Sentenza 13 aprile 2021
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/05/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 89/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZINE PRIMA GIURISDIZINALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Aurelio Laino Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Stefania Petrucci Consigliere Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. 62187 del ruolo generale, sul ricorso proposto dalla CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (c.f.: 02438750586), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Maggiore (enrico.maggiore@pec.comune.roma.it), unitamente al quale elegge domicilio presso il su indicato indirizzo pec;
nei confronti di
- ZI LE, nato a [...], il [...] (c.f.:
[...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo GioAN (paologioAN@ordineavvocatiroma.org) e Alessandro Bianconi (alessandrobianconi@ordineavvocatiroma.org), unitamente ai quali elegge domicilio digitale presso i suindicati indirizzi pec;
- TO EM, nata a [...] il [...] (c.f.:
[...]), rappresentata e difesa dall’avv. Marco ParaMU (marcoparaMU@ordineavvocatiroma.org), unitamente al quale elegge domicilio digitale presso il suindicato indirizzo pec;
- GU CO, IN LU, IO LU, TR NE NO, SC GI, RA KO, TT IE, RE AU, SS ND, NZ CO, CI LO, AF NG, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento della Procura Generale della Corte dei conti;
per l‘interpretazione giudiziale ex art. 211 c.g.c.
della sentenza n. 9/2023, resa da questa Sezione in data 12.1.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 19.3.2026, il relatore, gli avv.ti Maggiore, GioAN e ParaMU, nonché il P.M., nella persona del V.P.G. Arturo Iadecola.
Svolgimento del processo Viene domandata la corretta interpretazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 211 c.g.c., dell’epigrafata sentenza, di parziale riforma della decisione di prime cure della Sezione territoriale laziale con cui erano stati inizialmente condannati, in solido tra loro, a pagare a Roma Capitale:
a) i sigg. OR, ZI, MO, ED, IN e SS, il complessivo importo di € 1.864.398,61, a titolo di risarcimento del
“danno da disservizio per maggior costo”;
b) i sigg. RE, DE, OZ, SA, ON e EL, il medesimo nocumento patrimoniale, sino alla concorrenza di €
932.199,30, con la precisazione che, in sede esecutiva, si sarebbe dovuto tenere conto di quanto già versato dalla SA al suddetto Comune in forza della transazione tra essi intercorsa.
Contestualmente, il primo giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei convenuti CO PA e LO UC con statuizione poi passata in giudicato.
L’azione risarcitoria aveva preso abbrivio dalla riscontrata commistione di rapporti, disvelata dalle (ormai tristemente note alla cronaca) indagini di polizia giudiziaria denominate “Mondo di mezzo” e
“Mafia capitale”, dalle quali erano emerse alterazioni di interi settori della macchina amministrativa comunale con la conseguente causazione dolosa di un danno erariale corrispondente alle maggiori spese affrontate dall’Amministrazione capitolina per il ripristino dell’efficienza perduta e come conseguenza della collaborazione prestata dagli uffici comunali alle numerose indagini, inchieste e verifiche in sede penale, amministrativa, contabile.
Il primo giudice ha anche stabilito che le somme dovessero essere rivalutate <<(…) dalla data della relazione della Guardia di Finanza del 22 luglio 2016, che ha quantificato il suddetto danno (…)>> e maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Proposto appello da parte di alcuni prevenuti (OZ, Coratti, ED, ZI, IN, ON, EL e SS), questa Sezione, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha respinto la domanda nei confronti dello OZ e rideterminato in € 84.008,50
(oltre a rivalutazione e interessi come da sentenza di primo grado), la condanna a carico degli altri appellanti, sempre in solido tra loro.
Con il ricorso in esame, dunque, la predetta Amministrazione danneggiata ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza d’appello, indicando, in particolare <<(…) se la stessa spieghi i suoi effetti – con riferimento alla rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di risarcimento danni – anche nei confronti dei convenuti non appellanti – MO, RE, DE e SA – o se, invece, nei confronti degli stessi debba ritenersi formato il giudicato sulla sentenza n.
337/2021, emessa in primo grado e, di conseguenza, debbano considerarsi debitori degli importi in quella sede. In tale seconda eventualità, si chiede di indicare quali siano le modalità di calcolo degli importi dovuti dai convenuti non appellanti (…)>>.
Si sono costituiti in giudizio unicamente i sigg. SA e Zzimo, entrambi chiedendo l’estensione a proprio vantaggio degli effetti della sentenza n. 9/2023.
All’udienza del 19.9.2025 il Collegio, rilevati alcuni difetti di notifica del ricorso e del pedissequo d.f.u., ha disposto, con ordinanza a verbale, l’espletamento di tali adempimenti a carico del ricorrente, rinviando la causa all’udienza del 19.3.2026, ove, accertato il tempestivo e rituale assolvimento dell’incombente - cui è seguito il deposito di conclusioni scritte da parte della Procura Generale, nei sensi dell’inammissibilità delle richieste della SA e dell’inestensibilità dei più favorevoli effetti della pronuncia di appello ai prevenuti rimasti inerti in seconde cure - si è proceduto alla discussione del giudizio, ove le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni.
Motivi della decisione Va dichiarata, in rito, la contumacia dei resistenti non costituiti, nonostante la loro rituale evocazione in giudizio (artt. 93, 174 e 211 c.g.c.).
Nel merito, ritiene il Collegio che la sentenza n. 9/2023 pronunciata da questa Sezione, vada eseguita riducendo l’importo della condanna ivi stabilita anche nei riguardi dei prevenuti non appellanti, alla stregua delle considerazioni che seguono.
È indubbiamente ius receptum, come ricordato anche dalla Procura Generale, che l’obbligazione risarcitoria solidale dal lato passivo non determina, in generale, l’inscindibilità delle cause tra loro connesse attinenti ai singoli concorrenti nell’illecito amministrativo-contabile, di guisa, da difettare, nella preminenza dei casi, il litisconsorzio processuale necessario, sia in primo che in secondo grado, tra tutti i corresponsabili.
Nondimeno, si è, di contro, ravvisata l’obbligatoria partecipazione di tutte le parti al processo d’appello nell’ipotesi in cui l’appellante principale (e/o quello incidentale) deducano, a motivo di gravame, l’assenza della responsabilità o una diversa quantificazione del danno erariale e/o una diversa ripartizione del danno erariale tra i concorrenti (amplius, C. conti, SS.RR. n. 18/2003).
Nella specie, dalla lettura della sentenza da interpretarsi si evince che gli appellanti hanno tutti variamente contestato la propria irresponsabilità e/o l’esistenza stessa del danno, nonché la sua concreta quantificazione e, comunque, la ripartizione tra costoro, essendo stata dalla sentenza di primo grado attribuita efficacia causale preponderante alla compagine politica rispetto a quella amministrativa.
Peraltro, correttamente gli appelli sono stati notificati a tutte le parti originarie condannate (anche quelle già contumaci in primo grado), di guisa da assicurarsi l’integrità del contraddittorio in seconde cure, imposto dall’art. 183, primo comma, c.g.c., al fine di evitare la formulazione di statuizioni contraddittorie sulla medesima vicenda.
Alla luce delle sopraindicate circostanze, appare evidente, dunque, che, nella specie, in base all’indirizzo nomofilattico testè richiamato, sussistesse un’ipotesi di litisconsorzio necessario anche con gli appellati rimasti inerti, tale da connotare di concreta inscindibilità, quantomeno in appello, le cause introdotte con le domande risarcitorie cumulativamente proposte dal requirente nei riguardi dei convenuti.
Da ciò discende l’esclusione dell’immediato passaggio in giudicato della decisione, ove pur non tempestivamente appellata da alcuni prevenuti e nei riguardi di costoro e consente, invece, come anticipato, di estendere gli effetti favorevoli del giudicato successivo, in punto di quantum risarcitorio, anche a costoro (amplius, Cass. n. 34899/2022, correttamente citata anche dall’Amministrazione capitolina istante).
Al riguardo, e per completezza argomentativa, stante la delicatezza e l’importanza della questione in termini sistematici generali, il Collegio osserva che la lettura estensiva della norma di cui all’art. 331 c.p.c. (e ora art. 183 c.g.c., primo comma), propugnata dalla predetta decisione delle Sezioni Riunite, nel ribaltare il contrario precedente orientamento (cfr. C. conti., SS.RR. n. 5/2001) reca in sé l’indesiderabile difetto di “sterilizzare”, con effetti sostanzialmente abrogativi, la diversa disciplina (sostanziale e) processuale relativa alle cause scindibili
(art. 332 c.p.c. e ora 183, terzo comma c.g.c.) e le conseguenze, in punto di estensione del giudicato, che ne derivano (in giurisprudenza: amplius et ex plurimis, C. conti, Sez. I App., n. 93/2023 e Cass. n.
12435/2021) e ciò, in quanto invariabilmente i motivi di doglianza in appello riguardano i profili dapprima evidenziati.
Nondimeno, pur in presenza di talune perplessità sulla predetta tesi, non ritiene il Collegio che sussista necessità di rimandare la questione alle Sezioni Riunite, attraverso il meccanismo della dissenting opinion previsto dall’art. 117 c.g.c., per difetto di rilevanza nel caso presente.
Invero, pur prescindendo da tale indirizzo, nella specie, la vicenda che ne occupa rimane inquadrata senz’altro in una tipica ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, trattandosi di un caso estremamente complesso nel quale non è possibile distinguere, come pure condivisibilmente affermato dalle difese dei due resistenti costituitisi, le posizioni dei singoli condebitori solidali in via risarcitoria, stante la stretta interrelazione delle singole condotte determinanti le reciproche responsabilità, in tal modo operando la diversa regola dell’inscindibilità delle relative cause (amplius et ex plurimis, Cass. n. 13063/2025).
Tanto emerge, in particolare, dal paritetico apporto causale di tutti i prevenuti riconosciuto nella sentenza intepretanda, in riforma sul punto della decisione di prime cure, sul presupposto che si è trattato di illeciti realizzati mediante << (…) cristallizzati e articolati rapporti intrecciati (…) >> (sent. n. 9/2023, sub par. n. 2.6.).
In tal modo, del resto, si ottiene la più “giusta” esecuzione del dictum giudiziale, pervenendosi, altrimenti, all’aberrante effetto di addossare ai non appellanti la corresponsabilità di un danno erariale enormemente superiore a quello effettivamente subito dall’Amministrazione danneggiata, siccome definitivamente riconosciuto in sede di cognizione e ciò solo perchè essi non hanno manifestato interesse a coltivare l’impugnazione, così determinandosi, de facto, una sostanziale sine causa locupletatio, di principio sempre vista sfavorevolmente dall’ordinamento, tanto da concedere, seppur in presenza di precise condizioni, uno specifico rimedio giudiziale (art. 2041 c.c.).
Aggiungasi - e per venire a una delle obiezioni espresse dalla SA – che dall’importo della condanna definitivamente stabilito in seconde cure, si dovrà complessivamente scomputare, a beneficio di tutti i condannati, quanto da costei già versato all’Amministrazione capitolina, a titolo transattivo (€ 50.000,00), in quanto trattasi di somma inequivocabilmente riconducibile (anche) al danno erariale qui azionato dal requirente (vedasi il contenuto dell’accordo all’uopo siglato, agli atti di causa), come del resto riconosciuto anche dal giudice territoriale (cfr. sent. appellata, pag. 55).
Al riguardo, invero, coglie senz’altro nel segno l’eccezione del P.M. circa l’inammissibilità della domanda formulata, in via principale, dalla predetta prevenuta, volta alla declaratoria di cessata materia del contendere conseguente a tale transazione – in quanto ritenuta (a torto o a ragione, qui non rileva), interamente satisfattiva della pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti – stante l’intangibilità del giudicato sceso sul rigetto dell’analoga richiesta già avanzata in prime cure, essendo costei soccombente sul punto, ma non avendo interposto appello (neanche) in proposito (art. 177, terzo comma, c.g.c.).
Il credito risarcitorio erariale, allo stato pari ad € (84.008,5050.000,00=) 34.000,50, aumentato di accessori come stabilito dalla sentenza di primo grado (sul punto confermata dal giudice d’appello), potrà essere preteso, per intero, trattandosi di responsabilità solidale, a carico di tutti i soggetti definitivamente condannati (compresa la Salvatori) e non già in quota parte, ferma restando, naturalmente l’azione di regresso degli esecutati nei riguardi degli altri, nella misura individuata dal giudice d’appello (i.e.: pari ripartizione pro quota tra tutti i concorrenti).
Spese di lite compensate in ragione della peculiarità della controversia, non implicante soccombenza neanche virtuale.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 62187 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, interpreta giudizialmente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
211 c.g.c., la sentenza di questa Sezione n. 9/2023 nei termini riferiti in motivazione.
Per l’effetto, la Città Metropolitana di Roma Capitale procederà esecutivamente nei riguardi dei condannati ZI LE, SALRI EM, GU CO, IN LU, GRAMAZI LU, TREDINE NO, SC GI, RA KO, TT IE, RE AU, SS ND, NZ CO, CI LO, AF NG, come sopra meglio generalizzati, nei limiti dell’importo di € 34.000,50, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, da escutersi per intero nei confronti di qualunque dei suddetti condebitori solidali, fatta salva l’azione di regresso nei riguardi degli altri. Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.3.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aurelio Laino f.to Massimo Lasalvia Depositato in Segreteria il 06/05/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi