affettivo o familiare, nonostante l'art. 1920 cod. civ. – a differenza dell'art. 1411 cod. civ. – non ponga testualmente alcuna condizione ai fini della validità del presente ne- gozio giuridico.
Dato caratterizzante il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo consiste nell'attribuzione patrimoniale mediata tra il contraente e il beneficiario del diritto all'indennizzo. Infatti, non avviene alcun trasferimento diretto da parte del contraente al terzo: nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un tra- sferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell'assicuratore e non dall'asse ereditario dell'assicurato. In altri termini, la pre- stazione fuoriesce dal patrimonio del contraente, attraverso il pagamento del premio, ed en- tra nella disponibilità dell'assicuratore senza che vi sia alcuna successione ereditaria nel di- ritto dell'assicurato né alcuna incidenza delle norme successorie in relazione a tale attribu- zione, la quale segue le regole proprie degli atti inter vivos.
Paradigmatica, in tal senso, è la previsione di cui all'art. 1920 cod. civ. che riconosce al ter- zo, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicuratore:
l'acquisto del diritto all'indennizzo avviene perciò iure proprio ed in via immediata per effetto di un atto inter vivos al quale il terzo non ha partecipato.
Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicché egli può ri- volgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando co- munque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l'estensione e le modalità di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile
1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza 28 lu- glio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207).
15 Nel contratto di assicurazione sulla vita la morte del contraente non costituisce, infatti, cau- sa dell'acquisto del diritto in capo ai soggetti designati ma rappresenta il momento stesso a partire dal quale il beneficiario potrà pretendere dall'assicuratore l'adempimento del con- tratto in suo favore. In altri termini, stando alla migliore dottrina, la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione as- sicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della desi- gnazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1920 c.c.).
Quanto all'attribuzione inter vivos del diritto all'indennizzo nei confronti del terzo, come si
è poc'anzi accennato, la stessa avviene per effetto della designazione del beneficiario nei modi indicati ai sensi dell'art. 1920 cod. civ..
Quest'ultima è “elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dal- lo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell'o- perazione” (Cass. civ. S.U. 30 aprile 2021, n. 11421).
Tale designazione costituisce un atto personalissimo (potendo essere effettuata unicamente dal contraente), unilaterale (non essendo necessario per la sua efficacia il consenso o l'adesione né dell'assicuratore né del beneficiario) non recettizio, in quanto la comunica- zione della stessa all'assicuratore deve considerarsi quale requisito di efficacia – ad ecce- zione di quella effettuata per testamento – e non di validità del contratto stesso.
La designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta tra quelle previste dal secondo comma dell'art.1920 c.c., costituisce atto inter vivos, con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicura- zione (in tal senso, inter alia, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5985 del 06/03/2025, Rv. 673908 -
01).
E' da escludere, dunque, che l'attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria e, lo si anticipa sin da ora, il riferimen- to eventualmente previsto nelle clausole contrattuali alla qualità di eredi (legittimi ad esem- pio) integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla
16 fonte del diritto (che, come si è detto, è l'atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati - seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell'as- sicurato - non postula che i medesimi si identifichino, con coloro che siano effettiva- mente chiamati all'eredità: nell'ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla catego- ria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una suc- cessione testamentaria (cfr., nella giurisprudenza di merito, inter alia, Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6104/2021, pubblicata il 29 giugno 2021).
La lettera dell'art. 1920 cod. civ. dispone che la designazione possa essere fatta direttamen- te nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o effettuata nel testamento. Qualora, invece, la stessa mancasse, il credito entrerebbe a fare parte del patrimonio dell'assicurato e verrebbe devoluto agli eredi iure successionis.
Per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, va affermata l'indiscussa natura inter vivos della designazione compiuta nel contratto di assicurazione o in un successivo atto.
Quest'ultima (propria dell'atto a monte, ossia del contratto di assicurazione sulla vita a fa- vore dei terzi) fa sì che debba essere ritenuto inter vivos anche l'atto di designazione dei beneficiari pure allorquando gli stessi siano genericamente identificati nel testo contrattuale con la alternativa dizione di “eredi”, “eredi legittimi”, “eredi legittimi e/o testamentari”.
Infatti, come esposto, prima dell'evento morte il rapporto obbligatorio intercorrente tra il contraente e l'assicuratore è valido ed efficacie;
i beneficiari, di contro, sono titolari di un'aspettativa che diverrà diritto solo a seguito del verificarsi del decesso del contraente.
Prima di tale evento gli stessi non potranno essere specificatamente individuati e l'assicuratore non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
La facoltà da parte dell'assicurato/contraente di individuare quali beneficiari gli “eredi”,
“eredi legittimi” o “eredi testamentari” è prevista dall'art. 1920 cod. civ. che dispone che la designazione “è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”. Tale previsione legislativa ha, dunque, ammesso l'utilizzo di clausole generiche ai fini dell'identificazione del terzo.
17 Tuttavia, va da subito specificato che l'utilizzo di criteri atti a richiamare le norme succes- sorie per l'individuazione dei beneficiari non determina che l'acquisto avvenga iure heredi- tario trattandosi, al contrario, di un diritto che sorge direttamente dal contratto.
Nel 2021 erano state sottoposte alle Sezioni Unite della Cassazione le seguenti rilevanti questioni giuridiche:
"a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai
"legittimi eredi", detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, ri- vestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell'eredità.
b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquida- zione di indennizzo, con la individuazione astratta de/legittimi eredi.
c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quo- te ereditarie spettanti ex lege o se la natura di "diritto proprio" sancita dalla norma (cfr. art. 1920 u. co c.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali".
Le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito il panorama giurisprudenziale e l'articolato dibattito dottrinale vertente sia sulla natura giuridica della designazione e del correlato diritto acqui- stato dal beneficiario nella assicurazione sulla vita a favore di un terzo sia sulle modalità di individuazione dei beneficiari e di determinazione delle quote di indennizzo allorché la de- signazione, come sovente accade nella pratica degli affari, faccia riferimento agli “eredi le- gittimi e/o testamentari”, ha avuto modo di statuire che il riferimento generico agli “eredi” ne implica l'identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all'accettazione.
Ne consegue che “ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come bene- ficiari i propri «eredi legittimi», la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la poliz- za, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell'art. 1921 c.c. (e dunque
18 dell'art. 1920, comma 2, c.c.) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso.
La sovrapposizione tra l'iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell'assi- curazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei de- stinatari del beneficio, indicando all'assicuratore coloro che all'epoca della designazione erano in astratto i suoi «eredi [legittimi]») e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nel- la quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette l'ultima parte del secondo comma dell'art. 1920
c.c.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, né sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurati- vo”.
In altri termini, la qualifica di “erede” al momento della morte dello stipulante sovviene al fine di sopperire per relationem, con valenza meramente soggettiva, alla giuridica determi- nazione del beneficiario.
Le Sezioni Unite, nella nota pronuncia sopra richiamata, nel riaffermare l'interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che la usuale generica individuazione quali beneficiari degli “eredi” (legittimi e/o testamen- tari) ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria pre- scelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione: “Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione. L'e- ventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri «eredi [legittimi]» quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e
l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa” (Sez. U - , Sen- tenza n. 11421 del 30/04/2021, Rv. 661129 - 02).
19 Premesso che il contraente è ovviamente libero, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali mi- sure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque rimane libero di derogare all'art.1920 c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.), nel caso, invece, come quello che ci oc- cupa, in cui il contraente (il defunto padre dell'attrice) abbia non indicato nominativamente gli eredi beneficiari ed abbia serbato il silenzio sulla divisione del capitale assicurato tra gli eredi (“legittimi e testamentari”) la dichiarazione del contraente si presta ad essere interpre- tata come intenzione di beneficiare indistintamente tutti gli eredi senza soggiacere, peraltro, alle proporzioni della successione ereditaria1.
Ed invero, nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obli- gandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esi- gere dall'assicuratore nella rispettiva misura (Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021,
Rv. 661129 – 02).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che l'attrice al momento del decesso del di lei padre, avuto riguardo Parte_1 all'astratta delazione indicata dal padre all'assicuratore (“gli eredi legittimi e beneficiari dell'assicurato”) per individuare i criteri della prestazione, rivestiva, nella qualità di unica figlia naturale del contraente, la qualità di chiamata alla di lui eredità.
L'istituzione di erede effettuata dal de cuius in sede di testamento in favore dell'odierna terza chiamata – testamento, si consideri, ove il testatore nulla aveva disposto in relazione
20 alla polizza vita per cui è causa difettando ogni ipotetica revoca della designazione origina- ria dei beneficiari “eredi legittimi e testamentari” - non può valere, stando al più volte cita- to orientamento delle Sezioni Unite, né come nuova designazione per l'attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c..
La tesi della CO Assicurativa convenuta secondo cui il suo operato nel caso di spe- cie sarebbe stato ineccepibile perché fondato sulla rigorosa e formale applicazione al caso di specie dell'art. 457 c.c. secondo cui, come noto, “non si fa luogo alla successione legit- tima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria” non merita di essere condiviso.
Ed invero, anche a voler prescindere dal fatto che, come esposto, l'orientamento della Su- prema Corte nella materia in esame, quando ricorrono clausole di designazione dei benefi- ciari con formule generiche quali “eredi legittimi e/o testamentari”, è improntato ad un ap- proccio più sostanzialista e meno formalista (arrivando, di fatto, a richiedere all'assicuratore, ai fini dell'individuazione del beneficiario un accertamento sui soggetti
“chiamati” all'eredità – accertamento, peraltro, certamente esigibile e facilmente riscontra- bile con la mera acquisizione di certificati pubblici), nel caso di specie, a fronte del docu- mentato venir meno del testamento istitutivo di erede della terza chiamata (cfr. sentenza del
Tribunale di La ZI passata in giudicato e versata in atti dall'attrice) e considerato il no- torio effetto retroattivo della pronuncia di annullamento del testamento (con conseguente ripristino della situazione giuridica al momento dell'apertura della successione, con dela- zione, quindi, in favore del successibile “ex lege”, come se il testamento non fosse mai esi- stito – Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020, Rv. 657707 – 02; Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 236 del 27/01/1967, Rv. 326013 - 01), anche a voler, solo in ipotesi, ritenere condivisibile la decisione della CO assicurativa di soprassedere, a fronte dell'istituzione di erede universale, agli accertamenti sulla sussistenza di figli del de cuius
(rectius, sui chiamati ex lege alla di lui eredità), con l'annullamento del testamento, ogni decisione della convenuta sul punto non potrebbe più comunque essere validamente soste- nuta.
Va, pertanto, accolta la domanda dell'attrice – sicuramente chiamata all'eredità paterna (e, ritenuta, in un passaggio della motivazione del Tribunale di La ZI finanche “erede le- gittima”; cfr. pag. 7 sentenza de qua “Ne consegue che l'attrice, quale erede legittima, non
21 può vantare alcun diritto successorio sulla somma sopraindicata”) – con conseguente con- danna della CO assicurativa, nei limiti del petitum attoreo, alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo pari alla metà esatta di quanto a suo tempo corrisposto dalla convenuta assicurazione alla terza chiamata.
Se è vero, come è vero, che alla è stato corrisposto l'importo di Controparte_6
€ 101.476,67 (cfr. all.ti 11 - atto di liquidazione e quietanza del sinistro del 22/01/2019- e
12 – bonifico eseguito il 22 gennaio 2019; all'importo lordo di € 101.659,80 sono stati de- tratti l'imposta sostitutiva DPR 600/73 art. 26 ter di € 212,50 e gli “interessi di mora al tas- so legale del 0,3%” di € 29,37), alla sig.ra spetta l'importo di € Parte_1
50.738,33 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale.
Non spetta all'attrice la rivalutazione monetaria atteso che l'indennità derivante dal contrat- to assicurativo sulla vita - diversamente dall'indennizzo in tema di assicurazione contro i danni (Cass. Sez.3, Sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - ha natura pecunia- ria (debito di valuta) e la rivalutazione è dovuta unicamente nei casi in cui il creditore provi il maggior danno previsto dall'art. 1224 c.c.; prova (e finanche allegazione) in alcun modo soddisfatta nel caso di specie.
3. In ordine, infine, alla domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla CO
Assicurativa convenuta nei confronti della terza chiamata, si precisa quanto segue.
Alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo, la corresponsione (rectius, liquidazio- ne) da parte di (ora alla terza chiamata CP_2 Controparte_1 dell'intera indennità di cui alla polizza vita n. 5951545 (proposta-certificato n.
000716008394) è da ritenersi indebitamente effettuata per l'importo del 50% della somma liquidata per difetto di causa solvendi e dovendo, per contro, la convenuta corrispondere all'attrice il restante 50% (€ 50.738,33).
Va, pertanto, riconosciuto il diritto della convenuta a ripetere dalla Parte_9
l'importo di € 50.738,33 oltre interessi legali decorrenti dalla chiamata in causa della
[...] stessa.
Si precisa che non si tratta di accoglimento della manleva (anch'essa spiegata in via ricon- venzionale e subordinata dalla CO assicurativa) ma di accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione della prestazione indebitamente erogata alla terza chiamata.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
22 La particolare complessità della vicenda fattuale e giuridica sottesa al vaglio giudiziale (in particolare, le discusse questioni circa la genericità della clausola di designazione dei bene- ficiari della polizza vita per cui è causa che ha reso necessario finanche un intervento sul punto delle Sezioni Unite;
la circostanza per cui la CO assicurativa sia stata, di fat- to, “deviata” da ogni considerazione sull'esistenza di eredi legittimi dalla condotta serbata dalla terza chiamata, risultante, peraltro, coinvolta nella redazione del testamento olografo falso;
il fatto che l'attrice ha dapprima introdotto un giudizio di accertamento di nullità del testamento dinanzi al Tribunale di La ZI per poi introdurre il presente giudizio senza allegare l'avvenuta pregressa impugnazione del titolo testamentario posto a fondamento della decisione della compagnia assicurativa di non liquidarle la quota del 50% dell'indennità) integrano, ad avviso dello scrivente Giudicante, quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costi- tuzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra la parte attrice e la parte convenuta.
Quanto al rapporto processuale intercorso tra l'attrice e la terza chiamata, si precisa quanto segue.
Non essendo stata vagliata la domanda di manleva formulata dalla convenuta assicuratrice nei confronti della terza chiamata, non vi è stata neanche la necessità di prendere in esame la domanda spiegata in via subordinata dall'attrice nei confronti della terza chiamata (do- manda condizionata alla “denegata ipotesi in cui fosse accolta la richiesta di manleva for- mulata dalla CO”). Essendo state rigettate le eccezioni di inammissibili- tà/improcedibilità e le difese nel merito della terza chiamata (che ha chiesto il rigetto della domanda attorea), si impone la condanna della terza chiamata alla corresponsione, come da dispositivo, delle spese di lite in favore di parte attrice.
Quanto al rapporto processuale instaurato tra la compagnia assicurativa convenuta e la terza chiamata, si precisa infine quanto segue.
Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositi- vo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti di-
23 nanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione2 e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione di riferimento da €
26.001,00 ad € 52.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle que- stioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1 alla corresponsione in favore di della somma di € 50.738,33 Parte_1 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale per le causali di cui in parte motiva;
2) Compensa integralmente tra l'attrice e la convenuta Controparte_1 le spese di lite di cui al loro rapporto processuale;
3) In accoglimento della riconvenzionale trasversale formulata da CP_12 nei confronti di condanna
[...] Controparte_6 [...] alla restituzione in favore di CP_6 Controparte_1 dell'importo di € 50.738,33 oltre interessi legali decorrenti dalla chiamata in causa;
4) Condanna a rifondere a le spe- Controparte_6 Parte_1 se di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi (di cui
€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfet- tario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) Condanna a rifondere a Controparte_6 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 7.616,00 per
[...]
24 compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in data 25 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in motivazione, Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021, Rv. 661129 – 02: “In forza della designa- zione degli «eredi» quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contrat- to. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall'indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbliga- zione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298, se- condo comma, c.c. e dall'art. 1101, primo comma c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura. Non sovviene decisivamente in proposito l'art. 1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito "che per la sua parte", volgendo la propria at- tenzione all'attuazione del rapporto e non all'interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risol- ve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori”. 2 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).