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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 1865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1865/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
e
Parte_2 ina di UG (BA) il 18/04/1977 e residente in [...] Roma n. 20; entrambi elettivamente domiciliati in Moncalieri (TO), Strada Genova n. 204, presso lo studio dell'avv. Claudia Cisotto (Cf. ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3 Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente
2. Il figlio minore LE viene affidato in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la residenza materna in Volpiano (TO), Via Roma n. 20 trascorrendo lo stesso, a settimane alterne, una settimana con il papà e una settimana con la mamma a partire dal sabato e fino al sabato successivo quando verrà accompagnato a scuola.
3. Dare atto che, parimenti, la figlia già maggiorenne ma economicamente non indipendente, trascorrerà Persona_1 ugual periodo di tempo con il papà e con la mamma stabilendo anche lei la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso quella materna in Volpiano (TO), Via Roma n. 20 e trascorrendo a settimane alterne una settimana con il papà e una settimana con la mamma con la stessa periodicità del fratello minore
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente e disgiuntamente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione ed i loro bisogni;
5. Salvo diverso accordo tra i coniugi, l'alternanza di permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitori si attua anche durante le festività natalizie e Pasquali, nonché nel corso delle vacanze estive, fatto salvo un periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi che i figli trascorreranno con la mamma e con il papà, nel periodo che i coniugi si impegnano a comunicare l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
6. I coniugi s'impegnano vicendevolmente a comunicarsi eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
7. per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, disporre che i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
8. In ordine al mantenimento dei figli viene concordato quanto segue: a) I coniugi convengono che, ciascuno di loro provvederà al mantenimento di entrambi i figli per il tempo che lì ha con sé b) Le parti, inoltre, concordemente stabiliscono che l'assegno unico e/o altro titolo ad esso equivalente, verrà percepito dalla mamma, signora e che pertanto il sig. si impegna a sottoscrivere relativa Parte_2 Parte_1 rinuncia. c) i coniugi convengono che saranno tra loro ripartite nella misura del 50% tutte le spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico curante non coperte dal SSN (compresi i farmaci da banco per malesseri stagionali) nonché le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, le cure dentistiche e i trattamenti/dispositivi sanitari;
le spese relative all'acquisto di personal computer, tablet, cellulari e console;
le spese ricreative e sportive, ed ancora le spese ludiche e ricreative;
le spese di abbigliamento per i figli di volta in volta necessario e preventivamente concordato tra le parti o altrimenti necessitate e, in ogni caso debitamente documentate, anche eventualmente a mezzo rimborso in favore del genitore che ha sostenuto la relativa spesa.
10) Per quanto non espressamente previsto, le parti dichiarano di rimettersi al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016, di cui hanno preso visione e conservano copia;
11) La casa coniugale viene assegnata al papà, sig. con tutti i mobili e gli arredi che la compongono. Parte_1
12) I sigg. e si impegnano re una polizza vita caso morte indicando quale unici Pt_1 Parte_2 beneficiari i figli, e Persona_1 Persona_2
13) Dare atto c ra bi autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento ed a qualunque altro titolo e/o ragione e/o causa, ad eccezione di quanto convenuto ai punti precedenti;
disponendo pertanto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, godendo entrambi di indipendenza economica
14) I genitori dichiarano fin d'ora di darsi reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei minori, così come degli altri documenti eventualmente necessari per l'espatrio di quest'ultimi;
15) I coniugi convengono che l'autovettura Fiat 500, targata FE518HA già in uso alla signora verrà alla Parte_2 stessa trasferita in proprietà con spese di voltura a carico del sig. . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 a Torino in data 20/07/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 423, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2003), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati due figli: (18/01/2007) e Persona_3 Per_2
(04/12/2009). Come riportato, a seguito d rendevano intoll
[...] prosecuzione della convivenza, i coniugi si sono determinati ad addivenire a separazione consensuale, alle condizioni infra-tenorizzate, avendo già stabilito separate residenze e dimore. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
[...] Parte_2 eg
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1865/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
e
Parte_2 ina di UG (BA) il 18/04/1977 e residente in [...] Roma n. 20; entrambi elettivamente domiciliati in Moncalieri (TO), Strada Genova n. 204, presso lo studio dell'avv. Claudia Cisotto (Cf. ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3 Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente
2. Il figlio minore LE viene affidato in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la residenza materna in Volpiano (TO), Via Roma n. 20 trascorrendo lo stesso, a settimane alterne, una settimana con il papà e una settimana con la mamma a partire dal sabato e fino al sabato successivo quando verrà accompagnato a scuola.
3. Dare atto che, parimenti, la figlia già maggiorenne ma economicamente non indipendente, trascorrerà Persona_1 ugual periodo di tempo con il papà e con la mamma stabilendo anche lei la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso quella materna in Volpiano (TO), Via Roma n. 20 e trascorrendo a settimane alterne una settimana con il papà e una settimana con la mamma con la stessa periodicità del fratello minore
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente e disgiuntamente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione ed i loro bisogni;
5. Salvo diverso accordo tra i coniugi, l'alternanza di permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitori si attua anche durante le festività natalizie e Pasquali, nonché nel corso delle vacanze estive, fatto salvo un periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi che i figli trascorreranno con la mamma e con il papà, nel periodo che i coniugi si impegnano a comunicare l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
6. I coniugi s'impegnano vicendevolmente a comunicarsi eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
7. per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, disporre che i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
8. In ordine al mantenimento dei figli viene concordato quanto segue: a) I coniugi convengono che, ciascuno di loro provvederà al mantenimento di entrambi i figli per il tempo che lì ha con sé b) Le parti, inoltre, concordemente stabiliscono che l'assegno unico e/o altro titolo ad esso equivalente, verrà percepito dalla mamma, signora e che pertanto il sig. si impegna a sottoscrivere relativa Parte_2 Parte_1 rinuncia. c) i coniugi convengono che saranno tra loro ripartite nella misura del 50% tutte le spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico curante non coperte dal SSN (compresi i farmaci da banco per malesseri stagionali) nonché le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, le cure dentistiche e i trattamenti/dispositivi sanitari;
le spese relative all'acquisto di personal computer, tablet, cellulari e console;
le spese ricreative e sportive, ed ancora le spese ludiche e ricreative;
le spese di abbigliamento per i figli di volta in volta necessario e preventivamente concordato tra le parti o altrimenti necessitate e, in ogni caso debitamente documentate, anche eventualmente a mezzo rimborso in favore del genitore che ha sostenuto la relativa spesa.
10) Per quanto non espressamente previsto, le parti dichiarano di rimettersi al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016, di cui hanno preso visione e conservano copia;
11) La casa coniugale viene assegnata al papà, sig. con tutti i mobili e gli arredi che la compongono. Parte_1
12) I sigg. e si impegnano re una polizza vita caso morte indicando quale unici Pt_1 Parte_2 beneficiari i figli, e Persona_1 Persona_2
13) Dare atto c ra bi autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento ed a qualunque altro titolo e/o ragione e/o causa, ad eccezione di quanto convenuto ai punti precedenti;
disponendo pertanto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, godendo entrambi di indipendenza economica
14) I genitori dichiarano fin d'ora di darsi reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei minori, così come degli altri documenti eventualmente necessari per l'espatrio di quest'ultimi;
15) I coniugi convengono che l'autovettura Fiat 500, targata FE518HA già in uso alla signora verrà alla Parte_2 stessa trasferita in proprietà con spese di voltura a carico del sig. . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 a Torino in data 20/07/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 423, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2003), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati due figli: (18/01/2007) e Persona_3 Per_2
(04/12/2009). Come riportato, a seguito d rendevano intoll
[...] prosecuzione della convivenza, i coniugi si sono determinati ad addivenire a separazione consensuale, alle condizioni infra-tenorizzate, avendo già stabilito separate residenze e dimore. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
[...] Parte_2 eg
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.