CASS
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2025, n. 12260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12260 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EY HE nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/08/2024 del TRIBUNALE di Salerno Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
Letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12260 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EY HE, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 1 agosto 2024, con cui veniva respinta l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, sul presupposto che, alla stregua delle informazioni assunte dalla Guardia di Finanza, il reddito complessivo del nucleo familiare, a differenza da quanto esposto nella certificazioneìera superiore alla soglia legale prevista per l'accesso al beneficio. 1.1 Con il primo e articolato motivo, censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo aver premesso che nello "stato di famiglia" erano indicati anche altri quattro connazionali", evidenzia che già nella istanza di ammissione aveva sottolineato che il rapporto di convivenza con altri immigrati era limitat4 alla condivisione di un appartamento con altri soggetti che, come lui, non potevano permettersi singolarmente una abitazione esclusiva, limitandosi a condividere il pagamento di una quota del canone di locazione e le spese condominiali, senza alcun vincolo di comunione dei rispettivi redditi. Il ricorrente evidenzia che nel provvedimento impugnato era stata valorizzata erroneamente la risultanza del certificato di "stato di famiglia" per ritenere comprovata la circostanza della convivenza presso il medesimo indirizzo di tutte le persone indicate quali componenti del nucleo familiare, sulla base dell'accertamento consistito nella mera acquisizione del suddetto documento, dal quale emergerebbe che cinque soggetti, maschi adulti, provenienti dal Senegal, comporrebbero un nucleo familiare, nonostante l'assenza di indicazione di specifici vincoli familiari, affettivi o di consanguineità tra i predetti immigrati. Per altro, è notorio che all'interno del fenomeno sociale dell'emigrazione di cittadini extracomunitari in condizioni economiche disagiate, è frequente il ricorso ad un alloggio precario, in condivisione con altri lavoratori immigrati;
così come è notorio che la domanda di iscrizione, con cui il cittadino straniero richiede di essere inserito nel registro dell'anagrafe, è preordinata ad ottenere la residenza, le certificazioni utili per la permanenza in Italia e per l'accesso ai servizi territorialè ed al lavoro, essendo a tali fini indispensabC avere la disponibilità di un alloggio nel comune di iscrizione. Ne consegue che in tale contesto, i nuovi arrivati debbono quasi sempre fare affidamento su connazionali già residenti ed aventi la disponibilità di una abitazione, presso i quali aggregarsi. Tutto ciò premesso, il certificato di stato di famiglia, valorizzato nell'ordinanza per la determinazione della soglia di reddito, non dimostra affatto l'esistenza di un nucleo familiare convivente, formato da ascendenti e discendenti, da membri di unioni civili o da coppie di 2 fatto, non essendo stato accertato quale dei cinque uomini potesse avere rapporti di relazione familiare affettiva con il richiedente. Nell'istanza, per vero,era stato dichiarato che uno dei connazionali inseriti nello stato di famiglia era effettivamente zio del richiedente, specificando che tale rapporto di parentela non aveva comportato l'assunzione di reciproci obblighi di mantenimento. Con un ulteriore argomento, evidenzia che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio aveva effettivamente sollecitato la verifica in fatto della situazione realmente esistente.Tale indagine è stata completamente elusa, in ciò ravvisandosi violazione di legge e vizio di motivazione. Ha richiamato in proposito il principio espresso da Cassazione n. 36559/21, peraltro citata in ordinanza, secondo cui l'oggetto di indagine debba essere il dato della concreta convivenza, da verificare alla stregua della realtà materiale, ragion per cui la prova della stessa non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto. Nel caso di specie, non risulta dimostrato che i cinque soggetti adulti, associati esclusivamente sulla base dell'improbabile certificato di stato di famiglia, fossero tutti indistintamente legati da qualsivoglia forma di vincolo familiare. Tra l'altro( il rigetto, fondato sulla predetta presunzione e sul mancato assolvimento dell'onere della prova addossato alla parte richiedente, risulterebbe contrario a principi di diritto secondo cui, al più, può pretendersi un onere di allegazione, a cui il richiedente ha puntualmente adempiuto. L'accertamento in fatto avrebbe permesso di verificare che l'abitazione indicata nello stato di famiglia non ha mai visto la continua compresenza di tutti e cinque i lavoratori immigrati in questione, uno dei quali vive stabilmente a Faenza, mentre gli altri si spostano sul territorio italiano stagionalmente, a seconda delle attività da svolgere. Il ricorrente contesta l'inversione dell'onere della prova contenuto della stessa ordinanza nella quale si è affermato "che da alcun elemento documentale di fatto risulta, alla data dell'istanza, la temporaneità della convivenza di vari componenti la famiglia anagrafica, in guisa da non far scaturire alcuna solidarietà o condivisione di reddito e risorse". Il provvedimento prima assume apoditticamente l'esistenza di una convivenza familiare, desumendola unicamente dalla certificazione anagrafica, per poi dolersi della mancata prova della temporaneità di tale convivenza non fornita dal proponente. In ciò, prosegue il ricorrente, si ravvisa una illogica inversione dell'onere della prova, a carico della parte che formula l'istanza. Si contesta pertanto che i giudici hanno mancato di compiere gli opportuni accertamenti di fatto ai sensi dell'articolo 96, comma 2, d.p.r. 115/02, per valutare l'effettivo tenore di vita, le condizioni personali e patrimoniali, l'effettività della convivenza familiare e le attività economiche e i redditi di cui tener conto. Inoltre, gli stessi giudici non hanno neppure indicato all'opponente, in via di richiesta di integrazione, la necessità di eventuali approfondimenti, 3 salvo poi rimproverare all'istante, nel provvedimento di rigetto, di non aver fornito prove utili a dimostrare la separazione effettiva delle risorse in capo ai soggetti indicati nello stesso stato di famiglia 1.2 Con il secondo motivo, censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione al regolamento delle spese, osservando che, diversamente da quanto previsto nel rito civile, il regolamento delle stesse non può essere operato dal giudice alla stregua dei criteri indicati agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, ispirati al principio di soccombenza. 2. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Va premesso che il ricorso per Cassazione, in subiecta materia, è consentito soltanto per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 d.p.r. 115/2002). Le Sezioni Unite hanno chiarito, con formulazione di portata generale, che nel concetto di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. ( Sez U., n 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez.U.,n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argonnentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione (Cass. , Sez. 1, 10- 11-1993, Di Giorgio, Rv. 196361). Nel caso di specie la motivazione non è mancante o apparente Ai fini di una corretta interpretazione della norma applicata, è necessario evidenziare che il termine usato dalla legge è quello di "familiare" o di "componente della famiglia". 4 Il termine, nella materia di cui trattasi, ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatoreb voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare, al fine di riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale. Non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di un cittadino che può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Deve, dunque, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione che riferisce il termine "familiare", non solo a coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono e contribuiscono al ménage familiare. Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione -e quindi anche di revoca- al patrocinio a spese dello Stato è la situazione di fatto della convivenza. Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d. "stato di famiglia"). Tuttavia, quanto alla prova di tale convivenza, poiché essa realizza una situazione di fatto e non di diritto, questa Corte di legittimità ha chiarito che non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (così la già citata Sez. 4 n. 19349/2005). Il concetto di convivenza serve a tenere fuori dalla portata della norma i casi di mera coabitazione del tutto temporanea e transitoria, quale, ad esempio, quella di chi ospiti temporaneamente, per un breve periodo, un amico o un parente. Orbene, nel caso che ci occupa, sono stati evidenziati plurimi elementi da cui desumere che la convivenza non fosse transitoria e occasionale. Oltre alla risultanza anagrafica della comune iscrizione nel medesimo stato di famiglia, è stato evidenziato che tre dei cinque soggetti avevano lo stesso cognome e . uno di essi era stato indicato dallo stesso richiedente come suo zio. E' poi pacifico, per averlo confermato lo stesso ricorrente, che i conviventi partecipassero al pagamento di una quota del canone di locazione e alle spese condominiali, a riprova dell'apporto economico dei vari componenti del nucleo familiare alle spese legate alla convivenza. A fronte delle predette risultanze fattuali, sulla base della quale era stato revocato il beneficio (stante che il reddito complessivo era pari quasi al doppo della soglia di ammissibilità), il Tribunale ha logicamente osservato che era certamente onere dell'opponente riuscire a superarle, provando la mera apparenza della convivenza. 5 Le logiche argomentazioni, ricavabili dalla lettura della decisione impugnata esaminata sotto la lente dei motivi di ricorso, escludono che la motivazione del provvedimento possa ritenersi del tutto apparente o mancante, e pertanto il motivo di censura non può essere accolto, non ravvisandosi alcun vizio di violazione di legge per cui è consentito il ricorso. 3. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, atteso che l'opposizione è stata rigettata e dunque non è ravvisabile alcuna ragione che possa giustificare il ricorso avverso il favorevole provvedimento di compensazione delle spese. 4. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2024 n
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
Letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12260 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EY HE, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 1 agosto 2024, con cui veniva respinta l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, sul presupposto che, alla stregua delle informazioni assunte dalla Guardia di Finanza, il reddito complessivo del nucleo familiare, a differenza da quanto esposto nella certificazioneìera superiore alla soglia legale prevista per l'accesso al beneficio. 1.1 Con il primo e articolato motivo, censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo aver premesso che nello "stato di famiglia" erano indicati anche altri quattro connazionali", evidenzia che già nella istanza di ammissione aveva sottolineato che il rapporto di convivenza con altri immigrati era limitat4 alla condivisione di un appartamento con altri soggetti che, come lui, non potevano permettersi singolarmente una abitazione esclusiva, limitandosi a condividere il pagamento di una quota del canone di locazione e le spese condominiali, senza alcun vincolo di comunione dei rispettivi redditi. Il ricorrente evidenzia che nel provvedimento impugnato era stata valorizzata erroneamente la risultanza del certificato di "stato di famiglia" per ritenere comprovata la circostanza della convivenza presso il medesimo indirizzo di tutte le persone indicate quali componenti del nucleo familiare, sulla base dell'accertamento consistito nella mera acquisizione del suddetto documento, dal quale emergerebbe che cinque soggetti, maschi adulti, provenienti dal Senegal, comporrebbero un nucleo familiare, nonostante l'assenza di indicazione di specifici vincoli familiari, affettivi o di consanguineità tra i predetti immigrati. Per altro, è notorio che all'interno del fenomeno sociale dell'emigrazione di cittadini extracomunitari in condizioni economiche disagiate, è frequente il ricorso ad un alloggio precario, in condivisione con altri lavoratori immigrati;
così come è notorio che la domanda di iscrizione, con cui il cittadino straniero richiede di essere inserito nel registro dell'anagrafe, è preordinata ad ottenere la residenza, le certificazioni utili per la permanenza in Italia e per l'accesso ai servizi territorialè ed al lavoro, essendo a tali fini indispensabC avere la disponibilità di un alloggio nel comune di iscrizione. Ne consegue che in tale contesto, i nuovi arrivati debbono quasi sempre fare affidamento su connazionali già residenti ed aventi la disponibilità di una abitazione, presso i quali aggregarsi. Tutto ciò premesso, il certificato di stato di famiglia, valorizzato nell'ordinanza per la determinazione della soglia di reddito, non dimostra affatto l'esistenza di un nucleo familiare convivente, formato da ascendenti e discendenti, da membri di unioni civili o da coppie di 2 fatto, non essendo stato accertato quale dei cinque uomini potesse avere rapporti di relazione familiare affettiva con il richiedente. Nell'istanza, per vero,era stato dichiarato che uno dei connazionali inseriti nello stato di famiglia era effettivamente zio del richiedente, specificando che tale rapporto di parentela non aveva comportato l'assunzione di reciproci obblighi di mantenimento. Con un ulteriore argomento, evidenzia che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio aveva effettivamente sollecitato la verifica in fatto della situazione realmente esistente.Tale indagine è stata completamente elusa, in ciò ravvisandosi violazione di legge e vizio di motivazione. Ha richiamato in proposito il principio espresso da Cassazione n. 36559/21, peraltro citata in ordinanza, secondo cui l'oggetto di indagine debba essere il dato della concreta convivenza, da verificare alla stregua della realtà materiale, ragion per cui la prova della stessa non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto. Nel caso di specie, non risulta dimostrato che i cinque soggetti adulti, associati esclusivamente sulla base dell'improbabile certificato di stato di famiglia, fossero tutti indistintamente legati da qualsivoglia forma di vincolo familiare. Tra l'altro( il rigetto, fondato sulla predetta presunzione e sul mancato assolvimento dell'onere della prova addossato alla parte richiedente, risulterebbe contrario a principi di diritto secondo cui, al più, può pretendersi un onere di allegazione, a cui il richiedente ha puntualmente adempiuto. L'accertamento in fatto avrebbe permesso di verificare che l'abitazione indicata nello stato di famiglia non ha mai visto la continua compresenza di tutti e cinque i lavoratori immigrati in questione, uno dei quali vive stabilmente a Faenza, mentre gli altri si spostano sul territorio italiano stagionalmente, a seconda delle attività da svolgere. Il ricorrente contesta l'inversione dell'onere della prova contenuto della stessa ordinanza nella quale si è affermato "che da alcun elemento documentale di fatto risulta, alla data dell'istanza, la temporaneità della convivenza di vari componenti la famiglia anagrafica, in guisa da non far scaturire alcuna solidarietà o condivisione di reddito e risorse". Il provvedimento prima assume apoditticamente l'esistenza di una convivenza familiare, desumendola unicamente dalla certificazione anagrafica, per poi dolersi della mancata prova della temporaneità di tale convivenza non fornita dal proponente. In ciò, prosegue il ricorrente, si ravvisa una illogica inversione dell'onere della prova, a carico della parte che formula l'istanza. Si contesta pertanto che i giudici hanno mancato di compiere gli opportuni accertamenti di fatto ai sensi dell'articolo 96, comma 2, d.p.r. 115/02, per valutare l'effettivo tenore di vita, le condizioni personali e patrimoniali, l'effettività della convivenza familiare e le attività economiche e i redditi di cui tener conto. Inoltre, gli stessi giudici non hanno neppure indicato all'opponente, in via di richiesta di integrazione, la necessità di eventuali approfondimenti, 3 salvo poi rimproverare all'istante, nel provvedimento di rigetto, di non aver fornito prove utili a dimostrare la separazione effettiva delle risorse in capo ai soggetti indicati nello stesso stato di famiglia 1.2 Con il secondo motivo, censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione al regolamento delle spese, osservando che, diversamente da quanto previsto nel rito civile, il regolamento delle stesse non può essere operato dal giudice alla stregua dei criteri indicati agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, ispirati al principio di soccombenza. 2. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Va premesso che il ricorso per Cassazione, in subiecta materia, è consentito soltanto per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 d.p.r. 115/2002). Le Sezioni Unite hanno chiarito, con formulazione di portata generale, che nel concetto di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. ( Sez U., n 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez.U.,n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argonnentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione (Cass. , Sez. 1, 10- 11-1993, Di Giorgio, Rv. 196361). Nel caso di specie la motivazione non è mancante o apparente Ai fini di una corretta interpretazione della norma applicata, è necessario evidenziare che il termine usato dalla legge è quello di "familiare" o di "componente della famiglia". 4 Il termine, nella materia di cui trattasi, ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatoreb voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare, al fine di riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale. Non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di un cittadino che può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Deve, dunque, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione che riferisce il termine "familiare", non solo a coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono e contribuiscono al ménage familiare. Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione -e quindi anche di revoca- al patrocinio a spese dello Stato è la situazione di fatto della convivenza. Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d. "stato di famiglia"). Tuttavia, quanto alla prova di tale convivenza, poiché essa realizza una situazione di fatto e non di diritto, questa Corte di legittimità ha chiarito che non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (così la già citata Sez. 4 n. 19349/2005). Il concetto di convivenza serve a tenere fuori dalla portata della norma i casi di mera coabitazione del tutto temporanea e transitoria, quale, ad esempio, quella di chi ospiti temporaneamente, per un breve periodo, un amico o un parente. Orbene, nel caso che ci occupa, sono stati evidenziati plurimi elementi da cui desumere che la convivenza non fosse transitoria e occasionale. Oltre alla risultanza anagrafica della comune iscrizione nel medesimo stato di famiglia, è stato evidenziato che tre dei cinque soggetti avevano lo stesso cognome e . uno di essi era stato indicato dallo stesso richiedente come suo zio. E' poi pacifico, per averlo confermato lo stesso ricorrente, che i conviventi partecipassero al pagamento di una quota del canone di locazione e alle spese condominiali, a riprova dell'apporto economico dei vari componenti del nucleo familiare alle spese legate alla convivenza. A fronte delle predette risultanze fattuali, sulla base della quale era stato revocato il beneficio (stante che il reddito complessivo era pari quasi al doppo della soglia di ammissibilità), il Tribunale ha logicamente osservato che era certamente onere dell'opponente riuscire a superarle, provando la mera apparenza della convivenza. 5 Le logiche argomentazioni, ricavabili dalla lettura della decisione impugnata esaminata sotto la lente dei motivi di ricorso, escludono che la motivazione del provvedimento possa ritenersi del tutto apparente o mancante, e pertanto il motivo di censura non può essere accolto, non ravvisandosi alcun vizio di violazione di legge per cui è consentito il ricorso. 3. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, atteso che l'opposizione è stata rigettata e dunque non è ravvisabile alcuna ragione che possa giustificare il ricorso avverso il favorevole provvedimento di compensazione delle spese. 4. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2024 n