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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2730/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AL - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240011816864000 TASSA AUTO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5052/2025 depositato il 10/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 2.4.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e REGIONE CALABRIA depositato in data 19.4.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240011816864000 notificatale in data 3.2.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2019 e 2021, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 411,02.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria.
Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo. Si costituiva pure REGIONE CALABRIA e, resistendo al ricorso, evidenziava di aver provveduto al discarico in autotutela della pretesa per l'annualità 2019 (non essendo in grado di dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto); quanto poi all'annualità 2021 deduceva che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. Con memoria successiva parte ricorrente che in data 04.09.2025 la ricorrente aveva provveduto al pagamento della residua annualità relativa al 2021 per l'importo di euro 202,39 come da documentazione prodotta.
All'odierna udienza, sentiti il difensore della ricorrente e di AD (che concludevano come da verbale) la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Certamente cessata, dopo il parziale annullamento in autotutela del ruolo disposto da EG AL (che s'è detta non in grado di dimostrare la notifica dell'atto presupposto), la materia del contendere in relazione all'annualità 2019; quantunque evidentemente intervenuta solo a motivo della proposizione del ricorso.
Quanto poi all'annualità 2021, parte ricorrente ha prodotto ricevuta del pagamento, con conseguente cessazione della materia del contendere anche rispetto a detta annualità.
Si impone dunque la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto al riparto delle spese del giudizio, sussistono evidenti ragioni di reciproca soccombenza che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2730/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AL - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240011816864000 TASSA AUTO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5052/2025 depositato il 10/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 2.4.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e REGIONE CALABRIA depositato in data 19.4.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240011816864000 notificatale in data 3.2.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2019 e 2021, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 411,02.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria.
Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo. Si costituiva pure REGIONE CALABRIA e, resistendo al ricorso, evidenziava di aver provveduto al discarico in autotutela della pretesa per l'annualità 2019 (non essendo in grado di dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto); quanto poi all'annualità 2021 deduceva che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. Con memoria successiva parte ricorrente che in data 04.09.2025 la ricorrente aveva provveduto al pagamento della residua annualità relativa al 2021 per l'importo di euro 202,39 come da documentazione prodotta.
All'odierna udienza, sentiti il difensore della ricorrente e di AD (che concludevano come da verbale) la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Certamente cessata, dopo il parziale annullamento in autotutela del ruolo disposto da EG AL (che s'è detta non in grado di dimostrare la notifica dell'atto presupposto), la materia del contendere in relazione all'annualità 2019; quantunque evidentemente intervenuta solo a motivo della proposizione del ricorso.
Quanto poi all'annualità 2021, parte ricorrente ha prodotto ricevuta del pagamento, con conseguente cessazione della materia del contendere anche rispetto a detta annualità.
Si impone dunque la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto al riparto delle spese del giudizio, sussistono evidenti ragioni di reciproca soccombenza che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)